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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 09/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo Presidente
Dott. ssa Elais Mellace Giudice
Dott.ssa Fortunata Esposito Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3104/2023 promossa da:
nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 domiciliato in Cariati, via G. Natale n. 10, presso lo studio dell'Avv. Araldo
Parrotta, che lo rappresenta e difende giusta delega in calce al ricorso introduttivo;
ATTORE
E
Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro
OGGETTO: autorizzazione alla rettifica anagrafica di sesso.
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato al Pubblico Ministero presso il
Tribunale, (identificato nel prosieguo della presente Parte_1 sentenza con genere femminile) ha chiesto fosse disposta la rettifica degli atti dello
Stato civile con l'attribuzione del sesso “femminile” in luogo di quello “maschile” originariamente indicato e del nome “ in luogo di “ . A tal Pt_2 Parte_1 fine, la ricorrente ha esposto di avere evidenziato fin dalla più tenera età una psicosessualità nettamente femminile, di aver intrapreso da circa un anno e mezzo una terapia ormonale volta alla modificazione dei caratteri secondari e di essersi sottoposta a percorsi psicologici, così raggiungendo un equilibrio psicofisico soddisfacente e riservandosi, in futuro, di ricorrere all'intervento chirurgico per la conversione dei propri organi sessuali maschili in femminili;
tutto ciò premesso ha chiesto che il Tribunale accertasse e dichiarasse la sussistenza delle condizioni di
“disforia di genere” in capo alla ricorrente e che disponesse, per l'effetto, la rettificazione degli atti di stato civile per quel che riguarda il sesso (da maschile a femminile) e il nome (da ad . Parte_1 Pt_2
All'udienza nessuno è comparso per il Pubblico Ministero che non si è costituito.
La domanda è fondata e deve essere accolta.
La documentazione medica depositata dalla ricorrente e, in particolare, la relazione psicodiagnostica redatta in data 12.04.2023 a firma della dr.ssa Persona_1
Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro – Azienda
[...]
Ospedaliera Universitaria “Mater Domini”, attesta che dall'anamnesi e dell'intervista clinica “emerge una diagnosi (diagnosi DSM – 5) “Disforia di genere nell'adulto, post – transizione”.
Dalla documentazione in atti emerge, inoltre, che la ricorrente, nel corso degli ultimi anni “ha vissuto a tempo pieno il genere desiderato (senza riconoscimento legale del cambiamento di genere). Dalla nostra valutazione clinica e testologica
e dall'osservazione del funzionamento con il genere identificato non si riscontra nessuna controindicazione per la nuova assegnazione legale di genere e per l'inizio della terapia sostitutiva”.
Dalla certificazione in atti, e dalla comparizione dell'attrice nel corso dell'udienza risulta accertato che la stessa ha modificato le sue caratteristiche corporee in senso nettamente femminile, apparendo con sembianze completamente femminili.
L' attrice comparsa all'udienza del 4.12.2024 ha confermato la volontà di voler procedere all'adeguamento dei dati anagrafici.
Dalla certificazione medica prodotta si evince, altresì,che la presenza nei documenti di identità di dati anagrafici maschili a fronte di un aspetto femminile, già assunto a seguito di terapia ormonale, protratta per oltre un anno e mezzo, fa emergere profonde difficoltà nella vita di relazione della ricorrente e soprattutto in ambito lavorativo.
Del resto, la Corte Costituzionale già nella sentenza n.221/2015 ha ritenuto non fondata, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge
14 aprile 1982, n. 164, nella parte in cui stabilisce che la rettificazione dell'attribuzione anagrafica di sesso sia realizzata in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita, a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali, in quanto un'interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione, alla luce del rispetto dei diritti fondamentali della persona, non imporrebbe il trattamento chirurgico, per effettuare l'adeguamento dei caratteri sessuali. “Tale esclusione appare, peraltro, il corollario di un'impostazione che, in coerenza con i supremi valori costituzionali, rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, che deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere. Rimane così ineludibile un rigoroso accertamento giudiziale delle modalità attraverso le quali il cambiamento è avvenuto e del suo carattere definitivo. Rispetto ad esso il trattamento chirurgico costituisce uno strumento eventuale, di ausilio al fine di garantire, attraverso una tendenziale corrispondenza dei tratti somatici con quelli del sesso di appartenenza, il conseguimento di un pieno benessere psichico e fisico della persona. Il ricorso alla modificazione chirurgica risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in quei particolari casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. In tal senso, quindi, il trattamento chirurgico non si configura come prerequisito necessario per accedere al procedimento di rettificazione, bensì come un possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico.”
La domanda deve essere accolta in quanto appare accertato alla luce dei contenuti delle certificazioni mediche depositate che sia necessario autorizzare la rettificazione dei dati anagrafici al fine di assicurare la piena tutela della salute psico fisica della ricorrente.
La natura del giudizio legittima l'integrale irripetibilità delle spese di causa anticipate dalla parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con l'intervento del P.M., così provvede: Parte_1
accoglie la domanda e, per l'effetto, ordina con riguardo a Parte_1 nato a [...] il [...], la rettifica degli atti di stato civile in
[...] riferimento al sesso (da maschile a femminile) e al nome (da ad Parte_1
, con gli adempimenti susseguenti ai sensi della legge 164 del 1982; Pt_2
dichiara irripetibili le spese del presente giudizio. Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di
Catanzaro, in data 11 Dicembre 2024.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr.ssa Fortunata Esposito Dr.ssa Francesca Garofalo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo Presidente
Dott. ssa Elais Mellace Giudice
Dott.ssa Fortunata Esposito Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3104/2023 promossa da:
nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 domiciliato in Cariati, via G. Natale n. 10, presso lo studio dell'Avv. Araldo
Parrotta, che lo rappresenta e difende giusta delega in calce al ricorso introduttivo;
ATTORE
E
Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro
OGGETTO: autorizzazione alla rettifica anagrafica di sesso.
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato al Pubblico Ministero presso il
Tribunale, (identificato nel prosieguo della presente Parte_1 sentenza con genere femminile) ha chiesto fosse disposta la rettifica degli atti dello
Stato civile con l'attribuzione del sesso “femminile” in luogo di quello “maschile” originariamente indicato e del nome “ in luogo di “ . A tal Pt_2 Parte_1 fine, la ricorrente ha esposto di avere evidenziato fin dalla più tenera età una psicosessualità nettamente femminile, di aver intrapreso da circa un anno e mezzo una terapia ormonale volta alla modificazione dei caratteri secondari e di essersi sottoposta a percorsi psicologici, così raggiungendo un equilibrio psicofisico soddisfacente e riservandosi, in futuro, di ricorrere all'intervento chirurgico per la conversione dei propri organi sessuali maschili in femminili;
tutto ciò premesso ha chiesto che il Tribunale accertasse e dichiarasse la sussistenza delle condizioni di
“disforia di genere” in capo alla ricorrente e che disponesse, per l'effetto, la rettificazione degli atti di stato civile per quel che riguarda il sesso (da maschile a femminile) e il nome (da ad . Parte_1 Pt_2
All'udienza nessuno è comparso per il Pubblico Ministero che non si è costituito.
La domanda è fondata e deve essere accolta.
La documentazione medica depositata dalla ricorrente e, in particolare, la relazione psicodiagnostica redatta in data 12.04.2023 a firma della dr.ssa Persona_1
Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro – Azienda
[...]
Ospedaliera Universitaria “Mater Domini”, attesta che dall'anamnesi e dell'intervista clinica “emerge una diagnosi (diagnosi DSM – 5) “Disforia di genere nell'adulto, post – transizione”.
Dalla documentazione in atti emerge, inoltre, che la ricorrente, nel corso degli ultimi anni “ha vissuto a tempo pieno il genere desiderato (senza riconoscimento legale del cambiamento di genere). Dalla nostra valutazione clinica e testologica
e dall'osservazione del funzionamento con il genere identificato non si riscontra nessuna controindicazione per la nuova assegnazione legale di genere e per l'inizio della terapia sostitutiva”.
Dalla certificazione in atti, e dalla comparizione dell'attrice nel corso dell'udienza risulta accertato che la stessa ha modificato le sue caratteristiche corporee in senso nettamente femminile, apparendo con sembianze completamente femminili.
L' attrice comparsa all'udienza del 4.12.2024 ha confermato la volontà di voler procedere all'adeguamento dei dati anagrafici.
Dalla certificazione medica prodotta si evince, altresì,che la presenza nei documenti di identità di dati anagrafici maschili a fronte di un aspetto femminile, già assunto a seguito di terapia ormonale, protratta per oltre un anno e mezzo, fa emergere profonde difficoltà nella vita di relazione della ricorrente e soprattutto in ambito lavorativo.
Del resto, la Corte Costituzionale già nella sentenza n.221/2015 ha ritenuto non fondata, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge
14 aprile 1982, n. 164, nella parte in cui stabilisce che la rettificazione dell'attribuzione anagrafica di sesso sia realizzata in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita, a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali, in quanto un'interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione, alla luce del rispetto dei diritti fondamentali della persona, non imporrebbe il trattamento chirurgico, per effettuare l'adeguamento dei caratteri sessuali. “Tale esclusione appare, peraltro, il corollario di un'impostazione che, in coerenza con i supremi valori costituzionali, rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, che deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere. Rimane così ineludibile un rigoroso accertamento giudiziale delle modalità attraverso le quali il cambiamento è avvenuto e del suo carattere definitivo. Rispetto ad esso il trattamento chirurgico costituisce uno strumento eventuale, di ausilio al fine di garantire, attraverso una tendenziale corrispondenza dei tratti somatici con quelli del sesso di appartenenza, il conseguimento di un pieno benessere psichico e fisico della persona. Il ricorso alla modificazione chirurgica risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in quei particolari casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. In tal senso, quindi, il trattamento chirurgico non si configura come prerequisito necessario per accedere al procedimento di rettificazione, bensì come un possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico.”
La domanda deve essere accolta in quanto appare accertato alla luce dei contenuti delle certificazioni mediche depositate che sia necessario autorizzare la rettificazione dei dati anagrafici al fine di assicurare la piena tutela della salute psico fisica della ricorrente.
La natura del giudizio legittima l'integrale irripetibilità delle spese di causa anticipate dalla parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con l'intervento del P.M., così provvede: Parte_1
accoglie la domanda e, per l'effetto, ordina con riguardo a Parte_1 nato a [...] il [...], la rettifica degli atti di stato civile in
[...] riferimento al sesso (da maschile a femminile) e al nome (da ad Parte_1
, con gli adempimenti susseguenti ai sensi della legge 164 del 1982; Pt_2
dichiara irripetibili le spese del presente giudizio. Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di
Catanzaro, in data 11 Dicembre 2024.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr.ssa Fortunata Esposito Dr.ssa Francesca Garofalo