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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 11/03/2025, n. 520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 520 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro del tribunale di Nola, dott.ssa Fabrizia Di Palma, ha pronunziato all'udienza odierna la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 7320/2023 R.G.
TRA
, nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Maria Rosaria Parte_1
Falanga e Anna Sonia Falanga
RICORRENTE
E
, in persona del legale Controparte_1
rapp.te p. t., rapp.to e difeso dai funz. costituiti come in atti
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
CP_ Con ricorso depositato in data 20.12.23, l'istante agiva nei confronti dell' chiedendo la condanna dello stesso al pagamento dei ratei relativi alle prestazioni per ciechi assoluti maturati dal
15.6.18, come accertato con sentenza n. 1703/22.
CP_ L' si costituiva deducendo e documentando l'avvenuto pagamento dei ratei richiesti a maggio
2023, ovvero pochi giorni dopo l'inoltro del modello AP70 avvenuto il 20.4.23.
Parte istante, all'odierna udienza, chiariva che a seguito della costituzione dell' e di verifica CP_1 dell'estratto conto, appurava l'avvenuta liquidazione della quale, tuttavia, non aveva ricevuto comunicazione formale.
La causa viene pertanto decisa con la presente sentenza.
La domanda è infondata e va rigettata.
L' resistente ha documentato l'avvenuta liquidazione e pagamento (peraltro pacifico) dei CP_1 ratei rivendicati ben prima del deposito dell'odierno ricorso, ovvero a maggio 2023 (ricorso depositato il 20.12.23).
Per tutte le ragioni suesposte la domanda va rigettata.
Parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese di lite, ai sensi dell'art. 152 disp. att.
c.p.c. nuova formulazione.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro dott.ssa Fabrizia Di Palma, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- dichiara parte istante non tenuta alla refusione delle spese di lite. Si comunichi.
Nola, 11.3.25
Il Giudice
(dott.ssa Fabrizia Di Palma)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro del tribunale di Nola, dott.ssa Fabrizia Di Palma, ha pronunziato all'udienza odierna la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 7320/2023 R.G.
TRA
, nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Maria Rosaria Parte_1
Falanga e Anna Sonia Falanga
RICORRENTE
E
, in persona del legale Controparte_1
rapp.te p. t., rapp.to e difeso dai funz. costituiti come in atti
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
CP_ Con ricorso depositato in data 20.12.23, l'istante agiva nei confronti dell' chiedendo la condanna dello stesso al pagamento dei ratei relativi alle prestazioni per ciechi assoluti maturati dal
15.6.18, come accertato con sentenza n. 1703/22.
CP_ L' si costituiva deducendo e documentando l'avvenuto pagamento dei ratei richiesti a maggio
2023, ovvero pochi giorni dopo l'inoltro del modello AP70 avvenuto il 20.4.23.
Parte istante, all'odierna udienza, chiariva che a seguito della costituzione dell' e di verifica CP_1 dell'estratto conto, appurava l'avvenuta liquidazione della quale, tuttavia, non aveva ricevuto comunicazione formale.
La causa viene pertanto decisa con la presente sentenza.
La domanda è infondata e va rigettata.
L' resistente ha documentato l'avvenuta liquidazione e pagamento (peraltro pacifico) dei CP_1 ratei rivendicati ben prima del deposito dell'odierno ricorso, ovvero a maggio 2023 (ricorso depositato il 20.12.23).
Per tutte le ragioni suesposte la domanda va rigettata.
Parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese di lite, ai sensi dell'art. 152 disp. att.
c.p.c. nuova formulazione.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro dott.ssa Fabrizia Di Palma, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- dichiara parte istante non tenuta alla refusione delle spese di lite. Si comunichi.
Nola, 11.3.25
Il Giudice
(dott.ssa Fabrizia Di Palma)