Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 16/05/2025, n. 267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 267 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2247 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Composto dagli Ill.mi Signori:
Gian Andrea Morbelli PRESIDENTE
Elga Bulgarelli GIUDICE
Giulia Paola Elena Bertolino GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2247 /2024 R.G. avente per oggetto: scioglimento del matrimonio promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. RENAUDO LOREDANA e dall'Avv. MARCO Parte_1
MANA, entrambi del foro di Cuneo che lo rappresentano e difendono in forza di procura in atti
Parte ricorrente contro
rappresentata e difesa dall'Avv. MARCARINO SARA che la rappresenta in Controparte_1
forza di procura in atti
Parte resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 3
31/07/1999. L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
FOSSANO (atto n. 15 parte I , anno 1999).
Dal matrimonio non sono nati figli.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione consensuale del 14.6.2011 omologata dal Tribunale di Saluzzo in data 1.7.2011.
Con ricorso depositato il 9.11.24 chiedeva a questo Tribunale di pronunciare lo Parte_1
scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970,
n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n. 55, e chiedeva inoltre rveocarsi l'assegno stabilito in sede di separazione in favore della resistente.
Si costituiva in giudizio non opponendosi alla domanda di scioglimento del Controparte_1
matrimonio, ma instando per un assegno divorzile in misura pari all'assegno concordato dalle parti in sede di separazione.
Alla prima udienza le parti dichiaravano personalmente di aver raggiunto un accordo nei termini di seguito riportati:
“Pronunciarsi sentenza di scioglimento del matrimonio tra le parti
Ridursi l'assegno di divorzio alla somma di 550 euro mensili, da versarsi entro il 20 di ogni mese, somma che parte ricorrente verserà tramite bonifico bancario a parte resistente, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dal mese di marzo 2025
Parte ricorrente riconosce altresì la somma di 1000 euro complessivi quale concorso alle spese legali sostenute da parte resistente.
A spese legali compensate per il resto “
Visto l'art. 473 bis .22 u.c. c.p.c., non essendo necessaria attività istruttoria, le parti discutevano la causa richiamando le conclusioni congiunte sopra riportate e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Sulla domanda di scioglimento del matrimonio
Il ricorso appare accoglibile, poichè risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015
n. 55.
E' provata l'esistenza di un verbale di separazione regolarmente omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
pagina 2 di 3 Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto.
E' dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Le spese sono compensate tra le parti come da accordo dalle stesse raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di ASTI, in composizione collegiale, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, con l'accordo delle parti, definitivamente pronunciando, pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai signori e Parte_1 [...]
, iscrizione i cui estremi sono precisati in narrativa;
CP_1
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di FOSSANO di provvedere alle incombenze di legge;
dispone in conformità alle condizioni concordate dalle parti e di seguito riportate: dispone che , a decorrere dal mese di marzo 20025, contribuisca al mantenimento di Parte_1
, versando in suo favore, entro il giorno 20 di ogni mese, l'assegno periodico di € Controparte_1
550 somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di lite;
Dà atto dei seguenti ulteriori accordi: parte ricorrente riconosce a parte resistente a somma di complessivi 1000 euro a titolo di contributo delle spese legali da quest'ultima sostenute
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Asti in data 19/03/2025
Il Giudice Est.
Giulia Paola Elena Bertolino
Il Presidente
Gian Andrea Morbelli
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