Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 22/04/2025, n. 583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 583 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 527/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nato a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliato in PALERMO, VIA MARIANO STABILE N. 85 presso lo studio dell'Avv. TURCHIO ANTONIO, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nata a [...], in data [...], CP_1 elettivamente domiciliata in PALERMO, VIA F. CRISPI, 274, presso lo studio dell'Avv. SCAVONE MANUELA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 3/2/2025 (matrimonio celebrato in Palermo, il 18/07/2015 ); con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione
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Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato in ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“- Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e pronunciare la separazione personale dei coniugi;
- Disporre l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con domicilio prevalente dello stesso presso la sig.ra CP_1 nell'abitazione della di lei madre, sig.ra , sita in Palermo Parte_2
Via Archimede n. 129, con la previsione di preventiva comunicazione al padre dell'eventuale cambio di residenza del minore, in modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, determinando i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascuno di essi e per l'effetto disporre in senso conforme a questi in ordine alla loro cura, istruzione ed educazione, prevedendo, in ogni caso, che il padre possa prelevare il figlio almeno due giorni a settimana nella giornata del lunedì e mercoledì, accompagnandolo all'ingresso a scuola e poi prelevandolo al termine dell'orario scolastico, per riaccompagnarlo presso l'abitazione materna alle ore 21:30, avendo cura che il minore svolga i propri compiti scolastici durante il pomeriggio e ancora tenendolo con sé anche per due fine settimana alternati, dalla mattina del venerdì e fino alle ore 21:30 del lunedì;
- Stabilire a carico del Sig. assegno di mantenimento in Parte_1 favore del figlio minore pari ad euro 200,00 mensili da versare alla sig.ra con adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita CP_1 rilevato dall'Istat, oltre le spese del doposcuola e dello sport per l'intero importo, oltre il 50% delle altre spese straordinarie, come indicate in narrativa:
- Disporre che l'Assegno Unico verrà integralmente percepito dalla signora
CP_1
- che i contratti di finanziamento, così come analiticamente indicati nelle premesse del presente ricorso, resteranno a carico dei rispettivi contraenti;
- Prendere atto che i coniugi hanno già provveduto a dividere tra di loro i
2 beni mobili e che si danno il reciproco consenso al rilascio dei passaporti”.
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Palermo (atto n. 315 P. 2, S. A, Anno 2015) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000
n. 369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 17/04/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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