Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data alle Convenzioni di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore, in conformita' rispettivamente al disposto degli articoli XXI e XI delle Convenzioni stesse.
Piena ed intera esecuzione e' data alle Convenzioni di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore, in conformita' rispettivamente al disposto degli articoli XXI e XI delle Convenzioni stesse.