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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 27/06/2025, n. 2882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2882 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Anna Pia Perpetua, presso il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 5377/25
TRA
CF rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv.to Mariarosaria Costanzo
Ricorrente in opposizione
E
in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to Gianfranco Costa
Resistente in opposizione
NONCHE'
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_2 rappresentato e difeso dall'avv.to Antonio Brancaccio
Resistente in opposizione
OGGETTO: opposizione avverso preavviso di fermo amministrativo
FATTO E DIRITTO
Con atto di ricorso depositato in data 14.04.2025 parte ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione avverso il preavviso di fermo amministrativo n. 071 802025 00012428 000, relativo all'avviso di addebito n. 371 2023 0009534434 000, per il pagamento della somma di € 25.379,00 e ne ha chiesto l'annullamento per insussistenza della pretesa contributiva, con la vittoria di spese con distrazione ex art. 93 c.p.c.
L' costituitasi in giudizio, ha rilevato la sua Controparte_1 estraneità al giudizio.
L' si è costituito in giudizio rilevando di aver provveduto allo CP_2 sgravio dell'avviso impugnato ed ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere.
All'esito della trattazione scritta disposta in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite e lette le note depositate, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
In via preliminare deve essere affermato il difetto di legittimazione passiva dell' . Controparte_1
Seguendo l'insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione
(Cass. civ. sez. un. 16/02/2016 n. 2951), occorre distinguere il piano della legittimazione attiva/passiva da quello concernente l'effettiva titolarità del rapporto controverso. Per quanto riguarda il primo ambito di indagine, infatti, assume rilievo dirimente solo ed esclusivamente la prospettazione contenuta nel ricorso introduttivo, indipendentemente dall'effettiva titolarità del diritto, la quale, invece, attiene al merito della controversia ed alla fondatezza della domanda. Il presente giudizio ha ad oggetto la pretesa contributiva vantata dall' e riportata nell'avviso di CP_2 addebito opposto.
Per tali ragioni, sussiste il difetto di legittimazione di in CP_1 quanto in base all'art. 30 d.lgs. 78/2010 è l' che procede CP_2 alla formazione ed alla notifica dell'avviso di addebito che viene affidato all'agente di riscossione solo in un momento successivo.
Nel merito, dall'esame della documentazione esibita risulta l'avvenuto sgravio delle somme pretese (provvedimento di annullamento del 23.05.2025). Non si ravvisano i presupposti per una declaratoria di responsabilità ex art. 96 c.p.c. nei confronti delle resistenti, dal momento che il ricorrente non ha correlato ad essa alcuna specifica domanda in sede di conclusioni e né, del resto, ha soddisfatto l'onere probatorio richiesto per il riconoscimento del risarcimento del danno da lite temeraria.
Deve essere pertanto, come richiesto dalle parti, dichiarata cessata la materia del contendere e, in quanto lo sgravio è stato effettuato il 23.05.2025, e quindi dopo il deposito e la notifica del ricorso,
l' va condannato al pagamento delle spese di lite. Si compensano CP_2 invece, per i motivi sopra esposti, le spese tra il ricorrente e l' . Controparte_1
P.Q.M.
Ogni diversa istanza e deduzione disattese, così provvede:
Dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in CP_2 complessivi € 1.865,00, oltre 15% per spese forfetarie, oltre IVA e cpa, con attribuzione.
Compensa per il resto le spese di lite.
Aversa 27.06.2025
IL GIUDICE