Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Molise, sentenza 25/11/2025, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Molise |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL MOLISE
composta dai seguenti magistrati:
ZI AN Presidente Marcello Iacubino Consigliere GI CA Primo Referendario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 3984/R del registro di Segreteria, promosso dalla Procura regionale per il Molise, nei confronti della sig.ra MA SO, c.f. [...], nata ad [...] il 18/11/1966 e residente a [...], non costituita;
Visti l’atto di citazione, l’atto di citazione in riassunzione e la documentazione tutta prodotta agli atti del giudizio;
Udito – all’udienza del 20/11/2025, svoltasi con l’assistenza del Segretario dott.ssa Donatella Petrollino – il rappresentante del pubblico ministero nella persona del S.P.G. dott. Roberto Formisani;
Ritenuto in
FATTO
Con atto di citazione depositato in Segreteria il 19/5/2025, la Procura regionale ha riassunto il giudizio introdotto nei confronti della sig.ra MA SO – esitato nella sent. n. 12/2024 di questa Sezione, Sent.61/2025 pag. 2 di 8 riformata e restituita per effetto della sent. n. 83/2025 della II Sez. app. di questa Corte – per sentirla condannare al risarcimento del danno pari ad euro 12.700,00 (oltre interessi e rivalutazione) da costei asseritamente cagionato all’Inps e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Con la sent. n. 12/2024, la Sezione aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, in favore di quella del giudice ordinario. La Procura regionale ha interposto appello, accolto con la citata sent. n. 83/2025.
Conseguentemente, dichiarata la giurisdizione contabile nella materia de qua, il collegio di secondo grado ha disposto il rinvio alla Sezione, “per la prosecuzione del giudizio sul merito e la pronuncia anche sulle spese del giudizio di appello”.
Nel riportarsi integralmente alla originaria citazione in giudizio, il requirente ha affermato che il danno censurato conseguirebbe alla avvenuta indebita percezione del reddito di cittadinanza, da parte della sig.ra SO, la quale avrebbe dolosamente dichiarato un falso indirizzo di residenza, presso il Comune di RO AN in luogo del Comune di Cesa ove è risultata residente, così conseguendo benefici pari ad euro 9.100,00 per effetto della prima domanda (n. 2019 -493761) e ad euro 3.600,00 per effetto della seconda domanda (n. 2021 – 4302019).
L’esposizione dei fatti e delle ragioni di diritto è contenuta nella citazione originaria, depositata in Segreteria il 25/9/2023 e integralmente richiamata nell’atto di riassunzione.
La notizia di danno è costituita dalla ricezione, in data 12/4/2021, della comunicazione con la quale la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Isernia aveva trasmesso la richiesta di rinvio a giudizio a carico pag. 3 di 8 della convenuta, per il reato di cui all’art. 7, d.l. n. 4/2019, recante Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni. In quel procedimento, la sig.ra SO era accusata di aver falsamente dichiarato di risiedere, con il proprio nucleo familiare, nel Comune di RO AN, pur essendo stato accertato che “dal 2017 aveva fatto rientro a Cesa (CE) con tutta la famiglia, così come confermato dagli accertamenti dei Carabinieri di RO AN”. La falsa dichiarazione sarebbe stata resa al fine di ottenere indebitamente il beneficio economico del reddito di cittadinanza per i periodi infra illustrati. Ne è seguita un’attività istruttoria, con l’acquisizione documenti ed informazioni dall’Inps e dagli uffici del G.u.p. e della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Isernia.
Ha riferito il requirente che l’Inps ha comunicato di aver “revocato entrambe le domande e per effetto con richiesta del 18/08/2021 ha intimato la restituzione della somma di € 9.100,00 ed € 3.600,00 per la seconda domanda, per violazione dell'articolo 7 della legge 26/2019”. La restituzione è stata sollecitata con successive comunicazioni.
Più in particolare, è risultato che “la sig.ra SO aveva richiesto il reddito di cittadinanza con le seguenti domande: 1. INPS-RDC-2019-493761, presentata in data 07/03/2019, fruita dal mese di aprile 2019 al mese di aprile 2020
[…]. La prestazione è stata REVOCATA, ai sensi dell’art. 7 della Legge n. 26/2019 in data 30/03/2021 […] con allegato Avviso di Pagamento per euro 9.009,63 […]; 2.
INPS-RDC-2020-2820474 presentata in data 07/09/2020 […], RESPINTA […]; 3.
INPS-RDC-2020-3430810 presentata in data 06/11/2020 […], RESPINTA […]; 4.
INPS-RDC-2021-4302019 presentata in data 23/03/2021 […], ha fruito della prestazione dal mese di aprile 2021 al mese di luglio 2021. La prestazione è stata pag. 4 di 8 REVOCATA in data 18/08/2021 con la seguente motivazione: ‘accertamento false dichiarazioni rese nell’istanza RDC o non comunicazione di variazioni di composizione, reddito o patrimonio inerenti il nucleo’ [l’importo fruito a seguito della seconda domanda è pari ad euro 3.600, 00, n.d.e.]; 5. INPS-RDC-20214781683 presentata in data 13/09/2021 […], RESPINTA […]; 6. INPS-RDC-20225463766 presentata in data 17/03/2022 […], RESPINTA”.
La cancelleria del Tribunale penale, inoltre, ha comunicato il rinvio a giudizio della sig.ra SO, disposto con decreto del Gup acquisito dalla Procura contabile in data 6/3/2023.
La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Isernia, a propria volta, ha trasmesso copia degli atti dell’indagine penale. Infine, “in data 16/01/2023 il Direttore Provinciale confermava, con la relazione periodica, la situazione dianzi illustrata, senza alcun esito positivo in ordine al recupero delle somme illecitamente percepite dalla sig.ra SO e richieste con l’intimazione di pagamento”.
La sig.ra SO, pur avendo ricevuto il rituale invito a dedurre, non ha svolto alcun tipo di difesa preprocessuale.
Ricostruito il contesto normativo inerente alla misura del reddito di cittadinanza, con l’affermazione della giurisdizione contabile, il pubblico ministero ha quindi sostenuto la sussistenza di tutti gli elementi strutturali della responsabilità amministrativa in capo all’odierna evocata in giudizio, rilevando la dannosità degli emolumenti da essa illegittimamente percepiti, in forza di dichiarazioni mendaci e quindi dolosamente effettuate.
Infatti, la convenuta avrebbe scientemente “presentato documentazione falsa al fine di ottenere delle risorse finanziarie pubbliche che ben sapeva non dovute, pag. 5 di 8 con conseguente consapevolezza e volontà di arrecare danno all’Amministrazione pubblica”.
Secondo la prospettazione attorea, conclusivamente, il danno erariale in discorso è da ravvisare “nella percezione indebita, a seguito di constatazione della falsità dei requisiti dichiarati, di quote di reddito di cittadinanza da parte della convenuta SO MA”, nella misura di euro 12.700,00.
La Procura ha quindi concluso nei termini indicati nella citazione, chiedendo la condanna della convenuta “al risarcimento del danno cagionato all’INPS e al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali già determinato in euro 12.700,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché con condanna alla refusione delle spese di giustizia, anche del giudizio di appello, a favore dello Stato”.
Sebbene ritualmente evocata in giudizio, anche in sede di riassunzione, la sig.ra SO non si è costituita.
All’udienza del 20/11/2025, è comparso il rappresentante del pubblico ministero nella persona del S.P.G. dott. Roberto Formisani, il quale ha argomentato come da verbale, chiedendo l’accoglimento della domanda e la declaratoria di contumacia della convenuta.
Considerato in
DIRITTO
Pur avendo ricevuto la notifica dell’atto di riassunzione del giudizio, ex art. 138 c.p.c., mediante consegna a mani proprie in data 23/5/2025, la sig.ra SO non si è costituita. Pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
Il presente giudizio era precedentemente esitato nella sent. n.
12/2024, con la quale questa Sezione dichiarava il proprio difetto di giurisdizione in materia di reddito di cittadinanza, riconoscendola invece al pag. 6 di 8 giudice civile.
La pronuncia è stata riformata con sent. n. 83/2025 della Sez. app. II di questa Corte la quale, ravvisandone invece la sussistenza in capo al giudice contabile, ha accolto l’appello della Procura regionale e rinviato al collegio la decisione sul merito della domanda.
Quest’ultima si rivela infondata e pertanto deve essere respinta.
L’assunto accusatorio è basato sulla ritenuta natura dolosa delle condotte della convenuta, che avrebbe scientemente dichiarato una falsa residenza presso il Comune di RO AN, invece che presso il Comune di Cesa (CE), al fine di ottenere il beneficio in discorso.
Il collegio è di diverso avviso. Risulta, dalla stessa notizia di reato trasmessa dai Carabinieri alla Procura della Repubblica (doc. 1 alla citazione),
che la sig.ra SO all’epoca dei fatti era coniugata con un soggetto astretto agli arresti domiciliari presso il Comune di RO AN.
L’arresto si protrasse dal 9/10/2015 al 21/7/2017. Conseguentemente, la sig.ra SO trasferì la residenza propria e dei figli presso il suddetto comune, come risulta dal certificato di residenza emesso dall’Ufficio anagrafe dell’ente. Alla data del certificato, 5/2/2020, quando dunque le indagini erano già in corso, la convenuta risultava ancora residente a [...]
AN. In disparte la conformità formale dell’indirizzo dichiarato nelle domande di beneficio alle attestazioni ufficiali di residenza anagrafica, il collegio non ritiene raggiunta la prova di un atteggiamento doloso, e invero neanche gravemente colposo, nel fatto del mancato cambio di residenza.
Come poc’anzi ricordato, il materiale rientro della famiglia al comune di provenienza, Cesa, è avvenuto nel luglio 2017, quando il coniuge detenuto pag. 7 di 8 è tornato in libertà. Tenuto conto del lasso di tempo trascorso da tale evento alla presentazione della domanda di beneficio, nonché delle cause e delle circostanze da cui sono originati i richiamati spostamenti del nucleo familiare, è assai arduo attribuire alla mancata richiesta di cambiamento della residenza anagrafica – la quale, lo si ripete, coincide con quella dichiarata nella domanda – un intento dolosamente preordinato all’ottenimento di un beneficio resosi possibile soltanto due anni dopo il trasferimento.
Risulta, d’altra parte, che alla sig.ra SO non sia stato contestato il difetto dei requisiti reddituali e familiari necessari per l’ottenimento del reddito di cittadinanza, sicché peraltro non è immediatamente ricavabile il nesso causale tra le condotte contestate e la fruizione di una somma che corrispondeva ad una condizione reddituale e familiare di cui non è dimostrata né allegata la non conformità alla legge.
Sotto tale profilo, neanche l’esame delle norme supporta la tesi accusatoria, posto che l’art. 2, d.l. n. 4/2019 subordinava il diritto al beneficio al ricorrere di particolari requisiti di reddito e composizione del nucleo familiare a carico, nonché alla residenza decennale (poi, quinquennale) nello Stato. Requisito che non risulta insussistente al momento della domanda.
Per la somma delle motivazioni sopra compendiate, pertanto, la domanda è respinta. Non essendosi costituita in giudizio, non si fa luogo al rimborso delle spese legali in favore della convenuta.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per il Molise, disattesa ogni contraria istanza, deduzione od eccezione, definitivamente pronunciando, dichiara la contumacia della sig.ra MA SO e pag. 8 di 8 respinge la domanda proposta nei suoi confronti. Nulla per le spese.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del 20/11/2025.
Magistrato estensore Presidente
GI CA ZI AN
(firmato digitalmente) (firmato digitalmente)
Depositata in segreteria il 25 novembre 2025 F.to Il Responsabile della Segreteria AR IA HI (f.to digitalmente)