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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 11/07/2025, n. 1061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1061 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PER LA REGIONE SICILIA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
Composto dai sigg.ri magistrati:
Dott. Giuseppe Lupo Presidente
Dott.ssa Mary Carmisciano Giudice delegata
Ing. Massimo Iovino Giudice esperto ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 463/2024 del R.G. di questo Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, vertente
TRA
nato a [...] l'[...] (C.F. ), Parte_1 CodiceFiscale_1 titolare dell'omonima ditta individuale (P. Iva ); P.IVA_1
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_2 CodiceFiscale_2 entrambi elettivamente domiciliati in Palermo, nella via Giotto n. 10, presso lo studio dell'Avv. Maurizio Caccamo, che li rappresenta e difende per mandato in atti;
– ricorrenti –
Contro
(c.f. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_2 dall'Avvocatura distrettuale dello Stato ex lege;
– convenuta –
˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜
Conclusioni delle parti: ricorrenti – come in atto introduttivo e note scritte per l'udienza collegiale del 20 maggio 2025; convenuta – come in comparsa di costituzione e risposta e note scritte per l'udienza collegiale del 20 maggio 2025.
˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜
Motivi della decisione
Con ricorso depositato e ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio davanti a questo Tribunale regionale delle Acque pubbliche l' Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, e, premettendo di essere titolari di
[...] fondi agricoli siti in c.da Bosco Rotondo, nel territorio di Vittoria (RG), chiedevano la condanna della convenuta al risarcimento di tutti i danni patiti a causa dello straripamento del corso d'acqua che vi scorre vicino – e, segnatamente, fiume Volpe o del Bosco – avvenuto tra l'8 e il 10 Per_1 febbraio 2023 e, in particolare, a causa della mancata esecuzione dei lavori di manutenzione imputabili alla parte convenuta.
Si costituiva nel giudizio l' contestando la domanda proposta. Controparte_1
Istruita la causa a mezzo di CTU, precisate le conclusioni davanti al giudice delegato ai sensi dell'art. 180 R.D. 1775/1933, disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giorno 22.05.2025 la causa è stata posta in decisione dal Collegio.
˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜
La domanda risarcitoria è fondata ed è accolta. I terreni oggetto di causa ricadono nel territorio del comune di Vittoria (RG), in prossimità dell'area aeroportuale di Comiso, e sono in parte lambiti dal fiume Volpe o Cava del Bosco, che risulta iscritto al n. 18 dell'elenco delle acque pubbliche di cui all'estratto dalla G.U. del 16/01/1931.
Tali terreni sono estesi catastalmente 7.74.31 ha. Gli immobili oggetto di causa sono condotti dalla ditta ricorrente in forza di:
- p.lle 904, 943, 947, 950 e 1087: atto di compravendita del 25/08/2003 presso il Dr. Notaio in Comiso, Repertorio 122602 N. 96680 di Raccolta. Registrazione Persona_2
n. 1596 del 15/09/2003 in Vittoria (Allegato 7 della produzione di parte).
- p.lle 914, 941 945 e 948: testamento olografo pubblicato il 31/10/2012 presso la dr.ssa Notaio in Comiso, n. 699 Repertorio n. 570 Raccolta. Registrato il 7/11/2012 Persona_3
n. 2707 Serie 1T in Vittoria (Allegato 4 della produzione di parte).
- p.lle 946, 949 e 1280 (ex 942): atto di compravendita del 22/01/1993 presso il Dr.
Notaio in Vittoria, n. 17070 Repertorio n. 3622 Fascicolo. Registrato il Persona_4
10/02/1993 in Vittoria al n. 310 IV (Allegato 6 della produzione di parte).
L'appezzamento in esame è pianeggiante e con buona attività produttiva. La ditta ricorrente è iscritta al Repertorio Economico Amministrativo con il n. RG 89394 ed ha codice ATECO: 01- 21-00 “Coltivazione di uva”.
I ricorrenti lamentano che, a seguito dell'esondazione del fiume Volpe, dovuto alle abbondanti piogge dei giorni 8-10 febbraio 2023, la loro azienda è stata allagata e ha subìto ingenti danni ai terreni coltivati a uva da tavola della varietà Victoria B, dovuti alle mancate manutenzioni del corso d'acqua citato. Tali danni sono stati accertati dai CC.TT.UU. incaricati.
Tanto premesso, quanto alla causa dei danni, il Collegio peritale ha effettuato indagini idrologiche e idrauliche volte ad analizzare gli eventi di piena che hanno coinvolto l'area del comune di Vittoria (RG) e, più precisamente, il fiume Cava del Bosco, nei giorni 8-10 febbraio 2023. In particolare, i consulenti analizzano l'evento pluviometrico e di esondazione dal punto di vista prima idrologico, e successivamente idraulico, con l'obiettivo di verificarne l'eventuale eccezionalità e ottenere l'estensione delle aree allagate e i livelli idrici ottenuti.
Dal momento che l'esondazione si è manifestata a seguito delle piogge occorse nel periodo 8-10 febbraio 2023, è stato necessario effettuare un'analisi delle precipitazioni giornaliere del periodo, che ha permesso di identificare i giorni più piovosi nei quali si sono verificati deflussi significativi in corrispondenza della sezione di chiusura del bacino esaminato. I consulenti hanno, pertanto, richiesto ed ottenuto dal Servizio Informativo Agrometeorologico della Sicilia (SIAS) le altezze di precipitazione a scala oraria, poi aggregate a scala giornaliera, nel periodo esaminato dalle stazioni pluviografiche prossime all'area in esame, ossia quelle di Ragusa e Comiso.
Orbene, nel periodo in questione l'area in esame è stata interessata da eventi di pioggia particolarmente intensi. I consulenti hanno, pertanto, dovuto valutarne l'eventuale eccezionalità attraverso un'analisi statistica.
Allo scopo di identificare gli eventi meteorici intensi che hanno prodotto le portate di piena dei corsi d'acqua in esame, è stato necessario valutare il tempo di corrivazione del bacino. È stata utilizzata la formula di Kirpich, valida per bacini imbriferi con estensione analoga ai bacini in esame. La conoscenza del tempo di corrivazione permette di valutare la cosiddetta “pioggia critica” che, a seguito di un evento meteorico, determina la massima portata nella sezione di chiusura del bacino. Per il bacino idrografico in esame, l'altezza di pioggia critica si è verificata in data 10 febbraio 2023.
I consulenti, procedendo ad uno studio idrologico dell'evento piovoso, all'origine della predetta esondazione, con metodo analitico, reperendo i dati registrati dalla rete di stazioni pluviometriche del Servizio Informativo Agrometeorologico Siciliano (SIAS), relativi al volume di pioggia caduta tra l'8 e il 10 febbraio 2023, hanno appurato che l'altezza di pioggia cumulata nell'intervallo temporale di durata pari al tempo di corrivazione del bacino Tc anzidetto, come registrata dal pluviometro esaminato, è corrispondente ad un evento meteorico che ha una frequenza inferiore a 5 anni, quindi da considerarsi non eccezionale.
Tali conclusioni sono state contestate dalla convenuta , la quale reputa che Controparte_1
l'evento piovoso, contrariamente a quanto sostenuto dai consulenti, debba essere qualificato come eccezionale, con conseguente esclusione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. per caso fortuito. L' sottolinea, in particolare, che i fatti oggetto di causa traggono Controparte_1 origine da una perturbazione innescata dal ciclone mediterraneo Helios, per il quale la Protezione civile aveva diramato un'allerta meteo rossa e la Giunta Regionale Siciliana aveva dichiarato lo stato di emergenza.
Va, tuttavia, sottolineato – ferme restando le considerazioni già svolte dai CC.TT.UU. incaricati
– che questo Collegio intende dare attuazione al metodo di calcolo basato sui c.d. “tempi di ritorno” alla luce della classificazione degli eventi stabilita dall'art. 6 del d.lgs. 49/2010 in base al quale le alluvioni con un tempo di ritorno compreso tra 20 e 50 anni sono da considerarsi frequenti e quindi di “elevata probabilità”, mentre sono di “media probabilità” quelle con un tempo di ritorno compreso tra 100 e 200 anni e sono infine eventi eccezionali ed estremi soltanto quelli che hanno un tempo di ritorno superiore a 200 anni. Peraltro, tale classificazione deve essere oggi riconsiderata anche alla luce dei cambiamenti climatici che hanno investito il nostro Paese negli ultimi anni.
Tale dato postula l'aumento delle percentuali di frequenza degli eventi piovosi di consistente entità, con consequenziali esondazioni e piene di fiumi e torrenti, le cui strutture idrauliche e morfologiche sono sempre più inadeguati a far fronte ai relativi fenomeni.
Da tale considerazione discende che se diventano sempre più frequenti le piogge abbondanti con carattere torrentizio, correlativamente aumenta la probabilità del verificarsi degli eventi dannosi che, dunque, diventano “prevedibili”, e ciò incide significativamente sul loro carattere di
“eccezionalità” e sulla esigibilità della condotta manutentiva volta a prevenire i danni prodotti dagli straripamenti delle acque, sì che i criteri elaborati allorché i cambiamenti climatici non erano così tragicamente influenti non sembrano esprimere più quel connotato di eccezionalità utile ad esimere il custode da responsabilità.
Peraltro, in tema di responsabilità civile per danni cagionati da cose in custodia, per aversi “caso fortuito”, occorre che il fattore causale estraneo al soggetto danneggiante abbia un'efficacia di tale intensità da interrompere il nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento lesivo, cioè che possa essere considerato una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento.
Una pioggia di eccezionale intensità può, dunque, costituire caso fortuito, a condizione che l'ente preposto alla manutenzione del sistema di smaltimento provi di aver provveduto alla manutenzione del sistema di smaltimento delle acque nella maniera più scrupolosa e che, nonostante ciò, l'evento dannoso si è ugualmente verificato (Cass. 9 marzo 2010 n. 5658; Cass. 8 maggio 2008 n.11227 e Cass. 26 luglio 2005 n.15613, ivi citate), prova nella specie non fornita.
Difatti, deve condividersi il principio, costantemente espresso dal Giudice di legittimità, per il quale “la pioggia intensa e persistente, tale da assumere il carattere della eccezionale intensità, non può costituire un evento rientrante nel caso fortuito o nella forza maggiore specie in epoche, come quella attuale, in cui i dissesti idrogeologici richiedono maggior rigore” (cfr. Cassazione civile, sez. III, 24/03/2016, n. 5877; idem cfr. Cass. 18856 del 28/07/2017 per la quale
“l'eccezionalità ed imprevedibilità delle precipitazioni atmosferiche possono configurare caso fortuito, idoneo ad escludere la responsabilità del custode delle strade adiacenti, solo quando costituiscano causa sopravvenuta autonomamente sufficiente a determinare l'evento). Tanto basta per ravvisare la responsabilità da omessa custodia ex art. 2051 c.c. in capo alla pubblica amministrazione competente, oggi rappresentata dall'Autorità . CP_1
La convenuta ha, altresì, eccepito la responsabilità dei ricorrenti o il loro concorso colposo ex art. 1227, comma 1, c.c. per l'inadempimento degli obblighi di manutenzione e di realizzazione delle opere necessarie alla difesa dei loro beni ai sensi dell'art. 9 r.d. 25 luglio 1904, n. 523, e ha rilevato la modifica delle condizioni del suolo nei terreni del ricorrente a causa della realizzazione dei tendoni. In via subordinata, la convenuta reputa che il risarcimento del danno debba essere diminuito ai sensi dell'art. 1227, comma 2, c.c., non avendo il creditore posto in essere la condotta che era lecito attendersi al fine di non aggravare ulteriormente le conseguenze degli eventi alluvionali verificatisi. Secondo l'Autorità di Bacino, i ricorrenti sono rimasti del tutto inerti a fronte del progressivo aggravarsi della situazione dannosa, non ponendo in essere la benché minima precauzione o cautela e contravvenendo, perciò, ai generali doveri di solidarietà ed equità.
Inoltre, il risarcimento andrebbe diminuito anche in considerazione del danno evitabile con l'attivazione dei ricorrenti per accedere al Fondo AgriCat predisposto dall'Assessorato Regionale all'Agricoltura della Regione Siciliana, con avviso pubblico prot. n. 29326 del 15 febbraio 2023, per gli eventi calamitosi “piogge alluvionali e venti impetuosi”. Su tale ultimo punto va tuttavia rammentato, com'è noto, che la compensatio lucri cum damno non può operare qualora manchi la prova - di cui è onerata la parte che la eccepisce - che la somma sia stata corrisposta e tantomeno sia determinata o determinabile, in base agli atti di causa, nel suo preciso ammontare. Nel caso di specie l'autorità convenuta si è limitata ad eccepire l'astratta possibilità per i ricorrenti di accedere al Fondo Agricat, senza tuttavia fornire neanche un principio di prova in ordine all'effettiva percezione di indennizzo per l'evento oggetto di causa (cfr. Cassazione civile sez. III, 14/12/2024, n.32550)
Quanto al concorso di colpa imputato ai ricorrenti, va evidenziato che i consulenti non hanno attribuito ai ricorrenti alcuna responsabilità nella causazione del danno o nel suo aggravamento.
Tali essendo le cause dell'evento dannoso, deve affermarsi la responsabilità della Pubblica Amministrazione competente, oggi rappresentata dall' Controparte_1
, alla quale sono state trasferite le competenze in materia di “manutenzione
[...] dei corpi idrici, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico e la tutela degli aspetti ambientali nell'ambito dell'ecosistema unitario del bacino del distretto idrografico della ”, ai sensi CP_1 dell'art. 3 L.R. n. 8 del 08/05/2018, per avere omesso di curare la corretta e tempestiva manutenzione dell'alveo, nel senso individuato e meglio precisato nella consulenza tecnica, ai sensi dell'art. 2051 c.c. in relazione all'evento che ha prodotto i danni lamentati dalla ricorrente, dovuti all'allagamento verificatosi in conseguenza di un evento meteorico ordinario, i cui effetti sarebbero stati mitigati da un'adeguata condotta manutentiva, senza che possa richiamarsi il caso fortuito.
Come recita l'art. 2 R.D. 1904 n. 523, “Spetta esclusivamente alla autorità amministrativa lo statuire e provvedere, anche in caso di contestazione, sulle opere di qualunque natura, e in generale sugli usi, atti o fatti, anche consuetudinari, che possono aver relazione col buon regime delle acque pubbliche, con la difesa e conservazione, con quello delle derivazioni legalmente stabilite, e con l'animazione dei molini ed opifici sovra le dette acque esistenti;
e così pure sulle condizioni di regolarità dei ripari ed argini od altra opera qualunque fatta entro gli alvei e contro le sponde”'. Nella concreta fattispecie ricorre segnatamente l'ipotesi di cui all'art. 4 R.D. cit., che pone in capo all'autorità pubblica l'esecuzione delle opere c.d. di prima categoria, tese alla conservazione dell'alveo dei fiumi.
D'altronde, ai sensi dell'art. 12, comma 3, del R.D. n. 523 del 1904, i proprietari e possessori frontisti privati sono tenuti in via esclusiva a realizzare le opere idrauliche di sola difesa dei propri beni rispetto a corsi d'acqua di minori dimensioni o importanza, mentre essi non devono farsi carico degli interventi concernenti quei corsi oggetto delle prime quattro categorie di opere elencate negli artt. 4, 5, 7 e 9 del R.D., e di quelli a difesa di beni o aree pubbliche (cfr. Cass. n. 30521/2019).
Passando, a questo punto, alla quantificazione dei danni patiti dai ricorrenti, la relazione in atti ha indicato le seguenti voci:
a) 500 pali in cls da sostituire (di cui n. 300 con sezione 8 cm x 8 cm e n. 200 con sezione 5cm x 5 cm) su una superficie ragguagliata stimata in 3.920 mq (500 pali x 7,86 mq).
b) film plastico di copertura da sostituire incluso la relativa posa in opera per una superficie pari a 2.000 mq.
c) estirpazione con successivo reimpianto di porzione di vigneto di uva da mensa u una superficie estesa a 6.000 mq.
d) Spese da sostenere per la ripulitura meccanica e livellamento del terreno per l'intera superficie valutata in 1,80 ha.
e) Spese da sostenere per il livellamento meccanico delle stradelle di servizio la cui estensione è stata valutata in 800 m per una larghezza di 4 m (sup.
3.200 mq). f) Spese per asportazione di materiale limoso sul 65 % della superficie netta og- getto di danno pari a 11.700 mq per un'altezza media di 0,20 m (18.000 mq x 65% x 0.2 m = 2.340 mc).
g) Spese per ricostituzione di terreno agrario per una volume pari al 50% di quello asportato (2.340 mc : 2 = 1.170 mc).
h) Spese per la rincalzatura manuale delle viti. Con un fabbisogno stimato in 3gg lavorative/ha su 1,40 ha.
i) Spese per la fornitura e spandimento di concime (es. Vigneto plus 8-5-15) per ridare vigoria alle piante di vite in ragione di 6 q.li/ha.
j) Perdita di reddito per 3 annualità nella porzione di vigneto da reimpiantare (0,60 ha).
k) Perdita di reddito derivante dalla riduzione del 50% della ricavabile dal vigneto restante 1,40 ha per una annualità.
I consulenti hanno affermato che l'ammontare complessivo dei danni materiali subìti nel vigneto di uva da mensa (varietà Vittoria) da parte dell'azienda ricorrente condotta da Parte_1
è pari a € 70.932,10. L'ammontare dei danni da mancato reddito subìti nel vigneto di uva da mensa (varietà Vittoria) dall'azienda ricorrente condotta da è pari a € Parte_1
52.778,85. Il danno complessivo subìto dai ricorrenti è, dunque, pari a € 123.710,95.
Tali somme integrano un debito di valore perché dovranno compensare i ricorrenti del danno subito, da determinarsi all'attualità, e sulle predette somme, devalutate, dovranno essere calcolati gli interessi sulla somma capitale rivalutata di anno in anno, in conformità al principio enunciato dalle S.U. già a far data della sentenza n. 1712 del 17.2.1995.
Pertanto, il risarcimento complessivo dovuto ai ricorrenti sarà pari a 133.383,55 euro, oltre interessi legali dalla data della presente decisione, che trasforma il credito da valore in valuta, fino al soddisfo.
In ossequio alle regole della soccombenza, l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico per la Sicilia deve essere condannata a rimborsare ai ricorrenti le spese del presente giudizio, che si liquidano come in dispositivo, tenendo conto della somma effettivamente liquidata a titolo di risarcimento del danno.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche per la Sicilia, respinta ogni contraria richiesta ed eccezione, condanna l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico per la Sicilia, in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare ai ricorrenti la somma di € 133.383,55, oltre interessi legali dalla data della presente decisione fino al soddisfo;
condanna l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico per la Sicilia, in persona del legale rappresentante pro tempore, a rimborsare ai ricorrenti le spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 7.052,00, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Maurizio Caccamo, che si dichiara procuratore antistatario;
pone definitivamente a carico dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico per la Sicilia le spese di CTU liquidate con separato decreto.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale Regionale delle Acque pubbliche presso la Corte d'Appello di Palermo, in data 10 Luglio 2025.
Palermo, 11 Luglio 2025
La Giudice delegata Il Presidente
Mary Carmisciano Giuseppe Lupo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PER LA REGIONE SICILIA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
Composto dai sigg.ri magistrati:
Dott. Giuseppe Lupo Presidente
Dott.ssa Mary Carmisciano Giudice delegata
Ing. Massimo Iovino Giudice esperto ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 463/2024 del R.G. di questo Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, vertente
TRA
nato a [...] l'[...] (C.F. ), Parte_1 CodiceFiscale_1 titolare dell'omonima ditta individuale (P. Iva ); P.IVA_1
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_2 CodiceFiscale_2 entrambi elettivamente domiciliati in Palermo, nella via Giotto n. 10, presso lo studio dell'Avv. Maurizio Caccamo, che li rappresenta e difende per mandato in atti;
– ricorrenti –
Contro
(c.f. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_2 dall'Avvocatura distrettuale dello Stato ex lege;
– convenuta –
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Conclusioni delle parti: ricorrenti – come in atto introduttivo e note scritte per l'udienza collegiale del 20 maggio 2025; convenuta – come in comparsa di costituzione e risposta e note scritte per l'udienza collegiale del 20 maggio 2025.
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Motivi della decisione
Con ricorso depositato e ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio davanti a questo Tribunale regionale delle Acque pubbliche l' Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, e, premettendo di essere titolari di
[...] fondi agricoli siti in c.da Bosco Rotondo, nel territorio di Vittoria (RG), chiedevano la condanna della convenuta al risarcimento di tutti i danni patiti a causa dello straripamento del corso d'acqua che vi scorre vicino – e, segnatamente, fiume Volpe o del Bosco – avvenuto tra l'8 e il 10 Per_1 febbraio 2023 e, in particolare, a causa della mancata esecuzione dei lavori di manutenzione imputabili alla parte convenuta.
Si costituiva nel giudizio l' contestando la domanda proposta. Controparte_1
Istruita la causa a mezzo di CTU, precisate le conclusioni davanti al giudice delegato ai sensi dell'art. 180 R.D. 1775/1933, disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giorno 22.05.2025 la causa è stata posta in decisione dal Collegio.
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La domanda risarcitoria è fondata ed è accolta. I terreni oggetto di causa ricadono nel territorio del comune di Vittoria (RG), in prossimità dell'area aeroportuale di Comiso, e sono in parte lambiti dal fiume Volpe o Cava del Bosco, che risulta iscritto al n. 18 dell'elenco delle acque pubbliche di cui all'estratto dalla G.U. del 16/01/1931.
Tali terreni sono estesi catastalmente 7.74.31 ha. Gli immobili oggetto di causa sono condotti dalla ditta ricorrente in forza di:
- p.lle 904, 943, 947, 950 e 1087: atto di compravendita del 25/08/2003 presso il Dr. Notaio in Comiso, Repertorio 122602 N. 96680 di Raccolta. Registrazione Persona_2
n. 1596 del 15/09/2003 in Vittoria (Allegato 7 della produzione di parte).
- p.lle 914, 941 945 e 948: testamento olografo pubblicato il 31/10/2012 presso la dr.ssa Notaio in Comiso, n. 699 Repertorio n. 570 Raccolta. Registrato il 7/11/2012 Persona_3
n. 2707 Serie 1T in Vittoria (Allegato 4 della produzione di parte).
- p.lle 946, 949 e 1280 (ex 942): atto di compravendita del 22/01/1993 presso il Dr.
Notaio in Vittoria, n. 17070 Repertorio n. 3622 Fascicolo. Registrato il Persona_4
10/02/1993 in Vittoria al n. 310 IV (Allegato 6 della produzione di parte).
L'appezzamento in esame è pianeggiante e con buona attività produttiva. La ditta ricorrente è iscritta al Repertorio Economico Amministrativo con il n. RG 89394 ed ha codice ATECO: 01- 21-00 “Coltivazione di uva”.
I ricorrenti lamentano che, a seguito dell'esondazione del fiume Volpe, dovuto alle abbondanti piogge dei giorni 8-10 febbraio 2023, la loro azienda è stata allagata e ha subìto ingenti danni ai terreni coltivati a uva da tavola della varietà Victoria B, dovuti alle mancate manutenzioni del corso d'acqua citato. Tali danni sono stati accertati dai CC.TT.UU. incaricati.
Tanto premesso, quanto alla causa dei danni, il Collegio peritale ha effettuato indagini idrologiche e idrauliche volte ad analizzare gli eventi di piena che hanno coinvolto l'area del comune di Vittoria (RG) e, più precisamente, il fiume Cava del Bosco, nei giorni 8-10 febbraio 2023. In particolare, i consulenti analizzano l'evento pluviometrico e di esondazione dal punto di vista prima idrologico, e successivamente idraulico, con l'obiettivo di verificarne l'eventuale eccezionalità e ottenere l'estensione delle aree allagate e i livelli idrici ottenuti.
Dal momento che l'esondazione si è manifestata a seguito delle piogge occorse nel periodo 8-10 febbraio 2023, è stato necessario effettuare un'analisi delle precipitazioni giornaliere del periodo, che ha permesso di identificare i giorni più piovosi nei quali si sono verificati deflussi significativi in corrispondenza della sezione di chiusura del bacino esaminato. I consulenti hanno, pertanto, richiesto ed ottenuto dal Servizio Informativo Agrometeorologico della Sicilia (SIAS) le altezze di precipitazione a scala oraria, poi aggregate a scala giornaliera, nel periodo esaminato dalle stazioni pluviografiche prossime all'area in esame, ossia quelle di Ragusa e Comiso.
Orbene, nel periodo in questione l'area in esame è stata interessata da eventi di pioggia particolarmente intensi. I consulenti hanno, pertanto, dovuto valutarne l'eventuale eccezionalità attraverso un'analisi statistica.
Allo scopo di identificare gli eventi meteorici intensi che hanno prodotto le portate di piena dei corsi d'acqua in esame, è stato necessario valutare il tempo di corrivazione del bacino. È stata utilizzata la formula di Kirpich, valida per bacini imbriferi con estensione analoga ai bacini in esame. La conoscenza del tempo di corrivazione permette di valutare la cosiddetta “pioggia critica” che, a seguito di un evento meteorico, determina la massima portata nella sezione di chiusura del bacino. Per il bacino idrografico in esame, l'altezza di pioggia critica si è verificata in data 10 febbraio 2023.
I consulenti, procedendo ad uno studio idrologico dell'evento piovoso, all'origine della predetta esondazione, con metodo analitico, reperendo i dati registrati dalla rete di stazioni pluviometriche del Servizio Informativo Agrometeorologico Siciliano (SIAS), relativi al volume di pioggia caduta tra l'8 e il 10 febbraio 2023, hanno appurato che l'altezza di pioggia cumulata nell'intervallo temporale di durata pari al tempo di corrivazione del bacino Tc anzidetto, come registrata dal pluviometro esaminato, è corrispondente ad un evento meteorico che ha una frequenza inferiore a 5 anni, quindi da considerarsi non eccezionale.
Tali conclusioni sono state contestate dalla convenuta , la quale reputa che Controparte_1
l'evento piovoso, contrariamente a quanto sostenuto dai consulenti, debba essere qualificato come eccezionale, con conseguente esclusione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. per caso fortuito. L' sottolinea, in particolare, che i fatti oggetto di causa traggono Controparte_1 origine da una perturbazione innescata dal ciclone mediterraneo Helios, per il quale la Protezione civile aveva diramato un'allerta meteo rossa e la Giunta Regionale Siciliana aveva dichiarato lo stato di emergenza.
Va, tuttavia, sottolineato – ferme restando le considerazioni già svolte dai CC.TT.UU. incaricati
– che questo Collegio intende dare attuazione al metodo di calcolo basato sui c.d. “tempi di ritorno” alla luce della classificazione degli eventi stabilita dall'art. 6 del d.lgs. 49/2010 in base al quale le alluvioni con un tempo di ritorno compreso tra 20 e 50 anni sono da considerarsi frequenti e quindi di “elevata probabilità”, mentre sono di “media probabilità” quelle con un tempo di ritorno compreso tra 100 e 200 anni e sono infine eventi eccezionali ed estremi soltanto quelli che hanno un tempo di ritorno superiore a 200 anni. Peraltro, tale classificazione deve essere oggi riconsiderata anche alla luce dei cambiamenti climatici che hanno investito il nostro Paese negli ultimi anni.
Tale dato postula l'aumento delle percentuali di frequenza degli eventi piovosi di consistente entità, con consequenziali esondazioni e piene di fiumi e torrenti, le cui strutture idrauliche e morfologiche sono sempre più inadeguati a far fronte ai relativi fenomeni.
Da tale considerazione discende che se diventano sempre più frequenti le piogge abbondanti con carattere torrentizio, correlativamente aumenta la probabilità del verificarsi degli eventi dannosi che, dunque, diventano “prevedibili”, e ciò incide significativamente sul loro carattere di
“eccezionalità” e sulla esigibilità della condotta manutentiva volta a prevenire i danni prodotti dagli straripamenti delle acque, sì che i criteri elaborati allorché i cambiamenti climatici non erano così tragicamente influenti non sembrano esprimere più quel connotato di eccezionalità utile ad esimere il custode da responsabilità.
Peraltro, in tema di responsabilità civile per danni cagionati da cose in custodia, per aversi “caso fortuito”, occorre che il fattore causale estraneo al soggetto danneggiante abbia un'efficacia di tale intensità da interrompere il nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento lesivo, cioè che possa essere considerato una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento.
Una pioggia di eccezionale intensità può, dunque, costituire caso fortuito, a condizione che l'ente preposto alla manutenzione del sistema di smaltimento provi di aver provveduto alla manutenzione del sistema di smaltimento delle acque nella maniera più scrupolosa e che, nonostante ciò, l'evento dannoso si è ugualmente verificato (Cass. 9 marzo 2010 n. 5658; Cass. 8 maggio 2008 n.11227 e Cass. 26 luglio 2005 n.15613, ivi citate), prova nella specie non fornita.
Difatti, deve condividersi il principio, costantemente espresso dal Giudice di legittimità, per il quale “la pioggia intensa e persistente, tale da assumere il carattere della eccezionale intensità, non può costituire un evento rientrante nel caso fortuito o nella forza maggiore specie in epoche, come quella attuale, in cui i dissesti idrogeologici richiedono maggior rigore” (cfr. Cassazione civile, sez. III, 24/03/2016, n. 5877; idem cfr. Cass. 18856 del 28/07/2017 per la quale
“l'eccezionalità ed imprevedibilità delle precipitazioni atmosferiche possono configurare caso fortuito, idoneo ad escludere la responsabilità del custode delle strade adiacenti, solo quando costituiscano causa sopravvenuta autonomamente sufficiente a determinare l'evento). Tanto basta per ravvisare la responsabilità da omessa custodia ex art. 2051 c.c. in capo alla pubblica amministrazione competente, oggi rappresentata dall'Autorità . CP_1
La convenuta ha, altresì, eccepito la responsabilità dei ricorrenti o il loro concorso colposo ex art. 1227, comma 1, c.c. per l'inadempimento degli obblighi di manutenzione e di realizzazione delle opere necessarie alla difesa dei loro beni ai sensi dell'art. 9 r.d. 25 luglio 1904, n. 523, e ha rilevato la modifica delle condizioni del suolo nei terreni del ricorrente a causa della realizzazione dei tendoni. In via subordinata, la convenuta reputa che il risarcimento del danno debba essere diminuito ai sensi dell'art. 1227, comma 2, c.c., non avendo il creditore posto in essere la condotta che era lecito attendersi al fine di non aggravare ulteriormente le conseguenze degli eventi alluvionali verificatisi. Secondo l'Autorità di Bacino, i ricorrenti sono rimasti del tutto inerti a fronte del progressivo aggravarsi della situazione dannosa, non ponendo in essere la benché minima precauzione o cautela e contravvenendo, perciò, ai generali doveri di solidarietà ed equità.
Inoltre, il risarcimento andrebbe diminuito anche in considerazione del danno evitabile con l'attivazione dei ricorrenti per accedere al Fondo AgriCat predisposto dall'Assessorato Regionale all'Agricoltura della Regione Siciliana, con avviso pubblico prot. n. 29326 del 15 febbraio 2023, per gli eventi calamitosi “piogge alluvionali e venti impetuosi”. Su tale ultimo punto va tuttavia rammentato, com'è noto, che la compensatio lucri cum damno non può operare qualora manchi la prova - di cui è onerata la parte che la eccepisce - che la somma sia stata corrisposta e tantomeno sia determinata o determinabile, in base agli atti di causa, nel suo preciso ammontare. Nel caso di specie l'autorità convenuta si è limitata ad eccepire l'astratta possibilità per i ricorrenti di accedere al Fondo Agricat, senza tuttavia fornire neanche un principio di prova in ordine all'effettiva percezione di indennizzo per l'evento oggetto di causa (cfr. Cassazione civile sez. III, 14/12/2024, n.32550)
Quanto al concorso di colpa imputato ai ricorrenti, va evidenziato che i consulenti non hanno attribuito ai ricorrenti alcuna responsabilità nella causazione del danno o nel suo aggravamento.
Tali essendo le cause dell'evento dannoso, deve affermarsi la responsabilità della Pubblica Amministrazione competente, oggi rappresentata dall' Controparte_1
, alla quale sono state trasferite le competenze in materia di “manutenzione
[...] dei corpi idrici, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico e la tutela degli aspetti ambientali nell'ambito dell'ecosistema unitario del bacino del distretto idrografico della ”, ai sensi CP_1 dell'art. 3 L.R. n. 8 del 08/05/2018, per avere omesso di curare la corretta e tempestiva manutenzione dell'alveo, nel senso individuato e meglio precisato nella consulenza tecnica, ai sensi dell'art. 2051 c.c. in relazione all'evento che ha prodotto i danni lamentati dalla ricorrente, dovuti all'allagamento verificatosi in conseguenza di un evento meteorico ordinario, i cui effetti sarebbero stati mitigati da un'adeguata condotta manutentiva, senza che possa richiamarsi il caso fortuito.
Come recita l'art. 2 R.D. 1904 n. 523, “Spetta esclusivamente alla autorità amministrativa lo statuire e provvedere, anche in caso di contestazione, sulle opere di qualunque natura, e in generale sugli usi, atti o fatti, anche consuetudinari, che possono aver relazione col buon regime delle acque pubbliche, con la difesa e conservazione, con quello delle derivazioni legalmente stabilite, e con l'animazione dei molini ed opifici sovra le dette acque esistenti;
e così pure sulle condizioni di regolarità dei ripari ed argini od altra opera qualunque fatta entro gli alvei e contro le sponde”'. Nella concreta fattispecie ricorre segnatamente l'ipotesi di cui all'art. 4 R.D. cit., che pone in capo all'autorità pubblica l'esecuzione delle opere c.d. di prima categoria, tese alla conservazione dell'alveo dei fiumi.
D'altronde, ai sensi dell'art. 12, comma 3, del R.D. n. 523 del 1904, i proprietari e possessori frontisti privati sono tenuti in via esclusiva a realizzare le opere idrauliche di sola difesa dei propri beni rispetto a corsi d'acqua di minori dimensioni o importanza, mentre essi non devono farsi carico degli interventi concernenti quei corsi oggetto delle prime quattro categorie di opere elencate negli artt. 4, 5, 7 e 9 del R.D., e di quelli a difesa di beni o aree pubbliche (cfr. Cass. n. 30521/2019).
Passando, a questo punto, alla quantificazione dei danni patiti dai ricorrenti, la relazione in atti ha indicato le seguenti voci:
a) 500 pali in cls da sostituire (di cui n. 300 con sezione 8 cm x 8 cm e n. 200 con sezione 5cm x 5 cm) su una superficie ragguagliata stimata in 3.920 mq (500 pali x 7,86 mq).
b) film plastico di copertura da sostituire incluso la relativa posa in opera per una superficie pari a 2.000 mq.
c) estirpazione con successivo reimpianto di porzione di vigneto di uva da mensa u una superficie estesa a 6.000 mq.
d) Spese da sostenere per la ripulitura meccanica e livellamento del terreno per l'intera superficie valutata in 1,80 ha.
e) Spese da sostenere per il livellamento meccanico delle stradelle di servizio la cui estensione è stata valutata in 800 m per una larghezza di 4 m (sup.
3.200 mq). f) Spese per asportazione di materiale limoso sul 65 % della superficie netta og- getto di danno pari a 11.700 mq per un'altezza media di 0,20 m (18.000 mq x 65% x 0.2 m = 2.340 mc).
g) Spese per ricostituzione di terreno agrario per una volume pari al 50% di quello asportato (2.340 mc : 2 = 1.170 mc).
h) Spese per la rincalzatura manuale delle viti. Con un fabbisogno stimato in 3gg lavorative/ha su 1,40 ha.
i) Spese per la fornitura e spandimento di concime (es. Vigneto plus 8-5-15) per ridare vigoria alle piante di vite in ragione di 6 q.li/ha.
j) Perdita di reddito per 3 annualità nella porzione di vigneto da reimpiantare (0,60 ha).
k) Perdita di reddito derivante dalla riduzione del 50% della ricavabile dal vigneto restante 1,40 ha per una annualità.
I consulenti hanno affermato che l'ammontare complessivo dei danni materiali subìti nel vigneto di uva da mensa (varietà Vittoria) da parte dell'azienda ricorrente condotta da Parte_1
è pari a € 70.932,10. L'ammontare dei danni da mancato reddito subìti nel vigneto di uva da mensa (varietà Vittoria) dall'azienda ricorrente condotta da è pari a € Parte_1
52.778,85. Il danno complessivo subìto dai ricorrenti è, dunque, pari a € 123.710,95.
Tali somme integrano un debito di valore perché dovranno compensare i ricorrenti del danno subito, da determinarsi all'attualità, e sulle predette somme, devalutate, dovranno essere calcolati gli interessi sulla somma capitale rivalutata di anno in anno, in conformità al principio enunciato dalle S.U. già a far data della sentenza n. 1712 del 17.2.1995.
Pertanto, il risarcimento complessivo dovuto ai ricorrenti sarà pari a 133.383,55 euro, oltre interessi legali dalla data della presente decisione, che trasforma il credito da valore in valuta, fino al soddisfo.
In ossequio alle regole della soccombenza, l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico per la Sicilia deve essere condannata a rimborsare ai ricorrenti le spese del presente giudizio, che si liquidano come in dispositivo, tenendo conto della somma effettivamente liquidata a titolo di risarcimento del danno.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche per la Sicilia, respinta ogni contraria richiesta ed eccezione, condanna l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico per la Sicilia, in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare ai ricorrenti la somma di € 133.383,55, oltre interessi legali dalla data della presente decisione fino al soddisfo;
condanna l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico per la Sicilia, in persona del legale rappresentante pro tempore, a rimborsare ai ricorrenti le spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 7.052,00, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Maurizio Caccamo, che si dichiara procuratore antistatario;
pone definitivamente a carico dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico per la Sicilia le spese di CTU liquidate con separato decreto.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale Regionale delle Acque pubbliche presso la Corte d'Appello di Palermo, in data 10 Luglio 2025.
Palermo, 11 Luglio 2025
La Giudice delegata Il Presidente
Mary Carmisciano Giuseppe Lupo