Articolo 2 della Legge 19 luglio 1956, n. 943
Articolo 1
Versione
9 settembre 1956
Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data alle Convenzioni di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore, in conformita' rispettivamente al disposto degli articoli XXI e XI delle Convenzioni stesse.

Entrata in vigore il 9 settembre 1956