Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 01/12/2025, n. 2016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 2016 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02016/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00628/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 628 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Pizzari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l'annullamento
NOTE CARATTERISTICHE E PEDISSEQUA AMMONIZIONE, NOTIFICATE IL -OMISSIS-, E DI QUALUNQUE ALTRO ATTO PRESUPPOSTO, CONNESSO, SUCCESSIVO E CONSEQUENZIALE PER ECCESSO DI POTERE E VIOLAZIONE DI LEGGE MEGLIO ARGOMENTATI NEL RICORSO INTRODUTTIVO
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 ottobre 2025 il dott. NN TI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo della presente causa si impugnano gli atti indicati in epigrafe e se ne domanda l’annullamento.
In particolare, nel ricorso si sostiene che il giudizio negativo nei confronti del ricorrente, Maresciallo Capo del Corpo dei Carabinieri, sarebbe viziato anzitutto sotto il profilo procedurale per mancata doppia revisione obbligatoria.
La scheda valutativa dei Marescialli dovrebbe infatti essere sempre sottoposta a doppia revisione, come indicato dalla circolare Persomil del 20.8.2012.
L’unica eccezione riguarda i casi in cui il compilatore o il primo revisore siano Comandante di Corpo o Ufficiali di grado pari o superiore al Colonnello.
Nel caso concreto, invece, il primo revisore è un Capitano, privo del ruolo di Comandante di Corpo e di grado adeguato.
Pertanto la scheda doveva necessariamente essere sottoposta alla seconda revisione, che invece manca.
La violazione delle regole procedurali imporrebbe quindi l’annullamento della scheda.
Per ciò che concerne il profilo soggettivo del ricorrente, lo stesso potrebbe vantare elevato rendimento e qualità di servizio, avrebbe una lunga esperienza in reparti di eccellenza dell’Arma (-OMISSIS-), e durante il periodo valutativo avrebbe comandato un contingente di 10 Carabinieri, svolto 122 giorni di servizio fuori sede in luoghi ad alto rischio epidemiologico durante la pandemia, prestato 510 ore di straordinario, 347 ore di notturni, 22 servizi festivi; goduto di soli 11 giorni di congedo parentale e 15 di licenza straordinaria per gravi motivi familiari (-OMISSIS-); garantito presenza, abnegazione e piena disponibilità.
Inoltre, sempre il ricorrente, avrebbe impedito il -OMISSIS-, garantito l’ordine pubblico senza criticità in numerose circostanze e mantenuto costante attenzione alle norme anti-Covid, sottoponendosi volontariamente ai test.
In conclusione, il rendimento effettivo del ricorrente sarebbe stato elevatissimo e in netto contrasto con le valutazioni negative ricevute.
L’unico rilievo negativo sarebbe l’aver usufruito di un congedo parentale, ma tale circostanza sarebbe priva di rilevanza disciplinare ed ai fini che occupano.
Ancora, sussisterebbe contraddizione tra giudizi analitici e giudizi finali, in quanto il compilatore e il primo revisore attribuiscono aggettivazioni analitiche “nella media” alle qualità morali, fisiche, intellettuali, mentre poi definirebbero il ricorrente come di “mediocri qualità complessive”.
Ulteriormente, sarebbe riscontrabile “distonia valutativa”, classico vizio di illogicità manifesta, in quanto i giudizi di scarsa collaborazione, motivazione e spirito di sacrificio sarebbero contrari ai fatti, e le affermazioni “scarsamente collaborativo”, “poca disponibilità”, “carente spirito di sacrificio” sarebbero in incompatibili con oltre 4 mesi complessivi fuori sede, impegno continuativo in missioni ad alto rischio, straordinari, notturni e festivi, responsabilità di comando frequentemente affidate dal Capitano stesso.
Infine, il giudizio sulla motivazione sarebbe di competenza esclusiva del compilatore, non del revisore, ed i giudizi negativi espressi in particolare da quest’ultimo sarebbero contraddittori con atti, ordini di servizio, e con la stessa condotta dei superiori che hanno continuano ad affidargli incarichi di comando dei militari semplici.
2. Si è costituita l’Amministrazione, contestando ed avversando puntualmente e specificamente le deduzioni ricorsuali in una Relazione sulle questioni per cui è causa, evidenziando anche l’ampia discrezionalità che gode in tema di valutazioni del personale ed infine chiedendo il respingimento del ricorso.
3. All’udienza indicata in epigrafe la causa è stata trattenuta per la decisione.
4. Il ricorso potrebbe essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, anche se lo stesso si palesa comunque infondato.
5. Come evidenziato a verbale di udienza, in seguito a specifica domanda del Collegio, il ricorrente non ha dichiarato esplicitamente e non ha dimostrato di mantenere interesse al ricorso.
Orbene, considerando la limitata efficacia della scheda valutativa ed il lungo periodo di tempo trascorso dagli atti impugnati, in assenza di alcuna impugnazione delle valutazioni degli anni successivi, e, come detto, in assenza di qualsiasi contestualizzazione e concretizzazione dell’interesse attuale alla caducazione dei provvedimenti avversati, il ricorrente non appare poter ricavare alcuna utilità dall’ipotetico accoglimento del gravame.
Il ricorso sarebbe dunque improcedibile.
6. Il Collegio ritiene tuttavia di non pronunziarsi nel senso che precede ma di esaminare il ricorso nel merito e rileva come lo stesso sia infondato.
Va premesso, che nella materia oggetto di causa l’Amministrazione gode di ampia discrezionalità e nel caso di specie non sono emersi elementi di manifesta irragionevolezza.
In particolare, il motivo afferente al difetto di sottoscrizione è infondato, perché nella parte successiva della circolare citata dal ricorrente si chiarisce che non si procede a seconda revisione qualora il compilatore o il primo revisore sia il comandante di reparto ai fini disciplinari, come nella fattispecie risulta.
La deduzione circa l’impegno profuso dal ricorrente è stata contestata efficacemente dall’Amministrazione, che ha sottolineato come nel periodo considerato il ricorrente sia stato assente a vario titolo 116 giorni su 291 considerati.
Nello stesso senso, appare pregnante che i giudizi annuali del ricorrente siano progressivamente andati peggiorando esponenzialmente dal 2017 (“ottimo”), al 2018 (“nella media”), al 2019 (“non sempre adeguato”).
Quanto alle assegnazioni da parte dei superiori di compiti e missioni, anche al comando di altri militari, l’Amministrazione ha chiarito che si è trattato di quelle fisiologiche connesse al grado del ricorrente, sicché esse non possono valere alla stregua di contraddizione rispetto ai giudizi espressi negli atti impugnati e/o rappresentare titoli di merito.
Le diverse indicazioni ricavabili dal giudizio del compilatore rispetto a quelle del primo revisore - il primo ha considerato il ricorrente “nella media”, mentre il secondo lo ha considerato “inferiore alla media” - non sono in contraddizione, rappresentando invece il naturale diverso punto di vista dei due ufficiali competenti. Il primo ha ritenuto di enfatizzare le possibilità di miglioramento del ricorrente, mentre il secondo ha ritenuto di porre in luce la grave preoccupazione in ordine ad un rendimento considerato al limite del non più emendabile.
Entrambe le valutazioni appaiono quindi genuine e coerenti, seppure espressione di diverse sensibilità ed esperienze personali come è razionale e fisiologico che sia.
In definitiva, non possono ravvisarsi i vizi di manifesta irragionevolezza denunziati in ricorso, né è stata provata una evidente maggiore attendibilità delle deduzioni presentate dal ricorrente.
Sul punto vale anche notare che la relazione informativa dell’Amministrazione non è stata sottoposta a critica in sede giurisdizionale da parte del ricorrente ed è rimasta pertanto incontestata nello specifico.
7. Il ricorso deve quindi essere respinto nel merito, ma sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite, considerando che il periodo oggetto dello scrutinio da parte degli atti impugnati è stato in parte caratterizzato dalla pandemia oltre che da una questione familiare che ha riguardato il ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IV EA, Presidente
Arturo Levato, Primo Referendario
NN TI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NN TI | IV EA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.