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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/11/2025, n. 6510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6510 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VIII civile
R.G. 1340/2024
All'udienza collegiale del giorno 06/11/2025 ore 09:30
Presidente Dott. NC GA Consigliere Dott. Guido Garavaglia
Consigliere Relatore Dott. Caterina Garufi
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. NERI NICOLA Avv. Pasca in sostituzione
Appellato/i
CP_1
Avv. ROSSI VALENTINA Avv. Scerpa in sostituzione
È presente per la pratica forense il dott. Controparte_2 tessera dell'ordine degli Avvocati di Nr P79920 CP_1
La Corte ritenuta che la causa può essere decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a concludere ed a discutere.
Le parti concludono come dai rispettivi atti.
La Corte
Dopo l'udienza, si ritira in Camera di Consiglio per deliberare.
All'esito la Corte pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c dandone lettura, che viene depositata in telematico oggi stesso ed è parte integrante del presente verbale.
R.G. 1340/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE VIII così composta: NC GA Presidente Guido Garavaglia Consigliere
1 Caterina Garufi Consigliere est. all'udienza del giorno 6.11.2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 1340 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Via Parte_1 C.F._1 CP_1
Quinto Aurelio Simmaco n. 7, presso lo studio dell'Avv. Nicola Neri che la rappresenta e difende in forza di procura in atti appellante E (C.F. ), in persona del Sindaco p.t., rappresentata e difesa CP_1 P.IVA_1 dall'Avv. Valentina Rossi ed elettivamente domiciliata in Via del Tempio di Giove n. 21, CP_1 presso l'Avvocatura Capitolina in forza di procura in atti appellata
OGGETTO: appello alla sentenza del Tribunale di Roma n. 12632/2023 – annullamento determinazione dirigenziale – subentro nell'assegnazione di immobile di Edilizia Residenziale Pubblica.
CONCLUSIONI Come da rispettivi atti introduttivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con atto di citazione notificato in data 17.1.2019, si rivolgeva al Tribunale di Parte_1
Roma per riassumere il procedimento originariamente incardinato presso il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio che, con la sentenza n. 5726/2018 pubblicata in data 23.5.2018, dichiarava il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore di quello ordinario. L'attrice chiedeva l'accertamento del proprio diritto all'assegnazione dell'alloggio di proprietà comunale, sito in in Piazza Lorenzo Gasparri n. 18, Edificio BR, scala B, interno 11, CP_1 subentrando al precedente assegnatario il quale ultimo era entrato in possesso CP_3 dell'immobile a seguito della morte dei propri genitori, già assegnatari, con cui egli aveva convissuto in epoca antecedente al loro decesso. La rappresentava di essersi trasferita con la propria figlia sin dal 25.8.2008 Pt_1 Persona_1 nell'alloggio già citato, instaurando un rapporto di convivenza more uxorio con il e CP_3 venendo così integrata nel nucleo familiare di quest'ultimo. Tale relazione, tuttavia, veniva interrotta dal che decideva di allontanarsi dall'abitazione abbandonando il nucleo CP_3 familiare. Tale evenienza induceva l'attrice ad attivarsi per ottenere l'assegnazione dell'alloggio ove la stessa viveva con la sua prima figlia ed altri due figli minori dati alla luce successivamente ( e , nati tutti dallo stesso padre ( ), assolvendo ogni Persona_2 Persona_3 Persona_4 iniziativa necessaria allo scopo. In particolare, la versava a proprio nome Pt_1 all'Amministrazione capitolina il corrispettivo per il godimento dell'abitazione; richiedeva ed otteneva l'aggiornamento della propria residenza sulla patente di guida;
presentava all'ente gestore (società “RTI Prelios integra s.p.a. gestione integrata s.r.l.”) autodenuncia dell'occupazione sine titulo in data 21.7.2016. Per l'insieme di tali ragioni, l'attrice, vantando il possesso di tutti i requisiti soggettivi richiesti dalla normativa di riferimento per l'assegnazione di immobili di edilizia residenziale pubblica, insisteva per l'assunzione di ogni provvedimento
2 idoneo a tutelare i propri diritti, anche con riguardo alla determinazione dirigenziale n. EL/587/2018 del 23.3.2018 (Rep.) e EL/10841/2018 del 23.3.2018 (Prot.), notificata in data 27.3.2018, con cui ordinava illegittimamente lo sgombero ed il rilascio CP_1 dell'immobile de quo. Concludeva chiedendo: di dichiarare che il nucleo familiare di CP_3
. nel corso dell'anno 2008, si era ampliato a seguito della convivenza more uxorio con la
[...] ricorrente;
di dichiarare, altresì, che la stessa aveva posto in essere ogni idonea Parte_1 iniziativa per rendere noto all'Amministrazione Comunale di essere inclusa nel nucleo familiare del anche ai fini del proprio successivo subentro nell'assegnazione dell'immobile ai CP_3 sensi del comma 5 dell'art. 12 della legge regionale n. 12 del 6.8.1999; di dichiarare che, a seguito dell'allontanamento dell'assegnatario, l'attrice , ai sensi del comma 5, dell'art. 11 Parte_1 nonché dell'art. 12 della legge regionale n. 12 del 6.8.1999, era legittimamente subentrata nell'assegnazione dell'immobile con conseguente diritto della stessa a rimanere all'interno dell'appartamento; infine, di assumere ogni idoneo provvedimento a tutela del diritto di subentro dell'attrice. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distarsi in favore dell'avvocato antistatario. Si costituiva in giudizio contestando quanto ex adverso dedotto. CP_1
L'Amministrazione convenuta negava, innanzitutto, il rituale subentro di CP_3 nell'originaria assegnazione dell'immobile ai defunti genitori, dovendosi escludere la successione automatica, con conseguente illegittimità dell'occupazione da parte del Da CP_3 ciò discendeva l'abusività dell'occupazione successivamente posta in essere da , Parte_1 stante l'impossibilità di subentrare ad un occupante sine titulo; la carenza di un titolo di legittimazione era peraltro circostanza pienamente nota all'attrice, come dimostrato dall'autodenuncia presentata dalla stessa all'ente gestore in data 21.7.2016. Infine, l'ente evidenziava il mancato rispetto da parte della della procedura di cui all'art. 12, comma Pt_1
5, della legge regionale n. 12/1999 ove si richiede, ai fini dell'ampliamento del nucleo familiare, la tempestiva comunicazione all'ente gestore dell'ingresso nell'alloggio. Concludeva chiedendo, in accoglimento delle richieste avanzate in atti, di rigettare tutte le domande proposte da Parte_1
Con spese secondo giustizia.
[...]
All'udienza di prima comparizione del 29.10.2019, il Giudice assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.; successivamente, esaminate le memorie depositate e respinte le richieste istruttorie avanzate dall'attrice, la causa veniva ritenuta matura per la decisione, con rinvio all'udienza del 25.11.2020 per la precisazione delle conclusioni, in trattazione scritta. In tale sede, il Giudice fissava ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. l'udienza del 9.6.2021, soggetta tuttavia a plurimi rinvii. A seguito della sostituzione del Giudice, veniva revocata la precedente ordinanza di rinvio per discussione e decisione e, all'udienza del 14.12.2022, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. con decorrenza dal 7.2.2023. La causa era decisa all'udienza del 3.9.2023. Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 12632/2023, rigettava nel merito la domanda proposta da , non risultando Parte_1 CP_3
assegnatario formale dell'alloggio in questione e, in ogni caso, per il mancato rispetto
[...] della disciplina prevista dall'art. 12, comma 5, della legge regionale n. 12 del 1999 che, ai fini del rituale subentro, richiede una preventiva comunicazione all'ente gestore da parte dell'assegnatario circa l'ampliamento del proprio nucleo familiare. Condannava Parte_1 alla rifusione delle spese di lite in favore di in persona del legale rappresentante CP_1
p.t., liquidate in euro 3.850,00 per compensi, oltre accessori e spese generali.
2. Con atto di appello ritualmente notificato, contestava le conclusioni cui era Parte_1 addivenuto il Giudice di primo grado. In particolare, criticava:
2.a) l'errata applicazione della legge regionale n. 12/99 e l'omessa pronuncia da parte del giudice di primo grado su fatti salienti evidenziati dall'odierna appellante.
3 Il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente escluso la qualità di assegnatario del CP_3 evidenziando la mancanza di un atto di formale assegnazione dell'immobile, senza tuttavia tener adeguatamente conto del rapporto di convivenza intrattenuto da quest'ultimo con i genitori per un “tempo risalente prima del loro decesso configurando così l'ipotesi di cui all'art. 11, comma V, L.R. 12/1999 ovvero all'art. 12, comma IV, L.R. 12/1999”; tale presenza del CP_3 nell'alloggio per un periodo significativo, peraltro, non sarebbe mai stata oggetto di contestazione da parte della stessa Amministrazione. La sentenza di primo grado si sarebbe quindi limitata sul punto ad una verifica de plano e formale, senza verificare approfonditamente il titolo per il subentro, la sussistenza dei suoi presupposti e la ritualità del procedimento previsto dalla legge regionale richiamata in precedenza, in contrasto con la giurisprudenza di legittimità (con particolare riferimento a Cass., Sez. I civile, ordinan. n. 3790 dell'8.2.2019). Diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, inoltre, l'ampliamento del nucleo familiare dell'assegnatario sarebbe conseguenza naturale della convivenza di fatto instaurata con CP_3 Parte_1 rendendo pienamente fondata la pretesa di quest'ultima al subentro nell'assegnazione dell'immobile di proprietà di;
ciò, peraltro, tenuto conto della circostanza che CP_1
l'odierna appellante sarebbe in possesso di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti a tal scopo dalla normativa di riferimento. Non pertinente, inoltre, sarebbe il richiamo operato in sentenza alla “preventiva, tempestiva ed immediata comunicazione ex art. 12, comma 5, L.R. Lazio 12/99” poiché avrebbe comunicato in più occasioni all'Amministrazione Parte_1 comunale la propria permanenza nell'appartamento: dichiarando la convivenza sin dal 2009 presso i competenti uffici comunali, richiedendo il cambio della propria residenza sulla patente di guida e, in ogni caso, pagando a nome proprio il corrispettivo richiesto dall'Amministrazione per il godimento dell'immobile. Concludeva chiedendo, previa eventuale rinnovazione dell'istruttoria già svolta ed espletamento delle prove ammesse, di riformare integralmente la sentenza impugnata accogliendo le medesime conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo del primo grado di giudizio. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore dell'avvocato, procuratore antistatario.
3. Si costituiva in giudizio contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo di CP_1 rigettare l'appello poiché infondato in fatto e in diritto, confermando la sentenza impugnata con vittoria di spese, competenze ed onorari di fase, maggiorati di oneri riflessi in luogo di IVA e CPA, essendo l'Amministrazione rappresentata e difesa dall'Avvocatura Capitolina.
4. All'odierna udienza, la causa è stata decisa dalla Corte ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto sottese alla decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE 5. L'appello, articolato in unico motivo di doglianza, non è meritevole di accoglimento. L'assenza di un provvedimento di assegnazione al dell'immobile de quo è stata CP_3 correttamente valorizzata dal Giudice di prime cure, per escludere il subentro dello stesso ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 12 del 1999, qualificando la vicenda in termini di occupazione sine titulo. In premessa, preme ricordare che l'assegnazione di un appartamento di edilizia residenziale pubblica è un beneficio concesso dalla Pubblica Amministrazione solo al ricorrere di specifici requisiti soggettivi e oggettivi, tassativamente previsti dalla legge. La natura stringente di tale normativa spiega il motivo per cui, in materia, l'atto di assegnazione è titolo di legittimazione esclusivo, essendo sempre richiesto un atto formale dell'Amministrazione attraverso cui contemperare i plurimi interessi in conflitto, nell'esercizio di potere discrezionale, e verificare attentamente il rispetto dei presupposti di legge. Ne discende che la qualità di assegnatario legittimo presuppone sempre: “a) l'adozione di un provvedimento di assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica;
b) la permanenza al momento della pubblicazione del bando e dell'assegnazione, nonché in costanza di rapporto, dei requisiti legali che
4 giustificano l'assegnazione” (Cass. civ., Sez. III, ordinan. n. 12957 del 2023); di converso, non risulta di per sé sufficiente al subentro la mera convivenza, per quanto risalente nel tempo, con precedenti assegnatari dell'alloggio. La giurisprudenza è, a tal proposito, ferma nel ritenere che né la mera coabitazione, né l'eventuale pagamento di canoni o oneri accessori possano sanare una situazione di occupazione priva di titolo formale (Cass. Civ., Sez. III, n. 33773 del 19-12-2019). Non coglie nel segno il richiamo operato da parte appellante alla giurisprudenza di legittimità e, in particolare, ai principi espressi dalla Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 3790 del 2019. La Suprema Corte, confermando l'esclusione di forme di subentro automatico in materia di edilizia residenziale pubblica, sottolinea la necessità per il Giudice, in applicazione della normativa regionale – in particolare, della legge regionale n. 12 del 1999 – di interrogarsi in concreto sui seguenti profili: a) “titolo per poter concorrere al subentro” – nel caso di specie astrattamente presente, essendo il figlio degli originari assegnatari dell'abitazione; b) “incidenza CP_3 ostativa che nello sviluppo della vicenda poteva rivestire (…) la mancata comunicazione del subentro all'ente proprietario ed, ancora, (…) eventuale sussistenza in capo al ricorrente di cause di decadenza dall'assegnazione” – circostanze queste ultime dirimenti per escludere il subentro del stante il mancato rispetto del procedimento prescritto dalla legge regionale CP_3
n. 12/1999. In ogni caso, tale precedente non confligge con il principio pacifico secondo cui la Parte legittima detenzione dell'immobile richiede il provvedimento formale di assegnazione ovvero un subentro legalmente riconosciuto. In tal senso, la disciplina regionale richiamata individua “i soggetti componenti del ‹‹nucleo familiare›› legittimati attivamente ad esercitare il
‹‹diritto di subentro nell'assegnazione››, ma non esaurisce in tale accertamento la insorgenza e titolarità del diritto che richiede, invece, la previa verifica di tutti i fatti costitutivi previsti dalla fattispecie normativa”, ossia di tutti i “requisiti prescritti dalla legge reg. Lazio n. 12 del 1999 per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa. Ne consegue che, in assenza della comunicazione di cui al comma 5 del citato art. 12 della legge regionale e, quindi, in difetto di un provvedimento ricognitivo da parte dell'Ente gestore, nessun subentro può prodursi” (Cass. civile, Sez. III., ordinan. n. 16063 del 2023). Parimenti degna di conferma è la sentenza di primo grado nella parte in cui esclude il diritto di a subentrare nella Parte_1 titolarità dell'alloggio de quo, stante l'impossibilità di convertire un'occupazione sine titulo – quale fu quella posta in essere dal – in un godimento legittimo dell'immobile. CP_3
Il motivo di appello sub 2a) non coglie nel segno sotto un ulteriore profilo. L'appellante correttamente afferma che il subentro presuppone due scenari alternativi: a) la partecipazione originaria al nucleo familiare dell'assegnatario; b) la partecipazione al nucleo familiare ampliato dall'assegnatario. A fronte di tali opzioni, è fatto incontestato che la non era Parte_1 partecipe del nucleo familiare originariamente assegnatario dell'alloggio, essendo la convivenza con il iniziata soltanto nel 2008. Ne consegue che la sua integrazione nel nucleo avrebbe CP_3 richiesto da parte dell'originario assegnatario un espresso ampliamento in conformità a quanto prescritto dagli artt. 11 e 12 della legge regionale 30 agosto 1999 n. 12. Tale normativa assai stringente stabiliva, nella formulazione applicabile ratione temporis, all'art. 12, comma 5 che
“l'ingresso di uno dei soggetti indicati nel comma 4 deve essere immediatamente comunicato all'ente gestore. L'ente gestore, nei successivi tre mesi, verifica che, a seguito dell'ampliamento, non sussistano cause di decadenza dall'assegnazione”. Nel caso di specie, non vi è prova che la abbia prontamente comunicato la propria permanenza nell'appartamento all'ente gestore Pt_1
– e non genericamente all'Amministrazione capitolina – dando così avvio all'iter prescritto per subentrare nella titolarità dell'alloggio ERP;
del resto, la stessa appellante che ammette di non aver “espressamente comunicato all'ente gestore l'ingresso presso l'immobile ai fini del formale ampliamento del nucleo famigliare del (cfr. atto di appello, pag. 15). Tale omissione è CP_3 di per sé sufficiente, a giudizio di questa Corte, per escludere il diritto dell'appellante a succedere nell'assegnazione. Alle medesime conclusioni giunge, peraltro, la Suprema Corte secondo cui la
5 legittimità del subentro presuppone che “le persone conviventi con l'assegnatario, componenti il nucleo familiare, siano state regolarmente dichiarate all'ente pubblico gestore al momento dell'assegnazione, ovvero, se entrate, solo successivamente, a comporre ed ampliare l'originario nucleo familiare, siano state “immediatamente” dichiarate all'ente gestore” (Cass. civ., Sez. III, ordinan. n. 11230 del 2017); ciò al fine di consentire alla pubblica amministrazione il proficuo espletamento di tutte le verifiche e gli accertamenti necessari. Il quadro fattuale così delineato osta radicalmente alla dichiarazione del diritto al subentro dell'odierna appellante, non potendo l'ampliamento del nucleo familiare discendere in via automatica dal mero rapporto di convivenza ovvero da circostanze di mero fatto quali, ad esempio, il pagamento a nome proprio del corrispettivo del godimento ovvero l'aggiornamento della residenza sulla patente di guida.
6. Quanto alle spese processuali di fase, le stesse sono poste a carico dell'appellante in virtù della sua soccombenza e liquidate in dispositivo secondo i valori minimi (stante la modesta complessità della controversia) delle cause rientranti nella fascia di valore superiore a euro 5.000,00 e inferiore a euro 26.000,00, senza calcolare la fase istruttoria.
PQM.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, rigetta l'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 12632/2023 nei confronti di CP_1
Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida in favore di ciascuna dell'appellata in € 2.282,00 per compensi, oltre spese generali al 15% oltre accessori di legge se dovuti. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1 co. 17 della l. 228/12 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato. Così deciso in Roma, il 6.11.2025 La Consigliera est. Caterina Garufi La Presidente
NC GA
Il provvedimento è stato redatto con il contributo del MOT dott. Davide Bernardo Naclerio.
'Assistente Giudiziario
Dott.ssa Roberta Masi
6
Sezione VIII civile
R.G. 1340/2024
All'udienza collegiale del giorno 06/11/2025 ore 09:30
Presidente Dott. NC GA Consigliere Dott. Guido Garavaglia
Consigliere Relatore Dott. Caterina Garufi
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. NERI NICOLA Avv. Pasca in sostituzione
Appellato/i
CP_1
Avv. ROSSI VALENTINA Avv. Scerpa in sostituzione
È presente per la pratica forense il dott. Controparte_2 tessera dell'ordine degli Avvocati di Nr P79920 CP_1
La Corte ritenuta che la causa può essere decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a concludere ed a discutere.
Le parti concludono come dai rispettivi atti.
La Corte
Dopo l'udienza, si ritira in Camera di Consiglio per deliberare.
All'esito la Corte pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c dandone lettura, che viene depositata in telematico oggi stesso ed è parte integrante del presente verbale.
R.G. 1340/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE VIII così composta: NC GA Presidente Guido Garavaglia Consigliere
1 Caterina Garufi Consigliere est. all'udienza del giorno 6.11.2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 1340 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Via Parte_1 C.F._1 CP_1
Quinto Aurelio Simmaco n. 7, presso lo studio dell'Avv. Nicola Neri che la rappresenta e difende in forza di procura in atti appellante E (C.F. ), in persona del Sindaco p.t., rappresentata e difesa CP_1 P.IVA_1 dall'Avv. Valentina Rossi ed elettivamente domiciliata in Via del Tempio di Giove n. 21, CP_1 presso l'Avvocatura Capitolina in forza di procura in atti appellata
OGGETTO: appello alla sentenza del Tribunale di Roma n. 12632/2023 – annullamento determinazione dirigenziale – subentro nell'assegnazione di immobile di Edilizia Residenziale Pubblica.
CONCLUSIONI Come da rispettivi atti introduttivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con atto di citazione notificato in data 17.1.2019, si rivolgeva al Tribunale di Parte_1
Roma per riassumere il procedimento originariamente incardinato presso il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio che, con la sentenza n. 5726/2018 pubblicata in data 23.5.2018, dichiarava il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore di quello ordinario. L'attrice chiedeva l'accertamento del proprio diritto all'assegnazione dell'alloggio di proprietà comunale, sito in in Piazza Lorenzo Gasparri n. 18, Edificio BR, scala B, interno 11, CP_1 subentrando al precedente assegnatario il quale ultimo era entrato in possesso CP_3 dell'immobile a seguito della morte dei propri genitori, già assegnatari, con cui egli aveva convissuto in epoca antecedente al loro decesso. La rappresentava di essersi trasferita con la propria figlia sin dal 25.8.2008 Pt_1 Persona_1 nell'alloggio già citato, instaurando un rapporto di convivenza more uxorio con il e CP_3 venendo così integrata nel nucleo familiare di quest'ultimo. Tale relazione, tuttavia, veniva interrotta dal che decideva di allontanarsi dall'abitazione abbandonando il nucleo CP_3 familiare. Tale evenienza induceva l'attrice ad attivarsi per ottenere l'assegnazione dell'alloggio ove la stessa viveva con la sua prima figlia ed altri due figli minori dati alla luce successivamente ( e , nati tutti dallo stesso padre ( ), assolvendo ogni Persona_2 Persona_3 Persona_4 iniziativa necessaria allo scopo. In particolare, la versava a proprio nome Pt_1 all'Amministrazione capitolina il corrispettivo per il godimento dell'abitazione; richiedeva ed otteneva l'aggiornamento della propria residenza sulla patente di guida;
presentava all'ente gestore (società “RTI Prelios integra s.p.a. gestione integrata s.r.l.”) autodenuncia dell'occupazione sine titulo in data 21.7.2016. Per l'insieme di tali ragioni, l'attrice, vantando il possesso di tutti i requisiti soggettivi richiesti dalla normativa di riferimento per l'assegnazione di immobili di edilizia residenziale pubblica, insisteva per l'assunzione di ogni provvedimento
2 idoneo a tutelare i propri diritti, anche con riguardo alla determinazione dirigenziale n. EL/587/2018 del 23.3.2018 (Rep.) e EL/10841/2018 del 23.3.2018 (Prot.), notificata in data 27.3.2018, con cui ordinava illegittimamente lo sgombero ed il rilascio CP_1 dell'immobile de quo. Concludeva chiedendo: di dichiarare che il nucleo familiare di CP_3
. nel corso dell'anno 2008, si era ampliato a seguito della convivenza more uxorio con la
[...] ricorrente;
di dichiarare, altresì, che la stessa aveva posto in essere ogni idonea Parte_1 iniziativa per rendere noto all'Amministrazione Comunale di essere inclusa nel nucleo familiare del anche ai fini del proprio successivo subentro nell'assegnazione dell'immobile ai CP_3 sensi del comma 5 dell'art. 12 della legge regionale n. 12 del 6.8.1999; di dichiarare che, a seguito dell'allontanamento dell'assegnatario, l'attrice , ai sensi del comma 5, dell'art. 11 Parte_1 nonché dell'art. 12 della legge regionale n. 12 del 6.8.1999, era legittimamente subentrata nell'assegnazione dell'immobile con conseguente diritto della stessa a rimanere all'interno dell'appartamento; infine, di assumere ogni idoneo provvedimento a tutela del diritto di subentro dell'attrice. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distarsi in favore dell'avvocato antistatario. Si costituiva in giudizio contestando quanto ex adverso dedotto. CP_1
L'Amministrazione convenuta negava, innanzitutto, il rituale subentro di CP_3 nell'originaria assegnazione dell'immobile ai defunti genitori, dovendosi escludere la successione automatica, con conseguente illegittimità dell'occupazione da parte del Da CP_3 ciò discendeva l'abusività dell'occupazione successivamente posta in essere da , Parte_1 stante l'impossibilità di subentrare ad un occupante sine titulo; la carenza di un titolo di legittimazione era peraltro circostanza pienamente nota all'attrice, come dimostrato dall'autodenuncia presentata dalla stessa all'ente gestore in data 21.7.2016. Infine, l'ente evidenziava il mancato rispetto da parte della della procedura di cui all'art. 12, comma Pt_1
5, della legge regionale n. 12/1999 ove si richiede, ai fini dell'ampliamento del nucleo familiare, la tempestiva comunicazione all'ente gestore dell'ingresso nell'alloggio. Concludeva chiedendo, in accoglimento delle richieste avanzate in atti, di rigettare tutte le domande proposte da Parte_1
Con spese secondo giustizia.
[...]
All'udienza di prima comparizione del 29.10.2019, il Giudice assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.; successivamente, esaminate le memorie depositate e respinte le richieste istruttorie avanzate dall'attrice, la causa veniva ritenuta matura per la decisione, con rinvio all'udienza del 25.11.2020 per la precisazione delle conclusioni, in trattazione scritta. In tale sede, il Giudice fissava ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. l'udienza del 9.6.2021, soggetta tuttavia a plurimi rinvii. A seguito della sostituzione del Giudice, veniva revocata la precedente ordinanza di rinvio per discussione e decisione e, all'udienza del 14.12.2022, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. con decorrenza dal 7.2.2023. La causa era decisa all'udienza del 3.9.2023. Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 12632/2023, rigettava nel merito la domanda proposta da , non risultando Parte_1 CP_3
assegnatario formale dell'alloggio in questione e, in ogni caso, per il mancato rispetto
[...] della disciplina prevista dall'art. 12, comma 5, della legge regionale n. 12 del 1999 che, ai fini del rituale subentro, richiede una preventiva comunicazione all'ente gestore da parte dell'assegnatario circa l'ampliamento del proprio nucleo familiare. Condannava Parte_1 alla rifusione delle spese di lite in favore di in persona del legale rappresentante CP_1
p.t., liquidate in euro 3.850,00 per compensi, oltre accessori e spese generali.
2. Con atto di appello ritualmente notificato, contestava le conclusioni cui era Parte_1 addivenuto il Giudice di primo grado. In particolare, criticava:
2.a) l'errata applicazione della legge regionale n. 12/99 e l'omessa pronuncia da parte del giudice di primo grado su fatti salienti evidenziati dall'odierna appellante.
3 Il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente escluso la qualità di assegnatario del CP_3 evidenziando la mancanza di un atto di formale assegnazione dell'immobile, senza tuttavia tener adeguatamente conto del rapporto di convivenza intrattenuto da quest'ultimo con i genitori per un “tempo risalente prima del loro decesso configurando così l'ipotesi di cui all'art. 11, comma V, L.R. 12/1999 ovvero all'art. 12, comma IV, L.R. 12/1999”; tale presenza del CP_3 nell'alloggio per un periodo significativo, peraltro, non sarebbe mai stata oggetto di contestazione da parte della stessa Amministrazione. La sentenza di primo grado si sarebbe quindi limitata sul punto ad una verifica de plano e formale, senza verificare approfonditamente il titolo per il subentro, la sussistenza dei suoi presupposti e la ritualità del procedimento previsto dalla legge regionale richiamata in precedenza, in contrasto con la giurisprudenza di legittimità (con particolare riferimento a Cass., Sez. I civile, ordinan. n. 3790 dell'8.2.2019). Diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, inoltre, l'ampliamento del nucleo familiare dell'assegnatario sarebbe conseguenza naturale della convivenza di fatto instaurata con CP_3 Parte_1 rendendo pienamente fondata la pretesa di quest'ultima al subentro nell'assegnazione dell'immobile di proprietà di;
ciò, peraltro, tenuto conto della circostanza che CP_1
l'odierna appellante sarebbe in possesso di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti a tal scopo dalla normativa di riferimento. Non pertinente, inoltre, sarebbe il richiamo operato in sentenza alla “preventiva, tempestiva ed immediata comunicazione ex art. 12, comma 5, L.R. Lazio 12/99” poiché avrebbe comunicato in più occasioni all'Amministrazione Parte_1 comunale la propria permanenza nell'appartamento: dichiarando la convivenza sin dal 2009 presso i competenti uffici comunali, richiedendo il cambio della propria residenza sulla patente di guida e, in ogni caso, pagando a nome proprio il corrispettivo richiesto dall'Amministrazione per il godimento dell'immobile. Concludeva chiedendo, previa eventuale rinnovazione dell'istruttoria già svolta ed espletamento delle prove ammesse, di riformare integralmente la sentenza impugnata accogliendo le medesime conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo del primo grado di giudizio. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore dell'avvocato, procuratore antistatario.
3. Si costituiva in giudizio contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo di CP_1 rigettare l'appello poiché infondato in fatto e in diritto, confermando la sentenza impugnata con vittoria di spese, competenze ed onorari di fase, maggiorati di oneri riflessi in luogo di IVA e CPA, essendo l'Amministrazione rappresentata e difesa dall'Avvocatura Capitolina.
4. All'odierna udienza, la causa è stata decisa dalla Corte ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto sottese alla decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE 5. L'appello, articolato in unico motivo di doglianza, non è meritevole di accoglimento. L'assenza di un provvedimento di assegnazione al dell'immobile de quo è stata CP_3 correttamente valorizzata dal Giudice di prime cure, per escludere il subentro dello stesso ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 12 del 1999, qualificando la vicenda in termini di occupazione sine titulo. In premessa, preme ricordare che l'assegnazione di un appartamento di edilizia residenziale pubblica è un beneficio concesso dalla Pubblica Amministrazione solo al ricorrere di specifici requisiti soggettivi e oggettivi, tassativamente previsti dalla legge. La natura stringente di tale normativa spiega il motivo per cui, in materia, l'atto di assegnazione è titolo di legittimazione esclusivo, essendo sempre richiesto un atto formale dell'Amministrazione attraverso cui contemperare i plurimi interessi in conflitto, nell'esercizio di potere discrezionale, e verificare attentamente il rispetto dei presupposti di legge. Ne discende che la qualità di assegnatario legittimo presuppone sempre: “a) l'adozione di un provvedimento di assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica;
b) la permanenza al momento della pubblicazione del bando e dell'assegnazione, nonché in costanza di rapporto, dei requisiti legali che
4 giustificano l'assegnazione” (Cass. civ., Sez. III, ordinan. n. 12957 del 2023); di converso, non risulta di per sé sufficiente al subentro la mera convivenza, per quanto risalente nel tempo, con precedenti assegnatari dell'alloggio. La giurisprudenza è, a tal proposito, ferma nel ritenere che né la mera coabitazione, né l'eventuale pagamento di canoni o oneri accessori possano sanare una situazione di occupazione priva di titolo formale (Cass. Civ., Sez. III, n. 33773 del 19-12-2019). Non coglie nel segno il richiamo operato da parte appellante alla giurisprudenza di legittimità e, in particolare, ai principi espressi dalla Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 3790 del 2019. La Suprema Corte, confermando l'esclusione di forme di subentro automatico in materia di edilizia residenziale pubblica, sottolinea la necessità per il Giudice, in applicazione della normativa regionale – in particolare, della legge regionale n. 12 del 1999 – di interrogarsi in concreto sui seguenti profili: a) “titolo per poter concorrere al subentro” – nel caso di specie astrattamente presente, essendo il figlio degli originari assegnatari dell'abitazione; b) “incidenza CP_3 ostativa che nello sviluppo della vicenda poteva rivestire (…) la mancata comunicazione del subentro all'ente proprietario ed, ancora, (…) eventuale sussistenza in capo al ricorrente di cause di decadenza dall'assegnazione” – circostanze queste ultime dirimenti per escludere il subentro del stante il mancato rispetto del procedimento prescritto dalla legge regionale CP_3
n. 12/1999. In ogni caso, tale precedente non confligge con il principio pacifico secondo cui la Parte legittima detenzione dell'immobile richiede il provvedimento formale di assegnazione ovvero un subentro legalmente riconosciuto. In tal senso, la disciplina regionale richiamata individua “i soggetti componenti del ‹‹nucleo familiare›› legittimati attivamente ad esercitare il
‹‹diritto di subentro nell'assegnazione››, ma non esaurisce in tale accertamento la insorgenza e titolarità del diritto che richiede, invece, la previa verifica di tutti i fatti costitutivi previsti dalla fattispecie normativa”, ossia di tutti i “requisiti prescritti dalla legge reg. Lazio n. 12 del 1999 per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa. Ne consegue che, in assenza della comunicazione di cui al comma 5 del citato art. 12 della legge regionale e, quindi, in difetto di un provvedimento ricognitivo da parte dell'Ente gestore, nessun subentro può prodursi” (Cass. civile, Sez. III., ordinan. n. 16063 del 2023). Parimenti degna di conferma è la sentenza di primo grado nella parte in cui esclude il diritto di a subentrare nella Parte_1 titolarità dell'alloggio de quo, stante l'impossibilità di convertire un'occupazione sine titulo – quale fu quella posta in essere dal – in un godimento legittimo dell'immobile. CP_3
Il motivo di appello sub 2a) non coglie nel segno sotto un ulteriore profilo. L'appellante correttamente afferma che il subentro presuppone due scenari alternativi: a) la partecipazione originaria al nucleo familiare dell'assegnatario; b) la partecipazione al nucleo familiare ampliato dall'assegnatario. A fronte di tali opzioni, è fatto incontestato che la non era Parte_1 partecipe del nucleo familiare originariamente assegnatario dell'alloggio, essendo la convivenza con il iniziata soltanto nel 2008. Ne consegue che la sua integrazione nel nucleo avrebbe CP_3 richiesto da parte dell'originario assegnatario un espresso ampliamento in conformità a quanto prescritto dagli artt. 11 e 12 della legge regionale 30 agosto 1999 n. 12. Tale normativa assai stringente stabiliva, nella formulazione applicabile ratione temporis, all'art. 12, comma 5 che
“l'ingresso di uno dei soggetti indicati nel comma 4 deve essere immediatamente comunicato all'ente gestore. L'ente gestore, nei successivi tre mesi, verifica che, a seguito dell'ampliamento, non sussistano cause di decadenza dall'assegnazione”. Nel caso di specie, non vi è prova che la abbia prontamente comunicato la propria permanenza nell'appartamento all'ente gestore Pt_1
– e non genericamente all'Amministrazione capitolina – dando così avvio all'iter prescritto per subentrare nella titolarità dell'alloggio ERP;
del resto, la stessa appellante che ammette di non aver “espressamente comunicato all'ente gestore l'ingresso presso l'immobile ai fini del formale ampliamento del nucleo famigliare del (cfr. atto di appello, pag. 15). Tale omissione è CP_3 di per sé sufficiente, a giudizio di questa Corte, per escludere il diritto dell'appellante a succedere nell'assegnazione. Alle medesime conclusioni giunge, peraltro, la Suprema Corte secondo cui la
5 legittimità del subentro presuppone che “le persone conviventi con l'assegnatario, componenti il nucleo familiare, siano state regolarmente dichiarate all'ente pubblico gestore al momento dell'assegnazione, ovvero, se entrate, solo successivamente, a comporre ed ampliare l'originario nucleo familiare, siano state “immediatamente” dichiarate all'ente gestore” (Cass. civ., Sez. III, ordinan. n. 11230 del 2017); ciò al fine di consentire alla pubblica amministrazione il proficuo espletamento di tutte le verifiche e gli accertamenti necessari. Il quadro fattuale così delineato osta radicalmente alla dichiarazione del diritto al subentro dell'odierna appellante, non potendo l'ampliamento del nucleo familiare discendere in via automatica dal mero rapporto di convivenza ovvero da circostanze di mero fatto quali, ad esempio, il pagamento a nome proprio del corrispettivo del godimento ovvero l'aggiornamento della residenza sulla patente di guida.
6. Quanto alle spese processuali di fase, le stesse sono poste a carico dell'appellante in virtù della sua soccombenza e liquidate in dispositivo secondo i valori minimi (stante la modesta complessità della controversia) delle cause rientranti nella fascia di valore superiore a euro 5.000,00 e inferiore a euro 26.000,00, senza calcolare la fase istruttoria.
PQM.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, rigetta l'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 12632/2023 nei confronti di CP_1
Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida in favore di ciascuna dell'appellata in € 2.282,00 per compensi, oltre spese generali al 15% oltre accessori di legge se dovuti. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1 co. 17 della l. 228/12 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato. Così deciso in Roma, il 6.11.2025 La Consigliera est. Caterina Garufi La Presidente
NC GA
Il provvedimento è stato redatto con il contributo del MOT dott. Davide Bernardo Naclerio.
'Assistente Giudiziario
Dott.ssa Roberta Masi
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