CA
Sentenza 27 agosto 2025
Sentenza 27 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 27/08/2025, n. 850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 850 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Brescia – Sezione III Civile – Famiglia Proc.188/2025 RG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA SEZIONE III CIVILE – FAMIGLIA e MINORI
composta dai Magistrati:
Maria Grazia Domanico Presidente re. Francesca Caprioli Consigliere Maurizio Vilona Consigliere
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra indicato, promossa con ricorso in appello depositato il 7.3.2025 da
nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Gramsci n. 16 assistita e difesa dall'Avv. Vallì Cappiello del Foro di Brescia appellante nei confronti di
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
5, con l'Avv. Marcello Galdi appellato
con l'intervento del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Brescia
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Brescia il 30.1.2025 nel procedimento avente ad oggetto modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1 Corte di Appello di Brescia – Sezione III Civile – Famiglia Proc.188/2025 RG
APPELLANTE:
In via principale: Accertare la nullità della sentenza n. 499/2025 emessa dal Tribunale di Brescia, Sezione Famiglia, il 30.01.25, pubblicata il 6.02.2025, per i motivi di fatto e di diritto esposti in narrativa, da intendersi qui integralmente richiamati, con conseguente rimessione della causa al Giudice di primo grado ex art. 354 c.p.c. con ogni conseguente statuizione di legge. In subordine: nella denegata ipotesi di rigetto della domanda formulata in via principale, riformare la sentenza n. 499/2025 emessa dal Tribunale di Brescia, Sezione Famiglia, il 30.01.25, pubblicata il 6.02.2025 e, previa ammissione delle istanze istruttorie rigettate in primo grado, rigettare le domande formulate nel ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio 11.11.23 dal dott. per le CP_1 ragioni in fatto e in diritto esposte in narrativa. In ulteriore subordine: sempre nella denegata ipotesi di rigetto della domanda formulata in via principale, riformare la sentenza n. 499/2025 emessa dal Tribunale di Brescia, Sezione Famiglia, il 30.01.25, pubblicata il 6.02.2025 e, previa ammissione delle istanze istruttorie rigettate in primo grado, ridurre l'importo dell'assegno divorzile disposto a favore della sig.ra nell'importo non Pt_1 inferiore ad € 700,00 mensili oltre rivalutazione ISTAT. In via istruttoria: ammettere le istanze istruttorie formulate nel giudizio di primo grado e non accolte ed in particolare: A) ordinare ex art. 210 c.p.c. al dott. l'esibizione della seguente CP_1 documentazione: 1) dichiarazioni dei redditi relative agli anni di imposta 2018, 2019, 2020, 2023. La necessità di estendere le annualità rispetto all'ultimo triennio è motivata dalla palese inattendibilità dei redditi dichiarati dall'attore il quale per l'anno 2014 (periodo d'imposta 2013) ha dichiarato € 1,00 (uno/00) (cfr. doc. 2); per l'anno 2015 (periodo d'imposta 2014) ha dichiarato € 63.960,00= (cfr. doc. 3) e per l'anno 2016 (periodo d'imposta 2015) ha dichiarato € 1,00 (uno/00) (cfr. doc. 4). 2) estratti conto dei rapporti bancari e finanziari intestati al dott. relativi agli CP_1 ultimi cinque anni. B) ordinare ai sensi dell'art. 210 c.p.c. al terzo sig.ra (moglie) CP_2
l'esibizione degli estratti conti correnti relativi agli ultimi tre anni e delle dichiarazioni dei redditi. C) Ammettere la prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova: 1) Vero che il sig. il giorno 1.09.16 si recava presso lo studio Controparte_3 medico sito in Via Nicostrato Castellini n. 18 per una visita specialistica con il dott.
e a fronte del pagamento gli veniva rilasciata ricevuta fiscale n. 448, come da CP_1 dichiarazione 3.11.17 prodotta quale doc. 5) che si rammostra al teste? 2) Vero che la sig.ra il giorno 28.07.17 si recava presso lo studio Persona_1 medico sito in Via Laura Cereto n. 7/C per una visita specialistica con il dott. e CP_1
a fronte del pagamento le veniva rilasciata ricevuta fiscale n. 302, come da dichiarazione 14.09.17 prodotta quale doc. 6) che si rammostra al teste? 3) Vero che il sig. il giorno 19.10.2018 si recava presso lo studio CP_4 medico sito in Via Laura Cereto n. 7/C per una visita specialistica con il dott. e CP_1
2 Corte di Appello di Brescia – Sezione III Civile – Famiglia Proc.188/2025 RG
a fronte del pagamento gli veniva rilasciata ricevuta fiscale n. 411, come da dichiarazione 19.10.18 prodotta quale doc. 7) che si rammostra al teste?
4) Vero che la sig.ra ha svolto attività di lavoro subordinato a Parte_1 tempo part-time a partire dall'anno 1997 sino ad oggi, come da estratto conto previdenziale prodotto quale doc. 14) che si rammostra al teste?
5) Vero che la retribuzione della sig.ra ammonta a circa € 700,00 Parte_1 netti mensili?
6) Vero che per l'acquisto dell'immobile sito in Chioggia, Via Ca Lino avvenuto in data 6.12.1994 la sig.ra , parte venditrice, forniva alle figlie sig.re Persona_2
e la provvista necessaria al pagamento del prezzo? Parte_1 Parte_2
7) Vero che la sig.ra , sin dall'atto di compravendita 6.12.1994, ha Parte_2 chiesto alla sorella sig.ra di non porre in vendita l'immobile? Parte_1
Testi: - sig. , residente in [...]; - sig.ra , Controparte_3 Persona_1 residente in [...]; - sig. , residente in [...]; - Dott. CP_4 [...]
, c/o studio medico;
- SI.ra , residente in [...]. CP_5 Parte_2
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di causa.
APPELLATO:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis:
- Rigettare l'appello proposto dalla SI.ra e per l'effetto Parte_1 confermare integralmente la sentenza n. 499/2025 del Tribunale di Brescia;
- Con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio in favore del procuratore che si dichiara antistatario
PROCURATORE GENERALE:
Letti gli atti del proc. civ. n. 188/2025 V.G.; Visto il ricorso ex art. 473bis.30 c.p. proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Brescia datata Parte_1
30/01/2025. Ritenuta l'inottemperanza anche dell'appellante – parte che in tale veste doveva considerarsi la maggiormente interessata all'adempimento – all'ordine della Corte di depositare copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni. Ritenute in ogni caso fondate le argomentazioni contenute nel provvedimento reclamato. Chiede il rigetto del reclamo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza emessa il 30.1.2025 il Tribunale di Brescia, nel procedimento per modifica delle condizioni di divorzio promosso il 12.11.2023 da , ha CP_1 così statuito:
“a parziale modifica della sentenza n. 2197/2001, del 31/5/2001, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: dispone la revoca 3 Corte di Appello di Brescia – Sezione III Civile – Famiglia Proc.188/2025 RG dell'assegno divorzile posto a carico di , con decorrenza dalla data CP_1 della domanda;
condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.906,00 (di cui € 851,00 fase di studio;
€ 602,00 fase introduttiva;
€ 1.453,00 fase decisionale), oltre al 15% a titolo di spese generali, iva, cpa e accessori di legge se ed in quanto dovuti.” Il Tribunale ha osservato:
‣ il sig. ha richiesto la modifica delle condizioni di divorzio previste con CP_1 sentenza n. 2197, del 31/5/2001, con la quale era stato disposto a carico del ricorrente l'onere di corrispondere alla resistente un assegno divorzile pari a £ 2.000.000, corrispondente oggi ad € 1.032,91;
‣ ha dedotto di avere subito una contrazione della propria capacità reddituale in ragione delle seguenti sopravvenienze: l'aggravio del carico familiare dapprima con l'adozione del figlio (in affido preadottivo dal 20/8/2002) e in seguito con la Per_3 nascita di (n. 18/8/2004); le dimissioni dall'attività ospedaliera e il Per_4 peggioramento delle proprie condizioni di salute;
‣ parte resistente, contestato tutto quanto dedotto da controparte, ha rappresentato che il sig. ha cessato di corrispondere l'assegno divorzile già nell'anno 2014; CP_1 inoltre ha dedotto di aver più volte agito in giudizio al fine di ottenere il pagamento degli arretrati non corrisposti a tale titolo, senza tuttavia veder soddisfatta la propria pretesa.
‣ All'udienza del 26/2/2024 il ricorrente ha manifestato la disponibilità a conciliare la vertenza corrispondendo una somma a saldo e stralcio per estinguere il debito pregresso;
parte resistente si è resa disponibile ad accordarsi nel senso di prevedere il pagamento di almeno una parte del debito pregresso e una garanzia per il mantenimento futuro.
‣ All'udienza del 24/4/2024, il Giudice, rigettate le istanze orali formulate dalle parti, ha ordinato a parte ricorrente l'esibizione della documentazione mancante di cui all'art. 473-bis.12 comma 3 c.p.c.
‣ Con note depositate rispettivamente il 20/9/2024 e 24/9/2024 le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 473-bis.22 ultimo comma c.p.c.
‣ L'ampliamento del nucleo familiare, pacificamente successivo alla pronuncia della sentenza di divorzio (risalente al 2001), ha certamente inciso sulle disponibilità del ricorrente, il quale è stato gravato da oneri che, nel tempo, sono divenuti più dispendiosi in ragione delle incrementate esigenze della prole connesse all'età e delle deficitarie condizioni di salute di . Per_3
‣ il sig. , in data 30/9/2004, si è dimesso dall'attività ospedaliera per dedicarsi CP_1 alla libera professione.
‣ Nel 2014 il sig. ha dichiarato un reddito mensile netto di € 2.569,75 (doc. 9), CP_1 viceversa per gli anni 2020-2021-2022-2023 il ricorrente ha dichiarato un reddito lordo annuo rispettivamente pari a € 14.570,00 - € 13.992,00 - € 12.547,00 - € 11.786,00 (doc. 11-13 e note 6/9/2024 e 10/9/2024). Risulta altresì avere accumulato un debito fiscale di € 127.712,38 oggetto di domanda di definizione agevolata (doc. 14) 4 Corte di Appello di Brescia – Sezione III Civile – Famiglia Proc.188/2025 RG
‣Parte resistente contesta la veridicità di tali dati asserendo che il sig. potrebbe CP_1 contare su proventi non dichiarati e si sarebbe scientemente spogliato dei suoi beni per sottrarsi al pagamento dell'assegno. A sostegno di tale ricostruzione produce alcune dichiarazioni rilasciate da sedicenti pazienti del dott. le quali nulla CP_1 comprovano se non che questi ha effettuato negli anni 2016-2017-2018 delle visite specialistiche rilasciando regolare ricevuta fiscale (n. 448/2016 – 302/2017 – 411/2018), il che si pone in contrasto con la qualifica di evasore totale che la sig.ra attribuisce all'ex marito. Pt_1
‣Nemmeno può essere accolta la richiesta di esibizione di conti correnti e dichiarazioni fiscali della sig.ra moglie del sig. , non avendo la CP_2 CP_1 resistente fornito nemmeno un principio di prova del fatto che i fondi del ricorrente sono dirottati su conti a quest'ultima intestati (cfr. Cass. Civ. n. 26943/2007)
‣ al sig. è stato diagnosticato nell'anno 2022 un adenocarcinoma prostatico CP_1 acinare (doc. 10) e allo stato le sue condizioni cliniche generali risultano “scadenti”, talché “si conferma la necessità di trattamento chemioterapico oncologico per le prossime 12 + 20 (32) settimane” (ibidem). Appare evidente che un simile quadro clinico non può che incidere negativamente sulla capacità lavorativa del ricorrente, con conseguente mutamento in peius delle condizioni economiche in cui lo stesso versa;
‣nell'ultimo quadriennio, il resistente ha percepito un reddito mensile netto pari ad € 1.101,83 (cfr. doc. 11-12-13 ricorso e note 6/9/2024 e 10/9/2024), in costante calo a riprova della difficile gestione economica aggravata dalla rilevante esposizione debitoria (doc. 14) e dal compromesso quadro clinico (doc. 10).
‣Parte ricorrente ha dedotto che la sig.ra ha iniziato a svolgere regolare attività Pt_1 lavorativa, dando pertanto atto del miglioramento delle condizioni reddituali di quest'ultima. Tale circostanza, peraltro, non può ritenersi sopravvenuta. Infatti, le parti hanno concordato la corresponsione dell'assegno divorzile con sentenza emessa nell'anno 2001 (doc. 2), quindi ben quattro anni dopo l'inizio dell'attività lavorativa della resistente presso l'attuale datore di lavoro, intervenuta in data 1/7/1997 (cfr. doc. 14 comparsa).
‣Negli anni la capacità reddituale della resistente non ha subito particolari variazioni;
anche nell'ultimo triennio, infatti, ha percepito un reddito netto mensile pari a circa € 921,00 (cfr. doc. 17 comparsa);
‣ peraltro, la sig.ra neppure si è concretamente attivata al fine di reperire Pt_1 un'attività lavorativa più redditizia;
‣ non appare trascurabile l'incremento patrimoniale consistente nell'acquisto della proprietà dell'immobile presso cui la convenuta risiede, intervenuto a seguito di compravendita stipulata in data 30/4/2008 (cfr. verbale d'udienza del 26/2/2024 e doc. 16 e 17 ricorrente), sopravvenienza che costituisce senz'altro un apprezzabile indice di miglioramento rispetto all'epoca del divorzio.
2. ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Brescia Parte_1 chiedendo in via principale che ne sia dichiarata la nullità con rimessione della causa al Giudice di primo grado ex art. 354 c.p.c. per violazione dell'art. 473 bis 22 c.p.c. e 5 Corte di Appello di Brescia – Sezione III Civile – Famiglia Proc.188/2025 RG violazione del diritto di difesa e del contraddittorio in quanto “alle parti è stata preclusa sia la precisazione delle conclusioni sia la discussione orale della causa.”. In via subordinata e nel merito, ha chiesto di rigettare le domande formulate nel ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio dal dott. , previa CP_1 ammissione delle istanze istruttorie ovvero, in via di ulteriore subordine, determinare l'assegno divorzile in misura non inferiore a euro 700 mensili.
3. Il 29.5.2025 si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto CP_1 dell'appello, con rifusione delle spese di lite da liquidarsi a favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
4. Il 17.6.2025 parte appellante ha depositato memoria di replica ex art. 473 bis.32 cpc e il 7.7.2025 note scritte per l'udienza cartolare dell'8.7.2025, con allegate le dichiarazioni dei redditi 2023-2025; parte appellata ha depositato le note di udienza in pari data con allegate le dichiarazioni dei redditi 2023-2025. Il P.G. il 7.7.2025 ha depositato il parere sopra trascritto, chiedendo il rigetto dell'appello. La Corte ha trattenuto la causa in decisione.
5. L'appello è infondato e la sentenza impugnata deve essere confermata, con conseguente condanna dell'appellante a rifondere alla controparte le spese di questo grado di giudizio, liquidate a favore del difensore antistatario. Preliminarmente è infondata l'eccezione di carattere processuale non essendovi i presupposti per dichiarare la nullità della sentenza con rimessione della causa al primo giudice ex art. 354 cpc come richiesto dall'appellante. Il contraddittorio in primo grado è stato garantito e, in ogni caso, la parte appellante ha ampiamente interloquito in questo grado di giudizio censurando la motivazione della sentenza e contro deducendo rispetto alle deduzioni di controparte. Come risulta dal verbale di udienza del 23 aprile 2024, il Giudice, verificato il fallimento del tentativo di conciliazione e ritenuta superflua l'istruttoria testimoniale richiesta dalle parti, ordinava alla parte ricorrente dott. di depositare la CP_1 documentazione mancante di cui all'art. 473 bis comma III entro il 10 settembre 2024, rinviando per la verifica all'udienza del 25 settembre 2024 che si svolgeva con modalità cartolare e le parti depositavano note di udienza. La difesa Pt_1 contestava la documentazione di controparte e avanzava istanze istruttorie mentre il difensore di precisava le conclusioni e chiedeva che la causa fosse trattenuta in CP_1 decisione. Il G.O.P., con provvedimento del 25.9.2025, così statuiva: “letti gli atti di causa e vista la documentazione prodotta;
lette le note scritte, tempestivamente depositate dalle parti, ritenuta la causa matura per la decisione
P.Q.M.
trasmette gli atti al Giudice assegnatario del fascicolo, dott. Andrea Marchesi, per le determinazioni conseguenti.”; il giudice, con provvedimento del 30.1.2025, rimetteva la causa al collegio per la decisione. Sia in primo grado che in questo grado di giudizio le parti hanno potuto compiutamente esporre le proprie ragioni. 6 Corte di Appello di Brescia – Sezione III Civile – Famiglia Proc.188/2025 RG
Nel merito, l'appello va respinto. La sentenza di divorzio che aveva posto a carico del ricorrente un assegno a favore dell'ex moglie è del 12.4.2000. All'epoca il dr. svolgeva l'attività lavorativa di CP_1
Responsabile della Unità Operativa Neurologia presso la in Brescia, CP_6 Pt_3 oltre alla libera professione. Nel richiedere la revoca dell'assegno divorzile ha dedotto i seguenti CP_1 fatti sopravvenuti: a) in data 01/07/2000, il dr. contraeva matrimonio in Brescia con la sig.ra CP_1
; CP_2
b) la coppia decideva di procedere con le pratiche per l'adozione del piccolo , Per_3 che presentava diverse e gravi patologie cliniche (Sindrome di Down con grave compromissione neuropsichica e comportamentale, assenza di linguaggio, ritardo mentale profondo, autismo, encefalopatia epilettica, Sindrome di West, Cardiopatia, attacchi epilettici). Il Tribunale per i Minorenni, in data 20 luglio 2004 dichiarava l'adozione del minore da parte dei coniugi. c) In data 3/4/ 2020, la Commissione dedicata dichiarava l'invalidità totale di Per_3 con permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani (L.18/80) ( v. doc. 5 in fasc I grado- certificato commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile). d) In data 18 /08/ 2004 nasceva anche il figlio Per_4
e) Il 30/9/ 2004, il dr. si dimetteva dalla propria attività ospedaliera e doveva CP_1 cominciare a lavorare unicamente come libero professionista dovendo prendersi cura, unitamente alla moglie, di che necessitava e necessita di vigilanza continua. Per_3
f) Il ricorrente documentava il progressivo deterioramento delle proprie condizioni economiche: g) Anno 2010: reddito pari ad € 69.632,00 (doc.
8 - UNICO 2010)
Anno 2014 (ultimo anno nel quale riusciva a versare regolarmente le somme dovute a titolo di assegno divorzile): reddito pari ad € 63.960,00 (doc.
9 - UNICO 2015)
Anno 2021: compensi per € 14.570,00 (doc. 11 - UNICO 2021)
Anno 2022: compensi pari ad € 13.992,00 (doc. 12 - UNICO 2022)
Anno 2023: compensi per € 12.574,00 (doc. 13 - UNICO 2023)
Anno 2024 : compensi per € 11.786,00 h) al dr. veniva diagnosticato un adenocarcinoma acinare alla prostata CP_1 infiltrante (doc. 10 - certificati medici) che ha ulteriormente diminuito la capacità lavorativa dello stesso. i) Come da comunicazione della Agenzia delle Entrate (doc. 14 prodotto in primo grado) aveva un debito con l'Erario (Debito residuo alla data del 21/07/20232 euro 127.712,38 Debito oggetto di definizione agevolata euro 127.712,38 Debito da pagare per la definizione euro 70.171,01). Il Tribunale ha correttamente ritenuto che i dati sopra indicati (tutti documentati) siano tali da far venir meno l'obbligo di corresponsione dell'assegno divorzile a carico di che, non riuscendo più a pagarlo, aveva già smesso di corrisponderlo CP_1
7 Corte di Appello di Brescia – Sezione III Civile – Famiglia Proc.188/2025 RG prima del provvedimento, tanto è vero che le parti stavano cercando di accordarsi in relazione al pregresso. A fronte di questa evidente peggiore situazione economica dell'appellato, l'appellante non ha peggiorato il proprio reddito, seppur ridotto e ha migliorato la propria condizione patrimoniale, risultando proprietaria di immobili (v. doc. 16 – 17 visure catastali prodotti dall'appellato), ovvero: piena proprietaria di immobile di vani 8 in Gussago ( BS) alla via Gramsci 16 e proprietà di ½ immobile in Chioggia - vani 3. Nel 2025 ha dichiarato un reddito di euro 12.843,00 e un reddito pari a CP_1 Pt_1
14.523,00 euro. Le istanze istruttorie riproposte dalla appellante vanno respinte in quanto non idonee a contrastare la documentazione prodotta in giudizio. L'appello va pertanto respinto con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di causa alla controparte, da distrarsi a favore del procuratore antistatario, liquidate come da dispositivo secondo i parametri di legge. Deve darsi atto che al rigetto integrale dell'appello consegue il pagamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quarter DPR n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte, sull'appello proposto da avverso la sentenza emessa Parte_1 il 30.1.2025 dal Tribunale di Brescia, pubblicata il 6.2.2025, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti e acquisito il parere del P.G., così provvede:
- RIGETTA l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- CONDANNA a rifondere alla controparte le spese del presente Parte_1 procedimento che liquida in euro 6.946,00, oltre 15% spese forfettarie, IVA e CPA. da corrispondersi all'Avv. Marcello Galdi, antistatario
- DA' ATTO che è dovuto dall'appellante l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quarter DPR n. 115/2002.
Così deciso in Bescia, Camera di Consiglio del 08/07/2025
Pres. est. Maria Grazia Domanico
8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA SEZIONE III CIVILE – FAMIGLIA e MINORI
composta dai Magistrati:
Maria Grazia Domanico Presidente re. Francesca Caprioli Consigliere Maurizio Vilona Consigliere
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra indicato, promossa con ricorso in appello depositato il 7.3.2025 da
nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Gramsci n. 16 assistita e difesa dall'Avv. Vallì Cappiello del Foro di Brescia appellante nei confronti di
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
5, con l'Avv. Marcello Galdi appellato
con l'intervento del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Brescia
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Brescia il 30.1.2025 nel procedimento avente ad oggetto modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1 Corte di Appello di Brescia – Sezione III Civile – Famiglia Proc.188/2025 RG
APPELLANTE:
In via principale: Accertare la nullità della sentenza n. 499/2025 emessa dal Tribunale di Brescia, Sezione Famiglia, il 30.01.25, pubblicata il 6.02.2025, per i motivi di fatto e di diritto esposti in narrativa, da intendersi qui integralmente richiamati, con conseguente rimessione della causa al Giudice di primo grado ex art. 354 c.p.c. con ogni conseguente statuizione di legge. In subordine: nella denegata ipotesi di rigetto della domanda formulata in via principale, riformare la sentenza n. 499/2025 emessa dal Tribunale di Brescia, Sezione Famiglia, il 30.01.25, pubblicata il 6.02.2025 e, previa ammissione delle istanze istruttorie rigettate in primo grado, rigettare le domande formulate nel ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio 11.11.23 dal dott. per le CP_1 ragioni in fatto e in diritto esposte in narrativa. In ulteriore subordine: sempre nella denegata ipotesi di rigetto della domanda formulata in via principale, riformare la sentenza n. 499/2025 emessa dal Tribunale di Brescia, Sezione Famiglia, il 30.01.25, pubblicata il 6.02.2025 e, previa ammissione delle istanze istruttorie rigettate in primo grado, ridurre l'importo dell'assegno divorzile disposto a favore della sig.ra nell'importo non Pt_1 inferiore ad € 700,00 mensili oltre rivalutazione ISTAT. In via istruttoria: ammettere le istanze istruttorie formulate nel giudizio di primo grado e non accolte ed in particolare: A) ordinare ex art. 210 c.p.c. al dott. l'esibizione della seguente CP_1 documentazione: 1) dichiarazioni dei redditi relative agli anni di imposta 2018, 2019, 2020, 2023. La necessità di estendere le annualità rispetto all'ultimo triennio è motivata dalla palese inattendibilità dei redditi dichiarati dall'attore il quale per l'anno 2014 (periodo d'imposta 2013) ha dichiarato € 1,00 (uno/00) (cfr. doc. 2); per l'anno 2015 (periodo d'imposta 2014) ha dichiarato € 63.960,00= (cfr. doc. 3) e per l'anno 2016 (periodo d'imposta 2015) ha dichiarato € 1,00 (uno/00) (cfr. doc. 4). 2) estratti conto dei rapporti bancari e finanziari intestati al dott. relativi agli CP_1 ultimi cinque anni. B) ordinare ai sensi dell'art. 210 c.p.c. al terzo sig.ra (moglie) CP_2
l'esibizione degli estratti conti correnti relativi agli ultimi tre anni e delle dichiarazioni dei redditi. C) Ammettere la prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova: 1) Vero che il sig. il giorno 1.09.16 si recava presso lo studio Controparte_3 medico sito in Via Nicostrato Castellini n. 18 per una visita specialistica con il dott.
e a fronte del pagamento gli veniva rilasciata ricevuta fiscale n. 448, come da CP_1 dichiarazione 3.11.17 prodotta quale doc. 5) che si rammostra al teste? 2) Vero che la sig.ra il giorno 28.07.17 si recava presso lo studio Persona_1 medico sito in Via Laura Cereto n. 7/C per una visita specialistica con il dott. e CP_1
a fronte del pagamento le veniva rilasciata ricevuta fiscale n. 302, come da dichiarazione 14.09.17 prodotta quale doc. 6) che si rammostra al teste? 3) Vero che il sig. il giorno 19.10.2018 si recava presso lo studio CP_4 medico sito in Via Laura Cereto n. 7/C per una visita specialistica con il dott. e CP_1
2 Corte di Appello di Brescia – Sezione III Civile – Famiglia Proc.188/2025 RG
a fronte del pagamento gli veniva rilasciata ricevuta fiscale n. 411, come da dichiarazione 19.10.18 prodotta quale doc. 7) che si rammostra al teste?
4) Vero che la sig.ra ha svolto attività di lavoro subordinato a Parte_1 tempo part-time a partire dall'anno 1997 sino ad oggi, come da estratto conto previdenziale prodotto quale doc. 14) che si rammostra al teste?
5) Vero che la retribuzione della sig.ra ammonta a circa € 700,00 Parte_1 netti mensili?
6) Vero che per l'acquisto dell'immobile sito in Chioggia, Via Ca Lino avvenuto in data 6.12.1994 la sig.ra , parte venditrice, forniva alle figlie sig.re Persona_2
e la provvista necessaria al pagamento del prezzo? Parte_1 Parte_2
7) Vero che la sig.ra , sin dall'atto di compravendita 6.12.1994, ha Parte_2 chiesto alla sorella sig.ra di non porre in vendita l'immobile? Parte_1
Testi: - sig. , residente in [...]; - sig.ra , Controparte_3 Persona_1 residente in [...]; - sig. , residente in [...]; - Dott. CP_4 [...]
, c/o studio medico;
- SI.ra , residente in [...]. CP_5 Parte_2
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di causa.
APPELLATO:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis:
- Rigettare l'appello proposto dalla SI.ra e per l'effetto Parte_1 confermare integralmente la sentenza n. 499/2025 del Tribunale di Brescia;
- Con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio in favore del procuratore che si dichiara antistatario
PROCURATORE GENERALE:
Letti gli atti del proc. civ. n. 188/2025 V.G.; Visto il ricorso ex art. 473bis.30 c.p. proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Brescia datata Parte_1
30/01/2025. Ritenuta l'inottemperanza anche dell'appellante – parte che in tale veste doveva considerarsi la maggiormente interessata all'adempimento – all'ordine della Corte di depositare copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni. Ritenute in ogni caso fondate le argomentazioni contenute nel provvedimento reclamato. Chiede il rigetto del reclamo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza emessa il 30.1.2025 il Tribunale di Brescia, nel procedimento per modifica delle condizioni di divorzio promosso il 12.11.2023 da , ha CP_1 così statuito:
“a parziale modifica della sentenza n. 2197/2001, del 31/5/2001, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: dispone la revoca 3 Corte di Appello di Brescia – Sezione III Civile – Famiglia Proc.188/2025 RG dell'assegno divorzile posto a carico di , con decorrenza dalla data CP_1 della domanda;
condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.906,00 (di cui € 851,00 fase di studio;
€ 602,00 fase introduttiva;
€ 1.453,00 fase decisionale), oltre al 15% a titolo di spese generali, iva, cpa e accessori di legge se ed in quanto dovuti.” Il Tribunale ha osservato:
‣ il sig. ha richiesto la modifica delle condizioni di divorzio previste con CP_1 sentenza n. 2197, del 31/5/2001, con la quale era stato disposto a carico del ricorrente l'onere di corrispondere alla resistente un assegno divorzile pari a £ 2.000.000, corrispondente oggi ad € 1.032,91;
‣ ha dedotto di avere subito una contrazione della propria capacità reddituale in ragione delle seguenti sopravvenienze: l'aggravio del carico familiare dapprima con l'adozione del figlio (in affido preadottivo dal 20/8/2002) e in seguito con la Per_3 nascita di (n. 18/8/2004); le dimissioni dall'attività ospedaliera e il Per_4 peggioramento delle proprie condizioni di salute;
‣ parte resistente, contestato tutto quanto dedotto da controparte, ha rappresentato che il sig. ha cessato di corrispondere l'assegno divorzile già nell'anno 2014; CP_1 inoltre ha dedotto di aver più volte agito in giudizio al fine di ottenere il pagamento degli arretrati non corrisposti a tale titolo, senza tuttavia veder soddisfatta la propria pretesa.
‣ All'udienza del 26/2/2024 il ricorrente ha manifestato la disponibilità a conciliare la vertenza corrispondendo una somma a saldo e stralcio per estinguere il debito pregresso;
parte resistente si è resa disponibile ad accordarsi nel senso di prevedere il pagamento di almeno una parte del debito pregresso e una garanzia per il mantenimento futuro.
‣ All'udienza del 24/4/2024, il Giudice, rigettate le istanze orali formulate dalle parti, ha ordinato a parte ricorrente l'esibizione della documentazione mancante di cui all'art. 473-bis.12 comma 3 c.p.c.
‣ Con note depositate rispettivamente il 20/9/2024 e 24/9/2024 le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 473-bis.22 ultimo comma c.p.c.
‣ L'ampliamento del nucleo familiare, pacificamente successivo alla pronuncia della sentenza di divorzio (risalente al 2001), ha certamente inciso sulle disponibilità del ricorrente, il quale è stato gravato da oneri che, nel tempo, sono divenuti più dispendiosi in ragione delle incrementate esigenze della prole connesse all'età e delle deficitarie condizioni di salute di . Per_3
‣ il sig. , in data 30/9/2004, si è dimesso dall'attività ospedaliera per dedicarsi CP_1 alla libera professione.
‣ Nel 2014 il sig. ha dichiarato un reddito mensile netto di € 2.569,75 (doc. 9), CP_1 viceversa per gli anni 2020-2021-2022-2023 il ricorrente ha dichiarato un reddito lordo annuo rispettivamente pari a € 14.570,00 - € 13.992,00 - € 12.547,00 - € 11.786,00 (doc. 11-13 e note 6/9/2024 e 10/9/2024). Risulta altresì avere accumulato un debito fiscale di € 127.712,38 oggetto di domanda di definizione agevolata (doc. 14) 4 Corte di Appello di Brescia – Sezione III Civile – Famiglia Proc.188/2025 RG
‣Parte resistente contesta la veridicità di tali dati asserendo che il sig. potrebbe CP_1 contare su proventi non dichiarati e si sarebbe scientemente spogliato dei suoi beni per sottrarsi al pagamento dell'assegno. A sostegno di tale ricostruzione produce alcune dichiarazioni rilasciate da sedicenti pazienti del dott. le quali nulla CP_1 comprovano se non che questi ha effettuato negli anni 2016-2017-2018 delle visite specialistiche rilasciando regolare ricevuta fiscale (n. 448/2016 – 302/2017 – 411/2018), il che si pone in contrasto con la qualifica di evasore totale che la sig.ra attribuisce all'ex marito. Pt_1
‣Nemmeno può essere accolta la richiesta di esibizione di conti correnti e dichiarazioni fiscali della sig.ra moglie del sig. , non avendo la CP_2 CP_1 resistente fornito nemmeno un principio di prova del fatto che i fondi del ricorrente sono dirottati su conti a quest'ultima intestati (cfr. Cass. Civ. n. 26943/2007)
‣ al sig. è stato diagnosticato nell'anno 2022 un adenocarcinoma prostatico CP_1 acinare (doc. 10) e allo stato le sue condizioni cliniche generali risultano “scadenti”, talché “si conferma la necessità di trattamento chemioterapico oncologico per le prossime 12 + 20 (32) settimane” (ibidem). Appare evidente che un simile quadro clinico non può che incidere negativamente sulla capacità lavorativa del ricorrente, con conseguente mutamento in peius delle condizioni economiche in cui lo stesso versa;
‣nell'ultimo quadriennio, il resistente ha percepito un reddito mensile netto pari ad € 1.101,83 (cfr. doc. 11-12-13 ricorso e note 6/9/2024 e 10/9/2024), in costante calo a riprova della difficile gestione economica aggravata dalla rilevante esposizione debitoria (doc. 14) e dal compromesso quadro clinico (doc. 10).
‣Parte ricorrente ha dedotto che la sig.ra ha iniziato a svolgere regolare attività Pt_1 lavorativa, dando pertanto atto del miglioramento delle condizioni reddituali di quest'ultima. Tale circostanza, peraltro, non può ritenersi sopravvenuta. Infatti, le parti hanno concordato la corresponsione dell'assegno divorzile con sentenza emessa nell'anno 2001 (doc. 2), quindi ben quattro anni dopo l'inizio dell'attività lavorativa della resistente presso l'attuale datore di lavoro, intervenuta in data 1/7/1997 (cfr. doc. 14 comparsa).
‣Negli anni la capacità reddituale della resistente non ha subito particolari variazioni;
anche nell'ultimo triennio, infatti, ha percepito un reddito netto mensile pari a circa € 921,00 (cfr. doc. 17 comparsa);
‣ peraltro, la sig.ra neppure si è concretamente attivata al fine di reperire Pt_1 un'attività lavorativa più redditizia;
‣ non appare trascurabile l'incremento patrimoniale consistente nell'acquisto della proprietà dell'immobile presso cui la convenuta risiede, intervenuto a seguito di compravendita stipulata in data 30/4/2008 (cfr. verbale d'udienza del 26/2/2024 e doc. 16 e 17 ricorrente), sopravvenienza che costituisce senz'altro un apprezzabile indice di miglioramento rispetto all'epoca del divorzio.
2. ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Brescia Parte_1 chiedendo in via principale che ne sia dichiarata la nullità con rimessione della causa al Giudice di primo grado ex art. 354 c.p.c. per violazione dell'art. 473 bis 22 c.p.c. e 5 Corte di Appello di Brescia – Sezione III Civile – Famiglia Proc.188/2025 RG violazione del diritto di difesa e del contraddittorio in quanto “alle parti è stata preclusa sia la precisazione delle conclusioni sia la discussione orale della causa.”. In via subordinata e nel merito, ha chiesto di rigettare le domande formulate nel ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio dal dott. , previa CP_1 ammissione delle istanze istruttorie ovvero, in via di ulteriore subordine, determinare l'assegno divorzile in misura non inferiore a euro 700 mensili.
3. Il 29.5.2025 si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto CP_1 dell'appello, con rifusione delle spese di lite da liquidarsi a favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
4. Il 17.6.2025 parte appellante ha depositato memoria di replica ex art. 473 bis.32 cpc e il 7.7.2025 note scritte per l'udienza cartolare dell'8.7.2025, con allegate le dichiarazioni dei redditi 2023-2025; parte appellata ha depositato le note di udienza in pari data con allegate le dichiarazioni dei redditi 2023-2025. Il P.G. il 7.7.2025 ha depositato il parere sopra trascritto, chiedendo il rigetto dell'appello. La Corte ha trattenuto la causa in decisione.
5. L'appello è infondato e la sentenza impugnata deve essere confermata, con conseguente condanna dell'appellante a rifondere alla controparte le spese di questo grado di giudizio, liquidate a favore del difensore antistatario. Preliminarmente è infondata l'eccezione di carattere processuale non essendovi i presupposti per dichiarare la nullità della sentenza con rimessione della causa al primo giudice ex art. 354 cpc come richiesto dall'appellante. Il contraddittorio in primo grado è stato garantito e, in ogni caso, la parte appellante ha ampiamente interloquito in questo grado di giudizio censurando la motivazione della sentenza e contro deducendo rispetto alle deduzioni di controparte. Come risulta dal verbale di udienza del 23 aprile 2024, il Giudice, verificato il fallimento del tentativo di conciliazione e ritenuta superflua l'istruttoria testimoniale richiesta dalle parti, ordinava alla parte ricorrente dott. di depositare la CP_1 documentazione mancante di cui all'art. 473 bis comma III entro il 10 settembre 2024, rinviando per la verifica all'udienza del 25 settembre 2024 che si svolgeva con modalità cartolare e le parti depositavano note di udienza. La difesa Pt_1 contestava la documentazione di controparte e avanzava istanze istruttorie mentre il difensore di precisava le conclusioni e chiedeva che la causa fosse trattenuta in CP_1 decisione. Il G.O.P., con provvedimento del 25.9.2025, così statuiva: “letti gli atti di causa e vista la documentazione prodotta;
lette le note scritte, tempestivamente depositate dalle parti, ritenuta la causa matura per la decisione
P.Q.M.
trasmette gli atti al Giudice assegnatario del fascicolo, dott. Andrea Marchesi, per le determinazioni conseguenti.”; il giudice, con provvedimento del 30.1.2025, rimetteva la causa al collegio per la decisione. Sia in primo grado che in questo grado di giudizio le parti hanno potuto compiutamente esporre le proprie ragioni. 6 Corte di Appello di Brescia – Sezione III Civile – Famiglia Proc.188/2025 RG
Nel merito, l'appello va respinto. La sentenza di divorzio che aveva posto a carico del ricorrente un assegno a favore dell'ex moglie è del 12.4.2000. All'epoca il dr. svolgeva l'attività lavorativa di CP_1
Responsabile della Unità Operativa Neurologia presso la in Brescia, CP_6 Pt_3 oltre alla libera professione. Nel richiedere la revoca dell'assegno divorzile ha dedotto i seguenti CP_1 fatti sopravvenuti: a) in data 01/07/2000, il dr. contraeva matrimonio in Brescia con la sig.ra CP_1
; CP_2
b) la coppia decideva di procedere con le pratiche per l'adozione del piccolo , Per_3 che presentava diverse e gravi patologie cliniche (Sindrome di Down con grave compromissione neuropsichica e comportamentale, assenza di linguaggio, ritardo mentale profondo, autismo, encefalopatia epilettica, Sindrome di West, Cardiopatia, attacchi epilettici). Il Tribunale per i Minorenni, in data 20 luglio 2004 dichiarava l'adozione del minore da parte dei coniugi. c) In data 3/4/ 2020, la Commissione dedicata dichiarava l'invalidità totale di Per_3 con permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani (L.18/80) ( v. doc. 5 in fasc I grado- certificato commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile). d) In data 18 /08/ 2004 nasceva anche il figlio Per_4
e) Il 30/9/ 2004, il dr. si dimetteva dalla propria attività ospedaliera e doveva CP_1 cominciare a lavorare unicamente come libero professionista dovendo prendersi cura, unitamente alla moglie, di che necessitava e necessita di vigilanza continua. Per_3
f) Il ricorrente documentava il progressivo deterioramento delle proprie condizioni economiche: g) Anno 2010: reddito pari ad € 69.632,00 (doc.
8 - UNICO 2010)
Anno 2014 (ultimo anno nel quale riusciva a versare regolarmente le somme dovute a titolo di assegno divorzile): reddito pari ad € 63.960,00 (doc.
9 - UNICO 2015)
Anno 2021: compensi per € 14.570,00 (doc. 11 - UNICO 2021)
Anno 2022: compensi pari ad € 13.992,00 (doc. 12 - UNICO 2022)
Anno 2023: compensi per € 12.574,00 (doc. 13 - UNICO 2023)
Anno 2024 : compensi per € 11.786,00 h) al dr. veniva diagnosticato un adenocarcinoma acinare alla prostata CP_1 infiltrante (doc. 10 - certificati medici) che ha ulteriormente diminuito la capacità lavorativa dello stesso. i) Come da comunicazione della Agenzia delle Entrate (doc. 14 prodotto in primo grado) aveva un debito con l'Erario (Debito residuo alla data del 21/07/20232 euro 127.712,38 Debito oggetto di definizione agevolata euro 127.712,38 Debito da pagare per la definizione euro 70.171,01). Il Tribunale ha correttamente ritenuto che i dati sopra indicati (tutti documentati) siano tali da far venir meno l'obbligo di corresponsione dell'assegno divorzile a carico di che, non riuscendo più a pagarlo, aveva già smesso di corrisponderlo CP_1
7 Corte di Appello di Brescia – Sezione III Civile – Famiglia Proc.188/2025 RG prima del provvedimento, tanto è vero che le parti stavano cercando di accordarsi in relazione al pregresso. A fronte di questa evidente peggiore situazione economica dell'appellato, l'appellante non ha peggiorato il proprio reddito, seppur ridotto e ha migliorato la propria condizione patrimoniale, risultando proprietaria di immobili (v. doc. 16 – 17 visure catastali prodotti dall'appellato), ovvero: piena proprietaria di immobile di vani 8 in Gussago ( BS) alla via Gramsci 16 e proprietà di ½ immobile in Chioggia - vani 3. Nel 2025 ha dichiarato un reddito di euro 12.843,00 e un reddito pari a CP_1 Pt_1
14.523,00 euro. Le istanze istruttorie riproposte dalla appellante vanno respinte in quanto non idonee a contrastare la documentazione prodotta in giudizio. L'appello va pertanto respinto con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di causa alla controparte, da distrarsi a favore del procuratore antistatario, liquidate come da dispositivo secondo i parametri di legge. Deve darsi atto che al rigetto integrale dell'appello consegue il pagamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quarter DPR n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte, sull'appello proposto da avverso la sentenza emessa Parte_1 il 30.1.2025 dal Tribunale di Brescia, pubblicata il 6.2.2025, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti e acquisito il parere del P.G., così provvede:
- RIGETTA l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- CONDANNA a rifondere alla controparte le spese del presente Parte_1 procedimento che liquida in euro 6.946,00, oltre 15% spese forfettarie, IVA e CPA. da corrispondersi all'Avv. Marcello Galdi, antistatario
- DA' ATTO che è dovuto dall'appellante l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quarter DPR n. 115/2002.
Così deciso in Bescia, Camera di Consiglio del 08/07/2025
Pres. est. Maria Grazia Domanico
8