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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Benevento, sez. I, sentenza 17/02/2026, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Benevento |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 144/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 1, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SOVIERO FRANCESCO, Presidente
GALASSO LUIGI, Relatore
RINALDI MARILISA, Giudice
in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 742/2025 depositato il 08/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Benevento - Viale Aldo Moro 82100 Benevento BN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFM010100561 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFM010100561 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFM010100561 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIME ORDINARIO)
2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFM010100561 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFM010100561 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 104/2026 depositato il 05/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Il difensore del ricorrente si riporta agli atti depositati e insiste per l'accoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato:
La rappresentante dell'ufficio si riporta agli atti depositati e chiede il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. L'Agenzia delle Entrate notificava, il 23 Gennaio 2025, a Ricorrente_1 l'avviso di accertamento n. TFM010100561/2025, dalla medesima Agenzia emesso, avente ad oggetto IRPEF ed addizionali, IRAP ed IVA anno d'imposta 2018.
L'Agenzia motivava come segue:
Vista la dichiarazione dei redditi Modello Unico 2019/Persone fisiche Identificativo dichiarazione N°
16465749707 – 0000020, presentata in data 29 novembre 2019 per l'anno d'imposta 2018 dal Sig.
Ricorrente_1;
Visto il Processo Verbale di constatazione redatto dalla UA di FI – Tenenza HI -Squadra Operativa Volante, nei confronti della società società_1. S.R.L., - regolarmente notificato in data 23 gennaio 2025, le cui osservazioni di rilevanza fiscale in esso contenute divengono parte integrante del presente accertamento;
atteso inoltre che i rilievi di cui al presente atto, scaturiscono anche dalle risultanze di una verifica eseguita dai militari della UA di FI – Tenenza HI Squadra Operativa Volante, con la quale i militari relativamente all'anno d'imposta 2018 hanno rilevato:
INDIVIDUAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE DI FATTO
Le attività svolte dai militari, hanno consentito, di acquisire elementi tali da far ritenere che la società società_1 S.R.L. di fatto è stata gestita dal Sig. Ricorrente_1 e Nominativo_1. Ai fogli 47 e 48 del Processo Verbale di constatazione sono riportate le risultanze acquisite nel corso delle attività sul conto degli stessi, che li hanno fatto ritenere amministratore di fatto della società società_1. S.R.L..
STATUS DI CARTIERA
Dagli approfondimenti eseguiti dai militari, attraverso gli esiti delle indagini finanziarie e l'audizione di persone, hanno fatto emergere un quadro indiziario tale da ritenere la società società_1. S.R.L. una mera cartiera, cioè quella di emettere fatture per operazioni inesistenti con l'obbiettivo di consentire alla società un risparmio d'imposta. Ai fogli 49 e 50 del Processo Verbale di constatazione sono riportate le risultanze acquisite nel corso delle attività ai fini dello status di cartiera.
DETERMINAZIONE DELL'TA AS
Di seguito si riepilogano le fatture emesse dalla società società_1. S.R.l., individuate attraverso le indagini finanziarie, lo spesometro/integrato e a seguito dei controlli di coerenza esterna: OMISSIS
RICAVI
Totale operazioni imponibili accertate anno 2018 € 455.973,93
IVA sulle operazioni imponibili accertate € 93.314,70
atteso inoltre che, l'art. 14, comma 4, della Legge n. 537/1993, dispone la tassazione dei proventi illeciti rientranti nelle categorie reddituali di cui all'art. 6, comma primo, del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917.
Quindi, secondo quanto stabilito dal richiamato articolo 14, tutte le attività illecite devono essere perseguite, anche fiscalmente, con tassazione dei relativi proventi. L'illiceità determina comunque la tassabilità del reddito da essa derivante, essendo il reddito un dato economico e non giuridico;
in altre parole, chi trae proventi dall'attività illecita realizza, comunque, una ricchezza che costituisce la causa del pagamento di un tributo. Per chi commette illeciti da cui deriva un determinato provento, dunque, non vige alcuna immunità fiscale. In base all'art. 53 della Costituzione, del resto, ciascuno deve contribuire alle spese pubbliche e vi deve dunque contribuire (a maggior ragione) anche chi ottiene proventi da attività illecite. Tanto premesso, quando dalle attività istruttorie svolte emerga la presenza della figura dell'amministratore di fatto che, gestisce uti dominus la società, lo stesso è ritenuto responsabile delle imposte dirette, in quanto effettivo possessore del reddito d'impresa. Dell'IVA, in forza di un mandato senza rappresentanza e della fictio per cui se le prestazioni di servizi rese dalla società sono soggette all'IVA, pure il rapporto giuridico tra l'amministratore di fatto (mandatario) e la società (mandante) è soggetto all'IVA.
Pertanto, si accerta:
AI FINI IRPEF
Per i suesposti motivi, l'Ufficio accerta, ai sensi dell'art. 39, primo comma, lettera d) del D.P.R. n. 600/1973, un reddito d'impresa pari ad € 46.657,00, derivante dal 50 % dell'IVA sulle operazioni imponibili accertate alla società società_1. S.R.L..
AI FINI IRAP Visto l'art. 25 del D.Lgs 446/97, istitutivo dell'imposta regionale sulle attività produttive, si determina, ai fini Irap, il reddito imponibile tassabile come da apposito prospetto.
AI FINI IVA Sul piano dell'imposizione indiretta, il punto di partenza è delineato dal provvedimento del
Ministero delle finanze 9 agosto 1999, n. 176/E, ove, muovendo da una pronuncia dell'11 luglio 1998, Causa
C-283/95, la Corte di Giustizia enuncia un orientamento di carattere generale secondo cui “alle attività illecite si applica lo stesso trattamento IVA previsto per le medesime attività esercitate legittimamente”. Tale principio, è stato rimarcato, altresì, dalla stessa Corte di Cassazione, in diverse decisioni. Tra queste, con la sentenza n. 24471 del 25 settembre 2006, la Suprema corte, identificando l'art. 14 della Legge n. 537/1993 quale
“norma di principio”, ne ha affermato l'applicabilità anche ad imposte diverse da quelle “sui redditi”.
Per i suesposti motivi, l'Ufficio accerta, ai sensi dell'art. 54 del D.P.R. n. 633/1972, un volume d'affari, pari ad € 46.657,00, cui corrisponde Iva complessivamente dovuta pari ad € 10.264,54 con aliquota 22%.
SANZIONI Le sanzioni sono irrogate ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs n. 472 del 18/12/1997.
2. Ricorrente_1 impugnava l'atto, innanzi a questa C.G.T.
È titolare in HI di uno Studio professionale per lo svolgimento dell'attività di Consulenza fiscale, commerciale, contabile, ed aziendale svolta da Dottori commercialisti. In data 7/8/2019 la UA di finanza – Tenenza di HI (anche GdF) iniziava una verifica fiscale nei confronti della società_1 Srl, con sede in HI (BN) alla Indirizzo_1, esercente l'attività di commercio all'ingrosso di bevande alcoliche, conclusasi il 23/1/2025 con la redazione di un processo verbale di constatazione (pvc) notificato il 28/1/2025 anche al ricorrente in quanto ritenuto amministratore di fatto della società verificata.
Dall'esame del pvc emerge che la GdF il 7/8/2019, ha iniziato la verifica fiscale senza la presenza del rappresentante legale, Sig. Nominativo_2, non avendo quest'ultimo riscontrato a 2 convocazioni notificate una prima l'8/7/2019 ed una successiva il 30/9/2019 (Fg 2 PVC).
Nel corso di tale verifica, anche di natura finanziaria, la GdF riscontrava una frode fiscale realizzata dalla società_1 Srl e provvedeva alla segnalazione della notizia di reato alla Procura della Repubblica dando vita ad un procedimento penale inizialmente in essere presso il Tribunale di Napoli Nord per poi essere trasferito per competenza territoriale al Tribunale di Benevento.
Nell'ambito di tale procedimento penale il contribuente a, seguito della escussione di una serie di soggetti, veniva qualificato insieme ad un altro soggetto, Sig. Nominativo_2, amministratore di fatto della società_1 Srl venendo sottoposto anche ad intercettazioni ambientali, svolte su richiesta dalla GdF dal 9/12/2019 a tutto il 9/1/2020.
Sempre nel corso del procedimento penale il 18/11/2024 la GdF, su delega del GIP Dott.ssa Iaselli, procedeva nei confronti del ricorrente un sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente per un ammontare complessivo di € 50.698,70 di cui € 34.143,24 polizza vita, € 1.159,36 su c/c intrattenuto c/o Banca_1,
€ 544,07 su c/c intrattenuto Banca_2 italiane, € 13.319,00 valore stimato di 2 scooter e una autovettura Fiat 500 ed € 1.500,00 in contanti oltre a 7 orologi.
A conclusione della verifica fiscale effettuata nei confronti della società_1 Srl il 23/1/2025 la GdF emetteva un processo verbale di constatazione (pvc) notificato al Rag. Ricorrente_1 il 28/1/2025, con il quale veniva contestato alla società_1 Srl di essere una società cartiera, responsabile di una frode fiscale in quanto riteneva constatata: l'inesistenza presso la sede della società di qualsiasi attività imprenditoriale;
la mancata intestazione di utenze e di beni immobili o mobili registrati;
l'omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali per gli anni
2016, 2017 e 2018 ed omesso versamento delle relative imposte;
la mancata esibizione delle scritture contabili.
Inoltre, a seguito di verifiche finanziarie, si rilevava che a fronte di incassi per la fornitura di beni (€ 173.253,00 nel 2018) venivano effettuati dei pagamenti (€ 505.229,31 sempre nel 2018) nei confronti di soggetti a loro volta evasori totali o operanti in settori diversi rispetto a quello di appartenenza.
Per l'anno 2018 contestava perciò un indebito incasso di IVA che non veniva successivamente versata per
€ 93.314,70.
Nello stesso pvc la GdF contestava al Rag. Ricorrente_1 la qualifica di amministratore di fatto della società_1 Srl sempre sulla base delle escussioni che hanno dato vita al procedimento penale in particolare:
- del Sig. Nominativo_4, titolare dell'agenzia Società_4 di HI, che dichiarava che il ricorrente aveva curato, quale intermediario, la sottoscrizione di un contratto di locazione di un immobile concesso in conduzione alla società_1 Srl per il periodo maggio 2016- ottobre 2017;
- del Sig. Nominativo_5 il quale dichiarava di essersi recato preso un bar TI “società_2”, cliente del ricorrente, per l'acquisto di champagne, laddove il titolare gli avrebbe riferito che la merce proveniva dalla società società_1 Srl e che il Rag. Ricorrente_1 aveva provveduto personalmente alla fornitura;
(dichiarazione riportata nel pvc); (pag. 14) - del Dott. Nominativo_6 dal Direttore della Filiale di HI della Banca_3 il quale avrebbe dichiarato che il ricorrente si sarebbe interessato a presentare quale suo nuovo cliente,
l'amministratore della società_1 Srl per l'apertura di un conto corrente;
- del Sig. Nominativo_7, cliente del ricorrente, che con dichiarazioni contrastanti avrebbe affermato la circostanza di aver ricevuto una somma di danaro dalla società_1 Srl a seguito di una vendita simulata di attrezzature. Vendita finalizzata ad occultare all'ex moglie dei beni strumentali alla propria attività imprenditoriale e che in tale operazione il ricorrente avrebbe fatto da intermediario;
il ricorrente quale intermediario avrebbe curato la trasmissione della dichiarazione dei redditi nonché il deposito del bilancio relativi all'anno 2016; avrebbe fatto da intermediario tra la società_1 ad un assicuratore locale per la sottoscrizione di un contratto di assicurazione rc auto di un veicolo di proprietà della società.
- del Sig. Nominativo_8, proprietario di un immobile concesso in locazione alla società_1. Srl che dichiarava che il titolare dell'Agenzia Società_4 di HI gli aveva riferito che il ricorrente era alla ricerca di un immobile per conto di un suo nuovo cliente una società di Napoli;
- del Sig. Nominativo_9 soggetto che svolgeva la consulenza del lavoro per conto dello studio del Rag. Ricorrente_1 che avrebbe dichiarato la circostanza che di aver ricevuto dei pagamenti da parte del Rag. Ricorrente_1 per la redazione delle buste paga per conto di diverse società, tra le quali la società_1 Srl.
L'AE recepiva integralmente le risultanze del pvc e senza l'instaurazione del contraddittorio preventivo motivando tale omissione dalla natura fraudolenta delle contestazioni mosse, nonché dal pericolo per la riscossione, il 19/3/2025 notificava l'avviso di accertamento in questa sede impugnato laddove ha contestato al ricorrente l'indebito incasso del 50% dell'IVA introitata e non versata dalla società_1. qualificando, tale provento come reddito d'impresa derivante da attività illecita, recuperando le maggiori Irpef, Irap ed IVA calcolata su tali somme.
In particolare, accertava un maggior reddito d'impresa per € 46.657,00 e un maggiore imponibile IVA per lo stesso importo accertando maggiore IRPEF per € 18.418,00; maggiore addizionale regionale per € 947,00, una maggiore addizionale comunale per € 383,00, una maggiore IRAP per € 2.319,00 una maggiore IVA calcolata sulla maggiore entrata per € 10.265,00, irrogando sanzioni per € 24.864,30.
Il ricorrente, ricevuto l'avviso di accertamento e non essendo mai stato sentito sia in sede di indagini penale che nel corso della verifica fiscale, il 14/5/2025 presentava una istanza di accertamento con adesione anche al fine di evitare il costo e l'alea di un contenzioso tributario.
Contraddittorio regolarmente instauratosi l'8/7/2025, ma conclusosi con esito negativo.
A seguito del passaggio del fascicolo penale dal Tribunale di Napoli Nord a quello di Benevento, i militari della GdF di HI il procedevano, sempre a carico del ricorrente, ad un nuovo sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente laddove altre a quanto sequestrato il nell'ottobre/novembre 2024 procedevano ad acquisire ulteriori € 671,50 + € 1,29 quale saldo sui c/c a lui intestati.
A seguito di istanza di riesame presentata dal Rag. Ricorrente_1, il 29/5/2025 il Tribunale del riesame di Benevento, non avendo ritenuto sussistere i presupposti, in data 6/6/2025 emetteva una ordinanza di dissequestro delle somme precedentemente sequestrate.
Tanto premesso, il ricorrente articolava i seguenti motivi di impugnazione:
Illegittimità dell'avviso di accertamento n. TFM010100561/2025 emesso da AE e notificato il 19/03/2025 per il mancato esperimento nei confronti del ricorrente del contraddittorio preventivo obbligatorio (violazione e falsa interpretazione dell'Art. 6, bis della L. n. 212/2000 e dell'Art. 41 della CED).
Difetto di motivazione e carenza dell'elemento probatorio volto a supportare la presunzione imputata al ricorrente di aver ricoperto il ruolo di amministratore di fatto della società_1. Srl e del suo presunto incasso dell'IVA asseritamente evasa dalla società (Violazione degli Artt. 7 L. n. 212/2000, 2697 cc, 7 del D. Lgs n.
546/1992 e 39 del DPR. n. 600/1972).
Nel caso in esame, nonostante una attività investigativa oltremodo invasiva, effettuata dalla GdF nei confronti del ricorrente laddove è stato anche sottoposto a intercettazioni ambientali, non si ravvisa anche lontanamente alcuna attività con tali caratteristiche.
Nonostante la verifica finanziaria condotta sulla società che per l'anno verificato ha evidenziato ingenti movimentazioni sui c/c (incassi per € 173.253,00 e pagamenti per € 505.229,31) non risultano operazioni imputabili al contribuente o poteri di disposizione allo stesso attribuiti o anche solo esercitati.
La GdF lo qualifica quale amministratore di fatto a seguito di dichiarazioni acquisite da una serie di soggetti alcuni dei quali addirittura fanno affermazioni in ordine a circostanze loro riferite da altri soggetti ancora.
Un Agente di Società_4 che ha dichiarato che il ricorrente era alla ricerca di un immobile per conto di una società sua possibile cliente facendo perciò da intermediario per la sottoscrizione del relativo contratto di locazione;
il Sig. Nominativo_5 il quale dichiarava di essersi recato preso un bar TI (cliente del ricorrente) per l'acquisto di merce, il cui titolare gli avrebbe riferito che la fornitura proveniva dalla società società_1 Srl e il ricorrente avrebbe provveduto alla consegna.
Singolare è in questo caso la circostanza che il consulente fiscale di un bar si occupi anche di curare la consegna della merce.
Sul punto si richiama l'attenzione al fatto che la GdF si sia limitata ad acquisire la dichiarazione di un terzo soggetto estraneo al ricorrente che a sua volta riporta affermazioni rese da un altro soggetto ancora (il titolare del bar) senza poi sentire quest'ultimo.
Il Direttore della Filiale di HI della Banca_3 il quale avrebbe dichiarato che il ricorrente gli avrebbe presentato l'amministratore della società_1 Srl per l'apertura di un conto corrente senza però verificare se il Rag. Ricorrente_1 avesse una autorizzazione ad operarvi o chiedere allo stesso Direttore o altro personale della Banca se avesse svolto operazioni bancarie in nome e per conto della società_1.
Il Sig. Nominativo_7, cliente del ricorrente, che con 2 dichiarazioni contrastanti avrebbe affermato la circostanza di aver ricevuto una somma di danaro dalla società_1 Srl per la vendita simulata di attrezzature finalizzata ad sottrarre all'aggressione, da parte dell'ex moglie, dei beni strumentali alla propria attività imprenditoriale e che in tale operazione il ricorrente avrebbe fatto da intermediario.
Oppure che pagava il soggetto incaricato dal proprio studio per lo svolgimento di pratiche afferenti la contabilità del lavoro svolta nei confronti di più società.
Appare evidente come tali rilievi oggetto anche di contestazioni in sede penale, laddove eventualmente confermate, rilevano, al limite, una attività tipica del commercialista o del consulente aziendale.
Secondo la GdF in tal modo praticamente tutti i consulenti aziendali sarebbero amministratori di fatto di soggetti dagli stessi assistiti.
Così, come nonostante le intercettazioni ambientali a cui è stato sottoposto, non è emersa alcun'attività relativa ad un eventuale coinvolgimento del professionista alla gestione sociale.
Tra l'altro appare contraddittorio che nel mentre da una parte il Rag. Ricorrente_1 viene individuato amministratore di fatto della società_1. dall'altra non viene mai coinvolto nelle attività di verifica sia in sede penale ma, soprattutto in sede tributaria.
Proprio in sede penale il Tribunale del riesame di Benevento evidentemente non avendo ritenuto sufficienti gli elementi addotti dalla GdF, il 6/6/2025 ha disposto il dissequestro delle somme precedentemente sequestrate nel novembre 2024 e il 29/5/2025.
L'avviso di accertamento è altresì illegittimo per difetto di motivazione e carenza dell'elemento probatorio volto a supportare la presunzione di avvenuto incasso dell'IVA evasa dalla società_1 Srl da parte del ricorrente.
Illegittimità dell'avviso di accertamento per erroneità nella determinazione della base imponibile ripresa dall'AE.
3. Resisteva l'Agenzia delle Entrate.
Illegittimità dell'avviso di accertamento n. TFM010100561/2025 emesso da AE e notificato il 19 Marzo 2025 per il mancato esperimento nei confronti del ricorrente del contraddittorio obbligatoria (violazione e falsa interpretazione dell'art. 6 bis della L. 212/2000 e dell'art. 31 della CED).
Il ricorrente eccepisce l'illegittimità dell'avviso di accertamento per mancata attivazione del contradditorio preventivo.
Infatti, a suo parere, non esisteva la causa giustificativa del “fondato pericolo per la riscossione”, tenuto conto che i beni del contribuente erano già stati sottoposti a sequestro preventivo in data 20/11/2024.
L'eccezione è giuridicamente infondata.
Il procedimento penale è autonomo da quello amministrativo-tributario e non vi è alcuna interferenza tra istituti di diritto penale e di diritto tributario.
Tant'è vero che l'amministrazione finanziaria non era stata notiziata dall'autorità giudiziaria sullo sviluppo delle indagini penali e sui provvedimenti adottati.
La circostanza che la locuzione “fondato pericolo per la riscossione” sia anche presupposto per l'adozione della misura cautelare del sequestro preventivo è del tutto irrilevante in ambito tributario, tenuto conto che, la legittimità e la fondatezza di un atto tributario può essere messa in discussione soltanto facendo riferimento alle norme che ne disciplinano la sua formazione ed efficacia.
L'art.
6-bis, comma 1, della l. n. 212/2000, disciplina il contradditorio preventivo generalizzato, mentre il comma 2, in deroga al principio generale, consente all'amministrazione finanziaria di notificare l'avviso di accertamento senza instaurare una interlocuzione con il contribuente, in caso di fondato pericolo per la riscossione.
In sintesi, in caso “di necessità”, l'amministrazione antepone l'efficacia dell'azione di accertamento al diritto al contraddittorio. Anche se il legislatore non offre indicazioni in merito alla definizione del concetto di “pericolo per la riscossione”, la giurisprudenza ha tracciato alcune linee interpretative di rilievo, suggerendo che la sussistenza di un siffatto “pericolo” vada desunta caso per caso, con riferimento alla situazione soggettiva e specifica del contribuente attenzionato e sempre mediante il riscontro di una necessitata pluralità di fattori, che inducano a ritenere concreto il rischio di perdita del credito erariale.
A titolo esemplificativo, si citano alcune di queste fattispecie:
• la circostanza che il contribuente versi in stato di insolvenza (cfr. Cassazione. nn. 16478 e 9424 del 2014)
o comunque se ricorre un'evidente situazione di pericolo di perdita del credito fiscale (cfr. Cassazione n.
14287/2014); ad esempio, una situazione del genere è ravvisabile nel caso in cui il contribuente sia dichiarato fallito. L'urgenza è giustificata dalla necessità dell'erario di intervenire nella procedura dopo che la parte ha perso la capacità di gestire il proprio patrimonio (cfr. Cassazione n. 3294/2019)
• una circostanza imprevedibile e sopravvenuta che, nell'imporre una stretta tempistica per gli adempimenti dell'Amministrazione finanziaria, è idonea a giustificare il mancato rispetto del termine di cui all'articolo 12
(cfr. Cassazione n. 15547/2015)
• il pericolo derivante da reiterate violazioni che comportino l'obbligo di denuncia per reati tributari (cfr.
Cassazione nn. 16478 e 2587 del 2014).
L'ufficio ha dettagliatamente giustificato l'urgenza, con la seguente motivazione: “tenuto conto della natura fraudolenta delle violazioni contestate dalla UA di finanza (emissione di fatture inesistenti) e stante il pericolo per la riscossione”.
In ogni caso, l'eccezione è pretestuosa, tenuto conto che, dopo l'emissione dell'avviso di accertamento, il contribuente ha presentato istanza di accertamento con adesione.
Il contradditorio si è regolarmente svolto, ancorché con esito negativo, a conferma che le argomentazioni del ricorrente non avrebbero potuto modificare la pretesa impositiva.
Difetto di motivazione e carenza dell'elemento probatorio volto a supportare la presunzione imputata al ricorrente di aver ricoperto il ruolo di amministratore di fatto della società_1 srl e del presunto incasso dell'IVA asseritamente evasa dalla società.
Per il ricorrente, gli elementi di prova raccolti non provano il suo coinvolgimento come amministratore di fatto.
È d'uopo precisare che il ricorrente non solleva alcuna contestazione circa la natura di cartiera della società_1 srl, la cui fittizietà dovrà, pertanto, essere confermata.
Ai fini del riconoscimento della qualifica di amministratore di fatto, la prova della ritenuta funzione gestoria esercitata da parte di un soggetto non formalmente investito di tale carica, si traduce nell'accertamento di elementi sintomatici dell'inserimento organico di tale soggetto in qualunque settore gestionale dell'attività economica, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare (Cassazione penale sez. V, 28 febbraio 2024, n. 16414).
È evidente che l'effettivo esercizio dei poteri tipici inerenti al ruolo di amministratore non si ravvisa nel caso di una società cartiera.
Una “società cartiera” è un'entità creata solo sulla carta, priva di una reale struttura operativa, utilizzata come strumento per commettere illeciti, tipicamente frodi IVA o evasione fiscale.
In tema di reati tributari, la prova della posizione di amministratore di fatto di una società “schermo”, priva di reale autonomia e costituita per essere utilizzata come “cartiera” in un meccanismo fiscalmente fraudolento volto a evadere le imposte, si traduce in quella del ruolo di ideatore e organizzatore del suddetto sistema fraudolento, atteso che non è ipotizzabile l'accertamento di elementi sintomatici dell'inserimento organico in un ente solo formalmente operante (cassa. Penale Sentenza n. 36477 del 1° ottobre 2024).
Inoltre, possono essere considerati infine elementi indizianti altamente significativi della presenza di un amministratore di fatto circostanze quali, ad esempio, la costante assenza dell'amministratore di diritto, la mancanza di qualsivoglia cognizione professionale per l'esercizio della funzione da parte dell'amministratore di diritto (Cass. Pen., Sez. V, 17 giugno 2016, n. 41793).
In sintesi, nel caso di società cartiera, gli elementi sintomatici dell'ideatore si concretizzano essenzialmente nell'avere formalmente le carte in regole per iniziare ad operare.
A titolo esemplificativo: la quasi totale assenza di beni strumentali e personale, nonché una sede fittizia, un capitale sociale minimo e ingenti movimenti bancari che si compensano con prelievi e, ancora, il sistematico omesso versamento delle imposte, oltre ad un prestanome come amministratore di diritto.
Nel caso in esame, gli elementi raccolti dimostrano che il signor Ricorrente_1 era ideatore del sistema fraudolento:
Il signor Ricorrente_1 curava per contro della società la locazione dell'immobile presso l'agenzia Società_4 di HI (BN), consegnando, materialmente, presso quest'ultima società, il corrispettivo (in contanti) dei canoni mensili di locazione.
L'immobile era soltanto una sede fittizia.
Infatti, il proprietario dell'immobile dichiarava che: «Nel periodo in cui il locale è stato affittato alla società e precisamente da maggio 2016 a ottobre 2017 il locale è stato sempre chiuso ad eccezione di tre o quattro volte che l'ho visto con la saracinesca aperta e in tali occasioni non ho notato la presenza di alcuno né tantomeno lo scarico o carico di merce con furgoni».
Il signor Ricorrente_1 autorizzava il responsabile dell'agenzia Società_4 di HI alla rescissione del contratto tra la società_1. e il proprietario dell'immobile.
Al riguardo, l'intermediario immobiliare dichiarava quanto segue: «Ribadisco che Ricorrente_1 ha sempre curato il tutto a partire dalla visione del locale, dalla negazione del contratto e dalla relativa stipula. Ho avuto contatti solamente con lui».
Il signor Ricorrente_1 si era interessato all'apertura del conto corrente bancario intestato alla società_1. presso l'agenzia delle Banca_3 di HI, interloquendo altresì con il Direttore della stessa, il sig. Nominativo_6.
inoltre, il ricorrente aveva curato le pratiche del contratto di assicurazione RCA relativo all'unico bene mobile registrato che la società_1. aveva posseduto nel corso degli anni, ossia l'autovettura Audi Q3 intestata alla società dal 2.8.2017 al 1°.3.2018.
il Ricorrente_1 retribuiva personalmente il consulente del lavoro – Nominativo_9 – per le incombenze gius-lavorative dallo stesso effettuate anche per conto della società_1. e predisponeva le dichiarazioni fiscali recanti gli elementi passivi fittizi della maggior parte delle imprese destinatarie delle fatture emesse dalla società_1., nonché consulente delle stesse;
inoltre, degne di nota risultano anche le dichiarazioni rese in atti da (vedi pagina 48 pvc) Nominativo_7 e da Nominativo_5.
A fronte dell'imponente quadro probatorio, la difesa del ricorrente risulta generica e priva di un riscontro. Infatti, nel ricorso introduttivo, il contribuente si limita a sostenere quanto appresso: «Appare evidente come tali rilevi oggetto di contestazione anche in sede penale laddove eventualmente confermate rilevano al limite un'attivi tipica del commercialista o di consulente aziendale. Secondo la GDF in tal modo praticamente in capo a tutti i consulenti aziendali sarebbero amministratori di fatto di soggetto degli stessi assististi».
In sostanza, il contribuente non nega la veridicità delle dichiarazioni rese dai terzi, ma sostiene che la qualifica di consulente o commercialista della società società_1 srl (sua assistita) era coerente con lo svolgimento delle attività dichiarate dai terzi.
Ebbene, la giustificazione potrebbe essere condivisibile se non fosse che essa non trova alcun riscontro.
Infatti, il ricorrente non risultava aver alcun rapporto di lavoro autonomo e/ dipendente con la società società_1. srl.
Il dottor Ricorrente_1 non è mai stato depositario delle scritture contabili della società società_1 srl.
Anzi, da interrogazioni all'A.T (di cui si allega copia) il depositario delle scritture contabili dal 2016 al 2018 era il dottor Nominativo_10.
Quindi, se il Ricorrente_1 non aveva ricevuto alcun tipo di incarico con la società società_1 srl, è ragionevole presumere che le attività svolte erano motivate da interessi personali.
L'avviso di accertamento è altresì illegittimo per difetto di motivazione e carenza dell'elemento probatorio volto a supportare la presunzione di avvenuto incasso dell'IVA evasa dalla società_1 srl da parte del ricorrente.
Il ricorrente lamenta la mancata motivazione in merito alla quantificazione del provento illecito.
Per il ricorrente, l'ufficio non spiega la quantificazione del provento illecito pari ad euro 37.037,00 (pari al
50% dell'iva evasa dalla società) e non è stata fornita prova del passaggio di denaro dalla società al ricorrente.
Nel caso della cartiera, il cliente non paga effettivamente il costo che deduce (nella pratica fa il pagamento per avere una prova documentale ma i soldi gli tornano indietro sottobanco) e la cartiera non riceve quindi le somme che ad essa sono state pagate con bonifico ma si fa pagare una somma per il servizio svolto.
Pertanto, per il calcolo del provento illecito, l'ufficio ha ritenuto che il provento derivante dall'emissione di fatture false sia in via presuntiva correlato con il beneficio procurato all'utilizzatore delle fatture, beneficio consistente nell'evasione dell'IVA che la contabilizzazione delle fattura false gli consente e ritengono quindi legittimo ripartire a metà (50%) il vantaggio economico derivante dal mancato pagamento delle imposte tra il soggetto che ha emesso le fatture ed il soggetto che le ha ricevute.
Del tutto infondata la circostanza, talaltro soltanto asserita, secondo cui mancherebbero passaggi di denaro dalla società società_1 al suo conto corrente.
In materia di accertamento tributario, con ordinanza n. 26999 del 14 settembre 2022, al Corte di cassazione ha osservato che «può ritenersi, in via presuntiva e secondo l'id quod plerumque accidit, che l'amministratore di fatto di una società “cartiera” abbia direttamente incamerato i proventi dell'evasione fiscale addebitabile all'ente, anche in assenza di evidenze contabili dell'evasione, sicché spetta all'amministratore stesso fornire la prova contraria (cfr. in tal senso, Cass. n. 36003 del 2021)».
Illegittimità dell'avviso di accertamento per erroneità nella determinazione della base imponibile riprese dall'AE.
In subordine, il ricorrente sostiene che il provento illecito dev'essere inquadrato nella categoria del “reddito diverso” e non “reddito di impresa”.
L'eccezione è infondata in diritto.
Il legislatore ha introdotto l'articolo 14, comma 4, della legge n. 537 del 24-12-1993, secondo cui: «Nelle categorie di reddito di cui all'articolo 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi... devono intendersi ricompresi, se in esse classificabili, i proventi derivanti da fatti, atti o attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo se non già sottoposti a sequestro o confisca penale. I relativi redditi sono determinati secondo le disposizioni riguardanti ciascuna categoria».
Ne deriva che i redditi illeciti vadano, comunque, collocati in una delle fattispecie previste dall'articolo 6, comma 1, del TUIR.
Qualora il reddito di provenienza illecita non sia classificabile in una specifica voce tra quelle previste, va collocato nella categoria dei redditi diversi.
Tenuto conto di quanto sopra evidenziato, appare evidente che la categoria “redditi diversi” assume la delicata funzione di “cerniera”, facendo rientrare in essa tutti quei proventi che erano difficilmente riconducibili in altre categorie.
Quindi, al fine di corretta classificazione di un reddito di natura illecita, è necessario verificare la natura del provento illecito derivante dall'attività.
La vendita sistematica di documenti fiscali ad operatori economici contro corrispettivo costituisce senza dubbio un'attività commerciale e come tale rientra a pieno titolo nella categoria del reddito di impresa.
4. Il ricorrente presentava un'istanza di assunzione di prova per testi, nonché una memoria illustrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'art. 6 bis, l. 212/2000, impone il contradditorio preventivo, che si instaura attraverso la comunicazione dello schema del futuro possibile atto: sicché non può equivalere la comunicazione del PVC, il quale non concreta un atto impositivo, ma raccoglie un'attività istruttoria.
L'Agenzia assume che, avendo, dopo l'emissione dell'avviso di accertamento, il ricorrente presentato istanza di accertamento con adesione, la contestazione sarebbe pretestuosa: ma tale considerazione non collima in alcun modo con la previsione di legge, che il contribuente conosca anticipatamente il contenuto del possibile futuro atto impositivo.
Rimane l'eccezione al contraddittorio preventivo, prevista dal comma 2, ed invocata dalla parte pubblica, ossia il ricorre di «casi motivati di fondato pericolo per la riscossione».
Nella specie, nell'avviso si legge, in proposito: «Tenuto conto della natura fraudolente delle violazioni contestate dalla UA di FI (emissione di fatture inesistenti) e stante il pericolo per la riscossione, si procede, quindi, con l'emissione del presente atto di accertamento dei tributi accertati, visto quanto disposto dall'art. 6/BIS, comma 2 della Legge 212/2000.»: ma, in realtà, la natura fraudolenta delle violazioni non integra pericolo per la riscossione, bensì connota di illiceità le infrazioni (che si reputano) accertate, mentre sul pericolo, in sé, nulla si dice.
Le difese dell'Agenzia, per quanto, com'è noto, la motivazione dell'atto impugnato non possa essere integrata ex post, nel corso del giudizio, appaiono, in proposito, del tutto generiche, limitandosi a richiamare ipotesi varie, senza sussumere esattamente il caso di specie in alcuna di esse. La necessità di una specificazione delle ragioni del pericolo per la riscossione, espressamente contemplata dalla norma del caso, era già evidenziata, nell'ipotesi dell'iscrizione nel ruolo straordinario, da Cass. civ.,
Sez. V, ord. 18.7.2022, n. 22529 («In tema di riscossione dei tributi, ai fini dell'iscrizione nel ruolo straordinario, non è idonea ad integrare il requisito del "fondato pericolo per la riscossione" la sola circostanza della messa in liquidazione, anche volontaria, della società occorrendo, invece, che a tale condizione si accompagnino ulteriori fatti, riferibili a condotte tenute dal contribuente (quali, ad es. l'occultamento di cespiti), o ad eventi oggettivi esterni (ad es., l'adozione di provvedimenti di sequestro, la contestuale presenza di una pluralità di ingenti debiti ovvero la presentazione di istanze di fallimento), o, infine, a gravi irregolarità da parte del liquidatore nella stessa procedura di liquidazione, come tali suscettibili di porre in risalto la criticità della posizione debitoria e il timore di un "vulnus" per il credito.»).
Con riguardo alla disciplina odierna, qui in esame, è opportuno ricordare, sebbene trattisi di pronunzia di merito, la sentenza 23.12.2024, n. 5285, resa dalla C.G.T. di I Grado di Milano, Sez. VII, che appare corretta e condivisibile: «per giustificare il pericolo della riscossione è necessario che l'Ufficio individui parametri oggettivi, quali condotte tenute dal contribuente (ad esempio l'occultamento di cespiti), ovvero eventi oggettivi esterni quali l'adozione di provvedimenti di sequestro, la contestuale presenza di una pluralità di ingenti debiti ovvero la presentazione di istanze di fallimento, tutte situazioni non presenti nel caso in esame.
L'avviso di accertamento è dunque nullo ed illegittimo per omessa attivazione del contraddittorio preventivo.».
In conclusione, la domanda dev'essere accolta: di conseguenza, deve ritenersi annullato l'avviso di accertamento n. TFM010100561/2025, emesso dall'Agenzia delle Entrate,
contro
Ricorrente_1.
2. La particolare complessità della controversia, nel suo insieme, consente la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
LA CORTE
accoglie la domanda e compensa le spese di lite tra le parti.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 1, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SOVIERO FRANCESCO, Presidente
GALASSO LUIGI, Relatore
RINALDI MARILISA, Giudice
in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 742/2025 depositato il 08/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Benevento - Viale Aldo Moro 82100 Benevento BN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFM010100561 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFM010100561 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFM010100561 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIME ORDINARIO)
2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFM010100561 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFM010100561 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 104/2026 depositato il 05/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Il difensore del ricorrente si riporta agli atti depositati e insiste per l'accoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato:
La rappresentante dell'ufficio si riporta agli atti depositati e chiede il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. L'Agenzia delle Entrate notificava, il 23 Gennaio 2025, a Ricorrente_1 l'avviso di accertamento n. TFM010100561/2025, dalla medesima Agenzia emesso, avente ad oggetto IRPEF ed addizionali, IRAP ed IVA anno d'imposta 2018.
L'Agenzia motivava come segue:
Vista la dichiarazione dei redditi Modello Unico 2019/Persone fisiche Identificativo dichiarazione N°
16465749707 – 0000020, presentata in data 29 novembre 2019 per l'anno d'imposta 2018 dal Sig.
Ricorrente_1;
Visto il Processo Verbale di constatazione redatto dalla UA di FI – Tenenza HI -Squadra Operativa Volante, nei confronti della società società_1. S.R.L., - regolarmente notificato in data 23 gennaio 2025, le cui osservazioni di rilevanza fiscale in esso contenute divengono parte integrante del presente accertamento;
atteso inoltre che i rilievi di cui al presente atto, scaturiscono anche dalle risultanze di una verifica eseguita dai militari della UA di FI – Tenenza HI Squadra Operativa Volante, con la quale i militari relativamente all'anno d'imposta 2018 hanno rilevato:
INDIVIDUAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE DI FATTO
Le attività svolte dai militari, hanno consentito, di acquisire elementi tali da far ritenere che la società società_1 S.R.L. di fatto è stata gestita dal Sig. Ricorrente_1 e Nominativo_1. Ai fogli 47 e 48 del Processo Verbale di constatazione sono riportate le risultanze acquisite nel corso delle attività sul conto degli stessi, che li hanno fatto ritenere amministratore di fatto della società società_1. S.R.L..
STATUS DI CARTIERA
Dagli approfondimenti eseguiti dai militari, attraverso gli esiti delle indagini finanziarie e l'audizione di persone, hanno fatto emergere un quadro indiziario tale da ritenere la società società_1. S.R.L. una mera cartiera, cioè quella di emettere fatture per operazioni inesistenti con l'obbiettivo di consentire alla società un risparmio d'imposta. Ai fogli 49 e 50 del Processo Verbale di constatazione sono riportate le risultanze acquisite nel corso delle attività ai fini dello status di cartiera.
DETERMINAZIONE DELL'TA AS
Di seguito si riepilogano le fatture emesse dalla società società_1. S.R.l., individuate attraverso le indagini finanziarie, lo spesometro/integrato e a seguito dei controlli di coerenza esterna: OMISSIS
RICAVI
Totale operazioni imponibili accertate anno 2018 € 455.973,93
IVA sulle operazioni imponibili accertate € 93.314,70
atteso inoltre che, l'art. 14, comma 4, della Legge n. 537/1993, dispone la tassazione dei proventi illeciti rientranti nelle categorie reddituali di cui all'art. 6, comma primo, del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917.
Quindi, secondo quanto stabilito dal richiamato articolo 14, tutte le attività illecite devono essere perseguite, anche fiscalmente, con tassazione dei relativi proventi. L'illiceità determina comunque la tassabilità del reddito da essa derivante, essendo il reddito un dato economico e non giuridico;
in altre parole, chi trae proventi dall'attività illecita realizza, comunque, una ricchezza che costituisce la causa del pagamento di un tributo. Per chi commette illeciti da cui deriva un determinato provento, dunque, non vige alcuna immunità fiscale. In base all'art. 53 della Costituzione, del resto, ciascuno deve contribuire alle spese pubbliche e vi deve dunque contribuire (a maggior ragione) anche chi ottiene proventi da attività illecite. Tanto premesso, quando dalle attività istruttorie svolte emerga la presenza della figura dell'amministratore di fatto che, gestisce uti dominus la società, lo stesso è ritenuto responsabile delle imposte dirette, in quanto effettivo possessore del reddito d'impresa. Dell'IVA, in forza di un mandato senza rappresentanza e della fictio per cui se le prestazioni di servizi rese dalla società sono soggette all'IVA, pure il rapporto giuridico tra l'amministratore di fatto (mandatario) e la società (mandante) è soggetto all'IVA.
Pertanto, si accerta:
AI FINI IRPEF
Per i suesposti motivi, l'Ufficio accerta, ai sensi dell'art. 39, primo comma, lettera d) del D.P.R. n. 600/1973, un reddito d'impresa pari ad € 46.657,00, derivante dal 50 % dell'IVA sulle operazioni imponibili accertate alla società società_1. S.R.L..
AI FINI IRAP Visto l'art. 25 del D.Lgs 446/97, istitutivo dell'imposta regionale sulle attività produttive, si determina, ai fini Irap, il reddito imponibile tassabile come da apposito prospetto.
AI FINI IVA Sul piano dell'imposizione indiretta, il punto di partenza è delineato dal provvedimento del
Ministero delle finanze 9 agosto 1999, n. 176/E, ove, muovendo da una pronuncia dell'11 luglio 1998, Causa
C-283/95, la Corte di Giustizia enuncia un orientamento di carattere generale secondo cui “alle attività illecite si applica lo stesso trattamento IVA previsto per le medesime attività esercitate legittimamente”. Tale principio, è stato rimarcato, altresì, dalla stessa Corte di Cassazione, in diverse decisioni. Tra queste, con la sentenza n. 24471 del 25 settembre 2006, la Suprema corte, identificando l'art. 14 della Legge n. 537/1993 quale
“norma di principio”, ne ha affermato l'applicabilità anche ad imposte diverse da quelle “sui redditi”.
Per i suesposti motivi, l'Ufficio accerta, ai sensi dell'art. 54 del D.P.R. n. 633/1972, un volume d'affari, pari ad € 46.657,00, cui corrisponde Iva complessivamente dovuta pari ad € 10.264,54 con aliquota 22%.
SANZIONI Le sanzioni sono irrogate ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs n. 472 del 18/12/1997.
2. Ricorrente_1 impugnava l'atto, innanzi a questa C.G.T.
È titolare in HI di uno Studio professionale per lo svolgimento dell'attività di Consulenza fiscale, commerciale, contabile, ed aziendale svolta da Dottori commercialisti. In data 7/8/2019 la UA di finanza – Tenenza di HI (anche GdF) iniziava una verifica fiscale nei confronti della società_1 Srl, con sede in HI (BN) alla Indirizzo_1, esercente l'attività di commercio all'ingrosso di bevande alcoliche, conclusasi il 23/1/2025 con la redazione di un processo verbale di constatazione (pvc) notificato il 28/1/2025 anche al ricorrente in quanto ritenuto amministratore di fatto della società verificata.
Dall'esame del pvc emerge che la GdF il 7/8/2019, ha iniziato la verifica fiscale senza la presenza del rappresentante legale, Sig. Nominativo_2, non avendo quest'ultimo riscontrato a 2 convocazioni notificate una prima l'8/7/2019 ed una successiva il 30/9/2019 (Fg 2 PVC).
Nel corso di tale verifica, anche di natura finanziaria, la GdF riscontrava una frode fiscale realizzata dalla società_1 Srl e provvedeva alla segnalazione della notizia di reato alla Procura della Repubblica dando vita ad un procedimento penale inizialmente in essere presso il Tribunale di Napoli Nord per poi essere trasferito per competenza territoriale al Tribunale di Benevento.
Nell'ambito di tale procedimento penale il contribuente a, seguito della escussione di una serie di soggetti, veniva qualificato insieme ad un altro soggetto, Sig. Nominativo_2, amministratore di fatto della società_1 Srl venendo sottoposto anche ad intercettazioni ambientali, svolte su richiesta dalla GdF dal 9/12/2019 a tutto il 9/1/2020.
Sempre nel corso del procedimento penale il 18/11/2024 la GdF, su delega del GIP Dott.ssa Iaselli, procedeva nei confronti del ricorrente un sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente per un ammontare complessivo di € 50.698,70 di cui € 34.143,24 polizza vita, € 1.159,36 su c/c intrattenuto c/o Banca_1,
€ 544,07 su c/c intrattenuto Banca_2 italiane, € 13.319,00 valore stimato di 2 scooter e una autovettura Fiat 500 ed € 1.500,00 in contanti oltre a 7 orologi.
A conclusione della verifica fiscale effettuata nei confronti della società_1 Srl il 23/1/2025 la GdF emetteva un processo verbale di constatazione (pvc) notificato al Rag. Ricorrente_1 il 28/1/2025, con il quale veniva contestato alla società_1 Srl di essere una società cartiera, responsabile di una frode fiscale in quanto riteneva constatata: l'inesistenza presso la sede della società di qualsiasi attività imprenditoriale;
la mancata intestazione di utenze e di beni immobili o mobili registrati;
l'omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali per gli anni
2016, 2017 e 2018 ed omesso versamento delle relative imposte;
la mancata esibizione delle scritture contabili.
Inoltre, a seguito di verifiche finanziarie, si rilevava che a fronte di incassi per la fornitura di beni (€ 173.253,00 nel 2018) venivano effettuati dei pagamenti (€ 505.229,31 sempre nel 2018) nei confronti di soggetti a loro volta evasori totali o operanti in settori diversi rispetto a quello di appartenenza.
Per l'anno 2018 contestava perciò un indebito incasso di IVA che non veniva successivamente versata per
€ 93.314,70.
Nello stesso pvc la GdF contestava al Rag. Ricorrente_1 la qualifica di amministratore di fatto della società_1 Srl sempre sulla base delle escussioni che hanno dato vita al procedimento penale in particolare:
- del Sig. Nominativo_4, titolare dell'agenzia Società_4 di HI, che dichiarava che il ricorrente aveva curato, quale intermediario, la sottoscrizione di un contratto di locazione di un immobile concesso in conduzione alla società_1 Srl per il periodo maggio 2016- ottobre 2017;
- del Sig. Nominativo_5 il quale dichiarava di essersi recato preso un bar TI “società_2”, cliente del ricorrente, per l'acquisto di champagne, laddove il titolare gli avrebbe riferito che la merce proveniva dalla società società_1 Srl e che il Rag. Ricorrente_1 aveva provveduto personalmente alla fornitura;
(dichiarazione riportata nel pvc); (pag. 14) - del Dott. Nominativo_6 dal Direttore della Filiale di HI della Banca_3 il quale avrebbe dichiarato che il ricorrente si sarebbe interessato a presentare quale suo nuovo cliente,
l'amministratore della società_1 Srl per l'apertura di un conto corrente;
- del Sig. Nominativo_7, cliente del ricorrente, che con dichiarazioni contrastanti avrebbe affermato la circostanza di aver ricevuto una somma di danaro dalla società_1 Srl a seguito di una vendita simulata di attrezzature. Vendita finalizzata ad occultare all'ex moglie dei beni strumentali alla propria attività imprenditoriale e che in tale operazione il ricorrente avrebbe fatto da intermediario;
il ricorrente quale intermediario avrebbe curato la trasmissione della dichiarazione dei redditi nonché il deposito del bilancio relativi all'anno 2016; avrebbe fatto da intermediario tra la società_1 ad un assicuratore locale per la sottoscrizione di un contratto di assicurazione rc auto di un veicolo di proprietà della società.
- del Sig. Nominativo_8, proprietario di un immobile concesso in locazione alla società_1. Srl che dichiarava che il titolare dell'Agenzia Società_4 di HI gli aveva riferito che il ricorrente era alla ricerca di un immobile per conto di un suo nuovo cliente una società di Napoli;
- del Sig. Nominativo_9 soggetto che svolgeva la consulenza del lavoro per conto dello studio del Rag. Ricorrente_1 che avrebbe dichiarato la circostanza che di aver ricevuto dei pagamenti da parte del Rag. Ricorrente_1 per la redazione delle buste paga per conto di diverse società, tra le quali la società_1 Srl.
L'AE recepiva integralmente le risultanze del pvc e senza l'instaurazione del contraddittorio preventivo motivando tale omissione dalla natura fraudolenta delle contestazioni mosse, nonché dal pericolo per la riscossione, il 19/3/2025 notificava l'avviso di accertamento in questa sede impugnato laddove ha contestato al ricorrente l'indebito incasso del 50% dell'IVA introitata e non versata dalla società_1. qualificando, tale provento come reddito d'impresa derivante da attività illecita, recuperando le maggiori Irpef, Irap ed IVA calcolata su tali somme.
In particolare, accertava un maggior reddito d'impresa per € 46.657,00 e un maggiore imponibile IVA per lo stesso importo accertando maggiore IRPEF per € 18.418,00; maggiore addizionale regionale per € 947,00, una maggiore addizionale comunale per € 383,00, una maggiore IRAP per € 2.319,00 una maggiore IVA calcolata sulla maggiore entrata per € 10.265,00, irrogando sanzioni per € 24.864,30.
Il ricorrente, ricevuto l'avviso di accertamento e non essendo mai stato sentito sia in sede di indagini penale che nel corso della verifica fiscale, il 14/5/2025 presentava una istanza di accertamento con adesione anche al fine di evitare il costo e l'alea di un contenzioso tributario.
Contraddittorio regolarmente instauratosi l'8/7/2025, ma conclusosi con esito negativo.
A seguito del passaggio del fascicolo penale dal Tribunale di Napoli Nord a quello di Benevento, i militari della GdF di HI il procedevano, sempre a carico del ricorrente, ad un nuovo sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente laddove altre a quanto sequestrato il nell'ottobre/novembre 2024 procedevano ad acquisire ulteriori € 671,50 + € 1,29 quale saldo sui c/c a lui intestati.
A seguito di istanza di riesame presentata dal Rag. Ricorrente_1, il 29/5/2025 il Tribunale del riesame di Benevento, non avendo ritenuto sussistere i presupposti, in data 6/6/2025 emetteva una ordinanza di dissequestro delle somme precedentemente sequestrate.
Tanto premesso, il ricorrente articolava i seguenti motivi di impugnazione:
Illegittimità dell'avviso di accertamento n. TFM010100561/2025 emesso da AE e notificato il 19/03/2025 per il mancato esperimento nei confronti del ricorrente del contraddittorio preventivo obbligatorio (violazione e falsa interpretazione dell'Art. 6, bis della L. n. 212/2000 e dell'Art. 41 della CED).
Difetto di motivazione e carenza dell'elemento probatorio volto a supportare la presunzione imputata al ricorrente di aver ricoperto il ruolo di amministratore di fatto della società_1. Srl e del suo presunto incasso dell'IVA asseritamente evasa dalla società (Violazione degli Artt. 7 L. n. 212/2000, 2697 cc, 7 del D. Lgs n.
546/1992 e 39 del DPR. n. 600/1972).
Nel caso in esame, nonostante una attività investigativa oltremodo invasiva, effettuata dalla GdF nei confronti del ricorrente laddove è stato anche sottoposto a intercettazioni ambientali, non si ravvisa anche lontanamente alcuna attività con tali caratteristiche.
Nonostante la verifica finanziaria condotta sulla società che per l'anno verificato ha evidenziato ingenti movimentazioni sui c/c (incassi per € 173.253,00 e pagamenti per € 505.229,31) non risultano operazioni imputabili al contribuente o poteri di disposizione allo stesso attribuiti o anche solo esercitati.
La GdF lo qualifica quale amministratore di fatto a seguito di dichiarazioni acquisite da una serie di soggetti alcuni dei quali addirittura fanno affermazioni in ordine a circostanze loro riferite da altri soggetti ancora.
Un Agente di Società_4 che ha dichiarato che il ricorrente era alla ricerca di un immobile per conto di una società sua possibile cliente facendo perciò da intermediario per la sottoscrizione del relativo contratto di locazione;
il Sig. Nominativo_5 il quale dichiarava di essersi recato preso un bar TI (cliente del ricorrente) per l'acquisto di merce, il cui titolare gli avrebbe riferito che la fornitura proveniva dalla società società_1 Srl e il ricorrente avrebbe provveduto alla consegna.
Singolare è in questo caso la circostanza che il consulente fiscale di un bar si occupi anche di curare la consegna della merce.
Sul punto si richiama l'attenzione al fatto che la GdF si sia limitata ad acquisire la dichiarazione di un terzo soggetto estraneo al ricorrente che a sua volta riporta affermazioni rese da un altro soggetto ancora (il titolare del bar) senza poi sentire quest'ultimo.
Il Direttore della Filiale di HI della Banca_3 il quale avrebbe dichiarato che il ricorrente gli avrebbe presentato l'amministratore della società_1 Srl per l'apertura di un conto corrente senza però verificare se il Rag. Ricorrente_1 avesse una autorizzazione ad operarvi o chiedere allo stesso Direttore o altro personale della Banca se avesse svolto operazioni bancarie in nome e per conto della società_1.
Il Sig. Nominativo_7, cliente del ricorrente, che con 2 dichiarazioni contrastanti avrebbe affermato la circostanza di aver ricevuto una somma di danaro dalla società_1 Srl per la vendita simulata di attrezzature finalizzata ad sottrarre all'aggressione, da parte dell'ex moglie, dei beni strumentali alla propria attività imprenditoriale e che in tale operazione il ricorrente avrebbe fatto da intermediario.
Oppure che pagava il soggetto incaricato dal proprio studio per lo svolgimento di pratiche afferenti la contabilità del lavoro svolta nei confronti di più società.
Appare evidente come tali rilievi oggetto anche di contestazioni in sede penale, laddove eventualmente confermate, rilevano, al limite, una attività tipica del commercialista o del consulente aziendale.
Secondo la GdF in tal modo praticamente tutti i consulenti aziendali sarebbero amministratori di fatto di soggetti dagli stessi assistiti.
Così, come nonostante le intercettazioni ambientali a cui è stato sottoposto, non è emersa alcun'attività relativa ad un eventuale coinvolgimento del professionista alla gestione sociale.
Tra l'altro appare contraddittorio che nel mentre da una parte il Rag. Ricorrente_1 viene individuato amministratore di fatto della società_1. dall'altra non viene mai coinvolto nelle attività di verifica sia in sede penale ma, soprattutto in sede tributaria.
Proprio in sede penale il Tribunale del riesame di Benevento evidentemente non avendo ritenuto sufficienti gli elementi addotti dalla GdF, il 6/6/2025 ha disposto il dissequestro delle somme precedentemente sequestrate nel novembre 2024 e il 29/5/2025.
L'avviso di accertamento è altresì illegittimo per difetto di motivazione e carenza dell'elemento probatorio volto a supportare la presunzione di avvenuto incasso dell'IVA evasa dalla società_1 Srl da parte del ricorrente.
Illegittimità dell'avviso di accertamento per erroneità nella determinazione della base imponibile ripresa dall'AE.
3. Resisteva l'Agenzia delle Entrate.
Illegittimità dell'avviso di accertamento n. TFM010100561/2025 emesso da AE e notificato il 19 Marzo 2025 per il mancato esperimento nei confronti del ricorrente del contraddittorio obbligatoria (violazione e falsa interpretazione dell'art. 6 bis della L. 212/2000 e dell'art. 31 della CED).
Il ricorrente eccepisce l'illegittimità dell'avviso di accertamento per mancata attivazione del contradditorio preventivo.
Infatti, a suo parere, non esisteva la causa giustificativa del “fondato pericolo per la riscossione”, tenuto conto che i beni del contribuente erano già stati sottoposti a sequestro preventivo in data 20/11/2024.
L'eccezione è giuridicamente infondata.
Il procedimento penale è autonomo da quello amministrativo-tributario e non vi è alcuna interferenza tra istituti di diritto penale e di diritto tributario.
Tant'è vero che l'amministrazione finanziaria non era stata notiziata dall'autorità giudiziaria sullo sviluppo delle indagini penali e sui provvedimenti adottati.
La circostanza che la locuzione “fondato pericolo per la riscossione” sia anche presupposto per l'adozione della misura cautelare del sequestro preventivo è del tutto irrilevante in ambito tributario, tenuto conto che, la legittimità e la fondatezza di un atto tributario può essere messa in discussione soltanto facendo riferimento alle norme che ne disciplinano la sua formazione ed efficacia.
L'art.
6-bis, comma 1, della l. n. 212/2000, disciplina il contradditorio preventivo generalizzato, mentre il comma 2, in deroga al principio generale, consente all'amministrazione finanziaria di notificare l'avviso di accertamento senza instaurare una interlocuzione con il contribuente, in caso di fondato pericolo per la riscossione.
In sintesi, in caso “di necessità”, l'amministrazione antepone l'efficacia dell'azione di accertamento al diritto al contraddittorio. Anche se il legislatore non offre indicazioni in merito alla definizione del concetto di “pericolo per la riscossione”, la giurisprudenza ha tracciato alcune linee interpretative di rilievo, suggerendo che la sussistenza di un siffatto “pericolo” vada desunta caso per caso, con riferimento alla situazione soggettiva e specifica del contribuente attenzionato e sempre mediante il riscontro di una necessitata pluralità di fattori, che inducano a ritenere concreto il rischio di perdita del credito erariale.
A titolo esemplificativo, si citano alcune di queste fattispecie:
• la circostanza che il contribuente versi in stato di insolvenza (cfr. Cassazione. nn. 16478 e 9424 del 2014)
o comunque se ricorre un'evidente situazione di pericolo di perdita del credito fiscale (cfr. Cassazione n.
14287/2014); ad esempio, una situazione del genere è ravvisabile nel caso in cui il contribuente sia dichiarato fallito. L'urgenza è giustificata dalla necessità dell'erario di intervenire nella procedura dopo che la parte ha perso la capacità di gestire il proprio patrimonio (cfr. Cassazione n. 3294/2019)
• una circostanza imprevedibile e sopravvenuta che, nell'imporre una stretta tempistica per gli adempimenti dell'Amministrazione finanziaria, è idonea a giustificare il mancato rispetto del termine di cui all'articolo 12
(cfr. Cassazione n. 15547/2015)
• il pericolo derivante da reiterate violazioni che comportino l'obbligo di denuncia per reati tributari (cfr.
Cassazione nn. 16478 e 2587 del 2014).
L'ufficio ha dettagliatamente giustificato l'urgenza, con la seguente motivazione: “tenuto conto della natura fraudolenta delle violazioni contestate dalla UA di finanza (emissione di fatture inesistenti) e stante il pericolo per la riscossione”.
In ogni caso, l'eccezione è pretestuosa, tenuto conto che, dopo l'emissione dell'avviso di accertamento, il contribuente ha presentato istanza di accertamento con adesione.
Il contradditorio si è regolarmente svolto, ancorché con esito negativo, a conferma che le argomentazioni del ricorrente non avrebbero potuto modificare la pretesa impositiva.
Difetto di motivazione e carenza dell'elemento probatorio volto a supportare la presunzione imputata al ricorrente di aver ricoperto il ruolo di amministratore di fatto della società_1 srl e del presunto incasso dell'IVA asseritamente evasa dalla società.
Per il ricorrente, gli elementi di prova raccolti non provano il suo coinvolgimento come amministratore di fatto.
È d'uopo precisare che il ricorrente non solleva alcuna contestazione circa la natura di cartiera della società_1 srl, la cui fittizietà dovrà, pertanto, essere confermata.
Ai fini del riconoscimento della qualifica di amministratore di fatto, la prova della ritenuta funzione gestoria esercitata da parte di un soggetto non formalmente investito di tale carica, si traduce nell'accertamento di elementi sintomatici dell'inserimento organico di tale soggetto in qualunque settore gestionale dell'attività economica, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare (Cassazione penale sez. V, 28 febbraio 2024, n. 16414).
È evidente che l'effettivo esercizio dei poteri tipici inerenti al ruolo di amministratore non si ravvisa nel caso di una società cartiera.
Una “società cartiera” è un'entità creata solo sulla carta, priva di una reale struttura operativa, utilizzata come strumento per commettere illeciti, tipicamente frodi IVA o evasione fiscale.
In tema di reati tributari, la prova della posizione di amministratore di fatto di una società “schermo”, priva di reale autonomia e costituita per essere utilizzata come “cartiera” in un meccanismo fiscalmente fraudolento volto a evadere le imposte, si traduce in quella del ruolo di ideatore e organizzatore del suddetto sistema fraudolento, atteso che non è ipotizzabile l'accertamento di elementi sintomatici dell'inserimento organico in un ente solo formalmente operante (cassa. Penale Sentenza n. 36477 del 1° ottobre 2024).
Inoltre, possono essere considerati infine elementi indizianti altamente significativi della presenza di un amministratore di fatto circostanze quali, ad esempio, la costante assenza dell'amministratore di diritto, la mancanza di qualsivoglia cognizione professionale per l'esercizio della funzione da parte dell'amministratore di diritto (Cass. Pen., Sez. V, 17 giugno 2016, n. 41793).
In sintesi, nel caso di società cartiera, gli elementi sintomatici dell'ideatore si concretizzano essenzialmente nell'avere formalmente le carte in regole per iniziare ad operare.
A titolo esemplificativo: la quasi totale assenza di beni strumentali e personale, nonché una sede fittizia, un capitale sociale minimo e ingenti movimenti bancari che si compensano con prelievi e, ancora, il sistematico omesso versamento delle imposte, oltre ad un prestanome come amministratore di diritto.
Nel caso in esame, gli elementi raccolti dimostrano che il signor Ricorrente_1 era ideatore del sistema fraudolento:
Il signor Ricorrente_1 curava per contro della società la locazione dell'immobile presso l'agenzia Società_4 di HI (BN), consegnando, materialmente, presso quest'ultima società, il corrispettivo (in contanti) dei canoni mensili di locazione.
L'immobile era soltanto una sede fittizia.
Infatti, il proprietario dell'immobile dichiarava che: «Nel periodo in cui il locale è stato affittato alla società e precisamente da maggio 2016 a ottobre 2017 il locale è stato sempre chiuso ad eccezione di tre o quattro volte che l'ho visto con la saracinesca aperta e in tali occasioni non ho notato la presenza di alcuno né tantomeno lo scarico o carico di merce con furgoni».
Il signor Ricorrente_1 autorizzava il responsabile dell'agenzia Società_4 di HI alla rescissione del contratto tra la società_1. e il proprietario dell'immobile.
Al riguardo, l'intermediario immobiliare dichiarava quanto segue: «Ribadisco che Ricorrente_1 ha sempre curato il tutto a partire dalla visione del locale, dalla negazione del contratto e dalla relativa stipula. Ho avuto contatti solamente con lui».
Il signor Ricorrente_1 si era interessato all'apertura del conto corrente bancario intestato alla società_1. presso l'agenzia delle Banca_3 di HI, interloquendo altresì con il Direttore della stessa, il sig. Nominativo_6.
inoltre, il ricorrente aveva curato le pratiche del contratto di assicurazione RCA relativo all'unico bene mobile registrato che la società_1. aveva posseduto nel corso degli anni, ossia l'autovettura Audi Q3 intestata alla società dal 2.8.2017 al 1°.3.2018.
il Ricorrente_1 retribuiva personalmente il consulente del lavoro – Nominativo_9 – per le incombenze gius-lavorative dallo stesso effettuate anche per conto della società_1. e predisponeva le dichiarazioni fiscali recanti gli elementi passivi fittizi della maggior parte delle imprese destinatarie delle fatture emesse dalla società_1., nonché consulente delle stesse;
inoltre, degne di nota risultano anche le dichiarazioni rese in atti da (vedi pagina 48 pvc) Nominativo_7 e da Nominativo_5.
A fronte dell'imponente quadro probatorio, la difesa del ricorrente risulta generica e priva di un riscontro. Infatti, nel ricorso introduttivo, il contribuente si limita a sostenere quanto appresso: «Appare evidente come tali rilevi oggetto di contestazione anche in sede penale laddove eventualmente confermate rilevano al limite un'attivi tipica del commercialista o di consulente aziendale. Secondo la GDF in tal modo praticamente in capo a tutti i consulenti aziendali sarebbero amministratori di fatto di soggetto degli stessi assististi».
In sostanza, il contribuente non nega la veridicità delle dichiarazioni rese dai terzi, ma sostiene che la qualifica di consulente o commercialista della società società_1 srl (sua assistita) era coerente con lo svolgimento delle attività dichiarate dai terzi.
Ebbene, la giustificazione potrebbe essere condivisibile se non fosse che essa non trova alcun riscontro.
Infatti, il ricorrente non risultava aver alcun rapporto di lavoro autonomo e/ dipendente con la società società_1. srl.
Il dottor Ricorrente_1 non è mai stato depositario delle scritture contabili della società società_1 srl.
Anzi, da interrogazioni all'A.T (di cui si allega copia) il depositario delle scritture contabili dal 2016 al 2018 era il dottor Nominativo_10.
Quindi, se il Ricorrente_1 non aveva ricevuto alcun tipo di incarico con la società società_1 srl, è ragionevole presumere che le attività svolte erano motivate da interessi personali.
L'avviso di accertamento è altresì illegittimo per difetto di motivazione e carenza dell'elemento probatorio volto a supportare la presunzione di avvenuto incasso dell'IVA evasa dalla società_1 srl da parte del ricorrente.
Il ricorrente lamenta la mancata motivazione in merito alla quantificazione del provento illecito.
Per il ricorrente, l'ufficio non spiega la quantificazione del provento illecito pari ad euro 37.037,00 (pari al
50% dell'iva evasa dalla società) e non è stata fornita prova del passaggio di denaro dalla società al ricorrente.
Nel caso della cartiera, il cliente non paga effettivamente il costo che deduce (nella pratica fa il pagamento per avere una prova documentale ma i soldi gli tornano indietro sottobanco) e la cartiera non riceve quindi le somme che ad essa sono state pagate con bonifico ma si fa pagare una somma per il servizio svolto.
Pertanto, per il calcolo del provento illecito, l'ufficio ha ritenuto che il provento derivante dall'emissione di fatture false sia in via presuntiva correlato con il beneficio procurato all'utilizzatore delle fatture, beneficio consistente nell'evasione dell'IVA che la contabilizzazione delle fattura false gli consente e ritengono quindi legittimo ripartire a metà (50%) il vantaggio economico derivante dal mancato pagamento delle imposte tra il soggetto che ha emesso le fatture ed il soggetto che le ha ricevute.
Del tutto infondata la circostanza, talaltro soltanto asserita, secondo cui mancherebbero passaggi di denaro dalla società società_1 al suo conto corrente.
In materia di accertamento tributario, con ordinanza n. 26999 del 14 settembre 2022, al Corte di cassazione ha osservato che «può ritenersi, in via presuntiva e secondo l'id quod plerumque accidit, che l'amministratore di fatto di una società “cartiera” abbia direttamente incamerato i proventi dell'evasione fiscale addebitabile all'ente, anche in assenza di evidenze contabili dell'evasione, sicché spetta all'amministratore stesso fornire la prova contraria (cfr. in tal senso, Cass. n. 36003 del 2021)».
Illegittimità dell'avviso di accertamento per erroneità nella determinazione della base imponibile riprese dall'AE.
In subordine, il ricorrente sostiene che il provento illecito dev'essere inquadrato nella categoria del “reddito diverso” e non “reddito di impresa”.
L'eccezione è infondata in diritto.
Il legislatore ha introdotto l'articolo 14, comma 4, della legge n. 537 del 24-12-1993, secondo cui: «Nelle categorie di reddito di cui all'articolo 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi... devono intendersi ricompresi, se in esse classificabili, i proventi derivanti da fatti, atti o attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo se non già sottoposti a sequestro o confisca penale. I relativi redditi sono determinati secondo le disposizioni riguardanti ciascuna categoria».
Ne deriva che i redditi illeciti vadano, comunque, collocati in una delle fattispecie previste dall'articolo 6, comma 1, del TUIR.
Qualora il reddito di provenienza illecita non sia classificabile in una specifica voce tra quelle previste, va collocato nella categoria dei redditi diversi.
Tenuto conto di quanto sopra evidenziato, appare evidente che la categoria “redditi diversi” assume la delicata funzione di “cerniera”, facendo rientrare in essa tutti quei proventi che erano difficilmente riconducibili in altre categorie.
Quindi, al fine di corretta classificazione di un reddito di natura illecita, è necessario verificare la natura del provento illecito derivante dall'attività.
La vendita sistematica di documenti fiscali ad operatori economici contro corrispettivo costituisce senza dubbio un'attività commerciale e come tale rientra a pieno titolo nella categoria del reddito di impresa.
4. Il ricorrente presentava un'istanza di assunzione di prova per testi, nonché una memoria illustrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'art. 6 bis, l. 212/2000, impone il contradditorio preventivo, che si instaura attraverso la comunicazione dello schema del futuro possibile atto: sicché non può equivalere la comunicazione del PVC, il quale non concreta un atto impositivo, ma raccoglie un'attività istruttoria.
L'Agenzia assume che, avendo, dopo l'emissione dell'avviso di accertamento, il ricorrente presentato istanza di accertamento con adesione, la contestazione sarebbe pretestuosa: ma tale considerazione non collima in alcun modo con la previsione di legge, che il contribuente conosca anticipatamente il contenuto del possibile futuro atto impositivo.
Rimane l'eccezione al contraddittorio preventivo, prevista dal comma 2, ed invocata dalla parte pubblica, ossia il ricorre di «casi motivati di fondato pericolo per la riscossione».
Nella specie, nell'avviso si legge, in proposito: «Tenuto conto della natura fraudolente delle violazioni contestate dalla UA di FI (emissione di fatture inesistenti) e stante il pericolo per la riscossione, si procede, quindi, con l'emissione del presente atto di accertamento dei tributi accertati, visto quanto disposto dall'art. 6/BIS, comma 2 della Legge 212/2000.»: ma, in realtà, la natura fraudolenta delle violazioni non integra pericolo per la riscossione, bensì connota di illiceità le infrazioni (che si reputano) accertate, mentre sul pericolo, in sé, nulla si dice.
Le difese dell'Agenzia, per quanto, com'è noto, la motivazione dell'atto impugnato non possa essere integrata ex post, nel corso del giudizio, appaiono, in proposito, del tutto generiche, limitandosi a richiamare ipotesi varie, senza sussumere esattamente il caso di specie in alcuna di esse. La necessità di una specificazione delle ragioni del pericolo per la riscossione, espressamente contemplata dalla norma del caso, era già evidenziata, nell'ipotesi dell'iscrizione nel ruolo straordinario, da Cass. civ.,
Sez. V, ord. 18.7.2022, n. 22529 («In tema di riscossione dei tributi, ai fini dell'iscrizione nel ruolo straordinario, non è idonea ad integrare il requisito del "fondato pericolo per la riscossione" la sola circostanza della messa in liquidazione, anche volontaria, della società occorrendo, invece, che a tale condizione si accompagnino ulteriori fatti, riferibili a condotte tenute dal contribuente (quali, ad es. l'occultamento di cespiti), o ad eventi oggettivi esterni (ad es., l'adozione di provvedimenti di sequestro, la contestuale presenza di una pluralità di ingenti debiti ovvero la presentazione di istanze di fallimento), o, infine, a gravi irregolarità da parte del liquidatore nella stessa procedura di liquidazione, come tali suscettibili di porre in risalto la criticità della posizione debitoria e il timore di un "vulnus" per il credito.»).
Con riguardo alla disciplina odierna, qui in esame, è opportuno ricordare, sebbene trattisi di pronunzia di merito, la sentenza 23.12.2024, n. 5285, resa dalla C.G.T. di I Grado di Milano, Sez. VII, che appare corretta e condivisibile: «per giustificare il pericolo della riscossione è necessario che l'Ufficio individui parametri oggettivi, quali condotte tenute dal contribuente (ad esempio l'occultamento di cespiti), ovvero eventi oggettivi esterni quali l'adozione di provvedimenti di sequestro, la contestuale presenza di una pluralità di ingenti debiti ovvero la presentazione di istanze di fallimento, tutte situazioni non presenti nel caso in esame.
L'avviso di accertamento è dunque nullo ed illegittimo per omessa attivazione del contraddittorio preventivo.».
In conclusione, la domanda dev'essere accolta: di conseguenza, deve ritenersi annullato l'avviso di accertamento n. TFM010100561/2025, emesso dall'Agenzia delle Entrate,
contro
Ricorrente_1.
2. La particolare complessità della controversia, nel suo insieme, consente la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
LA CORTE
accoglie la domanda e compensa le spese di lite tra le parti.