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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 10/07/2025, n. 3074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3074 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. 4147/2025 R. G. (a cui risulta riunito anche il n. 5152/2025 R.G.)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I P A L E R M O
Sezione VI Civile ed Esecuzioni immobiliari
Il Tribunale di Palermo, Sezione VI Esecuzioni Immobiliari, riunito in camera di consiglio, con l'intervento dei magistrati:
Claudia Turco Presidente
Valentina Imperiale giudice rel. ed est.
Fabrizio Minutoli giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4147 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2025, (a cui risulta riunito il procedimento n. 5152/2025 R.G.) sui reclami presentati ai sensi dell'art. 630 c.p.c. da:
(CF ) in persona del suo legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, elettivamente domiciliata in Palermo, via P.pe di Belmonte n. 94 presso lo studio dell'avv. Vincenzo Mangiapane che la rappresentata e difesa per procura rilasciata su foglio separato allegato al reclamo, reclamante- creditore procedente nella proc. n. 208/2019 R.G. Es. avverso
i provvedimenti emessi dal giudice dell'esecuzione nell'ambito della procedura esecutiva n. 208/2019 in data 21/03/2025 ed avente ad oggetto l'estinzione parziale della procedura con riferimento ai lotti B, C e D, nonché in data 8/04/2025 e successiva integrazione e modifica del 22/04/2025 ed avente ad oggetto l'estinzione parziale della procedura esecutiva con riferimento al lotto E;
nei confronti di
, nato a [...] il [...], residente in Controparte_1
Partinico via Benedetto Croce n. 16 (cod. fisc. ) e CodiceFiscale_1
, nata a [...] il [...], residente in [...] Benedetto Croce n. 16 (cod. fisc. ), elettivamente CodiceFiscale_2 domiciliati in Barcellona P.G., via Papa Giovanni XXIII° n 240, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Domenico Cicala, che li rappresenta e difende giusta procura allegata alle memorie di costituzione;
resistenti – debitori esecutati nella proc. n. 208/2019 R.G. Es.
( ), nata a [...] il 2 marzo Parte_2 C.F._3
1989, ed ivi residente in [...];
, ( ) nata a [...] l'1 marzo Controparte_3 C.F._4
1985, residente a [...], resistenti contumaci – esecutate
(CF ) in persona Controparte_4 P.IVA_2 dell'Amm. e legale rappr. pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Alfonso
Sciangula;
AVV. VINCENZO MANGIAPANE ), rappresentato e difeso C.F._5 ex se.
resistenti contumaci – creditori intervenuti nella proc. n. 208/2019 R.G.
Es.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un primo reclamo presentato in data 31/03/2025, in seno al procedimento portante il numero di ruolo generale 4147/2025, la società
[...] creditore procedente nella procedura esecutiva n. 208/2019 R.G. Es., Parte_1 esponeva l'erroneità del provvedimento emesso in data 21/03/2025 e comunicato in pari data, con il quale veniva dichiarata parzialmente estinta la procedura esecutiva con riferimento ai seguenti beni oggetto di pignoramento: (appartamento Pt_3 iscritto al Catasto fabbricati del comune di Partinico al foglio MU, p.lla 781 sub. 2),
(appartamento iscritto al Catasto fabbricati del comune di Partinico al Pt_4 foglio MU, p.lla 781 sub. 4) e (appartamento iscritto al Catasto fabbricati Pt_5 del comune di Partinico al foglio MU, p.lla 781 sub. 5), per la mancata ricostruzione del ventennio di provenienza dei predetti beni, rilevando il giudice dell'esecuzione che “con riferimento ai beni di cui ai lotti B, C, D la ricostruzione della storia del dominio dei beni esecutati non riguarda l'intero ventennio antecedente al pignoramento, fermandosi per una quota dei detti beni (un sesto o due sesti, a seconda dei lotti) al 2005, anno nel quale aveva luogo il decesso della dante causa ”. Controparte_5
2 In particolare, la reclamante eccepiva, con il primo motivo, la tardività del rilievo dell'asserita causa estintiva della procedura esecutiva, in violazione dell'art. 630, 2° comma c.p.c., a tenore del quale il potere di rilievo di una causa estintiva, può essere esercitato anche d'ufficio, ma non oltre la prima udienza successiva al verificarsi della stessa; con il secondo ed il terzo motivo, documentava che, contrariamente a quanto rilevato dal Giudice dell'Esecuzione, sussisteva una completa ricostruzione ultraventennale della provenienza dei lotti B, C, e D come da certificazione notarile integrativa del 28 aprile 2021, depositata nel rispetto del termine di 60 giorni concesso con provvedimento emesso in data 16/03/2021.
Assumendo la ricorrenza dei presupposti di legge, richiedeva, pertanto, la riforma del provvedimento impugnato.
Con decreto del 07/04/2025 venivano assegnate alle altre parti termini per comunicare eventuale memoria di risposta.
Con le memorie depositate nell'interesse di CP_1
, in data 6 maggio 2025, e di , in data 16 maggio
[...] CP_2
2025, si contestavano i motivi di reclamo, deducendo, per converso, la correttezza del provvedimento impugnato, con il quale il Giudice dell'Esecuzione aveva dichiarato l'estinzione parziale della procedura esecutiva per carenza di una documentazione aggiuntiva rispetto a quella espressamente prevista dall'art. 567, II comma c.p.c., con la conseguenza che tale provvedimento doveva essere qualificato, non già quale atto di estinzione tipica, bensì piuttosto di chiusura anticipata del processo (per sua improseguibilità) in relazione ai beni di cui ai lotti
B), C) e D).
In particolare, i reclamati evidenziavano che, effettivamente, al di là della tipologia di provvedimento adottato, la ricostruzione della titolarità dei beni in capo agli esecutati non era completa, non avendo il creditore procedente provveduto al deposito della trascrizione dell'accettazione tacita dell'eredità di Persona_1
a favore del coniuge, , per la residua quota di 2/6 e
[...] Controparte_5 rilevando che l'unico atto di accettazione tacita prodotto riguardava solo
[...]
(esecutato) e (fratello) per la quota di 4/6 (come CP_1 Controparte_6 espressamente specificato nella Sezione C e Sezione D della nota di trascrizione del 23.04.2021 reg. gen. 18766 reg. part. 14528), in morte della loro madre,
, deceduta nel 2005. Controparte_5
Conseguentemente, mancando agli atti, nel ventennio antecedente al pignoramento, un atto relativo alla accettazione, tacita o espressa, dell'eredità relitta di da parte della sig.ra per la quota di 2/6 Persona_1 Controparte_5
3 dei beni di cui ai lotti B), C) e D) riferibile al periodo che copre l'arco compreso fra il ventennio antecedente alla trascrizione del pignoramento (i.e. 10.04.1999) ed il
20.01.2005 (data di decesso della ), chiedevano il rigetto del Controparte_5 reclamo e la conferma del provvedimento emesso dal giudice dell'esecuzione.
*
Con un successivo reclamo presentato in data 23/04/2025, iscritto al numero di ruolo generale 5152/2025, la società creditore Parte_1 procedente nella procedura esecutiva n. 208/2019 R.G. Es., esponeva l'erroneità anche del provvedimento emesso in data 8 aprile 2025 ed in pari data comunicato, con il quale veniva dichiarata l'estinzione parziale della procedura esecutiva immobiliare n. 208/2019 R.G. Es. in relazione al seguente bene oggetto di pignoramento: LOTTO E: Immobile sito in Partinico, iscritto al Catasto Fabbricati, foglio 40, p.lla 1229, sub 6; nonché del successivo provvedimento del 22 aprile
2025 e comunicato in pari data, con il quale a rettifica ed integrazione della precedente ordinanza dell'8 aprile, la declaratoria di estinzione della procedura esecutiva immobiliare veniva estesa anche agli altri beni facenti parte del LOTTO E: ossia intera e piena proprietà del lastrico solare iscritto al Catasto Fabbricati del
Comune di Partinico al foglio 40, p.lla 1229, sub 7; proprietà pari a ½ dell'unità immobiliare di piano terra iscritto al Catasto Fabbricati del Comune di Partinico al foglio 40, p.lla 1229, sub 3; proprietà pari a ½ dell'unità immobiliare di piano seminterrato iscritto al Catasto Fabbricati del Comune di Partinico al foglio 40 p.lla
1229, sub.8; e proprietà dello spezzone di terreno iscritto al Catasto Terreni del
Comune di Partinico al foglio 40, p.lla 1631 per la mancata ricostruzione del ventennio di provenienza dei predetti beni, rilevando il giudice dell'esecuzione che, per le medesime ragioni, “non era indicato come acquisiva la Controparte_5 proprietà dei detti beni”.
In particolare, la reclamante reiterava i medesimi motivi già esposti con il precedente reclamo, deducendo, quindi, con il primo motivo, la tardività del rilievo dell'asserita causa estintiva della procedura esecutiva, in violazione dell'art. 630, 2° comma c.p.c.; e con il secondo ed il terzo motivo, documentava che, contrariamente a quanto rilevato dal Giudice dell'Esecuzione, sussisteva una completa ricostruzione ultraventennale della provenienza anche del Lotto E come da certificazione notarile integrativa del 28 aprile 2021, depositata nel rispetto del termine di 60 giorni concesso con provvedimento emesso in data 16/03/2021.
Assumendo la ricorrenza dei presupposti di legge, richiedeva, in via preliminare, la riunione del secondo reclamo (iscritto al n. 5152/2025 R.G.) con
4 l'altro iscritto a ruolo al n. 4147/25 R.G., che pendeva tra le stesse parti e aveva ad oggetto analogo petitum e causa petendi; e nel merito, chiedeva la riforma del provvedimento impugnato.
Con decreto del 5/05/2025 venivano assegnate alle altre parti termini per comunicare eventuale memoria di risposta.
Con memoria depositata nell'interesse di , Controparte_1 in data 6 giugno 2025, si contestavano i motivi di reclamo, deducendo, per converso, la correttezza dei due provvedimenti reclamati (la prima ordinanza dell'8 aprile 2025 come successivamente integrata e corretta in data 22/04/2025), con i quali il Giudice dell'Esecuzione aveva dichiarato l'estinzione parziale della procedura esecutiva anche con riferimento al lotto E, per carenza di una documentazione aggiuntiva rispetto a quella espressamente prevista dall'art. 567, II comma c.p.c., con la conseguenza che tali provvedimenti dovevano essere qualificati, non già come estinzione tipica, bensì piuttosto di come provvedimenti di chiusura anticipata del processo (per sua improseguibilità) anche con riferimento al lotto E.
Pertanto, reiterando le medesime motivazioni già sopra esposte, chiedeva, in via pregiudiziale per ragioni di connessione soggettiva e oggettiva la riunione del procedimento n. 5152/2025 R.G. al procedimento n. 4147/2025 R.G., e nel merito il rigetto del reclamo e la conferma dei provvedimenti emessi dal giudice dell'esecuzione.
* rilevato che nessuna altra parte si è costituita nonostante la regolare comunicazione del suddetto decreto a cura della Cancelleria;
udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio, dal giudice, dott.ssa Valentina Imperiale,
OSSERVA
Preliminarmente, deve rilevarsi che, con separato provvedimento contestualmente emesso, è stata disposta la riunione del procedimento n.
5152/2025 R.G. al presente procedimento portante il n. 4147/2025, stante la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi.
I reclami, conseguentemente, verranno trattati unitariamente.
Entrambi i reclami sono stati proposti nei termini di legge e, pertanto, sono ammissibili;
nel merito, gli stessi appaiono fondati e, pertanto, meritano accoglimento atteso che il Collegio ritiene accoglibile il primo motivo dedotto a fondamento degli stessi, per le motivazioni di seguito
5 rassegnate.
Le ordinanze reclamate, del 21 marzo 2025 e del 22 aprile 2025
(quest'ultima resa a parziale modifica e revoca della precedente provvedimento dell'8 aprile 2025) hanno dichiarato, nel caso di specie, un'ipotesi di estinzione tipica del processo esecutivo derivante da inattività della parte creditrice, tenuta a dare impulso al processo esecutivo, per mancata ricostruzione del dominio ventennale antecedente alla trascrizione del pignoramento e, pertanto, sono state inquadrate, in maniera espressa, dal giudice dell'esecuzione nel paradigma di cui all'art. 630
c.p.c., più volte richiamato nei provvedimenti di estinzione.
Il secondo comma di tale disposizione, tuttavia, stabilisce espressamente che “l'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice dell'esecuzione, non oltre la prima udienza successiva al verificarsi della stessa”.
In altri termini, il legislatore pone un limite alla rilevabilità dell'estinzione; essa va dichiarata entro la prima udienza successiva al verificarsi dell'evento estintivo, evitando che gli effetti di una vicenda estintiva non dichiarata si possano riverberare sulle fasi successive della procedura esecutiva, in quella logica di stabilizzazione espressa dagli artt. 617 c.p.c., 2929 c.c. e 187 bis disp. att. c.p.c.
In via generale, l'udienza rilevante ai fini della produzione dell'effetto preclusivo in questione è una qualsiasi udienza – evidentemente successiva al verificarsi della vicenda estintiva – che, parafrasando l'art. 485 c.p.c., si tenga allorché l'audizione delle parti (e degli eventuali altri interessati) sia richiesta dalla legge o ritenuta necessaria dal giudice.
Al riguardo, giova premettere che, con un primo risalente provvedimento reso a verbale di udienza del 16 marzo 2021, il giudice dell'esecuzione deduceva che, a seguito dell'esame della documentazione prodotta dal creditore procedente a corredo dell'istanza di vendita, la stessa appariva incompleta, atteso che non risultavano prodotte le trascrizioni dell'accettazione di eredità in morte di P_
(deceduta nel 2005) e di (deceduto nel 1981).
[...] Persona_1
In particolare, il Giudice dell'esecuzione richiamava nel verbale di udienza la relazione del Custode del 4/08/2020, depositata unitamente ai moduli di controllo degli ausiliari, nella quale si dava atto che, dalla relazione notarile acquisita, non risultavano le accettazioni della eredità della sig.ra da parte dei Controparte_5 sigg. e alla morte di Controparte_1 Controparte_6 P_
; né le accettazioni dell'eredità di da parte della stessa
[...] Persona_1 dante causa dell'esecutato, , oltre che di Controparte_5 Controparte_1
6 e alla morte del suddetto;
inoltre, con la Controparte_6 Persona_1 medesima relazione si segnalava un errore nella nota di trascrizione del pignoramento, atteso che, secondo quanto attestato dalla relazione notarile, gli immobili sopra descritti come lotti B, C, D, ed E, all'atto del pignoramento erano stati trasferiti a e per la nuda proprietà per la Parte_2 Controparte_3 quota di ½ ciascuna e ai sigg. e per il Controparte_1 CP_2 diritto di usufrutto, mentre nell'atto di pignoramento e nella visura catastale, diversamente da quanto attestato nella relazione, l'unico titolare dell'usufrutto era
. Controparte_1
A seguito del richiamato provvedimento, il creditore procedente, in data
28.04.2021 (ossia nel rispetto del termine originariamente concesso), procedeva al deposito di un atto di accettazione tacita di eredità in morte di , Controparte_5 deceduta nel 2005, a favore di e per Controparte_1 Controparte_6 la quota di 4/6, come espressamente specificato nella Sezione C e Sezione D della nota di trascrizione del 23.04.2021 reg. gen. 18766 reg. part. 14528, nonché al deposito di una relazione notarile integrativa che dava atto delle predette trascrizioni.
Da quel momento, si sono svolte una pluralità di udienze e di successivi provvedimenti:
- verbale di udienza del 18/09/2023, con il quale il giudice dell'esecuzione assegnava al creditore un termine per versare il fondo spese necessario al compimento di interventi urgenti su alcuni cespiti;
- verbale di udienza del 13/11/2023, con il quale il giudice dell'esecuzione autorizzava l'occupante ad abitare uno dei cespiti pignorati;
concedeva la proroga all'esperto stimatore per le operazioni di stima e rimetteva gli atti al presidente di Sezione per provvedere alla trattazione della doglianze esposte nella memoria di costituzione – depositata in data 12/11/2023 – nell'interesse di , riqualificata quale ricorso in CP_1 CP_1 opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c., poi decisa con provvedimento del 25/03/2024;
- provvedimento emesso in pari data (del 25/03/2024) con il quale il giudice dell'esecuzione, pur rilevando in maniera generica che “in relazione alla vendita dei beni di cui ai lotti b, c, d, e dalla certificazione notarile e dalla integrazione della stessa non è dato comprendere come gli stessi giungano
a e ”, assegnava termini agli ausiliari e Controparte_1 CP_6 allo stesso creditore procedente per verificare la sussistenza dei presupposti
7 di cui alla l.178/2020 - art 1 comma 376 - con riguardo ad uno dei cespiti pignorati, fissando una successiva udienza al 25/06/2024; a cui però faceva seguito il provvedimento di sospensione della procedura del 10/06/2024 con termine al creditore per provvedere agli avvisi di cui alla l. 178/2020e alla fissazione di una nuova udienza;
- nonché, in ultimo, verbale di udienza del 19/12/2024, con il quale il creditore chiedeva la vendita dei beni pignorati e a cui faceva seguito il successivo provvedimento dell'1/01/2025, in forza del quale il giudice dell'esecuzione dichiarava di non potere dare corso alla chiesta vendita, onerando il creditore procedente di provvedere a rettificare la nota di trascrizione del pignoramento con riferimento alle quote del diritto di usufrutto in capo all'esecutato; nonché il successivo provvedimento del 18/02/2025 con il quale – in seguito all'istanza depositata dallo stesso creditore procedente – il giudice dell'esecuzione, ad integrazione del provvedimento reso in data
1/01/2025, individuava espressamente i dati da rettificare.
Così ricostruita la successione cronologica degli eventi processualmente rilevanti, occorre chiarire ancora che, all'esito di tali provvedimenti e delle successive integrazioni richieste al creditore procedente ed effettivamente svolte, con un primo provvedimento del 18/03/2025, il giudice dell'esecuzione, richiamando i provvedimenti del 16/03/2021 e del 25/03/2024 dichiarava dapprima l'inefficacia parziale del pignoramento e l'estinzione parziale della procedura esecutiva con riferimento ai predetti lotti B, C e D;
e successivamente, per le medesime motivazioni, con i provvedimenti dell'8/04/2025 e successiva revoca ed integrazione del 22/04/2025, dichiarava l'inefficacia parziale del pignoramento e l'estinzione parziale della procedura anche con riferimento all'intero lotto E.
Conformemente a quanto eccepito nel primo motivo dei due reclami, al momento della dichiarazione di estinzione era già trascorso l'evento - limite della prima udienza successiva al verificarsi della vicenda estintiva, il quale opera, come testualmente previsto, nella stessa maniera, sia che la causa estintiva sia rilevata d'ufficio sia che la stessa sia sollecitata da una istanza di parte.
Dalla cronistoria sopra riportata, è agevolmente evincibile che la lacuna nella documentazione depositata a corredo dell'istanza di vendita era stata rilevata alla prima udienza del 16 marzo 2021, nella quale il giudice dell'esecuzione aveva assegnato un termine al ceto creditorio per provvedere alla relativa integrazione, senza fare seguito ad ulteriori provvedimenti. Ed anzi, all'esito di tale integrazione
(parziale), sono stati compiuti – fino alla data del 21/03/2024, quando risulta
8 dichiarata l'estinzione parziale dei primi tre lotti – tutta una serie di atti tendenti alla progressione dell'esecuzione (la ripresa delle attività di stima, con rinvio delle udienze a seguito di istanze di proroga depositate dall'Esperto stimatore) nonché altre attività tipiche dell'esecuzione forzata, su impulso del creditore titolato (come la rettifica della nota di trascrizione del pignoramento e la riassunzione della procedura sospesa ai sensi dell'art. 1 della l. 178/2020), incompatibili con la estinzione, seppure parziale, del processo esecutivo.
Superata la barriera preclusiva della prima udienza successiva al verificarsi della vicenda estintiva, il giudice dell'esecuzione, stante il disposto del secondo comma dell'art. 630 c.p.c., non avrebbe potuto, in un secondo momento, tornare sul tema e disporre, re melius perpensa, in senso contrario alla serie di provvedimenti sopra richiamati, resi all'esito di altrettante udienze, i provvedimenti di estinzione parziale oggi impugnati nei due reclami.
In ragione dell'accoglimento dei reclami per la fondatezza del primo motivo in essi articolato, che riveste carattere assorbente, non ritiene il Collegio adito di entrare nel merito della completezza della documentazione prodotta dal creditore procedente con la sola trascrizione dell'accettazione tacita dell'eredità materna depositata (unitamente alla relazione notarile integrativa) in data 28/04/2021 ed avente ad oggetto la quota di 4/6, e non anche la residua quota di 2/6, argomento che, invece, fa capo ai successivi motivi di reclamo (il secondo ed il terzo).
Né ritiene il Collegio di potere accedere alla tesi esposta dai resistenti di ricondurre, previa riqualificazione, i provvedimenti di estinzione parziale nell'alveo del paradigma della chiusura anticipata per improcedibilità dell'esecuzione. Seppure
è jus receptum della Suprema Corte di Cassazione che l'inottemperanza all'ordine del giudice dell'esecuzione di produrre documentazione ulteriore rispetto a quella prevista dall'art. 567, comma 2, c.p.c. integra una causa di improseguibilità della procedura esecutiva (cosiddetta "estinzione atipica"), vale il principio dell'apparenza dei rimedi impugnatori ed il provvedimento che dichiara l'estinzione è impugnabile esclusivamente col reclamo ex art. 630 c.p.c. e non già con l'opposizione agli atti esecutivi, il quale, se proposto, non può essere convertito nella predetta opposizione, difettandone i necessari requisiti di sostanza e di forma, in ragione del mancato svolgimento della preliminare fase sommaria prevista dall'art. 617, comma
2, c.p.c., senza la quale non è possibile l'instaurazione del giudizio a cognizione piena (cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 5784 del 04/03/2025; Cass. Sez. 3, Sentenza
n. 35365 del 18/12/2023).
9 Pertanto, a prescindere dalla fondatezza o meno, nel merito, dell'esistenza di una causa di improcedibilità dell'esecuzione con riferimento a tali lotti (come qualificata dai reclamati) la declaratoria di estinzione invero adottata con i provvedimenti impugnati doveva (e deve) reputarsi, comunque, impedita dalla celebrazione delle udienze sopra richiamate e dai provvedimenti successivamente adottati e mai impugnati.
Competerà al giudice dell'esecuzione valutare se, pur non ricorrendo i presupposti di una estinzione tipica, ricorrano, invece, quelli di una eventuale chiusura anticipata del processo esecutivo o improcedibilità, seppur parziale, non potendo tale difetto di completezza della documentazione essere ricondotto all'alveo del paradigma dell'art. 630 c.p.c.
L'accoglimento del primo motivo dei due reclami implica la necessità di annullare le ordinanze reclamate, che hanno dichiarato l'estinzione parziale del processo esecutivo n. 208/2019 R.G. Es. e ordinato la liberazione, con annotazione a margine della trascrizione del pignoramento effettuata in data 10/03/2025 ai seguenti numeri di Registro Generale e Particolare:11083/8826, limitatamente ai seguenti beni:
- (appartamento iscritto al Catasto fabbricati del comune di Partinico Pt_3 al foglio MU, p.lla 781 sub. 2),
- (appartamento iscritto al Catasto fabbricati del comune di Partinico Pt_4 al foglio MU, p.lla 781 sub.4),
- (appartamento iscritto al Catasto fabbricati del comune di Partinico Pt_5 al foglio MU, p.lla 781 sub.5),
- E (immobile sito in Partinico iscritto al Catasto Fabbricati, Foglio 40, Pt_3
P.lla 1229, Sub 6; Intera e piena proprietà del lastrico solare iscritto al
Catasto Fabbricati del Comune di Partinico al foglio 40, p.lla 1229, sub 7;
Proprietà pari a ½ dell'unità immobiliare di piano terra iscritto al Catasto
Fabbricati del Comune di Partinico al foglio 40, p.lla 1229, sub 3; Proprietà pari a ½ dell'unità immobiliare di piano seminterrato iscritto al Catasto
Fabbricati del Comune di Partinico al foglio 40 p.lla 1229, sub.8; Proprietà dello spezzone di terreno iscritto al Catasto Terreni del Comune di Partinico al foglio 40, p.lla 1631).
Va, pertanto, disposta la rimessione degli atti al Giudice dell'Esecuzione titolare del procedimento, affinchè adotti i provvedimenti conseguenziali alla prosecuzione della procedura esecutiva o all'eventuale adozione di ulteriori provvedimenti di chiusura anticipata ove ritenuti necessari.
10 Le spese sono regolate secondo il principio della soccombenza e si liquidano in dispositivo tenuto conto delle attività processuali effettivamente svolte (studio e introduttiva), data la particolare natura del presente procedimento di reclamo, caratterizzata dall'assenza di una fase istruttoria e decisionale, del valore (scaglione fino a € 260.000,00 tenuto conto del valore dei cespiti pignorati) e della non particolare complessità delle questioni trattate;
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- accoglie i reclami proposti in data 31/03/2025 e in data 23/04/2025 da
[...]
.; Parte_1
- annulla le ordinanze di estinzione parziale rese nella procedura esecutiva n.
208/2019 R. G. Es., emessi dal giudice dell'esecuzione con primo provvedimento depositato in data 21/03/2025 ed avente ad oggetto l'estinzione parziale della procedura con riferimento ai lotti B, C e D, nonché con secondo provvedimento emesso in data 8/04/2025 e successiva integrazione e modifica del 22/04/2025 ed avente ad oggetto l'estinzione parziale della procedura esecutiva con riferimento al lotto E;
- condanna i resistenti, e , in Controparte_1 CP_2 solido tra loro, al pagamento delle spese processuali del presente giudizio in favore della parte reclamante, spese che liquida nel complessivo Parte_1 importo di € 2.530,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa, se dovute, come per legge.
- rimette gli atti al Giudice dell'Esecuzione titolare del ruolo, affinchè adotti i provvedimenti conseguenziali.
Manda alla Cancelleria di inserire la presente sentenza nel fascicolo telematico della procedura esecutiva portante il n. 208/2019 al fine di consentire al
G.E. l'adozione dei provvedimenti conseguenziali.
Così deciso in Palermo, nella Camera di consiglio della Sezione VI^ civile del Tribunale, in data 2 luglio 2025.
Il Presidente
Claudia Turco
Il Giudice estensore
Valentina Imperiale
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo
11 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I P A L E R M O
Sezione VI Civile ed Esecuzioni immobiliari
Il Tribunale di Palermo, Sezione VI Esecuzioni Immobiliari, riunito in camera di consiglio, con l'intervento dei magistrati:
Claudia Turco Presidente
Valentina Imperiale giudice rel. ed est.
Fabrizio Minutoli giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4147 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2025, (a cui risulta riunito il procedimento n. 5152/2025 R.G.) sui reclami presentati ai sensi dell'art. 630 c.p.c. da:
(CF ) in persona del suo legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, elettivamente domiciliata in Palermo, via P.pe di Belmonte n. 94 presso lo studio dell'avv. Vincenzo Mangiapane che la rappresentata e difesa per procura rilasciata su foglio separato allegato al reclamo, reclamante- creditore procedente nella proc. n. 208/2019 R.G. Es. avverso
i provvedimenti emessi dal giudice dell'esecuzione nell'ambito della procedura esecutiva n. 208/2019 in data 21/03/2025 ed avente ad oggetto l'estinzione parziale della procedura con riferimento ai lotti B, C e D, nonché in data 8/04/2025 e successiva integrazione e modifica del 22/04/2025 ed avente ad oggetto l'estinzione parziale della procedura esecutiva con riferimento al lotto E;
nei confronti di
, nato a [...] il [...], residente in Controparte_1
Partinico via Benedetto Croce n. 16 (cod. fisc. ) e CodiceFiscale_1
, nata a [...] il [...], residente in [...] Benedetto Croce n. 16 (cod. fisc. ), elettivamente CodiceFiscale_2 domiciliati in Barcellona P.G., via Papa Giovanni XXIII° n 240, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Domenico Cicala, che li rappresenta e difende giusta procura allegata alle memorie di costituzione;
resistenti – debitori esecutati nella proc. n. 208/2019 R.G. Es.
( ), nata a [...] il 2 marzo Parte_2 C.F._3
1989, ed ivi residente in [...];
, ( ) nata a [...] l'1 marzo Controparte_3 C.F._4
1985, residente a [...], resistenti contumaci – esecutate
(CF ) in persona Controparte_4 P.IVA_2 dell'Amm. e legale rappr. pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Alfonso
Sciangula;
AVV. VINCENZO MANGIAPANE ), rappresentato e difeso C.F._5 ex se.
resistenti contumaci – creditori intervenuti nella proc. n. 208/2019 R.G.
Es.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un primo reclamo presentato in data 31/03/2025, in seno al procedimento portante il numero di ruolo generale 4147/2025, la società
[...] creditore procedente nella procedura esecutiva n. 208/2019 R.G. Es., Parte_1 esponeva l'erroneità del provvedimento emesso in data 21/03/2025 e comunicato in pari data, con il quale veniva dichiarata parzialmente estinta la procedura esecutiva con riferimento ai seguenti beni oggetto di pignoramento: (appartamento Pt_3 iscritto al Catasto fabbricati del comune di Partinico al foglio MU, p.lla 781 sub. 2),
(appartamento iscritto al Catasto fabbricati del comune di Partinico al Pt_4 foglio MU, p.lla 781 sub. 4) e (appartamento iscritto al Catasto fabbricati Pt_5 del comune di Partinico al foglio MU, p.lla 781 sub. 5), per la mancata ricostruzione del ventennio di provenienza dei predetti beni, rilevando il giudice dell'esecuzione che “con riferimento ai beni di cui ai lotti B, C, D la ricostruzione della storia del dominio dei beni esecutati non riguarda l'intero ventennio antecedente al pignoramento, fermandosi per una quota dei detti beni (un sesto o due sesti, a seconda dei lotti) al 2005, anno nel quale aveva luogo il decesso della dante causa ”. Controparte_5
2 In particolare, la reclamante eccepiva, con il primo motivo, la tardività del rilievo dell'asserita causa estintiva della procedura esecutiva, in violazione dell'art. 630, 2° comma c.p.c., a tenore del quale il potere di rilievo di una causa estintiva, può essere esercitato anche d'ufficio, ma non oltre la prima udienza successiva al verificarsi della stessa; con il secondo ed il terzo motivo, documentava che, contrariamente a quanto rilevato dal Giudice dell'Esecuzione, sussisteva una completa ricostruzione ultraventennale della provenienza dei lotti B, C, e D come da certificazione notarile integrativa del 28 aprile 2021, depositata nel rispetto del termine di 60 giorni concesso con provvedimento emesso in data 16/03/2021.
Assumendo la ricorrenza dei presupposti di legge, richiedeva, pertanto, la riforma del provvedimento impugnato.
Con decreto del 07/04/2025 venivano assegnate alle altre parti termini per comunicare eventuale memoria di risposta.
Con le memorie depositate nell'interesse di CP_1
, in data 6 maggio 2025, e di , in data 16 maggio
[...] CP_2
2025, si contestavano i motivi di reclamo, deducendo, per converso, la correttezza del provvedimento impugnato, con il quale il Giudice dell'Esecuzione aveva dichiarato l'estinzione parziale della procedura esecutiva per carenza di una documentazione aggiuntiva rispetto a quella espressamente prevista dall'art. 567, II comma c.p.c., con la conseguenza che tale provvedimento doveva essere qualificato, non già quale atto di estinzione tipica, bensì piuttosto di chiusura anticipata del processo (per sua improseguibilità) in relazione ai beni di cui ai lotti
B), C) e D).
In particolare, i reclamati evidenziavano che, effettivamente, al di là della tipologia di provvedimento adottato, la ricostruzione della titolarità dei beni in capo agli esecutati non era completa, non avendo il creditore procedente provveduto al deposito della trascrizione dell'accettazione tacita dell'eredità di Persona_1
a favore del coniuge, , per la residua quota di 2/6 e
[...] Controparte_5 rilevando che l'unico atto di accettazione tacita prodotto riguardava solo
[...]
(esecutato) e (fratello) per la quota di 4/6 (come CP_1 Controparte_6 espressamente specificato nella Sezione C e Sezione D della nota di trascrizione del 23.04.2021 reg. gen. 18766 reg. part. 14528), in morte della loro madre,
, deceduta nel 2005. Controparte_5
Conseguentemente, mancando agli atti, nel ventennio antecedente al pignoramento, un atto relativo alla accettazione, tacita o espressa, dell'eredità relitta di da parte della sig.ra per la quota di 2/6 Persona_1 Controparte_5
3 dei beni di cui ai lotti B), C) e D) riferibile al periodo che copre l'arco compreso fra il ventennio antecedente alla trascrizione del pignoramento (i.e. 10.04.1999) ed il
20.01.2005 (data di decesso della ), chiedevano il rigetto del Controparte_5 reclamo e la conferma del provvedimento emesso dal giudice dell'esecuzione.
*
Con un successivo reclamo presentato in data 23/04/2025, iscritto al numero di ruolo generale 5152/2025, la società creditore Parte_1 procedente nella procedura esecutiva n. 208/2019 R.G. Es., esponeva l'erroneità anche del provvedimento emesso in data 8 aprile 2025 ed in pari data comunicato, con il quale veniva dichiarata l'estinzione parziale della procedura esecutiva immobiliare n. 208/2019 R.G. Es. in relazione al seguente bene oggetto di pignoramento: LOTTO E: Immobile sito in Partinico, iscritto al Catasto Fabbricati, foglio 40, p.lla 1229, sub 6; nonché del successivo provvedimento del 22 aprile
2025 e comunicato in pari data, con il quale a rettifica ed integrazione della precedente ordinanza dell'8 aprile, la declaratoria di estinzione della procedura esecutiva immobiliare veniva estesa anche agli altri beni facenti parte del LOTTO E: ossia intera e piena proprietà del lastrico solare iscritto al Catasto Fabbricati del
Comune di Partinico al foglio 40, p.lla 1229, sub 7; proprietà pari a ½ dell'unità immobiliare di piano terra iscritto al Catasto Fabbricati del Comune di Partinico al foglio 40, p.lla 1229, sub 3; proprietà pari a ½ dell'unità immobiliare di piano seminterrato iscritto al Catasto Fabbricati del Comune di Partinico al foglio 40 p.lla
1229, sub.8; e proprietà dello spezzone di terreno iscritto al Catasto Terreni del
Comune di Partinico al foglio 40, p.lla 1631 per la mancata ricostruzione del ventennio di provenienza dei predetti beni, rilevando il giudice dell'esecuzione che, per le medesime ragioni, “non era indicato come acquisiva la Controparte_5 proprietà dei detti beni”.
In particolare, la reclamante reiterava i medesimi motivi già esposti con il precedente reclamo, deducendo, quindi, con il primo motivo, la tardività del rilievo dell'asserita causa estintiva della procedura esecutiva, in violazione dell'art. 630, 2° comma c.p.c.; e con il secondo ed il terzo motivo, documentava che, contrariamente a quanto rilevato dal Giudice dell'Esecuzione, sussisteva una completa ricostruzione ultraventennale della provenienza anche del Lotto E come da certificazione notarile integrativa del 28 aprile 2021, depositata nel rispetto del termine di 60 giorni concesso con provvedimento emesso in data 16/03/2021.
Assumendo la ricorrenza dei presupposti di legge, richiedeva, in via preliminare, la riunione del secondo reclamo (iscritto al n. 5152/2025 R.G.) con
4 l'altro iscritto a ruolo al n. 4147/25 R.G., che pendeva tra le stesse parti e aveva ad oggetto analogo petitum e causa petendi; e nel merito, chiedeva la riforma del provvedimento impugnato.
Con decreto del 5/05/2025 venivano assegnate alle altre parti termini per comunicare eventuale memoria di risposta.
Con memoria depositata nell'interesse di , Controparte_1 in data 6 giugno 2025, si contestavano i motivi di reclamo, deducendo, per converso, la correttezza dei due provvedimenti reclamati (la prima ordinanza dell'8 aprile 2025 come successivamente integrata e corretta in data 22/04/2025), con i quali il Giudice dell'Esecuzione aveva dichiarato l'estinzione parziale della procedura esecutiva anche con riferimento al lotto E, per carenza di una documentazione aggiuntiva rispetto a quella espressamente prevista dall'art. 567, II comma c.p.c., con la conseguenza che tali provvedimenti dovevano essere qualificati, non già come estinzione tipica, bensì piuttosto di come provvedimenti di chiusura anticipata del processo (per sua improseguibilità) anche con riferimento al lotto E.
Pertanto, reiterando le medesime motivazioni già sopra esposte, chiedeva, in via pregiudiziale per ragioni di connessione soggettiva e oggettiva la riunione del procedimento n. 5152/2025 R.G. al procedimento n. 4147/2025 R.G., e nel merito il rigetto del reclamo e la conferma dei provvedimenti emessi dal giudice dell'esecuzione.
* rilevato che nessuna altra parte si è costituita nonostante la regolare comunicazione del suddetto decreto a cura della Cancelleria;
udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio, dal giudice, dott.ssa Valentina Imperiale,
OSSERVA
Preliminarmente, deve rilevarsi che, con separato provvedimento contestualmente emesso, è stata disposta la riunione del procedimento n.
5152/2025 R.G. al presente procedimento portante il n. 4147/2025, stante la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi.
I reclami, conseguentemente, verranno trattati unitariamente.
Entrambi i reclami sono stati proposti nei termini di legge e, pertanto, sono ammissibili;
nel merito, gli stessi appaiono fondati e, pertanto, meritano accoglimento atteso che il Collegio ritiene accoglibile il primo motivo dedotto a fondamento degli stessi, per le motivazioni di seguito
5 rassegnate.
Le ordinanze reclamate, del 21 marzo 2025 e del 22 aprile 2025
(quest'ultima resa a parziale modifica e revoca della precedente provvedimento dell'8 aprile 2025) hanno dichiarato, nel caso di specie, un'ipotesi di estinzione tipica del processo esecutivo derivante da inattività della parte creditrice, tenuta a dare impulso al processo esecutivo, per mancata ricostruzione del dominio ventennale antecedente alla trascrizione del pignoramento e, pertanto, sono state inquadrate, in maniera espressa, dal giudice dell'esecuzione nel paradigma di cui all'art. 630
c.p.c., più volte richiamato nei provvedimenti di estinzione.
Il secondo comma di tale disposizione, tuttavia, stabilisce espressamente che “l'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice dell'esecuzione, non oltre la prima udienza successiva al verificarsi della stessa”.
In altri termini, il legislatore pone un limite alla rilevabilità dell'estinzione; essa va dichiarata entro la prima udienza successiva al verificarsi dell'evento estintivo, evitando che gli effetti di una vicenda estintiva non dichiarata si possano riverberare sulle fasi successive della procedura esecutiva, in quella logica di stabilizzazione espressa dagli artt. 617 c.p.c., 2929 c.c. e 187 bis disp. att. c.p.c.
In via generale, l'udienza rilevante ai fini della produzione dell'effetto preclusivo in questione è una qualsiasi udienza – evidentemente successiva al verificarsi della vicenda estintiva – che, parafrasando l'art. 485 c.p.c., si tenga allorché l'audizione delle parti (e degli eventuali altri interessati) sia richiesta dalla legge o ritenuta necessaria dal giudice.
Al riguardo, giova premettere che, con un primo risalente provvedimento reso a verbale di udienza del 16 marzo 2021, il giudice dell'esecuzione deduceva che, a seguito dell'esame della documentazione prodotta dal creditore procedente a corredo dell'istanza di vendita, la stessa appariva incompleta, atteso che non risultavano prodotte le trascrizioni dell'accettazione di eredità in morte di P_
(deceduta nel 2005) e di (deceduto nel 1981).
[...] Persona_1
In particolare, il Giudice dell'esecuzione richiamava nel verbale di udienza la relazione del Custode del 4/08/2020, depositata unitamente ai moduli di controllo degli ausiliari, nella quale si dava atto che, dalla relazione notarile acquisita, non risultavano le accettazioni della eredità della sig.ra da parte dei Controparte_5 sigg. e alla morte di Controparte_1 Controparte_6 P_
; né le accettazioni dell'eredità di da parte della stessa
[...] Persona_1 dante causa dell'esecutato, , oltre che di Controparte_5 Controparte_1
6 e alla morte del suddetto;
inoltre, con la Controparte_6 Persona_1 medesima relazione si segnalava un errore nella nota di trascrizione del pignoramento, atteso che, secondo quanto attestato dalla relazione notarile, gli immobili sopra descritti come lotti B, C, D, ed E, all'atto del pignoramento erano stati trasferiti a e per la nuda proprietà per la Parte_2 Controparte_3 quota di ½ ciascuna e ai sigg. e per il Controparte_1 CP_2 diritto di usufrutto, mentre nell'atto di pignoramento e nella visura catastale, diversamente da quanto attestato nella relazione, l'unico titolare dell'usufrutto era
. Controparte_1
A seguito del richiamato provvedimento, il creditore procedente, in data
28.04.2021 (ossia nel rispetto del termine originariamente concesso), procedeva al deposito di un atto di accettazione tacita di eredità in morte di , Controparte_5 deceduta nel 2005, a favore di e per Controparte_1 Controparte_6 la quota di 4/6, come espressamente specificato nella Sezione C e Sezione D della nota di trascrizione del 23.04.2021 reg. gen. 18766 reg. part. 14528, nonché al deposito di una relazione notarile integrativa che dava atto delle predette trascrizioni.
Da quel momento, si sono svolte una pluralità di udienze e di successivi provvedimenti:
- verbale di udienza del 18/09/2023, con il quale il giudice dell'esecuzione assegnava al creditore un termine per versare il fondo spese necessario al compimento di interventi urgenti su alcuni cespiti;
- verbale di udienza del 13/11/2023, con il quale il giudice dell'esecuzione autorizzava l'occupante ad abitare uno dei cespiti pignorati;
concedeva la proroga all'esperto stimatore per le operazioni di stima e rimetteva gli atti al presidente di Sezione per provvedere alla trattazione della doglianze esposte nella memoria di costituzione – depositata in data 12/11/2023 – nell'interesse di , riqualificata quale ricorso in CP_1 CP_1 opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c., poi decisa con provvedimento del 25/03/2024;
- provvedimento emesso in pari data (del 25/03/2024) con il quale il giudice dell'esecuzione, pur rilevando in maniera generica che “in relazione alla vendita dei beni di cui ai lotti b, c, d, e dalla certificazione notarile e dalla integrazione della stessa non è dato comprendere come gli stessi giungano
a e ”, assegnava termini agli ausiliari e Controparte_1 CP_6 allo stesso creditore procedente per verificare la sussistenza dei presupposti
7 di cui alla l.178/2020 - art 1 comma 376 - con riguardo ad uno dei cespiti pignorati, fissando una successiva udienza al 25/06/2024; a cui però faceva seguito il provvedimento di sospensione della procedura del 10/06/2024 con termine al creditore per provvedere agli avvisi di cui alla l. 178/2020e alla fissazione di una nuova udienza;
- nonché, in ultimo, verbale di udienza del 19/12/2024, con il quale il creditore chiedeva la vendita dei beni pignorati e a cui faceva seguito il successivo provvedimento dell'1/01/2025, in forza del quale il giudice dell'esecuzione dichiarava di non potere dare corso alla chiesta vendita, onerando il creditore procedente di provvedere a rettificare la nota di trascrizione del pignoramento con riferimento alle quote del diritto di usufrutto in capo all'esecutato; nonché il successivo provvedimento del 18/02/2025 con il quale – in seguito all'istanza depositata dallo stesso creditore procedente – il giudice dell'esecuzione, ad integrazione del provvedimento reso in data
1/01/2025, individuava espressamente i dati da rettificare.
Così ricostruita la successione cronologica degli eventi processualmente rilevanti, occorre chiarire ancora che, all'esito di tali provvedimenti e delle successive integrazioni richieste al creditore procedente ed effettivamente svolte, con un primo provvedimento del 18/03/2025, il giudice dell'esecuzione, richiamando i provvedimenti del 16/03/2021 e del 25/03/2024 dichiarava dapprima l'inefficacia parziale del pignoramento e l'estinzione parziale della procedura esecutiva con riferimento ai predetti lotti B, C e D;
e successivamente, per le medesime motivazioni, con i provvedimenti dell'8/04/2025 e successiva revoca ed integrazione del 22/04/2025, dichiarava l'inefficacia parziale del pignoramento e l'estinzione parziale della procedura anche con riferimento all'intero lotto E.
Conformemente a quanto eccepito nel primo motivo dei due reclami, al momento della dichiarazione di estinzione era già trascorso l'evento - limite della prima udienza successiva al verificarsi della vicenda estintiva, il quale opera, come testualmente previsto, nella stessa maniera, sia che la causa estintiva sia rilevata d'ufficio sia che la stessa sia sollecitata da una istanza di parte.
Dalla cronistoria sopra riportata, è agevolmente evincibile che la lacuna nella documentazione depositata a corredo dell'istanza di vendita era stata rilevata alla prima udienza del 16 marzo 2021, nella quale il giudice dell'esecuzione aveva assegnato un termine al ceto creditorio per provvedere alla relativa integrazione, senza fare seguito ad ulteriori provvedimenti. Ed anzi, all'esito di tale integrazione
(parziale), sono stati compiuti – fino alla data del 21/03/2024, quando risulta
8 dichiarata l'estinzione parziale dei primi tre lotti – tutta una serie di atti tendenti alla progressione dell'esecuzione (la ripresa delle attività di stima, con rinvio delle udienze a seguito di istanze di proroga depositate dall'Esperto stimatore) nonché altre attività tipiche dell'esecuzione forzata, su impulso del creditore titolato (come la rettifica della nota di trascrizione del pignoramento e la riassunzione della procedura sospesa ai sensi dell'art. 1 della l. 178/2020), incompatibili con la estinzione, seppure parziale, del processo esecutivo.
Superata la barriera preclusiva della prima udienza successiva al verificarsi della vicenda estintiva, il giudice dell'esecuzione, stante il disposto del secondo comma dell'art. 630 c.p.c., non avrebbe potuto, in un secondo momento, tornare sul tema e disporre, re melius perpensa, in senso contrario alla serie di provvedimenti sopra richiamati, resi all'esito di altrettante udienze, i provvedimenti di estinzione parziale oggi impugnati nei due reclami.
In ragione dell'accoglimento dei reclami per la fondatezza del primo motivo in essi articolato, che riveste carattere assorbente, non ritiene il Collegio adito di entrare nel merito della completezza della documentazione prodotta dal creditore procedente con la sola trascrizione dell'accettazione tacita dell'eredità materna depositata (unitamente alla relazione notarile integrativa) in data 28/04/2021 ed avente ad oggetto la quota di 4/6, e non anche la residua quota di 2/6, argomento che, invece, fa capo ai successivi motivi di reclamo (il secondo ed il terzo).
Né ritiene il Collegio di potere accedere alla tesi esposta dai resistenti di ricondurre, previa riqualificazione, i provvedimenti di estinzione parziale nell'alveo del paradigma della chiusura anticipata per improcedibilità dell'esecuzione. Seppure
è jus receptum della Suprema Corte di Cassazione che l'inottemperanza all'ordine del giudice dell'esecuzione di produrre documentazione ulteriore rispetto a quella prevista dall'art. 567, comma 2, c.p.c. integra una causa di improseguibilità della procedura esecutiva (cosiddetta "estinzione atipica"), vale il principio dell'apparenza dei rimedi impugnatori ed il provvedimento che dichiara l'estinzione è impugnabile esclusivamente col reclamo ex art. 630 c.p.c. e non già con l'opposizione agli atti esecutivi, il quale, se proposto, non può essere convertito nella predetta opposizione, difettandone i necessari requisiti di sostanza e di forma, in ragione del mancato svolgimento della preliminare fase sommaria prevista dall'art. 617, comma
2, c.p.c., senza la quale non è possibile l'instaurazione del giudizio a cognizione piena (cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 5784 del 04/03/2025; Cass. Sez. 3, Sentenza
n. 35365 del 18/12/2023).
9 Pertanto, a prescindere dalla fondatezza o meno, nel merito, dell'esistenza di una causa di improcedibilità dell'esecuzione con riferimento a tali lotti (come qualificata dai reclamati) la declaratoria di estinzione invero adottata con i provvedimenti impugnati doveva (e deve) reputarsi, comunque, impedita dalla celebrazione delle udienze sopra richiamate e dai provvedimenti successivamente adottati e mai impugnati.
Competerà al giudice dell'esecuzione valutare se, pur non ricorrendo i presupposti di una estinzione tipica, ricorrano, invece, quelli di una eventuale chiusura anticipata del processo esecutivo o improcedibilità, seppur parziale, non potendo tale difetto di completezza della documentazione essere ricondotto all'alveo del paradigma dell'art. 630 c.p.c.
L'accoglimento del primo motivo dei due reclami implica la necessità di annullare le ordinanze reclamate, che hanno dichiarato l'estinzione parziale del processo esecutivo n. 208/2019 R.G. Es. e ordinato la liberazione, con annotazione a margine della trascrizione del pignoramento effettuata in data 10/03/2025 ai seguenti numeri di Registro Generale e Particolare:11083/8826, limitatamente ai seguenti beni:
- (appartamento iscritto al Catasto fabbricati del comune di Partinico Pt_3 al foglio MU, p.lla 781 sub. 2),
- (appartamento iscritto al Catasto fabbricati del comune di Partinico Pt_4 al foglio MU, p.lla 781 sub.4),
- (appartamento iscritto al Catasto fabbricati del comune di Partinico Pt_5 al foglio MU, p.lla 781 sub.5),
- E (immobile sito in Partinico iscritto al Catasto Fabbricati, Foglio 40, Pt_3
P.lla 1229, Sub 6; Intera e piena proprietà del lastrico solare iscritto al
Catasto Fabbricati del Comune di Partinico al foglio 40, p.lla 1229, sub 7;
Proprietà pari a ½ dell'unità immobiliare di piano terra iscritto al Catasto
Fabbricati del Comune di Partinico al foglio 40, p.lla 1229, sub 3; Proprietà pari a ½ dell'unità immobiliare di piano seminterrato iscritto al Catasto
Fabbricati del Comune di Partinico al foglio 40 p.lla 1229, sub.8; Proprietà dello spezzone di terreno iscritto al Catasto Terreni del Comune di Partinico al foglio 40, p.lla 1631).
Va, pertanto, disposta la rimessione degli atti al Giudice dell'Esecuzione titolare del procedimento, affinchè adotti i provvedimenti conseguenziali alla prosecuzione della procedura esecutiva o all'eventuale adozione di ulteriori provvedimenti di chiusura anticipata ove ritenuti necessari.
10 Le spese sono regolate secondo il principio della soccombenza e si liquidano in dispositivo tenuto conto delle attività processuali effettivamente svolte (studio e introduttiva), data la particolare natura del presente procedimento di reclamo, caratterizzata dall'assenza di una fase istruttoria e decisionale, del valore (scaglione fino a € 260.000,00 tenuto conto del valore dei cespiti pignorati) e della non particolare complessità delle questioni trattate;
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- accoglie i reclami proposti in data 31/03/2025 e in data 23/04/2025 da
[...]
.; Parte_1
- annulla le ordinanze di estinzione parziale rese nella procedura esecutiva n.
208/2019 R. G. Es., emessi dal giudice dell'esecuzione con primo provvedimento depositato in data 21/03/2025 ed avente ad oggetto l'estinzione parziale della procedura con riferimento ai lotti B, C e D, nonché con secondo provvedimento emesso in data 8/04/2025 e successiva integrazione e modifica del 22/04/2025 ed avente ad oggetto l'estinzione parziale della procedura esecutiva con riferimento al lotto E;
- condanna i resistenti, e , in Controparte_1 CP_2 solido tra loro, al pagamento delle spese processuali del presente giudizio in favore della parte reclamante, spese che liquida nel complessivo Parte_1 importo di € 2.530,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa, se dovute, come per legge.
- rimette gli atti al Giudice dell'Esecuzione titolare del ruolo, affinchè adotti i provvedimenti conseguenziali.
Manda alla Cancelleria di inserire la presente sentenza nel fascicolo telematico della procedura esecutiva portante il n. 208/2019 al fine di consentire al
G.E. l'adozione dei provvedimenti conseguenziali.
Così deciso in Palermo, nella Camera di consiglio della Sezione VI^ civile del Tribunale, in data 2 luglio 2025.
Il Presidente
Claudia Turco
Il Giudice estensore
Valentina Imperiale
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo
11 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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