Art. 1. Articolo unico.
Per l'anno 1949 e' consentita la importazione, in esenzione da dazio doganale e da diritto di licenza, di quintali 1.200.000 di legno comune rozzo o semplicemente spaccato, destinato alla fabbricazione della pasta di legno meccanica e chimica (cellulosa) e sotto l'osservanza delle norme e condizioni di cui all' art. 3 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1082 .
Per l'anno 1949 e' consentita la importazione, in esenzione da dazio doganale e da diritto di licenza, di quintali 1.200.000 di legno comune rozzo o semplicemente spaccato, destinato alla fabbricazione della pasta di legno meccanica e chimica (cellulosa) e sotto l'osservanza delle norme e condizioni di cui all' art. 3 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1082 .