Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Puglia, sentenza 30/03/2026, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Puglia |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sent. n. 80/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. GI LI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di pensione, iscritto al n. 37739 del registro di segreteria, sul ricorso presentato a istanza del sig.:
xxxxxxxx, nato a [...] il xxxxxx (xxxxxxxx) e ivi residente in via xxxxxx n. xxx, rappresentato e difeso dall’Avv. Enrico Tedeschi ([...]) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Avellino alla via Circumvallazione n. 24 (domicilio digitale: enrico.tedeschi@avvocatiavellinopec.it o studiodantonio@legalmail.it);
contro:
INPS – Istituto nazionale della previdenza sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Ilaria De Leonardis ([...]) ed elettivamente domiciliato presso gli uffici dell’Avvocatura regionale correnti in Bari alla via N. Putignani n. 108 (domicilio digitale: avv.ilaria.deleonardis@postacert.inps.gov.it);
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex art. 158 del d.lgs. 26.8.2016, n. 174 (codice di giustizia contabile, c.g.c.);
Uditi, alla pubblica udienza dell’11.3.2026, l’Avv. Alessandra Zecchillo, in sostituzione dell’Avv. E. Tedeschi, per il ricorrente e l’Avv. I. De Leonardis per l’INPS; nessuno comparso per il Ministero dell’Interno.
Ritenuto e considerato quanto segue in FATTO e DIRITTO 1. – Con ricorso depositato il xxxxx il sig. xxxxx, già Assistente Capo Coordinatore della Polizia di Stato, in congedo dall’xxxxx per limiti di età, premesso:
· di essersi arruolato nella Polizia di Stato in data xxxxx;
· di avere presentato – in data xxxxx, xxxxx, xxxx, xxxxx, xxxxx e xxxxx – istanza di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio delle patologie 1) aorto cardiopatia ipertensiva in compenso farmacologico; 2) spondiloartrosi cervicale con barre osteofitosiche che impronta il sacco durale nel tratto C3-C6; 3) esiti stabilizzati di osteocondrosi dorsale; 4) rinofaringotonsillite-catarrale cronica; 5) esofagite da reflusso di 1°. grado; 6) gastrite cronica atrofica moderata; 7) cefalea- post-traumatica;
· che nella seduta del xxxxxx la Commissione Medica Ospedaliera (CMO) di xxxxx, con verbale modello B n. xxxxx, lo ha giudicato affetto da: 1) iper. art. 2° stad. OMS in scarso comp. farm.; 2) spondiloar. C. con. barre osteof.che impront. il sacco dur. tratto C3/C7 con segni EMG di soff. radic. cr,C5/C6; 3) esiti stab. di osteocond. D.; 4) cefal. cr. in atto. rinofar. tonsil catar. cr; 5) cefal. Post-traum.; ALTRE INF DCS: 6) Cefal. Post - trau. ALTRE INF CONST.: 7) insuf. aort. di grado lieve-moder. con dilat. lieve second. del bulbo aort. e aortoascend. iniz. ipert. Polmon.;
· che nella seduta del xxxxxx la CMO di xxxxx, con verbale modello B n. xxxxx, lo ha giudicato affetto: da A) Tendinite cronica dell’achilleo destro; 1) Esofagite dal reflusso di 1° grado; 2) Gastrite cronica atrofica moderata; 3) Cefalea post-traumatica; 4) Aortocardiopatia ipertensiva in compenso farmacologico; 5) Spondiloartrosi cervicale con barre osteofitosiche che impronta il sacco durale nel tratto C3/C7 con segni EMG di sofferenza radicolare cronica C5/C6; 6) Esiti stabilizzati di osteocondrosi dorsale; 7) Rinofaringo–tonsillite catarrale cronica;
· che con pareri n. xxxx del xxxxx e n. xxxxx del xxxx il Comitato di verifica per le cause di servizio (CVCS) presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha ritenuto: i) le infermità di cui ai nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6 non dipendenti da causa di servizio; ii) l’infermità di cui al n. 7 insuscettibile di dar luogo a pronuncia a mente dell’art. 19, comma 2, del d.P.R. n. 461 del 29.10.2001, in quanto già riconosciuta dipendente da causa di servizio con Mod. “C” n. xxxx del xxxxx dell’O.M. di xxxxx;
· che con decreto n. xxxx del xxxxx il Ministero dell’Interno, in conformità ai suddetti pareri, non ha riconosciuto la dipendenza da causa di servizio per le infermità indicate;
· di avere, con pec del xxxxx, diffidato il Ministero dell’Interno e l’INPS a pronunciarsi formalmente entro 30 giorni;
ha chiesto a questo Giudice – previo annullamento del citato decreto del Ministero dell’Interno n. xxxxx – il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle patologie lamentate e del conseguente diritto a pensione privilegiata, commisurata alla Tabella A, Categoria 8^, nonché del diritto alla corresponsione degli importi arretrati, con rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data dell’istanza di causa di servizio al saldo.
In via istruttoria, è stato chiesto disporsi consulenza tecnica medico-legale finalizzata a verificare la sussistenza del nesso causale fra svolgimento del servizio e l’insorgere delle patologie lamentate.
2. – Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio con memoria depositata il xxxxx, chiedendo la reiezione del ricorso per inammissibilità e infondatezza in punto di diritto relativamente alle richieste di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per le infermità già giudicate non dipendenti da causa di servizio.
3. – L’INPS si è costituito in giudizio con memoria depositata in data xxxxx, chiedendo di: i) nel merito, rigettare le domande proposte nei confronti dell’Istituto, in quanto allo stato inaccoglibili e infondate in fatto e diritto; ii) in subordine, dichiarare prescritto il diritto di parte ricorrente al conseguimento dei benefici economici richiesti e/o in via ulteriormente gradata dichiarare prescritti i ratei di pensione maturati, eventualmente dovuti, e non riscossi, relativi al periodo precedente la data ultima di costituzione in mora; iii) in via gradata, rigettare la domanda cumulativa di interessi e rivalutazione e, in ogni caso, rigettare la richiesta di riconoscimento di quest’ultima, difettando i presupposti di legge e la prova del maggior danno, nonché la richiesta di corresponsione degli interessi anatocistici.
4. – Con ordinanza n. 38 del 16.5.2025, pronunciata all’esito della pubblica udienza del 13.5.2025, è stato disposto il deposito, entro il 15.6.2025, da parte del Ministero dell’Interno, del parere del CVCS reso nell’adunanza n. xxxx del xxxx, rinviando la discussione della causa all’udienza del 25.6.2025.
5. – Il Ministero ha provveduto all’incombente istruttorio con deposito del 26.5.2025.
6. – Con ordinanza n. 58 del 27.6.2025, pronunciata all’esito della pubblica udienza del 25.6.2025, è stato ordinato alla CMO di xxxx di far conoscere se il ricorrente fosse stato sottoposto a visita e, in caso negativo, la data prevista per l’incombente, rinviando la discussione all’udienza del 26.11.2025 (poi differita al 27.11.2025).
7. – Dopo la nota interlocutoria del 7.7.2025, con nota del 14.10.2025 la CMO di xxxxx ha comunicato la definizione, in data xxxxx, dell’accertamento medico-legale di competenza (relativo all’istanza di pensione privilegiata presentata dal ricorrente all’INPS il xxxxx) e di aver emesso verbale modello xxxxx n. xxxxxx.
8. – Con ordinanza a verbale pronunciata all’udienza del 27.11.2025 è stata disposta l’acquisizione del verbale da ultimo menzionato, con rinvio della discussione all’udienza dell’11.3.2026.
9. – Il verbale xxxx n. xxxxx è stato prodotto in data 9.12.2025 dalla CMO di xxxxx e poi anche dal Ministero dell’Interno il 17.2.2026.
10. – Da ultimo, all’udienza dell’11.3.2026 la difesa del ricorrente ha reiterato l’istanza istruttoria, a cui la difesa dell’INPS si è opposta.
La causa è stata quindi decisa come da dispositivo letto all’esito della camera di consiglio, di seguito trascritto.
11. – La questione sottoposta all’esame di questo giudice attiene alla domanda del sig. xxxxxx intesa al riconoscimento della pensione privilegiata ordinaria in relazione alla dipendenza da causa di servizio di una pluralità di infermità.
12. – La domanda è inammissibile.
13. – In punto di diritto, occorre rilevare che, in base all’art. 67, comma 1, del d.P.R. 29.12.1973, n. 1092, spetta un trattamento pensionistico privilegiato al militare «le cui infermità o lesioni, dipendenti da fatti di servizio, siano ascrivibili ad una delle categorie della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, e non siano suscettibili di miglioramento».
L’accertamento della dipendenza delle infermità o lesioni da fatti di servizio (per tali intendendosi «quelli derivanti dall'adempimento degli obblighi di servizio»: art. 64, comma 2, del d.P.R. n. 1092/1973) è demandata al CVCS operante presso il EF (il quale «accerta la riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive di infermità o lesione, in relazione a fatti di servizio ed al rapporto causale tra i fatti e l’infermità o lesione»: art. 11, comma 1, del d.P.R. n. 461/2001)
L'Amministrazione si pronuncia sul riconoscimento di infermità o lesione dipendente da causa di servizio, «su conforme parere del Comitato» entro venti giorni dalla data di ricezione del parere stesso (art. 14, comma 2, del d.P.R. n. 461/2001).
Sul piano processuale, i ricorsi in materia pensionistica devoluti alla competenza della Corte dei conti sono inammissibili, oltre che nei casi di mancanza dei requisiti di cui all’art. 152, lett. a), b), c), d), f) e g), quando «si propongano domande sulle quali non si sia provveduto in sede amministrativa, ovvero per le quali non sia trascorso il termine di legge dalla notificazione all’amministrazione di un formale atto di diffida a provvedere» (art. 153, comma 1, lett. b, c.g.c.).
14. – Dagli atti di causa risulta che:
· con istanze del xxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxx e xxxxx, il ricorrente ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle patologie ivi indicate;
· con parere n. xxxx del xxxxx il CVCS ha giudicato le stesse non dipendenti da causa di servizio; con successivo parere n. xxxx del xxxxx, reso su richiesta di riesame del primo parere, lo stesso Comitato ha ritenuto che l’infermità Cefalea post traumatica non potesse dar luogo a pronuncia in quanto già riconosciuta dipendente da causa di servizio nel xxxxx;
· in adesione a tali pareri, il Ministero dell’Interno ha respinto le ridette istanze con decreto n. xxxx del xxxx, la cui legittimità è stata riconosciuta in sede di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (respinto con parere del Consiglio di Stato n. 768 del 10.3.2014);
· il ricorso avverso il ridetto decreto ministeriale, proposto dal sig. xxxxxx innanzi a questa Sezione ai fini dell’accertamento della dipendenza da causa di servizio, è stato rigettato con sentenza n. 93 del 22.2.2019 per difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo;
· con istanza del xxxxx l’interessato, medio tempore cessato dal servizio per limiti di età, ha chiesto il trattamento privilegiato per le predette infermità;
· con nota ministeriale del xxxx il competente ufficio del Ministero dell’Interno ha provveduto all’istruttoria per l’acquisizione, presso la competente CMO (a cui spetta la valutazione sanitaria delle infermità), del processo verbale di ascrivibilità a categoria di pensione per il successivo inoltro all’Ente previdenziale, unitamente alla documentazione per la definizione della procedura pensionistica;
· il xxxxx l’Istituto ha avviato l’iter istruttorio, chiedendo al Ministero dell’Interno di trasmettere ogni notizia utile circa lo stato di riconoscimento della dipendenza da fatti di servizio delle infermità indicate in domanda nonché la pertinente documentazione sanitaria e amministrativa;
· con pec del xxxxx l’odierno ricorrente ha trasmesso formale atto di diffida;
· allo stato si è pronunciata la sola CMO di xxxxx con verbale xxx n. xxxx del xxxxxx.
15. – Ciò posto, appare evidente che il ricorrente – pur avendo formalmente gravato il decreto del Ministero dell’Interno n. xxxxx del xxxxx – ha adìto questa Corte in assenza di un provvedimento lesivo della propria posizione giuridica soggettiva in ambito pensionistico; invero, a fronte della domanda di pensione privilegiata del xxxxx, la mancata adozione del provvedimento di competenza del Ministero dell’Interno (ex datore di lavoro) in ordine alla dipendenza da causa di servizio, nonché di quello successivo spettante all’INPS, è imputabile non all’inerzia delle due Amministrazioni ma alla mancata definizione dell’accertamento tecnico rimesso al CVCS (operante presso il EF).
In relazione a quanto precede, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
16. – La definizione solo in rito della causa rappresenta giusto motivo per compensare le spese di lite ai sensi dell’art. 31, comma 3 del c.g.c.
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 37739, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Così deciso in Bari, all’esito della pubblica udienza dell’11.3.2026.
Il Giudice (GI LI)
Depositata il 30.3.2026 (f.to digitalmente)
Il Funzionario
(CA AR LF)
(f.to digitalmente)
Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del d.lgs. 30.6.2003, n. 196 in materia di protezione dei dati personali,
DISPONE
che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei riguardi del ricorrente nonché degli eventuali danti e aventi causa.
Il Giudice
(GI LI)
Depositata il 30.3.2026 (f.to digitalmente)
Il Funzionario
(CA AR LF)
(f.to digitalmente)
In esecuzione del provvedimento del giudice monocratico, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n.196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, in caso di diffusione, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi della parte ricorrente e degli eventuali danti e aventi causa.
Bari 30.3.2026 Il Funzionario
(CA AR LF)
(f.to digitalmente)