Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 30/01/2025, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
V.G. 4290 / 2024
Tribunale Ordinario di Asti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone di
Dott. Paolo Rampini Presidente relatore
Dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice
Dott.ssa Sara Pozzetti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. V.G. 4290/2024
avente per oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio congiuntamente proposta da nato il [...] a [...] Parte_1
difeso/a dall'AVV.
E
nato il [...] a [...] CP_1
entrambi rappresentati e difesi dall'AVV. BONA GIANLUCA*
-ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda trattenuta in decisione alla scadenza del termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti, tenutasi udienza in forma cartolare in attuazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 149/2022, che attribuisce alle parti la facoltà di richiedere la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte in uno con la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare;
preso atto dell'inutilità della comparizione personale delle parti resa evidente dalla dichiarazione formulata da queste personalmente di rinunciare a comparire e di insistere nella pretesa, nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda, il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“1) la ex casa famigliare, sita in Pocapaglia (CN), Strada Boschi n. 94/a, di proprietà della nonna del sig. , sig.ra , continuerà ad essere abitata dalla RA insieme alle CP_1 Controparte_2 Pt_1
tre figlie (come da scrittura di accordo già sottoscritta tra le parti interessate) fintanto che la stessa non avrà reperito una nuova collocazione abitativa, comunque entro e non oltre un anno dalla comunicazione del provvedimento di regolamentazione dei rapporti genitoriali. Il sig. ha giù CP_1
provveduto a trasferirsi altrove;
2) le figlie , e saranno affidate congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 Per_3 collocazione prevalente e residenza anagrafica presso l'abitazione materna;
3) gli arredi e i beni presenti nella ex casa famigliare resteranno in uso alla RA fintanto Pt_1
che la stessa rimarrà nella ex casa famigliare. Allorquando la stessa si trasferirà altrove con le figlie, la RA potrà asportare i beni già dettagliati con scrittura privata a parte;
Pt_1
4) le decisioni di maggiore interesse per le figlie relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute verranno assunte di comune accordo tra le parti, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie stesse. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, ogni genitore, nei periodi di cui ha con sé le minori, eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente;
5) il sig. potrà vedere e tenere con sé le figlie presso l'immobile ex casa famigliare di Pocapaglia CP_1
(in tali momenti la RA si allontanerà pertanto dal detto immobile), secondo il seguente Pt_1 calendario: − due giorni infrasettimanali (martedì e giovedì) dalle ore 18:30 sino alle ore 20,30 cena compresa;
− a weekend alterni dal venerdì sera dalle ore 18:30 sino alla domenica sera, pernottamento compreso;
− durante le vacanze natalizie: le minori trascorreranno tempi paritetici con ciascun genitore, i quali avranno cura di garantire alle medesime l'alternanza di anno in anno delle festività principali. In particolare, i periodi che andranno suddivisi tra i genitori saranno i seguenti: il primo avrà decorrenza dal 25/12 e terminerà il 31/12 e il secondo avrà decorrenza dal 01/01 e terminerà il
6/01. Per il corrente anno, le parti concordano che il primo periodo sia di competenza del padre, mentre il secondo periodo sia di competenza della madre, e così via ad anni alterni;
− parimenti, durante le vacanze pasquali le minori trascorreranno metà del relativo periodo con ciascun genitore, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e quello di Pasquetta. Per il corrente anno, le minori trascorreranno il giorno di Pasqua con la madre e quello di Pasquetta con il padre e così via ad anni alterni;
− per quanto concerne invece le vacanze di carnevale ed i vari “ponti” infrannuali, le parti si accorderanno di volta in volta per la ripartizione dei rispettivi periodi, rispettando, per quanto possibile, la regola dell'alternanza; − per quanto riguarda il compleanno delle minori, le stesse il giorno del proprio compleanno faranno il pranzo con la madre e la cena con il padre con riferimento all'anno 2025, ed alternanza negli anni successivi;
− durante le vacanze estive, ciascun genitore potrà trascorrere, in via esclusiva, con le figlie due settimane anche non consecutive, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
in tali periodi il diritto di visita di ciascun genitore dovrà intendersi sospeso, ma il genitore che ha con sé le figlie dovrà garantire alle stesse la possibilità di sentire telefonicamente l'altro genitore una volta al giorno. I genitori, inoltre, dovranno fornirsi reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno le minori. Al di fuori delle settimane di competenza esclusiva di ciascun genitore, varrà, invece, il calendario ordinario.
Allorquando la RA si trasferirà insieme alle tre figlie in altro immobile, il padre potrà Pt_1
vedere e tenere con sé le minori secondo il calendario sopra dettagliato, con oneri di trasporto alternati a carico di entrambi i genitori (prelievo a carico del padre e riaccompagnamento a carico della madre e viceversa);
6) qualora i genitori nei periodi di loro competenza fossero, in casi eccezionali, impossibilitati per ragioni di lavoro o salute a prelevare le figlie, potranno ricorrere all'aiuto dei rispettivi famigliari;
7) il sig. corrisponderà mensilmente alla RA , entro il giorno 20 di ogni mese, a CP_1 Pt_1 titolo di concorso nel mantenimento ordinario delle tre figlie, l'importo complessivo di € 300,00 mensili (€ 100,00 per ciascuna figlia) con innalzamento ad € 450,00 mensili (€ 150,00 per ciascuna figlia) a partire dal mese di gennaio 2031 compreso, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per le figlie secondo quanto stabilito dal Protocollo d'Intesa del Tribunale di Asti del 7 luglio 2017;
8) l'autovettura marca Nissan tipo Qashqai tg. ES538SA cointestata tra la madre del sig. , CP_1 RA , e la RA , utilizzata da quest'ultima sino ad oggi per le esigenze Parte_2 Pt_1
famigliari ed il trasporto delle minori, verrà utilizzata gratuitamente ed esclusivamente dalla RA sino al 31/12/2024. Il sig. , entro il giorno successivo al deposito del ricorso congiunto Pt_1 CP_1
per la regolamentazione dei rapporti genitoriali avanti il Tribunale di Asti, verserà alla RA
€ 1.500,00 quale controvalore della quota di comproprietà della detta autovettura. Di Pt_1 conseguenza, in data 01/01/2025 la RA consegnerà l'autovettura alla IG Pt_1 CP_2
che la volturerà al 100% in capo a sé lasciando la RA esente da qualsiasi costo e/o onere. Pt_1
9) gli assegni famigliari spettanti per Legge (c.d. assegno unico) saranno richiesti e trattenuti al 100% dalla RA . Il sig. si impegna a collaborare in tutte le pratiche che si renderanno Pt_1 CP_1
necessarie per la detta richiesta al 100%. Sin da ora e fino al momento in cui la RA Pt_1
riceverà il dovuto dall'Inps, il sig. verserà integralmente alla RA quanto da lui CP_1 Pt_1
ricevuto ad oggi al 100% a titolo di assegni famigliari. Con la precisazione che, qualora dovesse risultare che, tra il momento della cessazione dell'erogazione degli assegni al sig. ed il relativo CP_1
percepimento da parte della RA intercorrano uno o più mesi senza che entrambi ricevano Pt_1
somme a tale titolo, considerato che la RA con 300,00 euro al mese non sarebbe in grado Pt_1
di sostenere tutte le spese per le tre figlie, il sig. , esclusivamente per tale periodo, le CP_1 corrisponderà un ulteriore importo mensile pari ad € 300,00 che gli verrà poi rimborsato, tramite compensazione, nel momento in cui la RA inizierà a percepire gli assegni famigliari;
Pt_1
10) a livello fiscale, la RA potrà scaricare integralmente le spese straordinarie relative Pt_1
alle figlie;
11) le parti si dichiarano reciprocamente soddisfatte e di più nulla avere a pretendere tra di loro, per nessun titolo e di non avere altre questioni economiche tra loro pendenti e di averle in ogni caso risolte in precedenza;
12) i signori e si obbligano sin d'ora a dare il consenso per il rilascio e/o rinnovo del Pt_1 CP_1 passaporto e/o documento equipollente per le figlie minori, all'atto della richiesta stessa”;
la domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che:
a) l'articolo 473-bis.51 c.p.c. prescrive che le parti possano presentare la domanda congiunta per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio in presenza dei relativi presupposti di legge e di potersi avvalere della facoltà di chiedere al giudice la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
sulla domanda il collegio provvede con sentenza con la quale omologa gli intervenuti accordi tra le parti;
b) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
c) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura del processo e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale dispone in perfetta conformità alle condizioni congiuntamente proposte dalle parti, qui richiamate, per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio.
Così deciso in Asti, in data 24/01/2025
Il presidente estensore
(Dott. Paolo Rampini)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.