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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 17/12/2025, n. 2070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2070 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Andrea Tinelli Presidente dott. Costanza Teti Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 04/12/2025, nella causa iscritta al n.r.g. 18639/2025, promossa da:
c.f. CP_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. LOMBARDI MICHELE e
, c.f. Controparte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. LOMBARDI MICHELE RICORRENTI PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ( ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. )
Letto il ricorso depositato il 17/09/2025, con cui e , unitisi CP_1 Controparte_2 in matrimonio a RE-BS in data 28.6.08 (atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di RE al numero 8 parte II serie A dell'anno 2008), hanno chiesto: “Separazione consensuale”;
Viste le dichiarazioni scritte con cui le parti hanno confermato la propria volontà di procedere alle condizioni indicate e rinunciato al tentativo di conciliazione;
Rilevato che la visibilità del fascicolo al P.M. è stata aperta in data 22.9.25;
Ritenuto che sussistano i presupposti per pronunciarsi in conformità alle seguenti condizioni proposte dalle parti, che appaiono rispondere alla legge e agli interessi della famiglia:
«I. Sui rapporti tra i coniugi
1. I coniugi vivranno separati, liberi ciascuno di stabilire la residenza ove meglio credano, con obbligo di mutuo rispetto e di comunicare all'altro eventuali mutamenti di residenza o domicilio;
2. I coniugi, intendendo definitivamente regolamentare e definire i rispettivi rapporti economici - con reciproca ed espressa
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rinuncia ad ogni ed ulteriore pretesa e/o corresponsione e/o dazione, a qualsivoglia titolo e/o ragione - si sono già accordati per:
a) il trasferimento a titolo oneroso, in favore della sig.ra della quota indivisa di ½, attualmente di proprietà del CP_2 sig. della casa familiare sita in RE (BS), via Giacomo Brodolini n.
1 - identificata al Catasto del Comune di CP_1
RE (BS), sub: a) Sez. Urbana, NCT, Foglio n. 21, Numero 2, Subalterno 1, Cat. A/2, Classe 5; b) Sez. Urbana, NCT, Foglio n. 21, Numero 2, Subalterno 11, Cat. C/6, Classe 4 - al complessivo prezzo di € 150.000,00 (centocinquantamila/00). Il predetto prezzo sarà corrisposto da parte della sig.ra in favore del sig. come CP_2 CP_1 segue: (a) € 10.000,00 (diecimila/00) come anticipo in acconto già versati a luglio 2025; (b) € 70.000,00 (settantamila/00) all'atto di stipula del rogito notarile, che dovrà essere stipulato entro il 31.12.2025; (c) i restanti € 70.000,00 (settantamila/00) in n. 140 (centoquaranta) rate mensili dell'importo di € 500,00 (cinquecento/00) cadauna con prima scadenza al decimo giorno del mese successivo alla stipula del rogito notarile;
b) l'impegno da parte del sig. di sopportare tutte le spese di passaggio di proprietà e/o equipollenti inerenti CP_1 all'autovettura Volkswagen Mod. ID3 targata GF 085 AA - attualmente di proprietà della sig.ra , madre Parte_1 del sig. - ove entro il mese di maggio 2026 ne sia perfezionata la cessione in favore della sig.ra CP_1 CP_2
3. La casa familiare sita in RE (BS), via Giacomo Brodolini n. 1, all'esito del trasferimento di proprietà della quota indivisa di ½ oggi di proprietà del sig. sarà definitivamente assegnata alla sig.ra con tutti gli CP_1 CP_2 arredi ad oggi ivi contenuti, dato atto che il sig. provvederà ad asportare dal predetto immobile tutti i beni CP_1 concordati e quivi di seguito elencati [a) set di otto sedie soggiorno;
b) barbeque BroilKing con accessori;
c) impianto di illuminazione Philips Hue con lampadine e accessori ad uso esterno;
d) affettatrice e) console PS5 e accessori;
f) CP_3 bicicletta da uomo;
g) aspirapolvere Dyson v12 con accessori;
h) cantinetta refrigerante per vini;
i) collezione di distillati] e quanto ulteriormente di sua esclusiva proprietà entro il 31.12.2025;
4. I coniugi rilasciano reciproca autorizzazione al rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o del documento valido per l'espatrio e/o per l'estero in relazione ai documenti personali della figlia minorenne, rinunciando espressamente e reciprocamente a qualsiasi limitazione al riguardo.
5. I coniugi si danno fin d'ora reciproco assenso, qualora fosse necessario per legge, per ottenere un documento che li autorizzi all'espatrio, acconsentendo pertanto reciprocamente al rilascio e al rinnovo del passaporto.
6. I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti, di aver risolto in via pacifica e transattiva ogni questione di carattere patrimoniale comunque connessa alla pregressa convivenza e, dunque, eccezion fatta per l'adempimento di quanto previsto nell'emananda sentenza che accoglierà le conclusioni qui formulate, dichiarano di non avere alcunché a pretendere l'uno dall'altra, a qualsiasi titolo, causa, ragione, dedotta o deducibile in relazione all'intercorso matrimonio.
§ II. Sull'esercizio della responsabilità genitoriale e sul contributo economico in favore della figlia minorenne
1. La figlia minorenne è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente Persona_1 presso la casa familiare sita in RE (BS), via Giacomo Brodolini n. 1.
2. Il diritto di visita ed accudimento della figlia minorenne sarà esercitato in forma ampia e partecipativa dai genitori secondo le seguenti modalità e salvo migliori accordi: a) pranzi dal lunedì al venerdì suddivisi in quattro giorni con il padre e un giorno con la madre, in funzione del calendario scolastico e degli impegni familiari;
b) dalle ore 19:00 del martedì sino al mercoledì mattina prima dell'entrata a scuola, con il padre;
c) giovedì alternato con ciascun genitore, con cadenza settimanale opposta rispetto al fine settimana, dalle 19:00 del giovedì, compresa la cena, fino al venerdì mattina prima di scuola;
d) fine settimana alternato con ciascun genitore, dalle 19:00 del venerdì, compresa la cena, fino al lunedì mattina prima di scuola;
e) ove non specificato, la figlia starà con la madre;
il tutto come da seguente schema riepilogativo:
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3. In caso di impegni lavorativi occorsi ai genitori, le spese di baby-sitting saranno sostenute integralmente e direttamente dal genitore presso cui la minore dovrebbe essere in quel momento collocata;
4. La figlia minorenne trascorrerà i giorni del 24 e del 25 dicembre di ogni anno in alternanza con la madre e con il padre e, conseguentemente: il 24.12.2025 con il padre, il 25.12.2025 con la madre, il 24.12.2026 con la madre, il 25.12.2026 con il padre e così via;
5. Le ulteriori vacanze natalizie (corrispondenti al periodo di sospensione dell'attività scolastica) di cui ai periodi dal 26 dicembre al 1 gennaio e dal 2 gennaio al 6 gennaio di ogni anno, saranno trascorse dalla figlia minorenne in alternanza con la madre e con il padre e, conseguentemente: dal 26.12.2025 al 01.01.2026 con la madre, dal 02.01.2026 al
06.01.2026 con il padre, dal 26.12.2026 al 01.01.2027 con il padre, dal 02.01.2027 al 06.01.2027 con la madre e così via;
6. Le vacanze di Pasqua saranno trascorse dalla minore ad anni alterni con i genitori, con le vacanze pasquali del 2026 trascorse con la madre;
7. Per le vacanze di Carnevale e gli altri ponti festivi, si seguirà un criterio di alternanza tra i genitori;
8. Il padre trascorrerà con la figlia altresì 15 (quindici) giorni, anche consecutivi, durante il mese di agosto, alternando i periodi con frequenza annuale ed in ogni caso da concordare con l'altro genitore nella distribuzione dei giorni, delle modalità di svolgimento e con contestuale informazione circa il luogo di soggiorno (indirizzo completo e recapito di pronta reperibilità). Durante tale periodo è data facoltà al genitore assegnatario di portare con sé la propria figlia presso località italiane e/o estere di villeggiatura, previa comunicazione all'altro genitore del luogo, dei recapiti delle strutture ricettive e/o degli alloggi presso cui avverranno i pernotti, nonché dell'itinerario di viaggio prescelto. I genitori, di anno in anno - entro il mese di aprile - concorderanno preventivamente in quale periodo del mese di agosto eserciteranno il rispettivo diritto di affidamento. CP_
9. Il sig. si obbliga, a partire dalla data di pubblicazione dell'emananda sentenza, a corrispondere alla sig.ra CP_1 un contributo economico mensile, quale concorso al mantenimento della figlia minore , pari ad €
[...] Persona_1
1.000,00 (mille/00), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, a mezzo bonifico bancario entro il giorno 10 di ogni mese, fino all'indipendenza economica della figlia, mediante accredito sul conto corrente bancario intestato alla sig.ra , individuato dalle coordinate IBAN IT46Q0347501605CC0010144659, ovvero su altro Controparte_2 conto corrente bancario che la sig.ra avrà cura di comunicare al sig. CP_2 CP_1
10. E' fatto altresì obbligo ai genitori di partecipare, in ragione del 50% ciascuno, alle spese straordinarie che esulano dall'assegno di mantenimento previsto in favore della figlia minore, secondo quanto stabilito dal Protocollo d'Intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli, stipulato tra il Tribunale di Brescia e l'Ordine degli Avvocati di Brescia in data 14.07.2016 e che si produce in allegato al presente ricorso [doc. 10], Protocollo sottoscritto dai ricorrenti per presa visione ed accettazione delle clausole e condizioni ivi previste per la regolamentazione del regime delle spese straordinarie che esulano dall'assegno di mantenimento. Nel caso in cui le spese straordinarie non siano documentate per iscritto, ovvero non siano state oggetto di preventivo accordo, ove richiesto, il genitore che ne abbia anticipato l'intero importo non potrà rivalersi sull'altro genitore. In caso contrario, il genitore che abbia sopportato
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integralmente i costi per le suddette spese avrà diritto al rimborso, da parte dell'altro genitore, del 50% delle somme anticipate, entro un mese dalla presentazione della documentazione fiscale giustificativa, mediante bonifico bancario con accredito sul conto corrente il cui codice IBAN verrà indicato nella richiesta. Nei soli casi di spese che richiedono il consenso, una volta manifestato da entrambi i genitori, il genitore più diligente, laddove l'importo della spesa sia superiore ad € 500,00 (cinquecento/00), potrà chiedere all'altro il versamento, in via anticipata, del 50% della somma necessaria con l'obbligo di documentare successivamente l'avvenuto pagamento;
11. In costanza di convivenza con la figlia, oggi minorenne - ovverosia in ogni caso di convivenza con la figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente - con la madre sig.ra , le parti concordano che sia quest'ultima ad Controparte_2 essere unica ed esclusiva titolare e/o percettrice e/o beneficiaria del 100% di ogni e qualsivoglia bonus fiscale e/o assegno familiare e/o equipollente agevolazione fiscale applicabile allo stato di famiglia vigente e/o applicabile alla figlia
[...]
- C.F. -»; Per_1 CodiceFiscale_3
Preso atto che le parti hanno altresì rinunciato all'impugnazione della sentenza;
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale: omologa la separazione consensuale tra i coniugi:
e CP_1
Controparte_2 alle condizioni sopra riportate;
compensa per intero le spese di lite;
manda alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, ordinandogli di annotarla.
Brescia, 04/12/2025
Il Giudice est.
Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente
Dott. Andrea Tinelli
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