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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 17/03/2025, n. 544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 544 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18301/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18301/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Dolfi Federica, che lo rappresenta e difende in virtù di procura Parte_1 speciale in atti e
, con il patrocinio dell'avv. Insabato Sveva Maria, che lo rappresenta e difende Parte_2 in virtù di procura speciale in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in CASTAGNOLE Parte_1 Parte_2
PIEMONTE il 24/09/2023.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CASTAGNOLE PIEMONTE (atto n. 1 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2023).
Dal matrimonio è nata una figlia: il 28.10.2020. Per_1
Con ricorso depositato il 25/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
pagina 1 di 4 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Atteso che le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto altresì la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., domanda allo stato non procedibile per mancato decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2 lett. b) L. 898/1970, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del citato termine nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE, nell'interesse della figlia minore, l'assegnazione della casa coniugale ubicata nel Comune di Castagnole Piemonte, in Via Vittorio Veneto 21, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, alla signora la quale ne corrisponderà il relativo canone di locazione e le relative spese;
Parte_2
DISPONE che la figlia minore, , sia affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali Per_2 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si trova al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico- fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
DISPONE che la figlia minore resti collocata prevalentemente presso la madre;
il padre terrà con sé la figlia secondo le seguenti cadenze, salvo diverso accordo tra i genitori:
− week-end alternati dal sabato sera alle ore 19:30 al lunedì mattina con accompagnamento all'asilo/scuola da parte del padre, o, in alternativa, alle ore 12.00 presso la madre se la minore non andrà all'asilo/scuola;
− il lunedì successivo al week-end in cui la minore è con la madre, il padre l'andrà a prendere all'asilo/scuola all'uscita e l'accompagnerà dopo cena entro le ore 21.30 a casa della madre;
− i mercoledì di tutte le settimane, con pernottamento: il padre l'andrà a prendere alle ore 19:30 a casa della madre e l'accompagnerà la mattina successiva all'asilo/scuola;
− durante le festività natalizie la minore trascorrerà con i genitori alternativamente un anno dalle ore 11:00 del 25 dicembre alle ore 11:00 del 31 dicembre, ovvero dalle ore 11:00 del 24 dicembre alle ore pagina 2 di 4 11:00 del 25 dicembre e dalle ore 11:00 del 31 dicembre alle ore 22:00 del 06 gennaio, con precedenza alla festività del Santo Natale per l'anno in corso 2024 al padre;
− l'intero periodo delle vacanze pasquali ad anni alterni tra i genitori;
− ponti scolastici e festività infrasettimanali ad anni alterni tra i genitori (carnevale, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre), cominciando con il ponte del 1° novembre al padre;
− durante le vacanze estive, il padre potrà tenere con sé due settimane, anche non consecutive, in Per_1 tempi da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno. In difetto di accordo, il padre terrà con sé la figlia i primi 15 giorni di agosto negli anni pari ed i secondi 15 giorni negli anni dispari;
conseguentemente la stessa permarrà con la madre i secondi 15 giorni di agosto negli anni pari ed i primi 15 giorni di agosto negli anni dispari;
per le vacanze estive del corrente anno 2024 i genitori hanno già stabilito che Per_1 trascorrerà con la madre dal 5 al 19 luglio e con il padre dal 12 al 26 agosto;
− il giorno del compleanno di ad anni alterni tra i genitori, con precedenza per l'anno in corso 2024 Per_1 alla madre;
− il giorno del compleanno dei genitori, trascorrerà la giornata con pernottamento il genitore che Per_1 compie gli anni;
DISPONE che il sig. riconosca a titolo di mantenimento per la figlia minore l'importo complessivo Pt_1 di € 300,00, comprensivo anche della quota di propria spettanza del 50% dell'assegno unico universale;
DÀ ATTO che le parti concordano che la sig.ra percepisca interamente l'assegno unico Pt_2 universale, come già attualmente percepito, impegnandosi il sig. a sottoscrivere quanto Pt_1 eventualmente in futuro all'uopo occorrente;
DISPONE che il sig. versi alla sig.ra tramite accredito sul conto corrente alla stessa Pt_1 Pt_2 intestato, accesso presso banca Unicredit e avente IBAN [...], entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, a titolo di mantenimento per la figlia minore, la somma derivante dalla differenza tra il precitato importo di € 300,00 e l'importo del 50% dell'assegno unico universale - che la sig.ra dovrà comunicare periodicamente per iscritto al sig. e, in ogni caso, ad ogni Pt_2 Pt_1 variazione- oltre rivalutazione ISTAT;
DISPONE che le spese straordinarie nell'interesse della figlia siano poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% come da Protocollo delle spese del Tribunale di Torino, il cui contenuto si richiama in toto;
DÀ ATTO che le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e per tale motivo non tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di mantenimento.
DÀ ATTO che le parti concordano che la sig.ra si obbliga, dal mese successivo alla data di Pt_2 sottoscrizione del presente ricorso ed entro e non oltre il giorno venti di ogni mese, a corrispondere mensilmente al sig. il 50% dell'importo delle restanti rate mensili del finanziamento n. 21886471, Pt_1
a questi erogato in data 17.04.2023 da banca Unicredit per il complessivo importo di Euro 14.722,01, con scadenza al 20.04.2030, per coprire le spese del matrimonio (doc.14), tramite accredito sul c/c intestato al sig. , acceso presso banca Unicredit e avente IBAN [...]; Pt_1
DÀ ATTO che le parti concordano che la signora presta il suo consenso affinché l'autovettura Pt_2 Alfa Romeo tg. DZ331VX a sé intestata, rimanga in comodato d'uso gratuito al sig. , alle condizioni Pt_1 di cui alla scrittura privata che si produce sub doc.15, da intendersi qui integralmente riportata;
DÀ ATTO che i genitori si impegnano ad essere sempre reperibili per lo meno a un'utenza cellulare (per la signora 340.5462285; per il sig. ); Pt_2 Pt_1 P.IVA_1
pagina 3 di 4 DÀ ATTO che entrambi i genitori, nell'interesse della minore e per il suo sereno sviluppo psicofisico, si impegnano a far conoscere e frequentare alla minore eventuali nuovi compagni solo in caso di relazione stabile, stante la tenera età della figlia;
DÀ ATTO che entrambi i genitori si impegnano ad andare a prendere e a portare la figlia personalmente o, in caso di necessità, da familiari, evitando di delegare e/o farsi accompagnare dai rispettivi nuovi compagni, in modo tale da rendere tali operazioni il più serene possibili, nell'interesse della minore;
DÀ ATTO che entrambi i genitori si impegnano a comunicare gli indirizzi di residenza dei rispettivi compagni nel caso in cui decidessero di pernottare con la minore presso di questi;
DÀ ATTO che entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso per i rispettivi passaporti e per chiedere il rilascio del passaporto per la figlia minorenne;
DÀ ATTO che le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 14/03/2025
Il Presidente
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18301/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Dolfi Federica, che lo rappresenta e difende in virtù di procura Parte_1 speciale in atti e
, con il patrocinio dell'avv. Insabato Sveva Maria, che lo rappresenta e difende Parte_2 in virtù di procura speciale in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in CASTAGNOLE Parte_1 Parte_2
PIEMONTE il 24/09/2023.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CASTAGNOLE PIEMONTE (atto n. 1 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2023).
Dal matrimonio è nata una figlia: il 28.10.2020. Per_1
Con ricorso depositato il 25/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
pagina 1 di 4 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Atteso che le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto altresì la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., domanda allo stato non procedibile per mancato decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2 lett. b) L. 898/1970, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del citato termine nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE, nell'interesse della figlia minore, l'assegnazione della casa coniugale ubicata nel Comune di Castagnole Piemonte, in Via Vittorio Veneto 21, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, alla signora la quale ne corrisponderà il relativo canone di locazione e le relative spese;
Parte_2
DISPONE che la figlia minore, , sia affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali Per_2 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si trova al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico- fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
DISPONE che la figlia minore resti collocata prevalentemente presso la madre;
il padre terrà con sé la figlia secondo le seguenti cadenze, salvo diverso accordo tra i genitori:
− week-end alternati dal sabato sera alle ore 19:30 al lunedì mattina con accompagnamento all'asilo/scuola da parte del padre, o, in alternativa, alle ore 12.00 presso la madre se la minore non andrà all'asilo/scuola;
− il lunedì successivo al week-end in cui la minore è con la madre, il padre l'andrà a prendere all'asilo/scuola all'uscita e l'accompagnerà dopo cena entro le ore 21.30 a casa della madre;
− i mercoledì di tutte le settimane, con pernottamento: il padre l'andrà a prendere alle ore 19:30 a casa della madre e l'accompagnerà la mattina successiva all'asilo/scuola;
− durante le festività natalizie la minore trascorrerà con i genitori alternativamente un anno dalle ore 11:00 del 25 dicembre alle ore 11:00 del 31 dicembre, ovvero dalle ore 11:00 del 24 dicembre alle ore pagina 2 di 4 11:00 del 25 dicembre e dalle ore 11:00 del 31 dicembre alle ore 22:00 del 06 gennaio, con precedenza alla festività del Santo Natale per l'anno in corso 2024 al padre;
− l'intero periodo delle vacanze pasquali ad anni alterni tra i genitori;
− ponti scolastici e festività infrasettimanali ad anni alterni tra i genitori (carnevale, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre), cominciando con il ponte del 1° novembre al padre;
− durante le vacanze estive, il padre potrà tenere con sé due settimane, anche non consecutive, in Per_1 tempi da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno. In difetto di accordo, il padre terrà con sé la figlia i primi 15 giorni di agosto negli anni pari ed i secondi 15 giorni negli anni dispari;
conseguentemente la stessa permarrà con la madre i secondi 15 giorni di agosto negli anni pari ed i primi 15 giorni di agosto negli anni dispari;
per le vacanze estive del corrente anno 2024 i genitori hanno già stabilito che Per_1 trascorrerà con la madre dal 5 al 19 luglio e con il padre dal 12 al 26 agosto;
− il giorno del compleanno di ad anni alterni tra i genitori, con precedenza per l'anno in corso 2024 Per_1 alla madre;
− il giorno del compleanno dei genitori, trascorrerà la giornata con pernottamento il genitore che Per_1 compie gli anni;
DISPONE che il sig. riconosca a titolo di mantenimento per la figlia minore l'importo complessivo Pt_1 di € 300,00, comprensivo anche della quota di propria spettanza del 50% dell'assegno unico universale;
DÀ ATTO che le parti concordano che la sig.ra percepisca interamente l'assegno unico Pt_2 universale, come già attualmente percepito, impegnandosi il sig. a sottoscrivere quanto Pt_1 eventualmente in futuro all'uopo occorrente;
DISPONE che il sig. versi alla sig.ra tramite accredito sul conto corrente alla stessa Pt_1 Pt_2 intestato, accesso presso banca Unicredit e avente IBAN [...], entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, a titolo di mantenimento per la figlia minore, la somma derivante dalla differenza tra il precitato importo di € 300,00 e l'importo del 50% dell'assegno unico universale - che la sig.ra dovrà comunicare periodicamente per iscritto al sig. e, in ogni caso, ad ogni Pt_2 Pt_1 variazione- oltre rivalutazione ISTAT;
DISPONE che le spese straordinarie nell'interesse della figlia siano poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% come da Protocollo delle spese del Tribunale di Torino, il cui contenuto si richiama in toto;
DÀ ATTO che le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e per tale motivo non tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di mantenimento.
DÀ ATTO che le parti concordano che la sig.ra si obbliga, dal mese successivo alla data di Pt_2 sottoscrizione del presente ricorso ed entro e non oltre il giorno venti di ogni mese, a corrispondere mensilmente al sig. il 50% dell'importo delle restanti rate mensili del finanziamento n. 21886471, Pt_1
a questi erogato in data 17.04.2023 da banca Unicredit per il complessivo importo di Euro 14.722,01, con scadenza al 20.04.2030, per coprire le spese del matrimonio (doc.14), tramite accredito sul c/c intestato al sig. , acceso presso banca Unicredit e avente IBAN [...]; Pt_1
DÀ ATTO che le parti concordano che la signora presta il suo consenso affinché l'autovettura Pt_2 Alfa Romeo tg. DZ331VX a sé intestata, rimanga in comodato d'uso gratuito al sig. , alle condizioni Pt_1 di cui alla scrittura privata che si produce sub doc.15, da intendersi qui integralmente riportata;
DÀ ATTO che i genitori si impegnano ad essere sempre reperibili per lo meno a un'utenza cellulare (per la signora 340.5462285; per il sig. ); Pt_2 Pt_1 P.IVA_1
pagina 3 di 4 DÀ ATTO che entrambi i genitori, nell'interesse della minore e per il suo sereno sviluppo psicofisico, si impegnano a far conoscere e frequentare alla minore eventuali nuovi compagni solo in caso di relazione stabile, stante la tenera età della figlia;
DÀ ATTO che entrambi i genitori si impegnano ad andare a prendere e a portare la figlia personalmente o, in caso di necessità, da familiari, evitando di delegare e/o farsi accompagnare dai rispettivi nuovi compagni, in modo tale da rendere tali operazioni il più serene possibili, nell'interesse della minore;
DÀ ATTO che entrambi i genitori si impegnano a comunicare gli indirizzi di residenza dei rispettivi compagni nel caso in cui decidessero di pernottare con la minore presso di questi;
DÀ ATTO che entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso per i rispettivi passaporti e per chiedere il rilascio del passaporto per la figlia minorenne;
DÀ ATTO che le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 14/03/2025
Il Presidente
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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