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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 04/08/2025, n. 499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 499 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2662/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Cecilia Branca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2662/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BONDINI Parte_1 C.F._1
STEFANIA, dell'avv. LOMBARDINI MICOL e dell'avv. RAVAIOLI MARY, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. BONDINI STEFANIA
ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SARTORI Controparte_1 P.IVA_1
SILVIA e dell'avv. MALAVASI MANUELA, elettivamente domiciliato presso il difensore avv.
MALAVASI MANUELA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice adito, contrariis rejectis, In via principale accertare l'inadempimento contrattuale posto in essere da , ora quale Controparte_2 Controparte_3 descritto al punto 1) del presente atto e già oggetto di accertamento della decisione ACF n. 5283 emessa nell'interesse dell'attore e quindi condannare , in persona del legale Controparte_3 rappresentante pt, al risarcimento del danno subito dal Sig. pari all'importo di Euro Parte_1
32.753,30 oltre rivalutazione ed interessi;
- condannare l'IO finanziario al pagamento delle
pagina 1 di 11 spese stragiudiziali di assistenza che hanno “avuto in concreto utilità per evitare il giudizio” ed hanno assicurato “una tutela più rapida” alla parte “risolvendo problemi tecnici di qualche complessità”
(come riconosciuto da costante giurisprudenza di legittimità, da ultimo Cassaz. Sez. Unite n.
16990/2017), da liquidare nella somma di €. 3.348,68 per prestazione di assistenza stragiudiziale per ricorso ACF (DM 55/14 - prestazione di assistenza stragiudiziale per ricorso ACF – intera fase €.
2295,00 – scaglione da €. 26.000,00 ad €. 52.000 – oltre 15%, cpa ed iva);
In subordine- accertare il grave inadempimento dell'IO finanziario nello svolgimento della propria attività professionale a favore dell'attore nelle negoziazioni di titoli azionari emessi e negoziati da , oggi , indicate nel presente Controparte_2 Controparte_3 atto per i motivi ivi indicati e, conseguentemente, dichiarare la nullità delle operazioni di negoziazione in oggetto, o la loro nullità sopravvenuta, rectius risoluzione per nullità sopravvenuta, o la risoluzione del rapporto di intermediazione mobiliare tra le parti, per i motivi indicati nel presente atto, cioè per i gravi e ripetuti inadempimenti dell'IO e conseguentemente condannare l'IO
(prima ), nella persona del legale Controparte_3 Controparte_2 rappresentante pro tempore, al rimborso delle somme complessivamente investite da parte attrice nei citati titoli, pari ad € 30.848,98 oltre interessi legali e rivalutazione;
- in ulteriore subordine, accertare l'inadempimento dell'IO finanziario nello svolgimento della propria attività professionale a favore dell'attrice, in particolare nelle negoziazioni aventi ad oggetto azioni
[...]
, come indicate nel presente atto e, conseguentemente, dichiarare Controparte_2
l'IO (prima ) tenuto al Controparte_3 Controparte_2 risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale ex art. 1218 c.c. e condannarlo, nella persona del legale rappresentante pro tempore, al rimborso delle somme complessivamente investite dall'attrice
e nei citati titoli, pari ad Euro 30.848,98 oltre interessi legali e rivalutazione;
in via ulteriormente subordinata- accertare che la condotta posta in essere dall'IO finanziario integra anche gli estremi dell'illecito extracontrattuale ex art. 2043 c.c. e, conseguentemente, condannare quest'ultimo al rimborso delle somme investite dall'attrice nei citati titoli, pari ad Euro 30.848,98 maggiorate degli interessi legali e rivalutazione;
- ordinare, per i fatti e le motivazioni di cui al presente atto, all'IO finanziario (prima ), Controparte_3 Controparte_2 nella persona del legale rappresentante pro tempore, di rimborsare e restituire a parte attrice tutte le somme investite da quest'ultima nei citati titoli, maggiorate degli interessi legali e rivalutazione;
- accertare il maggior danno causato a parte attrice dal comportamento illecito posto in essere dall'IO finanziario e conseguentemente condannare quest'ultimo anche al pagamento degli
pagina 2 di 11 interessi legali sulle somme investite dal momento dell'investimento sino all'effettivo rimborso;
In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.”
Per parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
in via pregiudiziale di rito, accertare e dichiarare la propria incompetenza a decidere la presente causa e per l'effetto declinare la propria competenza a favore del Tribunale di Bologna,
Sezione specializzata in materia d'impresa;
in via principale, nel merito, respingere integralmente le domande di parte attrice, in quanto infondate in fatto e in diritto oltre che prescritte nei limiti indicati in atti;
in subordine, nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi di condanna dell'esponente, quantificare il danno ai sensi degli artt. 1223 e 1227 c.c., tenendo conto anche di tutto quanto percepito da controparte in relazione alle azioni per cui è causa, e di tutte le ulteriori utilità che percepirà, oltre che del suo concorso di colpa e condannare il Sig. a restituire alla Parte_1
Banca (i) gli importi eventualmente percepiti dall'Attore per la vendita delle azioni di Controparte_1 cui è in possesso;
ovvero (ii) il controvalore delle azioni di cui è in possesso (per Controparte_1
l'ipotesi in cui i titoli non siano stati ceduti in corso di causa e non ne venga ordinata la restituzione alla Banca);
in via istruttoria, qualora il Giudice adito non dovesse ritenere già dimostrata la liquidità delle azioni oggetto di causa, previa revoca e/o modifica dell'ordinanza resa all'esito dell'udienza del 20 novembre 2023, disporre consulenza tecnica d'ufficio volta ad accertare la liquidità di tali azioni (di cui a precedente § IV);
in ogni caso, con ogni riserva di ulteriormente dedurre, produrre, eccepire ed emendare le prese conclusioni.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_3
al fine di sentire accolte le conclusioni sopra riportate.
[...]
A sostegno delle domande allegava:
- di essere cliente di Cassa dei Risparmi di Cesena s.p.a. (oggi fusa nell'odierna convenuta), essendo titolare del dossier titoli 005/3117547;
- in data 20 aprile 2011, dietro indicazione di una dipendente dell'istituto di credito, acquistava 500 azioni di Cassa dei Risparmi di Cesena s.p.a. del valore di Euro 9.680,49, oltre ad obbligazioni per
Euro 50.000,00 (docc. 1 e 1 bis);
- in data 16 giugno 2011 ripeteva, sempre dietro indicazione dell'istituto di credito, l'operazione sopra pagina 3 di 11 descritta ed acquistava altrettante azioni per l'importo di Euro 9.630,43 ed obbligazioni per l'importo di
Euro 50.000,00 (docc. 2 e 2 bis);
- altri due investimenti nelle stesse modalità venivano eseguiti nelle date 23.11.2011 (docc. 3 e 3 bis) e
6 febbraio 2012 (docc. 4 e 4 bis);
- l'intero importo investito in azioni RC ammontava dunque ad Euro 30.848,98;
- ciò posto, parte attrice rappresentava che l'istituto di credito non aveva affatto fornito, come era suo obbligo, le dovute informazioni circa tipologia e rischi collegati all'acquisto delle azioni;
- viceversa, venivano sollecitati gli investimenti sopra indicati, soprattutto mediante la rappresentazione
(errata) della possibilità costante di cedere i titoli azionari;
- già questa condotta integrava la violazione della normativa in materia (TUF, Regolamento Consob);
- ma la convenuta si rendeva altresì inadempiente a titolo contrattuale, violando gli obblighi assunti in sede di conclusione del contratto quadro;
- nel giro di pochi mesi, infatti veniva azzerato il valore delle azioni e ne veniva financo disposta la sospensione della collocazione (doc. 5);
- la condotta dell'istituto di credito era così grave da determinare l'emissione di provvedimenti sanzionatori da parte dell'autorità garante preposta;
- rilevava dunque parte attrice - che aveva previamente adito l'Arbitro per le Controversia Finanziarie
(la cui pronuncia riconosceva le ragioni riproposte in citazione) ma aveva riscontrato il netto rifiuto di controparte di restituire le somme - l'avvenuta violazione degli obblighi informativi;
- l'illegittimità “a monte” del questionario FI (doc. 10), posto che lo stesso risultava incongruo nella parte in cui indicava le informazioni relative all'attore e concludeva circa la propensione dello stesso ad effettuare operazioni ad alto rischio;
- l'errata compilazione del contratto quadro (doc. 10 cit.).
Da tutto quanto esposto discendeva la grave responsabilità dell'istituto di credito e dunque il diritto di a vedere restituito il capitale investito e ad ottenere il risarcimento di tutti i danni Parte_1 subiti.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle avverse domande, sulla base Controparte_3 delle seguenti eccezioni:
- incompetenza del giudice adito a fronte della competenza della sezione specializzata in materia di Impresa;
- prescrizione di tutte le azioni e domande formulate da Pt_1
- veridicità e correttezza della profilatura attribuita a (rischio alto), a fronte della Pt_1 comprovata esperienza del medesimo nel settore degli investimenti;
pagina 4 di 11 - carattere liquido delle azioni RC (come comprovato dalla perizia allegata alla comparsa, doc.
E);
- avvenuta completa informazione circa le caratteristiche del prodotto azionario, sia prima dell'investimento sia durante;
- infondatezza, anche e soprattutto da un punto di vista giuridico, di tutte le allegazioni attoree.
All'esito della prima udienza di comparizione e a fronte della congiunta richiesta dei difensori, venivano concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.
Previo rigetto delle istanze istruttorie, la causa veniva dunque ritenuta matura per la decisione e rinviata per gli incombenti ex art. 281 sexies c.p.c. con concessione di termine per il deposito di note difensive.
All'udienza del 7 luglio 2025 il giudice revocava il provvedimento di fissazione ex art. 281 sexies c.p.c. e invitava i difensori a precisare le conclusioni (entrambi i difensori rinunciavano alla concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., avendo già depositato note scritte finali).
La domanda di è fondata. Parte_1
Essa concerne la responsabilità dell'istituto di credito convenuto (rectius di Cassa dei Risparmi di
Cesena s.p.a., oggi relativamente alle operazioni di investimento operate CP_3 Controparte_3 dall'attore e di seguito riepilogate:
1) acquisto azioni RC in data 20 aprile 2011 (doc. 1 bis);
2) acquisto azioni RC in data 14 giugno 2011 (doc. 2 bis);
3) acquisto azioni RC in data 23 novembre 2011 (doc. 3 bis);
4) acquisto azioni RC in data 1° febbraio 2012 (doc. 4 bis).
È documentalmente provato che:
1) In data 11 maggio 2016 RC ha sospeso la negoziazione delle proprie azioni ex art.
2.2 comma
3 del Regolamento per il servizio di ricezione, trasmissione e collocamento delle azioni, anche al fine di “rendere il processo di distribuzione degli strumenti finanziari e il meccanismo di formazione del prezzo più trasparenti, meno soggetti a conflitto di interessi e in grado di assicurare una maggiore liquidabilità degli investimenti”, (doc. 5 parte attrice);
2) Il valore delle azioni acquistate da è stato sostanzialmente azzerato. Pt_1
Ciò posto, l'oggetto del presente giudizio è volto a chiarire se nella collocazione delle azioni, e dunque nella proposizione a degli investimenti in azioni della banca, parte convenuta abbia o meno Pt_1 rispettato gli obblighi ad essa imposti dalla normativa di settore.
Per rispondere al suddetto quesito occorre muovere dall'analisi del prodotto oggetto di investimento: si tratta (in tutti e quattro i casi) di acquisto di azioni non quotate su mercati regolamentati, come emerge pagina 5 di 11 chiaramente dagli stessi ordini di acquisto, lo si ripete, emessi dalla banca, in cui si legge “operazione eseguita in contropartita diretta fuori dai mercati regolamentati”.
Tanto premesso in ordine al perimetro del processo, si rileva quanto segue.
È anzitutto infondata l'eccezione di incompetenza sollevata da parte convenuta.
Essa poggia sul fatto che si tratterebbe di controversia “compresa nell'elenco di cui all'art. 3, comma
2, d.lgs. n. 168/2003, che include i “rapporti societari ivi compresi quelli concernenti l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario …”, nonché il “trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti” (3). Si osservi poi che l'art. 3, comma 3, d.lgs. n. 168/2003 stabilisce che la competenza del Tribunale delle imprese si estende anche alle “cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione”.
Come questo Tribunale ha già in più occasioni affermato, la causa petendi risiede senz'altro nella presunta violazione degli obblighi informativi da parte dell'istituto di credito e delle conseguenti responsabilità; dunque la vicenda strictu sensu societaria (e collegata alle partecipazioni societarie) non
è elemento essenziale della domanda e non vale a radicare la competenza (in tal senso, Cass. Civ. n.
1826/18 e successive conformi).
Del pari è infondata l'eccezione di prescrizione, in quanto la convenuta erra nell'individuazione del dies a quo, che secondo la prospettazione difensiva coinciderebbe con il momento della sottoscrizione degli ordinativi d'acquisto.
Viceversa, il termine di prescrizione decorre dal momento in cui si è verificata la lesione del diritto di credito, coincidente con l'azzeramento del valore delle azioni e con la sospensione delle negoziazioni, posto che prima di quella data non vi era alcun interesse ad agire di (cfr. Cass. Civ. n. Pt_1
2006/2023 conforme a Cass. Civ. n. 1823/2022).
Ciò posto, nel caso che occupa parte attrice ha posto in essere ben due atti interruttivi della prescrizione, vale a dire il reclamo del 25 novembre 2020 (doc. 6) e il ricorso all'ABF del luglio
2021(doc. 7), prima di introdurre il presente giudizio nell'ottobre 2022.
Da ciò consegue che, anche facendo riferimento al termine di prescrizione quinquennale, dovendosi individuare il dies a quo alla data di sospensione della negoziazione (maggio 2016), alcuna prescrizione è maturata.
Venendo al merito della vicenda è opportuno chiarire, rectius ribadire (alla luce delle numerose pronunce già edite sul tema), che le azioni acquistate da devono considerarsi a tutti gli effetti Pt_1 titoli illiquidi.
pagina 6 di 11 La in seno alla Comunicazione di Terzo Livello del 2 marzo 2009 ha espressamente affermato CP_4 che “Per prodotti illiquidi si intendono quelli che determinano per l'investitore ostacoli o limitazioni allo smobilizzo entro un lasso di tempo ragionevole, a condizioni di prezzo significative, ossia tali da riflettere, direttamente o indirettamente, una pluralità di interessi in acquisto e in vendita. La condizione di liquidità, presunta ma non assicurata di diritto dalla quotazione del titolo in mercati regolamentati o in MTF, potrebbe essere garantita anche dall'impegno dello stesso IO al riacquisto secondo criteri e meccanismi prefissati e coerenti con quelli che hanno condotto al pricing del prodotto nel mercato primario”.
Come chiarito dalla giurisprudenza assolutamente prevalente, deve senz'altro ritenersi che detta
Comunicazione abbia valore di normativa di attuazione di quanto previsto dagli artt. 21 e 23 TUF;
per il che, quand'anche non si volesse attribuire valore normativo alla giammai il suo Parte_2 contenuto potrebbe essere disatteso, dovendosi comunque ritenere che il provvedimento della CP_4 sia atto integrativo e complementare rispetto alla normativa primaria ora richiamata.
Non a caso si è ritenuto che “Le azioni non negoziate in mercati regolamentati sarebbero assimilabili
a derivato OTC con riguardo al tipo di mercato in cui vengono trattate e alle conseguenze, anche in termini di rischiosità dell'investimento che ciò comporta, piuttosto che alle azioni quotate”, (Trib.
Verona sent. n. 687/2017, Decisioni ACF 44/17, 189/18 e 2261/20 e, per chiarezza, Trib. Firenze, 24 febbraio 2020, che afferma il valore cogente della Comunicazione rilevando che essa “… CP_4 impone agli intermediari finanziari che propongano alla clientela strumenti finanziari illiquidi (…) di rendere trasparenti i relativi costi”).
A ciò si aggiunga il dictum della giurisprudenza di legittimità, che ha affermato “L'adempimento degli obblighi di correttezza e trasparenza nella prestazione dei servizi di investimento impone anche
l'adozione di idonee ed oggettive procedure di fissazione del prezzo dello strumento finanziario e ciò discende dalla normazione primaria, essendo incensurabile l'assunto della Corte d'Appello che ha attribuito alla della DIN/9014104 del 2.3.2009, nella parte in cui si ribadisce Parte_2 CP_4 che la determinazione del fair value sulla base di strumenti basati su metodologie riconosciute e diffuse sul mercato proporzionate alla complessità del prodotto, valga anche per i prodotti di propria emissione ovvero per gli intermediari che operano in contropartita diretta con la clientela, valenza meramente interpretativa e non anche innovativa o creativa di una regola già esistente, come invece assume parte ricorrente”, (cfr. Cass. Civ. sent. n. 5344/22).
Si noti, peraltro, che il fatto che la con comunicazione del 3 febbraio 2022, abbia revocato la CP_4
Comunicazione del 2 marzo 2009 e la successiva (e collegata) Comunicazione del 22 dicembre 2014 per nulla incide sulle considerazioni sopra esposte, atteso che la revoca è stata giustificata dalla pagina 7 di 11 sopravvenuta superfluità delle Comunicazioni a fronte dell'avvenuto recepimento della Direttiva
2014/65/UE (MiFid 2) e dell'entrata in vigore del Regolamento UEn. 600/14 (Mifir), che hanno fortemente innalzato il livello di tutela per il cliente/investitore.
Dunque, può dirsi che, le azioni acquistate dall'attore si presumono illiquide (in quanto non quotate su un mercato regolamentato), a meno che l'IO non dimostri di essersi impegnato al ri- acquisto secondo criteri e meccanismi prefissati che proteggano il cliente dal rischio di perdite eccessive ed improvvise.
Parte convenuta ha dedotto la possibilità per il cliente di smobilizzo immediato allegando che “… i soci intenzionati a vendere le azioni erano in grado di smobilizzare l'intero pacchetto Parte_3 azionario: (a) velocemente (solitamente, nel giro di pochi giorni o, al massimo, di una settimana)
(Perizia, par. 7, pp. 53. ss. e documenti ivi richiamati); (b) a un prezzo in linea con quello medio e quindi senza subire alcuna perdita (Perizia, par. 6, pp. 43 ss. e documenti ivi richiamati)”; se si esamina la perizia di parte (doc. E parte convenuta), si evince che la possibilità di alienazione dei titoli si basava sul meccanismo di “asta settimanale”, predisposto dall'istituto di credito, che permetteva la vendita dei titoli in un breve lasso di tempo (alcuni giorni) ad un prezzo “in massima parte nell'intorno del prezzo medio”.
Quand'anche fossero riscontrati detti assunti, ciò non sarebbe sufficiente: anzitutto in quanto non vi è alcun impegno dell'IO al ri- acquisto (essendo ben diversa l'assicurazione circa la possibilità di porre all'asta i titoli), in secondo luogo perché il “prezzo medio” tempo per tempo ricavabile è ben diverso da un prezzo che garantisca il cliente dal rischio di perdite eccessive ed improvvise, che vanno ovviamente valutate rispetto al momento dell'acquisto.
Peraltro autorevole giurisprudenza ha ritenuto che la valutazione di illiquidità debba prescindere “… dal rischio in concreto verificatosi ex posto dalla maggiore solidità dell'istituto di credito all'atto dell'acquisto, dovendo ricondursi all'astratto rischio di criticità del trasferimento, elemento informativo imprescindibile per la ponderata determinazione dell'investitore”, (tra molte, Trib. Bari, sent. n. 3066/22).
Tanto premesso, deve rilevarsi come il profilo di rischio dell'attore al momento di acquisto delle azioni fosse del tutto incompatibile con l'operazione.
È senz'altro necessario fare riferimento al questionario del 26 gennaio 2011 (doc. 12 parte convenuta).
Ivi risulta che l'attore è un cliente “al dettaglio” e ciò avrebbe comportato l'applicazione del più elevato livello di protezione, ma non solo. infatti ha dichiarato di volere aumentare il proprio capitale sopportando temporaneamente dell Pt_1 perdite;
senza dunque accettare il rischio di vedere compromesso il capitale investito. pagina 8 di 11 Il suo profilo era dunque incompatibile con l'acquisto di azioni che, non a caso, hanno visto il proprio il valore azzerato nel tempo determinando una evidente perdita per il ricorrente.
Dunque, al momento dell'acquisto delle azioni l'investimento in azioni illiquide era incompatibile con l'obbiettivo di investimento comunicato all'istituto di credito, a fronte dell'evidente rischio di azzeramento totale dell'investimento che i titoli illiquidi sempre comportano.
Ciò posto, risulta provato l'inadempimento della resistente ad una pluralità di obblighi sulla stessa gravanti.
Ciò vale, anzitutto, rispetto agli obblighi imposti dall'art. 21 TUF, nonché a quanto previsto dalla
Direttiva FI, come successivamente integrata, che ha sottolineato gli obblighi di diligenza, correttezza, trasparenza, informazione e di adeguatezza nelle operazioni che devono informare la condotta degli intermediari. La resistente ha altresì violato quanto previsto dalla Comunicazione del 2009 già richiamata e dall'art. 40 del Reg. laddove prevede che l'IO, CP_4 CP_4 sulla scorta delle informazioni acquisite, valuti l'adeguatezza della specifica operazione, sì che la stessa corrisponda agli obbiettivi di investimento del cliente e sia da questo chiaramente comprensibile anche rispetto ai rischi che si profilano.
Ma non solo;
l'istituto di credito ha violato anche quanto previsto dal Contratto Quadro (doc. 1 a parte ricorrente), che, a differenza di quanto sostenuto da parte resistente, prevedeva anche il servizio di consulenza nel caso di operazioni relative a prodotti non quotati su mercati regolamentati (pag. 2, voce
“Consulenza”).
L'istituto di credito avrebbe dovuto dare prova di avere fornito informazioni specifiche e dettagliate circa le azioni offerte, prima, e di avere valutato l'adeguatezza dell'investimento rispetto al profilo del cliente, poi.
D'altronde, la già citata Comunicazione Consob del 2 marzo 2009 disciplina analiticamente le informazioni che devono essere fornite a fronte della vendita di prodotti “illiquidi”:
- Informazioni sul costo dell'operazione;
- Informazione sulle possibili modalità di smobilizzo con evidenza delle possibili problematiche;
- Confronto del prodotto in vendita con altri prodotti “più semplici”.
La convenuta non risulta avere fornito alcuna delle specificazioni suindicate.
Concludendo, dunque l'inadempimento della resistente è un inadempimento di natura contrattuale, sostanziandosi nell'inadempimento del Contratto Quadro - dovendosi le singole operazioni di investimento intendere come momento attuativo del precedente contratto di intermediazione (SS.UU. sentenze nn. 26724/07 e 26725/07) – ma anche inadempimento rispetto alle singole operazioni di investimento (Cass. Civ. sent. n. 8394/16). pagina 9 di 11 Infatti la mancanza di informazione e l'inadeguatezza dell'investimento incidono in negativo sull'impegno contrattuale dell'IO, che è vincolato ad eseguire una specifica attività informativa, funzionale al corretto apprezzamento, da parte del cliente, della natura, del contenuto e dei rischi dell'operazione.
Senz'altro la condotta dell'istituto di credito integra dunque un inadempimento grave, essendo stata totalmente omessa l'attività documentale di informazione (prevista dal Contratto Quadro), essendo stati acquistati dei prodotti inadeguati rispetto al profilo ed essendo stati addirittura classificati in modo erroneo i prodotti venduti nell'ambito degli ordini di acquisto.
Pacifico dunque è l'obbligo risarcitorio, individuato nella differenza tra quanto corrisposto all'atto dell'acquisto e i dividendi oltre alla componente fissa afferente all'OPA, (sul punto si reputa opportuno recepire quanto statuito nel lodo versato in atti “Nel caso in esame, la somma complessivamente impiegata dal Ricorrente per effettuare l'acquisto di n.
1.600 azioni è stata pari a € 30.848,98.
Da tale valore andrà quindi detratto il corrispettivo ritratto da Parte Ricorrente aderendo all'Offerta
Pubblica di Acquisto, calcolato su n.
1.600 azioni – a cui devono aggiungersi n. 16 azioni assegnate a titolo gratuito, le quali costituiscono un beneficio conseguenza immediata e diretta della prestazione del servizio di investimento – il quale ammonta a complessivi € 1.354,20 (di cui € 808,00 a titolo di corrispettivo up-front e € 546,20 a titolo di corrispettivo differito). Infine, dagli estratti conto emerge che Parte ricorrente ha percepito, in ragione delle azioni possedute, dividendi netti per complessivi €
637,25. Ne consegue che la somma complessiva da riconoscere a Parte Ricorrente è pari a € 28.857,53
(30.848,98 - 1.354,20 – 637,25), sul quale è dovuta la rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di natura risarcitoria e dunque di valore, oltre agli interessi dalla decisione al soddisfo”).
Il totale ammonta dunque ad Euro 32.753,70 (somma rivalutata alla data del lodo), oltre ad interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. dal'8 aprile 2022 al saldo;
nessun maggior danno attesa qualsiasi mancata allegazione sul punto.
Alla luce di tutto quanto precedentemente esposto, non sussiste alcuna colpa del ricorrente, con conseguente inapplicabilità di quanto previsto dall'art. 1227 c.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, conformemente a quanto previsto dal D.M. 55/14, come aggiornato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accoglie la domanda avanzata da Parte_1
2) Dichiara tenuta e condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice della somma pagina 10 di 11 di Euro 32.753,70, oltre ad interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. dal'8 aprile 2022 al saldo;
3) Dichiara tenuta e condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice della somma di Euro 7.616,00 a titolo di compensi, Euro 518,00 per spese, spese generali al 15%, IVA e
CPA come per legge.
Forlì, 4 agosto 2025
Il Giudice
dott. Maria Cecilia Branca
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Cecilia Branca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2662/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BONDINI Parte_1 C.F._1
STEFANIA, dell'avv. LOMBARDINI MICOL e dell'avv. RAVAIOLI MARY, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. BONDINI STEFANIA
ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SARTORI Controparte_1 P.IVA_1
SILVIA e dell'avv. MALAVASI MANUELA, elettivamente domiciliato presso il difensore avv.
MALAVASI MANUELA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice adito, contrariis rejectis, In via principale accertare l'inadempimento contrattuale posto in essere da , ora quale Controparte_2 Controparte_3 descritto al punto 1) del presente atto e già oggetto di accertamento della decisione ACF n. 5283 emessa nell'interesse dell'attore e quindi condannare , in persona del legale Controparte_3 rappresentante pt, al risarcimento del danno subito dal Sig. pari all'importo di Euro Parte_1
32.753,30 oltre rivalutazione ed interessi;
- condannare l'IO finanziario al pagamento delle
pagina 1 di 11 spese stragiudiziali di assistenza che hanno “avuto in concreto utilità per evitare il giudizio” ed hanno assicurato “una tutela più rapida” alla parte “risolvendo problemi tecnici di qualche complessità”
(come riconosciuto da costante giurisprudenza di legittimità, da ultimo Cassaz. Sez. Unite n.
16990/2017), da liquidare nella somma di €. 3.348,68 per prestazione di assistenza stragiudiziale per ricorso ACF (DM 55/14 - prestazione di assistenza stragiudiziale per ricorso ACF – intera fase €.
2295,00 – scaglione da €. 26.000,00 ad €. 52.000 – oltre 15%, cpa ed iva);
In subordine- accertare il grave inadempimento dell'IO finanziario nello svolgimento della propria attività professionale a favore dell'attore nelle negoziazioni di titoli azionari emessi e negoziati da , oggi , indicate nel presente Controparte_2 Controparte_3 atto per i motivi ivi indicati e, conseguentemente, dichiarare la nullità delle operazioni di negoziazione in oggetto, o la loro nullità sopravvenuta, rectius risoluzione per nullità sopravvenuta, o la risoluzione del rapporto di intermediazione mobiliare tra le parti, per i motivi indicati nel presente atto, cioè per i gravi e ripetuti inadempimenti dell'IO e conseguentemente condannare l'IO
(prima ), nella persona del legale Controparte_3 Controparte_2 rappresentante pro tempore, al rimborso delle somme complessivamente investite da parte attrice nei citati titoli, pari ad € 30.848,98 oltre interessi legali e rivalutazione;
- in ulteriore subordine, accertare l'inadempimento dell'IO finanziario nello svolgimento della propria attività professionale a favore dell'attrice, in particolare nelle negoziazioni aventi ad oggetto azioni
[...]
, come indicate nel presente atto e, conseguentemente, dichiarare Controparte_2
l'IO (prima ) tenuto al Controparte_3 Controparte_2 risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale ex art. 1218 c.c. e condannarlo, nella persona del legale rappresentante pro tempore, al rimborso delle somme complessivamente investite dall'attrice
e nei citati titoli, pari ad Euro 30.848,98 oltre interessi legali e rivalutazione;
in via ulteriormente subordinata- accertare che la condotta posta in essere dall'IO finanziario integra anche gli estremi dell'illecito extracontrattuale ex art. 2043 c.c. e, conseguentemente, condannare quest'ultimo al rimborso delle somme investite dall'attrice nei citati titoli, pari ad Euro 30.848,98 maggiorate degli interessi legali e rivalutazione;
- ordinare, per i fatti e le motivazioni di cui al presente atto, all'IO finanziario (prima ), Controparte_3 Controparte_2 nella persona del legale rappresentante pro tempore, di rimborsare e restituire a parte attrice tutte le somme investite da quest'ultima nei citati titoli, maggiorate degli interessi legali e rivalutazione;
- accertare il maggior danno causato a parte attrice dal comportamento illecito posto in essere dall'IO finanziario e conseguentemente condannare quest'ultimo anche al pagamento degli
pagina 2 di 11 interessi legali sulle somme investite dal momento dell'investimento sino all'effettivo rimborso;
In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.”
Per parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
in via pregiudiziale di rito, accertare e dichiarare la propria incompetenza a decidere la presente causa e per l'effetto declinare la propria competenza a favore del Tribunale di Bologna,
Sezione specializzata in materia d'impresa;
in via principale, nel merito, respingere integralmente le domande di parte attrice, in quanto infondate in fatto e in diritto oltre che prescritte nei limiti indicati in atti;
in subordine, nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi di condanna dell'esponente, quantificare il danno ai sensi degli artt. 1223 e 1227 c.c., tenendo conto anche di tutto quanto percepito da controparte in relazione alle azioni per cui è causa, e di tutte le ulteriori utilità che percepirà, oltre che del suo concorso di colpa e condannare il Sig. a restituire alla Parte_1
Banca (i) gli importi eventualmente percepiti dall'Attore per la vendita delle azioni di Controparte_1 cui è in possesso;
ovvero (ii) il controvalore delle azioni di cui è in possesso (per Controparte_1
l'ipotesi in cui i titoli non siano stati ceduti in corso di causa e non ne venga ordinata la restituzione alla Banca);
in via istruttoria, qualora il Giudice adito non dovesse ritenere già dimostrata la liquidità delle azioni oggetto di causa, previa revoca e/o modifica dell'ordinanza resa all'esito dell'udienza del 20 novembre 2023, disporre consulenza tecnica d'ufficio volta ad accertare la liquidità di tali azioni (di cui a precedente § IV);
in ogni caso, con ogni riserva di ulteriormente dedurre, produrre, eccepire ed emendare le prese conclusioni.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_3
al fine di sentire accolte le conclusioni sopra riportate.
[...]
A sostegno delle domande allegava:
- di essere cliente di Cassa dei Risparmi di Cesena s.p.a. (oggi fusa nell'odierna convenuta), essendo titolare del dossier titoli 005/3117547;
- in data 20 aprile 2011, dietro indicazione di una dipendente dell'istituto di credito, acquistava 500 azioni di Cassa dei Risparmi di Cesena s.p.a. del valore di Euro 9.680,49, oltre ad obbligazioni per
Euro 50.000,00 (docc. 1 e 1 bis);
- in data 16 giugno 2011 ripeteva, sempre dietro indicazione dell'istituto di credito, l'operazione sopra pagina 3 di 11 descritta ed acquistava altrettante azioni per l'importo di Euro 9.630,43 ed obbligazioni per l'importo di
Euro 50.000,00 (docc. 2 e 2 bis);
- altri due investimenti nelle stesse modalità venivano eseguiti nelle date 23.11.2011 (docc. 3 e 3 bis) e
6 febbraio 2012 (docc. 4 e 4 bis);
- l'intero importo investito in azioni RC ammontava dunque ad Euro 30.848,98;
- ciò posto, parte attrice rappresentava che l'istituto di credito non aveva affatto fornito, come era suo obbligo, le dovute informazioni circa tipologia e rischi collegati all'acquisto delle azioni;
- viceversa, venivano sollecitati gli investimenti sopra indicati, soprattutto mediante la rappresentazione
(errata) della possibilità costante di cedere i titoli azionari;
- già questa condotta integrava la violazione della normativa in materia (TUF, Regolamento Consob);
- ma la convenuta si rendeva altresì inadempiente a titolo contrattuale, violando gli obblighi assunti in sede di conclusione del contratto quadro;
- nel giro di pochi mesi, infatti veniva azzerato il valore delle azioni e ne veniva financo disposta la sospensione della collocazione (doc. 5);
- la condotta dell'istituto di credito era così grave da determinare l'emissione di provvedimenti sanzionatori da parte dell'autorità garante preposta;
- rilevava dunque parte attrice - che aveva previamente adito l'Arbitro per le Controversia Finanziarie
(la cui pronuncia riconosceva le ragioni riproposte in citazione) ma aveva riscontrato il netto rifiuto di controparte di restituire le somme - l'avvenuta violazione degli obblighi informativi;
- l'illegittimità “a monte” del questionario FI (doc. 10), posto che lo stesso risultava incongruo nella parte in cui indicava le informazioni relative all'attore e concludeva circa la propensione dello stesso ad effettuare operazioni ad alto rischio;
- l'errata compilazione del contratto quadro (doc. 10 cit.).
Da tutto quanto esposto discendeva la grave responsabilità dell'istituto di credito e dunque il diritto di a vedere restituito il capitale investito e ad ottenere il risarcimento di tutti i danni Parte_1 subiti.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle avverse domande, sulla base Controparte_3 delle seguenti eccezioni:
- incompetenza del giudice adito a fronte della competenza della sezione specializzata in materia di Impresa;
- prescrizione di tutte le azioni e domande formulate da Pt_1
- veridicità e correttezza della profilatura attribuita a (rischio alto), a fronte della Pt_1 comprovata esperienza del medesimo nel settore degli investimenti;
pagina 4 di 11 - carattere liquido delle azioni RC (come comprovato dalla perizia allegata alla comparsa, doc.
E);
- avvenuta completa informazione circa le caratteristiche del prodotto azionario, sia prima dell'investimento sia durante;
- infondatezza, anche e soprattutto da un punto di vista giuridico, di tutte le allegazioni attoree.
All'esito della prima udienza di comparizione e a fronte della congiunta richiesta dei difensori, venivano concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.
Previo rigetto delle istanze istruttorie, la causa veniva dunque ritenuta matura per la decisione e rinviata per gli incombenti ex art. 281 sexies c.p.c. con concessione di termine per il deposito di note difensive.
All'udienza del 7 luglio 2025 il giudice revocava il provvedimento di fissazione ex art. 281 sexies c.p.c. e invitava i difensori a precisare le conclusioni (entrambi i difensori rinunciavano alla concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., avendo già depositato note scritte finali).
La domanda di è fondata. Parte_1
Essa concerne la responsabilità dell'istituto di credito convenuto (rectius di Cassa dei Risparmi di
Cesena s.p.a., oggi relativamente alle operazioni di investimento operate CP_3 Controparte_3 dall'attore e di seguito riepilogate:
1) acquisto azioni RC in data 20 aprile 2011 (doc. 1 bis);
2) acquisto azioni RC in data 14 giugno 2011 (doc. 2 bis);
3) acquisto azioni RC in data 23 novembre 2011 (doc. 3 bis);
4) acquisto azioni RC in data 1° febbraio 2012 (doc. 4 bis).
È documentalmente provato che:
1) In data 11 maggio 2016 RC ha sospeso la negoziazione delle proprie azioni ex art.
2.2 comma
3 del Regolamento per il servizio di ricezione, trasmissione e collocamento delle azioni, anche al fine di “rendere il processo di distribuzione degli strumenti finanziari e il meccanismo di formazione del prezzo più trasparenti, meno soggetti a conflitto di interessi e in grado di assicurare una maggiore liquidabilità degli investimenti”, (doc. 5 parte attrice);
2) Il valore delle azioni acquistate da è stato sostanzialmente azzerato. Pt_1
Ciò posto, l'oggetto del presente giudizio è volto a chiarire se nella collocazione delle azioni, e dunque nella proposizione a degli investimenti in azioni della banca, parte convenuta abbia o meno Pt_1 rispettato gli obblighi ad essa imposti dalla normativa di settore.
Per rispondere al suddetto quesito occorre muovere dall'analisi del prodotto oggetto di investimento: si tratta (in tutti e quattro i casi) di acquisto di azioni non quotate su mercati regolamentati, come emerge pagina 5 di 11 chiaramente dagli stessi ordini di acquisto, lo si ripete, emessi dalla banca, in cui si legge “operazione eseguita in contropartita diretta fuori dai mercati regolamentati”.
Tanto premesso in ordine al perimetro del processo, si rileva quanto segue.
È anzitutto infondata l'eccezione di incompetenza sollevata da parte convenuta.
Essa poggia sul fatto che si tratterebbe di controversia “compresa nell'elenco di cui all'art. 3, comma
2, d.lgs. n. 168/2003, che include i “rapporti societari ivi compresi quelli concernenti l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario …”, nonché il “trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti” (3). Si osservi poi che l'art. 3, comma 3, d.lgs. n. 168/2003 stabilisce che la competenza del Tribunale delle imprese si estende anche alle “cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione”.
Come questo Tribunale ha già in più occasioni affermato, la causa petendi risiede senz'altro nella presunta violazione degli obblighi informativi da parte dell'istituto di credito e delle conseguenti responsabilità; dunque la vicenda strictu sensu societaria (e collegata alle partecipazioni societarie) non
è elemento essenziale della domanda e non vale a radicare la competenza (in tal senso, Cass. Civ. n.
1826/18 e successive conformi).
Del pari è infondata l'eccezione di prescrizione, in quanto la convenuta erra nell'individuazione del dies a quo, che secondo la prospettazione difensiva coinciderebbe con il momento della sottoscrizione degli ordinativi d'acquisto.
Viceversa, il termine di prescrizione decorre dal momento in cui si è verificata la lesione del diritto di credito, coincidente con l'azzeramento del valore delle azioni e con la sospensione delle negoziazioni, posto che prima di quella data non vi era alcun interesse ad agire di (cfr. Cass. Civ. n. Pt_1
2006/2023 conforme a Cass. Civ. n. 1823/2022).
Ciò posto, nel caso che occupa parte attrice ha posto in essere ben due atti interruttivi della prescrizione, vale a dire il reclamo del 25 novembre 2020 (doc. 6) e il ricorso all'ABF del luglio
2021(doc. 7), prima di introdurre il presente giudizio nell'ottobre 2022.
Da ciò consegue che, anche facendo riferimento al termine di prescrizione quinquennale, dovendosi individuare il dies a quo alla data di sospensione della negoziazione (maggio 2016), alcuna prescrizione è maturata.
Venendo al merito della vicenda è opportuno chiarire, rectius ribadire (alla luce delle numerose pronunce già edite sul tema), che le azioni acquistate da devono considerarsi a tutti gli effetti Pt_1 titoli illiquidi.
pagina 6 di 11 La in seno alla Comunicazione di Terzo Livello del 2 marzo 2009 ha espressamente affermato CP_4 che “Per prodotti illiquidi si intendono quelli che determinano per l'investitore ostacoli o limitazioni allo smobilizzo entro un lasso di tempo ragionevole, a condizioni di prezzo significative, ossia tali da riflettere, direttamente o indirettamente, una pluralità di interessi in acquisto e in vendita. La condizione di liquidità, presunta ma non assicurata di diritto dalla quotazione del titolo in mercati regolamentati o in MTF, potrebbe essere garantita anche dall'impegno dello stesso IO al riacquisto secondo criteri e meccanismi prefissati e coerenti con quelli che hanno condotto al pricing del prodotto nel mercato primario”.
Come chiarito dalla giurisprudenza assolutamente prevalente, deve senz'altro ritenersi che detta
Comunicazione abbia valore di normativa di attuazione di quanto previsto dagli artt. 21 e 23 TUF;
per il che, quand'anche non si volesse attribuire valore normativo alla giammai il suo Parte_2 contenuto potrebbe essere disatteso, dovendosi comunque ritenere che il provvedimento della CP_4 sia atto integrativo e complementare rispetto alla normativa primaria ora richiamata.
Non a caso si è ritenuto che “Le azioni non negoziate in mercati regolamentati sarebbero assimilabili
a derivato OTC con riguardo al tipo di mercato in cui vengono trattate e alle conseguenze, anche in termini di rischiosità dell'investimento che ciò comporta, piuttosto che alle azioni quotate”, (Trib.
Verona sent. n. 687/2017, Decisioni ACF 44/17, 189/18 e 2261/20 e, per chiarezza, Trib. Firenze, 24 febbraio 2020, che afferma il valore cogente della Comunicazione rilevando che essa “… CP_4 impone agli intermediari finanziari che propongano alla clientela strumenti finanziari illiquidi (…) di rendere trasparenti i relativi costi”).
A ciò si aggiunga il dictum della giurisprudenza di legittimità, che ha affermato “L'adempimento degli obblighi di correttezza e trasparenza nella prestazione dei servizi di investimento impone anche
l'adozione di idonee ed oggettive procedure di fissazione del prezzo dello strumento finanziario e ciò discende dalla normazione primaria, essendo incensurabile l'assunto della Corte d'Appello che ha attribuito alla della DIN/9014104 del 2.3.2009, nella parte in cui si ribadisce Parte_2 CP_4 che la determinazione del fair value sulla base di strumenti basati su metodologie riconosciute e diffuse sul mercato proporzionate alla complessità del prodotto, valga anche per i prodotti di propria emissione ovvero per gli intermediari che operano in contropartita diretta con la clientela, valenza meramente interpretativa e non anche innovativa o creativa di una regola già esistente, come invece assume parte ricorrente”, (cfr. Cass. Civ. sent. n. 5344/22).
Si noti, peraltro, che il fatto che la con comunicazione del 3 febbraio 2022, abbia revocato la CP_4
Comunicazione del 2 marzo 2009 e la successiva (e collegata) Comunicazione del 22 dicembre 2014 per nulla incide sulle considerazioni sopra esposte, atteso che la revoca è stata giustificata dalla pagina 7 di 11 sopravvenuta superfluità delle Comunicazioni a fronte dell'avvenuto recepimento della Direttiva
2014/65/UE (MiFid 2) e dell'entrata in vigore del Regolamento UEn. 600/14 (Mifir), che hanno fortemente innalzato il livello di tutela per il cliente/investitore.
Dunque, può dirsi che, le azioni acquistate dall'attore si presumono illiquide (in quanto non quotate su un mercato regolamentato), a meno che l'IO non dimostri di essersi impegnato al ri- acquisto secondo criteri e meccanismi prefissati che proteggano il cliente dal rischio di perdite eccessive ed improvvise.
Parte convenuta ha dedotto la possibilità per il cliente di smobilizzo immediato allegando che “… i soci intenzionati a vendere le azioni erano in grado di smobilizzare l'intero pacchetto Parte_3 azionario: (a) velocemente (solitamente, nel giro di pochi giorni o, al massimo, di una settimana)
(Perizia, par. 7, pp. 53. ss. e documenti ivi richiamati); (b) a un prezzo in linea con quello medio e quindi senza subire alcuna perdita (Perizia, par. 6, pp. 43 ss. e documenti ivi richiamati)”; se si esamina la perizia di parte (doc. E parte convenuta), si evince che la possibilità di alienazione dei titoli si basava sul meccanismo di “asta settimanale”, predisposto dall'istituto di credito, che permetteva la vendita dei titoli in un breve lasso di tempo (alcuni giorni) ad un prezzo “in massima parte nell'intorno del prezzo medio”.
Quand'anche fossero riscontrati detti assunti, ciò non sarebbe sufficiente: anzitutto in quanto non vi è alcun impegno dell'IO al ri- acquisto (essendo ben diversa l'assicurazione circa la possibilità di porre all'asta i titoli), in secondo luogo perché il “prezzo medio” tempo per tempo ricavabile è ben diverso da un prezzo che garantisca il cliente dal rischio di perdite eccessive ed improvvise, che vanno ovviamente valutate rispetto al momento dell'acquisto.
Peraltro autorevole giurisprudenza ha ritenuto che la valutazione di illiquidità debba prescindere “… dal rischio in concreto verificatosi ex posto dalla maggiore solidità dell'istituto di credito all'atto dell'acquisto, dovendo ricondursi all'astratto rischio di criticità del trasferimento, elemento informativo imprescindibile per la ponderata determinazione dell'investitore”, (tra molte, Trib. Bari, sent. n. 3066/22).
Tanto premesso, deve rilevarsi come il profilo di rischio dell'attore al momento di acquisto delle azioni fosse del tutto incompatibile con l'operazione.
È senz'altro necessario fare riferimento al questionario del 26 gennaio 2011 (doc. 12 parte convenuta).
Ivi risulta che l'attore è un cliente “al dettaglio” e ciò avrebbe comportato l'applicazione del più elevato livello di protezione, ma non solo. infatti ha dichiarato di volere aumentare il proprio capitale sopportando temporaneamente dell Pt_1 perdite;
senza dunque accettare il rischio di vedere compromesso il capitale investito. pagina 8 di 11 Il suo profilo era dunque incompatibile con l'acquisto di azioni che, non a caso, hanno visto il proprio il valore azzerato nel tempo determinando una evidente perdita per il ricorrente.
Dunque, al momento dell'acquisto delle azioni l'investimento in azioni illiquide era incompatibile con l'obbiettivo di investimento comunicato all'istituto di credito, a fronte dell'evidente rischio di azzeramento totale dell'investimento che i titoli illiquidi sempre comportano.
Ciò posto, risulta provato l'inadempimento della resistente ad una pluralità di obblighi sulla stessa gravanti.
Ciò vale, anzitutto, rispetto agli obblighi imposti dall'art. 21 TUF, nonché a quanto previsto dalla
Direttiva FI, come successivamente integrata, che ha sottolineato gli obblighi di diligenza, correttezza, trasparenza, informazione e di adeguatezza nelle operazioni che devono informare la condotta degli intermediari. La resistente ha altresì violato quanto previsto dalla Comunicazione del 2009 già richiamata e dall'art. 40 del Reg. laddove prevede che l'IO, CP_4 CP_4 sulla scorta delle informazioni acquisite, valuti l'adeguatezza della specifica operazione, sì che la stessa corrisponda agli obbiettivi di investimento del cliente e sia da questo chiaramente comprensibile anche rispetto ai rischi che si profilano.
Ma non solo;
l'istituto di credito ha violato anche quanto previsto dal Contratto Quadro (doc. 1 a parte ricorrente), che, a differenza di quanto sostenuto da parte resistente, prevedeva anche il servizio di consulenza nel caso di operazioni relative a prodotti non quotati su mercati regolamentati (pag. 2, voce
“Consulenza”).
L'istituto di credito avrebbe dovuto dare prova di avere fornito informazioni specifiche e dettagliate circa le azioni offerte, prima, e di avere valutato l'adeguatezza dell'investimento rispetto al profilo del cliente, poi.
D'altronde, la già citata Comunicazione Consob del 2 marzo 2009 disciplina analiticamente le informazioni che devono essere fornite a fronte della vendita di prodotti “illiquidi”:
- Informazioni sul costo dell'operazione;
- Informazione sulle possibili modalità di smobilizzo con evidenza delle possibili problematiche;
- Confronto del prodotto in vendita con altri prodotti “più semplici”.
La convenuta non risulta avere fornito alcuna delle specificazioni suindicate.
Concludendo, dunque l'inadempimento della resistente è un inadempimento di natura contrattuale, sostanziandosi nell'inadempimento del Contratto Quadro - dovendosi le singole operazioni di investimento intendere come momento attuativo del precedente contratto di intermediazione (SS.UU. sentenze nn. 26724/07 e 26725/07) – ma anche inadempimento rispetto alle singole operazioni di investimento (Cass. Civ. sent. n. 8394/16). pagina 9 di 11 Infatti la mancanza di informazione e l'inadeguatezza dell'investimento incidono in negativo sull'impegno contrattuale dell'IO, che è vincolato ad eseguire una specifica attività informativa, funzionale al corretto apprezzamento, da parte del cliente, della natura, del contenuto e dei rischi dell'operazione.
Senz'altro la condotta dell'istituto di credito integra dunque un inadempimento grave, essendo stata totalmente omessa l'attività documentale di informazione (prevista dal Contratto Quadro), essendo stati acquistati dei prodotti inadeguati rispetto al profilo ed essendo stati addirittura classificati in modo erroneo i prodotti venduti nell'ambito degli ordini di acquisto.
Pacifico dunque è l'obbligo risarcitorio, individuato nella differenza tra quanto corrisposto all'atto dell'acquisto e i dividendi oltre alla componente fissa afferente all'OPA, (sul punto si reputa opportuno recepire quanto statuito nel lodo versato in atti “Nel caso in esame, la somma complessivamente impiegata dal Ricorrente per effettuare l'acquisto di n.
1.600 azioni è stata pari a € 30.848,98.
Da tale valore andrà quindi detratto il corrispettivo ritratto da Parte Ricorrente aderendo all'Offerta
Pubblica di Acquisto, calcolato su n.
1.600 azioni – a cui devono aggiungersi n. 16 azioni assegnate a titolo gratuito, le quali costituiscono un beneficio conseguenza immediata e diretta della prestazione del servizio di investimento – il quale ammonta a complessivi € 1.354,20 (di cui € 808,00 a titolo di corrispettivo up-front e € 546,20 a titolo di corrispettivo differito). Infine, dagli estratti conto emerge che Parte ricorrente ha percepito, in ragione delle azioni possedute, dividendi netti per complessivi €
637,25. Ne consegue che la somma complessiva da riconoscere a Parte Ricorrente è pari a € 28.857,53
(30.848,98 - 1.354,20 – 637,25), sul quale è dovuta la rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di natura risarcitoria e dunque di valore, oltre agli interessi dalla decisione al soddisfo”).
Il totale ammonta dunque ad Euro 32.753,70 (somma rivalutata alla data del lodo), oltre ad interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. dal'8 aprile 2022 al saldo;
nessun maggior danno attesa qualsiasi mancata allegazione sul punto.
Alla luce di tutto quanto precedentemente esposto, non sussiste alcuna colpa del ricorrente, con conseguente inapplicabilità di quanto previsto dall'art. 1227 c.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, conformemente a quanto previsto dal D.M. 55/14, come aggiornato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accoglie la domanda avanzata da Parte_1
2) Dichiara tenuta e condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice della somma pagina 10 di 11 di Euro 32.753,70, oltre ad interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. dal'8 aprile 2022 al saldo;
3) Dichiara tenuta e condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice della somma di Euro 7.616,00 a titolo di compensi, Euro 518,00 per spese, spese generali al 15%, IVA e
CPA come per legge.
Forlì, 4 agosto 2025
Il Giudice
dott. Maria Cecilia Branca
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