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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 02/10/2025, n. 7349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7349 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 45045/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
DECIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. CE Matteo FE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 45045/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BILOTTI Parte_1 C.F._1
FERDINANDO, elettivamente domiciliato in VIA TURATI, 49 SAN GIULIANO MILANESE, presso il difensore parte appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RAO MARIANGELA, Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in VIA CERVA, 30 , presso il difensore CP_1
parte appellata pagina 1 di 8 CONCLUSIONI
Per parte appellante:
Nel merito:
1. Accertare e dichiarare che l'incidente de quo è avvenuto per esclusivo fatto e colpa dell'ente
convenuto e conseguentemente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2051 c.c. ovvero e quantomeno
dell'art. 2043 c.c., condannare il in persona del Sindaco a corrispondere Controparte_1
all'esponente la somma di € 500,00 a titolo di risarcimento dei danni materiali patiti, oltre interessi e
rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro all'effettivo saldo.
2. Con vittoria di spese e competenze professionali del doppio grado di causa, maggiorati di IVA
(22%), CPA (4%) e spese generali (15%) e distratti a favore dello scrivente procuratore antistatario.
Per parte appellata:
IN VIA PRELIMINARE: dichiararsi la inammissibilità del proposto appello per i motivi esposti al
par.
1.1. della comparsa di costituzione e risposta;
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: rigettarsi il proposto appello e confermarsi la sentenza n.
6209/22 pronunciata dal Giudice di Pace di pubblicata in data 10 ottobre 2022 in ogni sua CP_1
parte, per i motivi tutti di cui al presente atto.
IN VIA SUBORDINATA
in via principale: rigettare tutte le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto, e,
comunque, non provate, per tutte le ragioni esposte in narrativa;
in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale delle domande attoree,
limitare l'obbligo di risarcimento in favore di nei limiti del provato, avuto riguardo Parte_1
al grado di responsabilità della conducente, , nella verificazione /determinazione Controparte_2
pagina 2 di 8 dell'evento, tutto ciò avuto riguardo alle, eventuali, risultanze peritali attestanti l'entità dei danni e il
nesso eziologico con la dinamica dichiarata.
In ogni caso: con vittoria di spese, competenze, diritti ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge,
incluso rimborso spese forfettario 15%.
L'avv. Rao chiede che il Giudice trattenga la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ex art.
190 c.p.c. per il deposito della comparsa conclusionale e della memoria di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio il Parte_1 CP_1
, proponendo appello avverso la sentenza n. 6209/2022 emessa inter partes dal giudice di Pace
[...]
di . CP_1
L'appellante in particolare esponeva:
- che il giorno 30/9/2020 verso mezzanotte in , si verificava un sinistro in cui rimaneva CP_1
coinvolto il ciclomotore Kymco CK50QT targato X45Y99 di proprietà dell'attrice appellante e nell'occasione condotto dalla di lei figlia;
Controparte_2
- che le modalità del su riferito sinistro erano le seguenti: , alla guida del Controparte_2
predetto veicolo, percorreva via Ripamonti in direzione centro città; giunta in prossimità
dell'incrocio con via Vignola, perdeva il controllo del mezzo a causa di una buca non segnalata presente sulla platea stradale, cadendo rovinosamente a terra, danneggiando parabrezza e fianco destro del motociclo;
- che, non avendo ottenuto il risarcimento dei danni materiali riportati dal ciclomotore, l'attrice conveniva in giudizio il al fine di ottenere che fosse accertata la Controparte_1
responsabilità ex art. 2051 o 2043 c.c.;
pagina 3 di 8 - che in detto giudizio parte attrice produceva il preventivo delle riparazioni necessarie;
- che, peraltro, in corso di causa, esaminata la perizia prodotta dall'ente convenuto, l'attrice riteneva, in un'ottica di economia processuale ed a risparmio di spese di consulenza, di condividerne le conclusioni, limitando l'importo della propria domanda alla somma di euro
500,00;
- che l'Ente convenuto contestava la pretesa attorea, eccependo la mancanza di prova in ordine alla dinamica del sinistro, l'assenza di nesso di causalità e la responsabilità esclusiva del danneggiato;
- che il Giudice adito, espletate le prove per testi, con la sentenza impugnata rigettava la domanda, sostenendo che, pur essendo stato accertato l'evento, l'attrice non aveva fornito piena prova del nesso di causalità tra la presenza della buca e la caduta della motociclista, tenuto altresì conto della presenza in loco delle rotaie tramviarie, insidia nota per i veicoli a due ruote;
- che la decisione del Giudice di Pace era errata, nella parte in cui non aveva correttamente applicato i principi propri della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051;
- che la decisione era errata anche in sede di valutazione delle prove acquisite, avendo sostenuto come il teste oculare escusso non fosse attendibile, in quanto soggetto trasportato sul motociclo condotto dalla figlia dell'attrice, quando, viceversa, il teste conduceva altro ciclomotore che seguiva quello condotto dalla . CP_2
Si costituiva in giudizio il , contestando quanto ex adverso dedotto e, in particolare, Controparte_1
eccependo l'inammissibilità dell'appello e, comunque, nel merito la corretta valutazione delle prove e dell'applicazione dei principi giuridici sottesi alle norme invocate da parte appellante.
Senza che fosse dato corso ad attività istruttoria, il giudice originario assegnatario della causa pagina 4 di 8 assegnava i termini alle parti per il deposito di comparse conclusionali e repliche e tratteneva la causa in decisione.
A seguito di provvedimento dell'11.7.2025 di riassegnazione a questo giudice, la causa veniva rimessa sul ruolo e veniva fissata l'udienza del 2.10.2025 per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dalla è fondato e, pertanto, va accolto con integrale riforma della sentenza Pt_1
di primo grado impugnata.
Preliminarmente va ribadita l'ammissibilità della proposta impugnazione, considerato come parte appellante abbia espressamente contestato fra le altre cose anche la lettura e interpretazione delle prove acquisite nel corso del giudizio di primo grado e i riflessi delle stesse rispetto alla pretesa risarcitoria azionata in giudizio.
Fatta detta premessa, va osservato come il giudice di primo grado abbia ritenuto accertato e provato l'evento costituito dalla caduta della nei termini esposti in narrativa, ritenendo, viceversa, non CP_2
provato che la caduta fosse stata conseguenza di una buca presente sul manto stradale;
al contrario, il giudice di pace, preso atto di come l'unico teste oculare escusso avesse riferito come la , CP_2
nell'accingersi a svoltare sulla propria sinistra per immettersi nella via Vignola, necessariamente dovesse avere intersecato le rotaie tramviarie lungo la via Ripamonti, ha ritenuto verosimile o comunque ha ipotizzato che la caduta fosse stata determinata dallo scivolamento delle ruote sulle rotaie, notoriamente rappresentanti un elemento di pericolo per ciclomotori.
Senza entrare nel merito della ricostruzione ipotetica offerta dal giudice di primo grado, va rilevato come la premessa di tale decisione, ossia che non fosse stata raggiunta la prova della caduta a causa pagina 5 di 8 della buca sul manto stradale, risulta sconfessata dalla deposizione resa dal teste oculare dell'accaduto.
Il teste, infatti, ha espressamente dichiarato di avere visto come la ruota anteriore del ciclomotore condotto dalla fosse entrata in una buca del manto stradale e che la motociclista fosse stata CP_2
sbalzata a terra.
Il giudice di primo grado ha sminuito la attendibilità del teste, affermando come questi, essendo trasportato sul ciclomotore, non poteva rendersi conto se la caduta fosse stata determinata da una buca,
anziché dal passaggio delle ruote sulle rotaie.
Sennonchè, a parte l'insistenza del richiamo alle rotaie, in aderenza alla tesi alternativa ipotizzata dal giudice di primo grado, deve osservarsi come il giudice di pace non abbia correttamente considerato la posizione in cui si trovava il teste, il quale non era trasportato sul ciclomotore condotto dalla , CP_2
ma era a sua volta alla guida di altro ciclomotore che seguiva immediatamente quello coinvolto nella caduta.
La deposizione testimoniale sopra richiamata, quindi porta a ritenere provata con certezza non solo la caduta della , ma anche come questa fosse stata determinata da una buca in cui era finita la ruota CP_2
anteriore del ciclomotore dalla stessa condotto.
Deve, pertanto, ritenersi pienamente privato il nesso di collegamento tra la strada di cui il CP_1
convenuto ha la proprietà e custodia con l'evento lesivo, di cui viene chiesto il risarcimento del danno.
Non avendo parte convenuta appellata fornito prova della fattispecie liberatoria del caso fortuito, deve essere per ciò solo affermata la sua responsabilità per il sinistro oggetto di causa ex art. 2051 c.c.
In integrale riforma della sentenza di primo grado, pertanto, il va condannato a Controparte_1
risarcire il danno patito dall'attrice, danno che la stessa appellante dichiara di avere contenuto nella minor somma di euro 500,00, in aderenza a una valutazione effettuata in primo grado dal convenuto,
pagina 6 di 8 stima che non risulta essere stata oggetto di nuove contestazioni.
Detto importo va maggiorato di rivalutazione e interessi sulla somma via via rivalutata dal 30.9.2020
(data del sinistro) al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza con riferimento a entrambi i gradi di giudizio e si liquidano in complessivi euro 467,90, oltre i.v.a. e c.p.a., di cui euro 51,90 per spese generali ed euro 70,00 per rimborso spese, quanto al giudizio di primo grado;
euro 622,80, oltre i.v.a. e c.p.a., di cui euro 69,30
per spese generali ed euro 91,50 per rimborso spese, quanto al presente giudizio.
Detti ultimi importi vanno distratti ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore, il quale ha dichiarato di nulla avere percepito a titolo di onorari e di avere anticipato le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in secondo grado nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza disattesa:
- in accoglimento dell'appello proposto da nei confronti del e Parte_1 Controparte_1
in integrale riforma della sentenza impugnata n. 6209/2022 emessa inter partes dal Giudice di
Pace di , condanna l'appellato a pagare all'appellante a titolo di risarcimento danni la CP_1
somma di euro 500,00, maggiorata di rivalutazione e interessi sulla somma via via rivalutata dal
30.9.2020 al saldo;
- condanna parte appellata a rifondere l'appellante delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 467,90, oltre i.v.a. e c.p.a., di cui euro 51,90 per spese generali ed euro 70,00 per rimborso spese, quanto al giudizio di primo grado;
euro 622,80, oltre i.v.a. e c.p.a., di cui euro 69,30 per spese generali ed euro 91,50 per rimborso spese, quanto al presente giudizio;
- dispone che detti ultimi importi siano distratti ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore pagina 7 di 8 dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Milano il 2 ottobre 2025
Il giudice
CE FE
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
DECIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. CE Matteo FE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 45045/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BILOTTI Parte_1 C.F._1
FERDINANDO, elettivamente domiciliato in VIA TURATI, 49 SAN GIULIANO MILANESE, presso il difensore parte appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RAO MARIANGELA, Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in VIA CERVA, 30 , presso il difensore CP_1
parte appellata pagina 1 di 8 CONCLUSIONI
Per parte appellante:
Nel merito:
1. Accertare e dichiarare che l'incidente de quo è avvenuto per esclusivo fatto e colpa dell'ente
convenuto e conseguentemente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2051 c.c. ovvero e quantomeno
dell'art. 2043 c.c., condannare il in persona del Sindaco a corrispondere Controparte_1
all'esponente la somma di € 500,00 a titolo di risarcimento dei danni materiali patiti, oltre interessi e
rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro all'effettivo saldo.
2. Con vittoria di spese e competenze professionali del doppio grado di causa, maggiorati di IVA
(22%), CPA (4%) e spese generali (15%) e distratti a favore dello scrivente procuratore antistatario.
Per parte appellata:
IN VIA PRELIMINARE: dichiararsi la inammissibilità del proposto appello per i motivi esposti al
par.
1.1. della comparsa di costituzione e risposta;
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: rigettarsi il proposto appello e confermarsi la sentenza n.
6209/22 pronunciata dal Giudice di Pace di pubblicata in data 10 ottobre 2022 in ogni sua CP_1
parte, per i motivi tutti di cui al presente atto.
IN VIA SUBORDINATA
in via principale: rigettare tutte le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto, e,
comunque, non provate, per tutte le ragioni esposte in narrativa;
in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale delle domande attoree,
limitare l'obbligo di risarcimento in favore di nei limiti del provato, avuto riguardo Parte_1
al grado di responsabilità della conducente, , nella verificazione /determinazione Controparte_2
pagina 2 di 8 dell'evento, tutto ciò avuto riguardo alle, eventuali, risultanze peritali attestanti l'entità dei danni e il
nesso eziologico con la dinamica dichiarata.
In ogni caso: con vittoria di spese, competenze, diritti ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge,
incluso rimborso spese forfettario 15%.
L'avv. Rao chiede che il Giudice trattenga la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ex art.
190 c.p.c. per il deposito della comparsa conclusionale e della memoria di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio il Parte_1 CP_1
, proponendo appello avverso la sentenza n. 6209/2022 emessa inter partes dal giudice di Pace
[...]
di . CP_1
L'appellante in particolare esponeva:
- che il giorno 30/9/2020 verso mezzanotte in , si verificava un sinistro in cui rimaneva CP_1
coinvolto il ciclomotore Kymco CK50QT targato X45Y99 di proprietà dell'attrice appellante e nell'occasione condotto dalla di lei figlia;
Controparte_2
- che le modalità del su riferito sinistro erano le seguenti: , alla guida del Controparte_2
predetto veicolo, percorreva via Ripamonti in direzione centro città; giunta in prossimità
dell'incrocio con via Vignola, perdeva il controllo del mezzo a causa di una buca non segnalata presente sulla platea stradale, cadendo rovinosamente a terra, danneggiando parabrezza e fianco destro del motociclo;
- che, non avendo ottenuto il risarcimento dei danni materiali riportati dal ciclomotore, l'attrice conveniva in giudizio il al fine di ottenere che fosse accertata la Controparte_1
responsabilità ex art. 2051 o 2043 c.c.;
pagina 3 di 8 - che in detto giudizio parte attrice produceva il preventivo delle riparazioni necessarie;
- che, peraltro, in corso di causa, esaminata la perizia prodotta dall'ente convenuto, l'attrice riteneva, in un'ottica di economia processuale ed a risparmio di spese di consulenza, di condividerne le conclusioni, limitando l'importo della propria domanda alla somma di euro
500,00;
- che l'Ente convenuto contestava la pretesa attorea, eccependo la mancanza di prova in ordine alla dinamica del sinistro, l'assenza di nesso di causalità e la responsabilità esclusiva del danneggiato;
- che il Giudice adito, espletate le prove per testi, con la sentenza impugnata rigettava la domanda, sostenendo che, pur essendo stato accertato l'evento, l'attrice non aveva fornito piena prova del nesso di causalità tra la presenza della buca e la caduta della motociclista, tenuto altresì conto della presenza in loco delle rotaie tramviarie, insidia nota per i veicoli a due ruote;
- che la decisione del Giudice di Pace era errata, nella parte in cui non aveva correttamente applicato i principi propri della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051;
- che la decisione era errata anche in sede di valutazione delle prove acquisite, avendo sostenuto come il teste oculare escusso non fosse attendibile, in quanto soggetto trasportato sul motociclo condotto dalla figlia dell'attrice, quando, viceversa, il teste conduceva altro ciclomotore che seguiva quello condotto dalla . CP_2
Si costituiva in giudizio il , contestando quanto ex adverso dedotto e, in particolare, Controparte_1
eccependo l'inammissibilità dell'appello e, comunque, nel merito la corretta valutazione delle prove e dell'applicazione dei principi giuridici sottesi alle norme invocate da parte appellante.
Senza che fosse dato corso ad attività istruttoria, il giudice originario assegnatario della causa pagina 4 di 8 assegnava i termini alle parti per il deposito di comparse conclusionali e repliche e tratteneva la causa in decisione.
A seguito di provvedimento dell'11.7.2025 di riassegnazione a questo giudice, la causa veniva rimessa sul ruolo e veniva fissata l'udienza del 2.10.2025 per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dalla è fondato e, pertanto, va accolto con integrale riforma della sentenza Pt_1
di primo grado impugnata.
Preliminarmente va ribadita l'ammissibilità della proposta impugnazione, considerato come parte appellante abbia espressamente contestato fra le altre cose anche la lettura e interpretazione delle prove acquisite nel corso del giudizio di primo grado e i riflessi delle stesse rispetto alla pretesa risarcitoria azionata in giudizio.
Fatta detta premessa, va osservato come il giudice di primo grado abbia ritenuto accertato e provato l'evento costituito dalla caduta della nei termini esposti in narrativa, ritenendo, viceversa, non CP_2
provato che la caduta fosse stata conseguenza di una buca presente sul manto stradale;
al contrario, il giudice di pace, preso atto di come l'unico teste oculare escusso avesse riferito come la , CP_2
nell'accingersi a svoltare sulla propria sinistra per immettersi nella via Vignola, necessariamente dovesse avere intersecato le rotaie tramviarie lungo la via Ripamonti, ha ritenuto verosimile o comunque ha ipotizzato che la caduta fosse stata determinata dallo scivolamento delle ruote sulle rotaie, notoriamente rappresentanti un elemento di pericolo per ciclomotori.
Senza entrare nel merito della ricostruzione ipotetica offerta dal giudice di primo grado, va rilevato come la premessa di tale decisione, ossia che non fosse stata raggiunta la prova della caduta a causa pagina 5 di 8 della buca sul manto stradale, risulta sconfessata dalla deposizione resa dal teste oculare dell'accaduto.
Il teste, infatti, ha espressamente dichiarato di avere visto come la ruota anteriore del ciclomotore condotto dalla fosse entrata in una buca del manto stradale e che la motociclista fosse stata CP_2
sbalzata a terra.
Il giudice di primo grado ha sminuito la attendibilità del teste, affermando come questi, essendo trasportato sul ciclomotore, non poteva rendersi conto se la caduta fosse stata determinata da una buca,
anziché dal passaggio delle ruote sulle rotaie.
Sennonchè, a parte l'insistenza del richiamo alle rotaie, in aderenza alla tesi alternativa ipotizzata dal giudice di primo grado, deve osservarsi come il giudice di pace non abbia correttamente considerato la posizione in cui si trovava il teste, il quale non era trasportato sul ciclomotore condotto dalla , CP_2
ma era a sua volta alla guida di altro ciclomotore che seguiva immediatamente quello coinvolto nella caduta.
La deposizione testimoniale sopra richiamata, quindi porta a ritenere provata con certezza non solo la caduta della , ma anche come questa fosse stata determinata da una buca in cui era finita la ruota CP_2
anteriore del ciclomotore dalla stessa condotto.
Deve, pertanto, ritenersi pienamente privato il nesso di collegamento tra la strada di cui il CP_1
convenuto ha la proprietà e custodia con l'evento lesivo, di cui viene chiesto il risarcimento del danno.
Non avendo parte convenuta appellata fornito prova della fattispecie liberatoria del caso fortuito, deve essere per ciò solo affermata la sua responsabilità per il sinistro oggetto di causa ex art. 2051 c.c.
In integrale riforma della sentenza di primo grado, pertanto, il va condannato a Controparte_1
risarcire il danno patito dall'attrice, danno che la stessa appellante dichiara di avere contenuto nella minor somma di euro 500,00, in aderenza a una valutazione effettuata in primo grado dal convenuto,
pagina 6 di 8 stima che non risulta essere stata oggetto di nuove contestazioni.
Detto importo va maggiorato di rivalutazione e interessi sulla somma via via rivalutata dal 30.9.2020
(data del sinistro) al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza con riferimento a entrambi i gradi di giudizio e si liquidano in complessivi euro 467,90, oltre i.v.a. e c.p.a., di cui euro 51,90 per spese generali ed euro 70,00 per rimborso spese, quanto al giudizio di primo grado;
euro 622,80, oltre i.v.a. e c.p.a., di cui euro 69,30
per spese generali ed euro 91,50 per rimborso spese, quanto al presente giudizio.
Detti ultimi importi vanno distratti ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore, il quale ha dichiarato di nulla avere percepito a titolo di onorari e di avere anticipato le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in secondo grado nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza disattesa:
- in accoglimento dell'appello proposto da nei confronti del e Parte_1 Controparte_1
in integrale riforma della sentenza impugnata n. 6209/2022 emessa inter partes dal Giudice di
Pace di , condanna l'appellato a pagare all'appellante a titolo di risarcimento danni la CP_1
somma di euro 500,00, maggiorata di rivalutazione e interessi sulla somma via via rivalutata dal
30.9.2020 al saldo;
- condanna parte appellata a rifondere l'appellante delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 467,90, oltre i.v.a. e c.p.a., di cui euro 51,90 per spese generali ed euro 70,00 per rimborso spese, quanto al giudizio di primo grado;
euro 622,80, oltre i.v.a. e c.p.a., di cui euro 69,30 per spese generali ed euro 91,50 per rimborso spese, quanto al presente giudizio;
- dispone che detti ultimi importi siano distratti ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore pagina 7 di 8 dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Milano il 2 ottobre 2025
Il giudice
CE FE
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