Sentenza 1 settembre 2020
Inammissibile
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 22/01/2025, n. 492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 492 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00492/2025REG.PROV.COLL.
N. 03093/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3093 del 2021, proposto da
IA DO, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Iacopetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Lucca, non costituito in giudizio;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
Land S.r.l. in persona del Suo Amm.Re Unico e L.R. CH LA, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Iacopetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza) n. 01029/2020, resa tra le parti, della sentenza n. 1029/2020 della Sezione III del T. A. R. della Toscana;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 6 novembre 2024 il Cons. Roberta Ravasio, in collegamento da remoto attraverso videoconferenza, con l'utilizzo della piattaforma "Microsoft Teams";
Dato atto che nessuno è comparso per le parti costituite;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Nel presente giudizio è stato impugnato l’atto, del 18 novembre 2011, con il quale il Comune di Lucca ha evaso l’istanza di riesame presentata dall’appellante il 19 novembre 2008, avente ad oggetto l’istanza di condono edilizio presentata il 19 agosto 1986 dal dante causa della odierna appellante: tale istanza di condono era stata, infatti, già respinta dal Comune di Lucca con provvedimento del 1997, non impugnato tempestivamente, motivato dalla mancata produzione di documentazione integrativa.
2. Con la sentenza in epigrafe indicata il TAR ha respinto la censura, articolata con il ricorso introduttivo di primo grado, secondo cui sulla domanda di condono originaria si era formato il silenzio-assenso: il TAR ha infatti rilevato che si è pronunciato sulla domanda di condono con provvedimento del 1997, che non è stato tempestivamente impugnato; il TAR ha ritenuto infondata anche la censura con cui si deduceva la non essenzialità della documentazione integrativa richiesta dal Comune, che includeva anche il nulla osta a fini idrogeologico.
3. La signora DO ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe solo nella parte in cui ha esaminato e respinto la seconda censura.
4. Il Comune di Lucca non si è costituito in giudizio.
5. La causa è stata chiamata alla udienza straordinaria del 6 novembre 2024, in occasione della quale è stata trattenuta in decisione.
6. L’appello deve essere dichiarato inammissibile.
7. Come già precisato, l’appellante non ha impugnato la statuizione del TAR secondo cui la formazione del silenzio-assenso, sulla istanza di condono del 1986 non può essere tenuta in considerazione, in quanto superata dal diniego opposto dal Comune nel 1997, mai impugnato. Di conseguenza, l’eventuale accoglimento della censura afferente l’inutilità della documentazione integrativa, che il Comune aveva chiesto in sede di esame della domanda di condono, non potrebbe portare ad alcun risultato utile per l’appellante, perché in ogni caso il silenzio-assenso sulla domanda di condono non potrebbe essere accertato, in quanto incompatibile con la statuizione non impugnata contenuta nella sentenza appellata.
8. Nulla per le spese, in difetto di costituzione in giudizio del Comune di Lucca.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2024, celebrata in videoconferenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 87, comma 4 bis, c.p.a. e 13 quater disp. att. c.p.a., aggiunti dall’art. 17, comma 7, d.l. 9 giugno 2021, n. 80, recante “ Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia ”, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2021, n. 113, con l'intervento dei magistrati:
Oreste Mario Caputo, Presidente FF
Giovanni Sabbato, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Roberta Ravasio, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberta Ravasio | Oreste Mario Caputo |
IL SEGRETARIO