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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 28/02/2025, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9498/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Alessia Zucconi Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9498/2024 avente ad oggetto: ricorso congiunto ex art.
337 bis e segg. c.c. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GRASSO VALERIA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. GRASSO VALERIA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CENNI PIER CP_1 C.F._2
FRANCESCO MARIA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv.
CENNI PIER FRANCESCO MARIA
Ricorrenti
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Dalla relazione di convivenza fra le parti è nato il figlio il 19-9-2013. Per_1
Cessata la convivenza, le parti intendono regolare i rapporti fra le stesse in relazione al figlio minore come da ricorso congiunto.
Le condizioni sono conformi a legge e all'interesse del minore e vanno pertanto integralmente recepite col presente provvedimento. Nulla in punto di spese legali trattandosi di procedimento su ricorso congiunto, nel quale non è nemmeno ipotizzabile la soccombenza di una delle parti.
P.Q.M.
pagina 1 di 3 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, dà atto che per accordo delle parti la cessazione della loro convivenza è regolata dalle seguenti condizioni:
1. il figlio minore rimarrà affidato in via congiunta a entrambi i genitori, con collocazione Per_1 prevalente e residenza presso la madre;
2. il calendario di visita viene così stabilito: lunedì e martedì starà con il padre, il mercoledì e Per_1 giovedì con la madre, i fine settimana alternativamente con il padre e con la madre, dal venerdì all'uscita scuola sino al lunedì con accompagnamento a scuola;
3. durante le vacanze natalizie e pasquali, trascorrerà il giorno di Natale con un genitore e Per_1 quello di Capodanno con l'altro, e così il giorno di Pasqua con uno e il lunedì dell'Angelo con l'altro, ad anni alternati;
4. con riferimento alle vacanze estive, ciascun genitore potrà trascorrere con due settimane, Per_1 anche non consecutive, con l'impegno di comunicare e concordare i propri giorni di vacanza all'altro genitore entro e non oltre il 30 maggio;
5. considerato il tempo di visita sostanzialmente paritario, ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto di per il tempo in cui lo avrà con sé. Andranno per questo ripartite per Per_1 metà anche le spese riferite alla mensa scolastica, all'abbonamento trasporti, all'acquisto di tutto il vestiario;
6. l'assegno unico universale ed ogni eventuale altro assegno e/o provvidenza economica, prevista a livello nazionale o locale, erogato per il figlio verrà diviso tra i genitori in pari quota;
Per_1
7. le spese straordinarie di saranno ripartite tra i genitori per la metà ciascuno (50%), Per_1 intendendosi quelle contenute nelle linee guida del Consiglio Nazionale Forense;
tali spese saranno subordinate al consenso di entrambi i genitori quando superiori all'esborso di € 100,00 (con l'eccezione delle spese per le quali, secondo le suddette linee guida, non è richiesto il consenso).
8. tutte le spese, subordinate o meno al consenso dei genitori, dovranno essere debitamente documentate. In relazione alle spese straordinarie da concordare per l'importo superiore ad € 100,00 per singolo esborso, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, email, pec), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data del ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Laddove non venisse raggiunto l'accordo sulle spese straordinarie, il genitore che decidesse comunque di sostenerle non avrà titolo per chiederne il rimborso della metà all'altro genitore. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla presentazione delle pezze di appoggio. Per le spese più ingenti (come, ad esempio, quelle dentistiche), ciascun genitore concorderà direttamente le modalità di rientro della quota a lui spettante, così da potere mettere in detrazione fiscale direttamente le fatture emesse in suo favore e evitare costose reciproche anticipazioni;
9. la detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse. La deduzione per i figli a carico sarà effettuata al 50% tra i genitori;
10. considerata la necessità della madre a seguito della separazione, di fruire di un servizio di baby- sitting per esigenze lavorative tutti i mercoledì e giovedì pomeriggio, dalle 16:20 alle 18:00, le parti concordemente stabiliscono che per il pomeriggio del mercoledì il figlio sarà tenuto dal nonno paterno, mentre per il pomeriggio del giovedì la spesa della baby sitter sarà sostenuta in via esclusiva dalla pagina 2 di 3 madre. Da settembre 2024, con l'inizio della scuola secondaria e il mutamento degli orari pomeridiani di , i genitori concorderanno come suddividere al 50% la gestione dei pomeriggi ed eventuali Per_1 spese di baby sitting;
11. nulla sulle spese legali.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 18.2.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Alessia Zucconi Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9498/2024 avente ad oggetto: ricorso congiunto ex art.
337 bis e segg. c.c. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GRASSO VALERIA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. GRASSO VALERIA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CENNI PIER CP_1 C.F._2
FRANCESCO MARIA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv.
CENNI PIER FRANCESCO MARIA
Ricorrenti
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Dalla relazione di convivenza fra le parti è nato il figlio il 19-9-2013. Per_1
Cessata la convivenza, le parti intendono regolare i rapporti fra le stesse in relazione al figlio minore come da ricorso congiunto.
Le condizioni sono conformi a legge e all'interesse del minore e vanno pertanto integralmente recepite col presente provvedimento. Nulla in punto di spese legali trattandosi di procedimento su ricorso congiunto, nel quale non è nemmeno ipotizzabile la soccombenza di una delle parti.
P.Q.M.
pagina 1 di 3 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, dà atto che per accordo delle parti la cessazione della loro convivenza è regolata dalle seguenti condizioni:
1. il figlio minore rimarrà affidato in via congiunta a entrambi i genitori, con collocazione Per_1 prevalente e residenza presso la madre;
2. il calendario di visita viene così stabilito: lunedì e martedì starà con il padre, il mercoledì e Per_1 giovedì con la madre, i fine settimana alternativamente con il padre e con la madre, dal venerdì all'uscita scuola sino al lunedì con accompagnamento a scuola;
3. durante le vacanze natalizie e pasquali, trascorrerà il giorno di Natale con un genitore e Per_1 quello di Capodanno con l'altro, e così il giorno di Pasqua con uno e il lunedì dell'Angelo con l'altro, ad anni alternati;
4. con riferimento alle vacanze estive, ciascun genitore potrà trascorrere con due settimane, Per_1 anche non consecutive, con l'impegno di comunicare e concordare i propri giorni di vacanza all'altro genitore entro e non oltre il 30 maggio;
5. considerato il tempo di visita sostanzialmente paritario, ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto di per il tempo in cui lo avrà con sé. Andranno per questo ripartite per Per_1 metà anche le spese riferite alla mensa scolastica, all'abbonamento trasporti, all'acquisto di tutto il vestiario;
6. l'assegno unico universale ed ogni eventuale altro assegno e/o provvidenza economica, prevista a livello nazionale o locale, erogato per il figlio verrà diviso tra i genitori in pari quota;
Per_1
7. le spese straordinarie di saranno ripartite tra i genitori per la metà ciascuno (50%), Per_1 intendendosi quelle contenute nelle linee guida del Consiglio Nazionale Forense;
tali spese saranno subordinate al consenso di entrambi i genitori quando superiori all'esborso di € 100,00 (con l'eccezione delle spese per le quali, secondo le suddette linee guida, non è richiesto il consenso).
8. tutte le spese, subordinate o meno al consenso dei genitori, dovranno essere debitamente documentate. In relazione alle spese straordinarie da concordare per l'importo superiore ad € 100,00 per singolo esborso, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, email, pec), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data del ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Laddove non venisse raggiunto l'accordo sulle spese straordinarie, il genitore che decidesse comunque di sostenerle non avrà titolo per chiederne il rimborso della metà all'altro genitore. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla presentazione delle pezze di appoggio. Per le spese più ingenti (come, ad esempio, quelle dentistiche), ciascun genitore concorderà direttamente le modalità di rientro della quota a lui spettante, così da potere mettere in detrazione fiscale direttamente le fatture emesse in suo favore e evitare costose reciproche anticipazioni;
9. la detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse. La deduzione per i figli a carico sarà effettuata al 50% tra i genitori;
10. considerata la necessità della madre a seguito della separazione, di fruire di un servizio di baby- sitting per esigenze lavorative tutti i mercoledì e giovedì pomeriggio, dalle 16:20 alle 18:00, le parti concordemente stabiliscono che per il pomeriggio del mercoledì il figlio sarà tenuto dal nonno paterno, mentre per il pomeriggio del giovedì la spesa della baby sitter sarà sostenuta in via esclusiva dalla pagina 2 di 3 madre. Da settembre 2024, con l'inizio della scuola secondaria e il mutamento degli orari pomeridiani di , i genitori concorderanno come suddividere al 50% la gestione dei pomeriggi ed eventuali Per_1 spese di baby sitting;
11. nulla sulle spese legali.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 18.2.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
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