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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 20/03/2025, n. 1345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1345 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 639/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE LAVORO
Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in via telematica in data 17 gennaio 2025 da elettivamente domiciliata in Milano, Via U. Foscolo, 8, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Maria Rosaria De Mitri, che la rappresenta e difende, per procura in calce al ricorso introduttivo;
ricorrente contro in persona del suo legale rappresentante pro tempore, CP_1 convenuto contumace OGGETTO: licenziamento individuale e differenze retributive i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER LA RICORRENTE Parte_1
1) accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità e/o inefficacia del licenziamento intimato alla ricorrente con telegramma e messaggio WhatsApp entrambi del 25.06.2024; 2) dichiarare che il licenziamento non produce effetti sulla continuità del rapporto che deve pertanto considerarsi mai interrotto e, per l'effetto, ordinare alla resistente la reintegrazione nel posto di lavoro, con condanna al risarcimento del danno subito dalla Sig.ra stabilendo un'indennità commisurata all'ultima Parte_1 retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, sulla base di € 1.438,85 (€ 1.387,46 x 14 : 13,5), o la diversa somma che sarà determinata,
1 anche in via equitativa e con condanna, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
3) in subordine, ove si ravvisasse nei fatti la violazione della procedura disciplinare di cui all'art. 7 della L 300/1970, e/o l'illegittimità del licenziamento per insussistenza del fatto, dichiarato estinto il rapporto alla data del licenziamento, si chiede che venga disposta la condanna del datore di lavoro al pagamento dell'indennità risarcitoria, non soggetta a contribuzione previdenziale, prevista dall'art. 9 del D. Lgs. n. 23/2015, sulla base dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto corrispondente ad € 1.438,85 (€ 1.387,46 x 14 : 13,5), o la diversa somma che sarà determinata e ritenuta di giustizia;
4) in ogni caso, condannare la resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 7.841,29, come da specifica al conteggio allegato al presente atto, per i titoli ed il periodo indicati in premessa o quella maggiore o minore somma di giustizia;
5) oltre rivalutazione ed interessi dal maturare dei crediti al soddisfo;
6) con vittoria di spese legali del presente giudizio, oltre IVA, CPA e 15% spese generali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica in data 17 gennaio 2024, ricorreva al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del Parte_1 lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti di
[...]
CP_1
Rilevava la ricorrente di essere stata assunta dalla con un contratto di CP_1 lavoro subordinato a tempo indeterminato per gestire la gelateria “Rossi Milano” sita in Via Milano 29, Paullo (doc. 8 fasc. ric.). Il contratto prevedeva la decorrenza dal 1° aprile 2024 (per mero errore di battitura nel contratto è indicata la data del 01.03.2024); un periodo di prova di 6 mesi;
mansioni di banconista, addetta alla produzione di gelati artigianali;
orario di lavoro full time (40 ore settimanali); inquadramento contrattuale quale operaia di 6° liv. riferiva nel proprio ricorso di intemperanze e continui Parte_1 richiami verbali a suo danno da parte della titolare, Parte_2 comportamento che era diventato insostenibile a seguito di un'assenza di 5 giorni per malattia, a partire dal 18 giugno 2024, che la datrice aveva considerato una
“farsa” creata dalla lavoratrice per non recarsi al lavoro. A seguito di una colluttazione avvenuta il 26 giugno 2024 con Parte_2
(che aveva asseritamente sferrato un violento pugno in faccia alla
[...] lavoratrice, ragione per la quale quest'ultima si era allontanata dalla gelateria), con telegramma datato 25 giugno 2024 la ricorrente aveva ricevuto da CP_1 una intimazione di licenziamento per giusta causa (doc. 18 fasc. ric.: “Alla cortese
2 attenzione della signora comunichiamo a far data da oggi Parte_1
25/06/2024 lei è licenziata per giusta causa e la invitiamo a non presentarsi più presso la gelateria Rossi di Via Milano 29 a Paullo”.) Lo stesso giorno (25 giugno 2024) aveva ricevuto a mezzo Parte_1
WhatsApp una copia di una raccomandata a/r di priva di CP_1 sottoscrizione e asseritamente mai ricevuta dalla lavoratrice, con cui le si ribadiva il licenziamento per giusta causa (doc. 19 fasc. ric.). La ricorrente, in data 24 luglio 2024, aveva impugnato il licenziamento a mezzo pec (doc. 20 fasc. ric.). riferiva inoltre che non le era stata corrisposta la retribuzione Parte_1 per il mese di maggio e per i 25 giorni del mese di giugno, né alcunché per TFR. Su tali basi in fatto, parte ricorrente svolgeva pertanto le domande sopra trascritte.
Nessuno si costituiva per che veniva dichiarata contumace. CP_1
All'udienza del 20 marzo 2025, omessa ogni attività istruttoria, la causa veniva discussa e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso di è fondato e va accolto. Parte_1
Sono due le domande che la lavoratrice pone al Tribunale: a) quella che riguarda il suo licenziamento per giusta causa del 25 giugno 2024 (docc. 18 e 19 fasc. ric.); b) quella che riguarda le differenze retributive non corrisposte dalla datrice
[...]
CP_1
2. Quanto al licenziamento, il fatto si ricostruisce nei termini che seguono. Con il telegramma datato 25 giugno 2024 riceve da Parte_1 [...] la comunicazione del recesso datoriale per giusta causa (doc. 18 fasc. ric.: CP_1
“Alla cortese attenzione della signora comunichiamo a far data Parte_1 da oggi 25/06/2024 lei è licenziata per giusta causa e la invitiamo a non presentarsi più presso la gelateria Rossi di Via Milano 29 a Paullo”.) Lo stesso giorno (cioè il 25 giugno 2024) riceve a mezzo Parte_1
WhatsApp una copia di una raccomandata a/r datata 25 giugno 2025, del seguente tenore: “Egr. RA , siamo spiacenti di informarLa che Parte_1 abbiamo deciso di rinunciare alla Sua collaborazione. Tale provvedimento viene adottato per la seguente motivazione. Ieri non si è presentata al lavoro. Vero è che avevamo appuntamento con il sindacato alle ore 15,00, ma la mattina Lei era tenuta a presentarsi al Per_1 lavoro. Si è presentata invece in sede sindacale di conciliazione, dopo avere scomodato la sottoscritta, il mio consulente e un sindacalista per riferire che aveva cambiato idea dal dare le dimissioni. Perfettamente lecito, ma Lei stamani, dopo essersi presentata regolarmente al lavoro dava in escandescenze, persino
3 gesticolando in maniera pericolosa e senza freni e si allontanava immotivatamente dal posto di lavoro lasciandomi da sola a gestire, con difficoltà, le incombenze. Il licenziamento deve intendersi operativo dalla data odierna. Per i giorni di mancato preavviso non Le verrà corrisposta alcuna indennità sostitutiva. Distinti saluti. Peschiera Borromeo, 25 giugno 2024 ore 17,25” (doc. 19 fasc. ric.).
3. Come è noto, grava sulla datrice di lavoro l'onere della prova della giusta causa o del giustificato motivo del licenziamento e quindi anche dell'elemento soggettivo della condotta addebitata al lavoratore ex art. 5 legge n. 604 del 1966, tuttora vigente ex art. 1 D.lgs. 1° dicembre 2009, n. 179 (Cass., sez. lav., 9 giugno 2014, n. 12882; 4 dicembre 2018, n. 31318). Avendo la società convenuta disertato il giudizio, essa non ha adempiuto né chiesto di adempiere al suo fondamentale onere processuale, senza contare che il licenziamento disciplinare non è stato preceduto da alcuna preventiva contestazione (la circostanza trapela chiaramente dagli scritti indicati nel paragrafo precedente). L'obbligo di contestare preventivamente il fatto disciplinarmente rilevante è sancito dall'art. 7, comma 2, legge 300/1970; peraltro, il richiamo al fatto contestato è presente nelle norme che prevedono la reintegra nel caso di annullamento del licenziamento per insussistenza del fatto (art. 18, comma 4 della legge 300/1970 e art. 3, comma 2, D.lgs. 23/2015 ). La giurisprudenza anche recente (Cass. sez. lav., 11 novembre 2024, n. 28927) si è pronunciata nel senso di ricondurre tale ipotesi nell'alveo dell'art. 18 comma 4 legge 300/1970, ritenendo sussistente un difetto assoluto di giustificazione del provvedimento espulsivo. Si legge nella motivazione del citato precedente di legittimità: “11. Con indirizzo unanime questa Corte ha statuito che in tema di licenziamento disciplinare, il radicale difetto di contestazione dell'infrazione determina l'inesistenza dell'intero procedimento, e non solo l'inosservanza delle norme che lo disciplinano, con conseguente applicazione della tutela reintegratoria, di cui al comma 4 dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970, come modificato dalla legge. n. 92 del 2012, richiamata dal comma 6 del predetto articolo per il caso di difetto assoluto di giustificazione del provvedimento espulsivo, tale dovendosi ritenere un licenziamento disciplinare adottato senza alcuna contestazione di addebito (v. Cass. n. 25745 del 2016; n. 4879 del 2020; v. Cass. n. 16896 del 2016 che ritiene invece applicabile la tutela di cui all'art. 18, comma 6, nell'ipotesi di contestazione disciplinare priva di una sufficiente e specifica descrizione della condotta tenuta dal lavoratore).” Pertanto, quanto alle conseguenze, va reintegrata nel posto di Parte_1 lavoro, con condanna di al pagamento di un'indennità commisurata CP_1 all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto
4 (€ 1.438,85) maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre ai contributi dovuti per legge.
4. deve essere, inoltre, condannata al pagamento (non del CP_1 trattamento di fine rapporto e delle relative competenze finali, vista la reintegra di cui al precedente §) ma della retribuzione relativa alla mensilità di maggio e giugno 2024. E' appena il caso di ricordare che, per quanto concerne il riparto dell'onere probatorio, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto e non anche a provare il mancato pagamento, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca; soltanto di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva (cioè puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito) l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore, il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso, rappresentando l'onere del convenuto di provare il fatto estintivo, un prius logico rispetto all'onere di provare la diversa imputazione di pagamento, atteso che l'onere del creditore acquista la sua ragione d'essere soltanto dopo che il debitore abbia dato prova esauriente e completa del fatto estintivo. La prova del pagamento degli emolumenti richiesti dalla parte ricorrente non è stata fornita dalla società convenuta, che è rimasta contumace. I calcoli prodotti da sono corretti e pertanto alla lavoratrice Parte_1 spettano lordi € 4.432,48.
5. Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri di cui al DM 13.8.2022 n. 147, vengono liquidate in € 4.500,00, oltre oneri di legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide:
1) accerta e dichiara la nullità del licenziamento intimato alla ricorrente con telegramma e messaggio WhatsApp entrambi del 25.06.2024;
2) condanna a reintegrare nel posto di lavoro;
CP_1 Parte_1 condanna di al pagamento di un'indennità commisurata all'ultima CP_1 retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (€ 1.438,85 lordi) maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre ai contributi previdenziali ed assistenziali;
5 3) condanna al pagamento in favore della ricorrente della somma di CP_1 lordi € 4.432,48 per differenze retributive;
4) oltre rivalutazione ed interessi dal maturare dei crediti al soddisfo;
5) condanna la parte soccombente alla rifusione delle spese CP_1 processuali a vantaggio di liquidate in complessivi € Parte_1
4.500,00, oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge, spese forfettarie e c.u., ove versato. Così deciso il 20 marzo 2025. Il giudice
Dott. Giorgio Mariani
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE LAVORO
Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in via telematica in data 17 gennaio 2025 da elettivamente domiciliata in Milano, Via U. Foscolo, 8, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Maria Rosaria De Mitri, che la rappresenta e difende, per procura in calce al ricorso introduttivo;
ricorrente contro in persona del suo legale rappresentante pro tempore, CP_1 convenuto contumace OGGETTO: licenziamento individuale e differenze retributive i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER LA RICORRENTE Parte_1
1) accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità e/o inefficacia del licenziamento intimato alla ricorrente con telegramma e messaggio WhatsApp entrambi del 25.06.2024; 2) dichiarare che il licenziamento non produce effetti sulla continuità del rapporto che deve pertanto considerarsi mai interrotto e, per l'effetto, ordinare alla resistente la reintegrazione nel posto di lavoro, con condanna al risarcimento del danno subito dalla Sig.ra stabilendo un'indennità commisurata all'ultima Parte_1 retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, sulla base di € 1.438,85 (€ 1.387,46 x 14 : 13,5), o la diversa somma che sarà determinata,
1 anche in via equitativa e con condanna, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
3) in subordine, ove si ravvisasse nei fatti la violazione della procedura disciplinare di cui all'art. 7 della L 300/1970, e/o l'illegittimità del licenziamento per insussistenza del fatto, dichiarato estinto il rapporto alla data del licenziamento, si chiede che venga disposta la condanna del datore di lavoro al pagamento dell'indennità risarcitoria, non soggetta a contribuzione previdenziale, prevista dall'art. 9 del D. Lgs. n. 23/2015, sulla base dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto corrispondente ad € 1.438,85 (€ 1.387,46 x 14 : 13,5), o la diversa somma che sarà determinata e ritenuta di giustizia;
4) in ogni caso, condannare la resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 7.841,29, come da specifica al conteggio allegato al presente atto, per i titoli ed il periodo indicati in premessa o quella maggiore o minore somma di giustizia;
5) oltre rivalutazione ed interessi dal maturare dei crediti al soddisfo;
6) con vittoria di spese legali del presente giudizio, oltre IVA, CPA e 15% spese generali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica in data 17 gennaio 2024, ricorreva al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del Parte_1 lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti di
[...]
CP_1
Rilevava la ricorrente di essere stata assunta dalla con un contratto di CP_1 lavoro subordinato a tempo indeterminato per gestire la gelateria “Rossi Milano” sita in Via Milano 29, Paullo (doc. 8 fasc. ric.). Il contratto prevedeva la decorrenza dal 1° aprile 2024 (per mero errore di battitura nel contratto è indicata la data del 01.03.2024); un periodo di prova di 6 mesi;
mansioni di banconista, addetta alla produzione di gelati artigianali;
orario di lavoro full time (40 ore settimanali); inquadramento contrattuale quale operaia di 6° liv. riferiva nel proprio ricorso di intemperanze e continui Parte_1 richiami verbali a suo danno da parte della titolare, Parte_2 comportamento che era diventato insostenibile a seguito di un'assenza di 5 giorni per malattia, a partire dal 18 giugno 2024, che la datrice aveva considerato una
“farsa” creata dalla lavoratrice per non recarsi al lavoro. A seguito di una colluttazione avvenuta il 26 giugno 2024 con Parte_2
(che aveva asseritamente sferrato un violento pugno in faccia alla
[...] lavoratrice, ragione per la quale quest'ultima si era allontanata dalla gelateria), con telegramma datato 25 giugno 2024 la ricorrente aveva ricevuto da CP_1 una intimazione di licenziamento per giusta causa (doc. 18 fasc. ric.: “Alla cortese
2 attenzione della signora comunichiamo a far data da oggi Parte_1
25/06/2024 lei è licenziata per giusta causa e la invitiamo a non presentarsi più presso la gelateria Rossi di Via Milano 29 a Paullo”.) Lo stesso giorno (25 giugno 2024) aveva ricevuto a mezzo Parte_1
WhatsApp una copia di una raccomandata a/r di priva di CP_1 sottoscrizione e asseritamente mai ricevuta dalla lavoratrice, con cui le si ribadiva il licenziamento per giusta causa (doc. 19 fasc. ric.). La ricorrente, in data 24 luglio 2024, aveva impugnato il licenziamento a mezzo pec (doc. 20 fasc. ric.). riferiva inoltre che non le era stata corrisposta la retribuzione Parte_1 per il mese di maggio e per i 25 giorni del mese di giugno, né alcunché per TFR. Su tali basi in fatto, parte ricorrente svolgeva pertanto le domande sopra trascritte.
Nessuno si costituiva per che veniva dichiarata contumace. CP_1
All'udienza del 20 marzo 2025, omessa ogni attività istruttoria, la causa veniva discussa e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso di è fondato e va accolto. Parte_1
Sono due le domande che la lavoratrice pone al Tribunale: a) quella che riguarda il suo licenziamento per giusta causa del 25 giugno 2024 (docc. 18 e 19 fasc. ric.); b) quella che riguarda le differenze retributive non corrisposte dalla datrice
[...]
CP_1
2. Quanto al licenziamento, il fatto si ricostruisce nei termini che seguono. Con il telegramma datato 25 giugno 2024 riceve da Parte_1 [...] la comunicazione del recesso datoriale per giusta causa (doc. 18 fasc. ric.: CP_1
“Alla cortese attenzione della signora comunichiamo a far data Parte_1 da oggi 25/06/2024 lei è licenziata per giusta causa e la invitiamo a non presentarsi più presso la gelateria Rossi di Via Milano 29 a Paullo”.) Lo stesso giorno (cioè il 25 giugno 2024) riceve a mezzo Parte_1
WhatsApp una copia di una raccomandata a/r datata 25 giugno 2025, del seguente tenore: “Egr. RA , siamo spiacenti di informarLa che Parte_1 abbiamo deciso di rinunciare alla Sua collaborazione. Tale provvedimento viene adottato per la seguente motivazione. Ieri non si è presentata al lavoro. Vero è che avevamo appuntamento con il sindacato alle ore 15,00, ma la mattina Lei era tenuta a presentarsi al Per_1 lavoro. Si è presentata invece in sede sindacale di conciliazione, dopo avere scomodato la sottoscritta, il mio consulente e un sindacalista per riferire che aveva cambiato idea dal dare le dimissioni. Perfettamente lecito, ma Lei stamani, dopo essersi presentata regolarmente al lavoro dava in escandescenze, persino
3 gesticolando in maniera pericolosa e senza freni e si allontanava immotivatamente dal posto di lavoro lasciandomi da sola a gestire, con difficoltà, le incombenze. Il licenziamento deve intendersi operativo dalla data odierna. Per i giorni di mancato preavviso non Le verrà corrisposta alcuna indennità sostitutiva. Distinti saluti. Peschiera Borromeo, 25 giugno 2024 ore 17,25” (doc. 19 fasc. ric.).
3. Come è noto, grava sulla datrice di lavoro l'onere della prova della giusta causa o del giustificato motivo del licenziamento e quindi anche dell'elemento soggettivo della condotta addebitata al lavoratore ex art. 5 legge n. 604 del 1966, tuttora vigente ex art. 1 D.lgs. 1° dicembre 2009, n. 179 (Cass., sez. lav., 9 giugno 2014, n. 12882; 4 dicembre 2018, n. 31318). Avendo la società convenuta disertato il giudizio, essa non ha adempiuto né chiesto di adempiere al suo fondamentale onere processuale, senza contare che il licenziamento disciplinare non è stato preceduto da alcuna preventiva contestazione (la circostanza trapela chiaramente dagli scritti indicati nel paragrafo precedente). L'obbligo di contestare preventivamente il fatto disciplinarmente rilevante è sancito dall'art. 7, comma 2, legge 300/1970; peraltro, il richiamo al fatto contestato è presente nelle norme che prevedono la reintegra nel caso di annullamento del licenziamento per insussistenza del fatto (art. 18, comma 4 della legge 300/1970 e art. 3, comma 2, D.lgs. 23/2015 ). La giurisprudenza anche recente (Cass. sez. lav., 11 novembre 2024, n. 28927) si è pronunciata nel senso di ricondurre tale ipotesi nell'alveo dell'art. 18 comma 4 legge 300/1970, ritenendo sussistente un difetto assoluto di giustificazione del provvedimento espulsivo. Si legge nella motivazione del citato precedente di legittimità: “11. Con indirizzo unanime questa Corte ha statuito che in tema di licenziamento disciplinare, il radicale difetto di contestazione dell'infrazione determina l'inesistenza dell'intero procedimento, e non solo l'inosservanza delle norme che lo disciplinano, con conseguente applicazione della tutela reintegratoria, di cui al comma 4 dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970, come modificato dalla legge. n. 92 del 2012, richiamata dal comma 6 del predetto articolo per il caso di difetto assoluto di giustificazione del provvedimento espulsivo, tale dovendosi ritenere un licenziamento disciplinare adottato senza alcuna contestazione di addebito (v. Cass. n. 25745 del 2016; n. 4879 del 2020; v. Cass. n. 16896 del 2016 che ritiene invece applicabile la tutela di cui all'art. 18, comma 6, nell'ipotesi di contestazione disciplinare priva di una sufficiente e specifica descrizione della condotta tenuta dal lavoratore).” Pertanto, quanto alle conseguenze, va reintegrata nel posto di Parte_1 lavoro, con condanna di al pagamento di un'indennità commisurata CP_1 all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto
4 (€ 1.438,85) maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre ai contributi dovuti per legge.
4. deve essere, inoltre, condannata al pagamento (non del CP_1 trattamento di fine rapporto e delle relative competenze finali, vista la reintegra di cui al precedente §) ma della retribuzione relativa alla mensilità di maggio e giugno 2024. E' appena il caso di ricordare che, per quanto concerne il riparto dell'onere probatorio, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto e non anche a provare il mancato pagamento, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca; soltanto di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva (cioè puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito) l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore, il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso, rappresentando l'onere del convenuto di provare il fatto estintivo, un prius logico rispetto all'onere di provare la diversa imputazione di pagamento, atteso che l'onere del creditore acquista la sua ragione d'essere soltanto dopo che il debitore abbia dato prova esauriente e completa del fatto estintivo. La prova del pagamento degli emolumenti richiesti dalla parte ricorrente non è stata fornita dalla società convenuta, che è rimasta contumace. I calcoli prodotti da sono corretti e pertanto alla lavoratrice Parte_1 spettano lordi € 4.432,48.
5. Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri di cui al DM 13.8.2022 n. 147, vengono liquidate in € 4.500,00, oltre oneri di legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide:
1) accerta e dichiara la nullità del licenziamento intimato alla ricorrente con telegramma e messaggio WhatsApp entrambi del 25.06.2024;
2) condanna a reintegrare nel posto di lavoro;
CP_1 Parte_1 condanna di al pagamento di un'indennità commisurata all'ultima CP_1 retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (€ 1.438,85 lordi) maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre ai contributi previdenziali ed assistenziali;
5 3) condanna al pagamento in favore della ricorrente della somma di CP_1 lordi € 4.432,48 per differenze retributive;
4) oltre rivalutazione ed interessi dal maturare dei crediti al soddisfo;
5) condanna la parte soccombente alla rifusione delle spese CP_1 processuali a vantaggio di liquidate in complessivi € Parte_1
4.500,00, oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge, spese forfettarie e c.u., ove versato. Così deciso il 20 marzo 2025. Il giudice
Dott. Giorgio Mariani
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