Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/05/2025, n. 5185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5185 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. 6796/2021 R.G.A.C.
Tribunale di Napoli
2 SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 23/05/2025, alle ore 9:45, nella 2 SEZIONE civile del Tribunale di Napoli, all'udienza del giudice onorario dr. Aldo Aratro, è chiamata la causa
TRA
Parte_1
- ATTORE
E
Controparte_1
- CONVENUTO
Sono presenti:
l'Avv. LA LE RN per la parte attrice, la quale si riporta alle conclusioni come precisate con le note di trattazione scritta 24.12.2024 e ai propri scritti difensivi ivi compresa la memoria conclusionale depositata in data
13.5.2025;
l'Avv. Arturo Castaldo per la parte convenuta il quale si riporta ai propri scritti difensivi nonché alla memoria conclusionali depositata in data 2.5.2025 chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
Il giudice invita le parti alla discussione della causa. Le parti si riportano ai pro propri atti e alle conclusioni appena rassegnate.
Terminata la discussione, il giudice avvisa le parti che all'esito della
Camera di Consiglio che si terrà al termine dell'odierna udienza darà lettura del provvedimento anche in assenza del Difensori, che autorizza ad allo0ntanarsi dall'aula.
Il giudice dr. Aldo Aratro
All'esito della Camera di Consiglio, il giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario dr. Aldo Aratro, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 6796/2021 r.g.a.c.
TRA
(PI e CF rapp.ta e difesa in virtù di Parte_1 P.IVA_1 procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore dagli avv.ti
Raniero Junior Ranieri ( ) e LA Email_1
LE RN (e , presso i cui Email_2 domicili digitali è elett.te dom.ta;
Attrice
E
(C.F./P.I. ) rapp.ta Controparte_1 P.IVA_2
e difesa in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta dall'Avv. Arturo Castaldo presso il cui studio è elett.te dom.ta in Napoli alla Via
G. Verdi, n. 18;
Convenuta
OGGETTO: rapporti bancari.
CONCLUSIONI: come da verbale di causa e scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio (in riassunzione, ex art. 50 c.p.c., del giudizio r.g. 8/2020 Tribunale di Napoli-Nord in cui, nel contraddittorio tra le parti, veniva emessa l'ordinanza 8.2.2021 di dichiarazione di incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Napoli, con assegnazione del termine di tre mesi per la riassunzione;
e spese compensate) la società conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1 esponendo che nel corso del rapporto di conto corrente n. 1002395 (assistito da un'apertura di credito) e collegato conto anticipi n. 1002396, sottoscritti il
14.2.2025 ed estinti il 19.12.2019, la Banca convenuta aveva applicato addebiti
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illegittimi per interessi debitori usurari, ultralegali e anatocistici, nonché per spese, commissioni, variazione peggiorativa dei tassi, c.d. gioco delle valute, per un importo complessivo di euro 237.612,08 di cui ne chiedeva la ripetizione, previa ricostruzione del saldo dei rapporti. Rassegnava le seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare l'illegittimità e la nullità: i) dell'applicazione di tassi di interesse usurari. ii) della capitalizzazione trimestrale degli interessi applicata da
iii) dell'applicazione delle commissioni Controparte_1 trimestrali sul massimo scoperto;
iv) dell'applicazione delle spese trimestrali e gli altri oneri non pattuiti nonché v) del computo delle valute non pattuite;
rideterminare il dare e avere tra le parti e conseguentemente, condannare
[...]
alla rettifica del saldo e alla restituzione in favore Controparte_1 dell'odierna parte attrice dell'indebito complessivo di euro 237.612,08 o della maggiore o minore somma che il Tribunale adito riterrà, oltre interessi dalla data della domanda al soddisfo;
con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre
IVA e CAP e spese generali, come per legge”.
Costituitosi in giudizio, l'istituto bancario convenuto eccepiva la nullità della domanda nonché sua infondatezza in fatto e in diritto chiedendone il rigetto.
Deduceva l'assenza di usura originaria, la piena legittimità delle pattuizioni relative allo jus variandi, c.m.s., dei tassi di interesse ultralegali e dei giorni valuta, della capitalizzazione trimestrale;
la redazione per iscritto del contratto.
Eccepiva la prescrizione del diritto azionato e la decadenza per mancata contestazione degli estratti conto. Rassegnava le seguenti conclusioni: “1). In via pregiudiziale e preliminare dichiarare la nullità della citazione con tutte le conseguenze di cui all'art. 164 c.p.c. e cancellazione della causa dal ruolo, per quanto sopra esplicato;
2). In subordine, dichiarare l'improcedibilità, improponibilità ed inammissibilità delle domande attoree, nonché la prescrizione
e l'infondatezza in fatto e diritto delle stesse per i motivi tutti sopra esplicati e, anche in quanto prive di ogni elemento probatorio, rigettare le stesse;
3). Il tutto con vittoria di spese, anche generali, e compensi ex D.M. 55/2014 e successive modificazioni”.
Concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., prodotta documentazione, ammessa ed espletata ctu contabile, la causa, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, è chiamata all'odierna udienza per la decisione, ex art. 281 sexies c.p.c. Le parti hanno depositato, nel termine concesso, rispettive note conclusive.
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di nullità della domanda per indeterminatezza dell'oggetto ovvero per mancata specificazione degli elementi di diritto su cui la stessa si fonda. Mette conto osservare che la complessiva lettura dell'atto introduttivo del giudizio consente di individuarne il petitum e la causa petendi, cosicché alcuna violazione del diritto di difesa dell'istituto bancario convenuto può essere concretamente ipotizzata, dovendosi a ciò aggiungere che, pur avendo eccepito detta nullità, la banca convenuta si è però da subito
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ampiamente difesa nel merito, in tal modo mostrando di avere ben compreso la causa petendi sulla base della quale l'attore ha fondato l'azionata domanda di ripetizione.
Nel merito, la domanda è fondata per quanto di ragione.
È pacifica e documentata l'intercorrenza tra le parti del rapporto di conto corrente in oggetto, chiuso nel dicembre 2019.
La fattispecie, pertanto, va identificata come domanda di ripetizione di indebito previo accertamento di addebiti non dovuti e ricostruzione del dare/avere tra le parti;
invero, la ripetizione ex art 2033 cc. di somme indebitamente pagate dal correntista alla banca è possibile allorquando le contrapposte partite di debito e credito sono state definitivamente regolate fra le parti.
In punto di onere della prova gravante sulle parti, mette conto richiamare il principio secondo cui qualora l'attore proponga domanda di ripetizione e/o accertamento negativo del diritto ha l'onere di provare la pretesa azionata, mediante la produzione del contratto e degli estratti conto (Cass. 7501/2012;
33321/2018).
Peraltro, è noto che il principio dell'onere della prova sancito dall'art. 2697 c.c. si coniuga con il principio di acquisizione, per effetto del quale possono costituire idoneo supporto probatorio dei fatti costitutivi della pretesa azionata anche i documenti o i mezzi di prova prodotti o richiesti (ed ammessi ed espletati) dalla controparte (Cass. 500/2017).
Nell'esaminare la domanda attrice, va innanzitutto rilevato che è documentato e pacifico in lite l'intercorrenza del rapporto di conto corrente n.
1002395 e del collegato conto anticipi n. 1002396, sottoscritti il 14.2.2025 ed estinti il 19.12.2019. La banca convenuta ha altresì prodotto la lettera contratto affidamenti del 07.03.2005 e le successive variazioni dell'accordato.
Alla luce della documentazione contrattuale in atti, regolarmente sottoscritta da legale rapp.te della società correntista, va quindi rilevata l'infondatezza della doglianza della parte attrice circa la nullità del contratto per asserita insussistenza della relativa forma scritta ex art. 117 comma 3, TUB.
Altresì infondata è l'eccezione di nullità per mancata sottoscrizione della banca, essendo oramai noto, a seguito dell'arresto di cui alla sentenza n.
1653/2018 delle sezioni unite della Corte di Cassazione, in tema di intermediazione finanziaria, che il requisito della forma scritta è rispettato ove sia redatto il contratto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente, essendo quindi sufficiente la sola sottoscrizione dell'investitore ovvero non necessitando la sottoscrizione anche della banca, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti. In effetti, la “tematica” del c.d. contratto monofirma risulta oramai superata sulla scorta della condivisibile estensione del principio di diritto affermato nel richiamato arresto anche al contratto di conto corrente bancario (Cass. 14646/2018; 16070/2018).
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È poi noto che la mancata contestazione dell'estratto conto, e la connessa approvazione delle operazioni in esso annotate, riguardano gli accrediti e gli addebiti considerati nella loro realtà effettuale, nonché la verità contabile, storica e di fatto delle operazioni annotate, ma non impediscono la formulazione di censure concernenti la validità ed efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti, ivi compresa l'esistenza degli ordini e delle disposizioni del correntista (cfr. Cass.
11626/2011).
Nel corso del giudizio è stato affidato al CTU nominato, dott. R_
, il compito di ricalcolare il saldo contabile del conto corrente in oggetto
[...] adottando gli alternativi criteri di rielaborazione di cui all'ordinanza 15.3.2022 di conferimento dell'incarico; al c.t.u. è stato altresì conferito il compito di accertare il TEG dei rapporti secondo la formula dettata dalla Banca d'Italia ai fini della verifica del superamento dei tassi soglia di cui ai DD.MM. attuativi della L.
108/96; nonché, considerata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca, di considerare prescritte le annotazioni antecedenti al decennio dalla ricezione dell'atto di citazione secondo i metodi alternativi indicati nella medesima ordinanza 15.3.2022.
I rapporti bancari oggetto di giudizio, come verificato dal c.t.u., risultano essere:
- il conto corrente n. 2395-6, acceso il 14/2/2005 ed estinto il 19/12/2019 con saldo finale pari a zero (di cui sono stati prodotti in giudizio sia il contratto costitutivo che gli estratti conto e liste movimenti per l'intero svolgimento del rapporto);
- il c/c n.2396-4, acceso in data 14/2/2005 ed estinto il 6/5/2019 con saldo finale pari a zero (di cui sono stati prodotti in giudizio sia il contratto costitutivo che gli estratti della sua intera durata contrattuale. Si tratta di un conto anticipi su fatture regolato sul predetto c/c n. 2395-6;
- rapporti di affidamento regolati sui predetti conti, convenuti dalle parti mediante lettera-contratto di credito del 7/3/2005 (in atti, fascicolo parte convenuta): apertura di credito ordinaria di euro 10.000,00; fido per anticipo pro- solvendo su fatture di euro 150.000,00; fido assegni di euro 10.000,00 (linee di credito variate nella misura con i contratti sottoscritti il 29/12/2005, il 9/11/2006, il 15/12/2009, il 29/11/2010 e il 18/12/2018 (in atti, produzione convenuta).
Nella relazione peritale sono analiticamente riportate tutte le condizioni economiche disciplinanti i suddetti contratti. A differenza delle doglianze della parte attrice, risulta regolarmente pattuito il tasso di interesse ultralegale, il regime delle valute e delle spese. Anche la facoltà per la Banca di variare in senso sfavorevole al correntista le condizioni economiche originariamente convenute in contratto risulta specificamente approvata pattuita e attuata in aderenza al disposto di cui dell'art.118 TUB.
Per quanto riguarda la capitalizzazione trimestrale degli interessi, nei contratti di c/c n.2395-6 e n.2396-4 è pattuita la capitalizzazione paritetica
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trimestrale degli interessi, tuttavia gli interessi creditori risultano stabiliti nella medesima misura dello 0.01% per il TAN e il TAE;
nella lettera-contratto di credito del 7/3/2005, invece, non è pattuita la pari periodicità di computo degli interessi.
Per quanto riguarda gli oneri per commissione massimo scoperto (c.m.s.), nei contratti di c/c n.2395-6 e n.2396-4, tale commissione risulta convenuta con l'indicazione dell'aliquota e delle modalità di calcolo (applicazione sulla punta di massimo scoperto trimestrale), mentre nella lettera-contratto di credito del
7/3/2005 la commissione in parola è stata pattuita mediante l'indicazione della sola aliquota senza alcuna indicazione della modalità di calcolo.
Per quanto, infine, riguarda le commissioni ex L. 2/2009 e succ.mm. i.i, la commissione disponibilità fondi (CDF) e la commissione istruttoria veloce (CIV), non pattuite, la banca ha prodotto comunicazione di adeguamento alle nuove disposizioni di legge soltanto in relazione alla CIV;
nessuna comunicazione di adeguamento è stata invece prodotta relativamente alla CDF.
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Orbene, atteso quanto sopra evidenziato, le doglianze della parte attrice relative all'illegittimità di addebiti nel corso del rapporto di conto corrente per capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, commissione di massimo scoperto e commissione di disponibilità fondi appaiono fondate.
Allo scopo si osserva quanto segue.
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Quanto alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, va evidenziato che il contratto di conto corrente non soddisfa le condizioni di cui alla
Delibera CICR 9 febbraio 2000, in quanto solo apparentemente dispone la pari periodicità della capitalizzazione degli interessi debitori/creditori posto che prevede il tasso creditore (0,01%) ma senza alcuna indicazione del tasso creditore effettivo capitalizzato. Invero, come ha avuto modo di ribadire il giudice di legittimità, l'indicazione, in contratto, di un tasso annuo effettivo dell'interesse creditore corrispondente a quello nominale (ossia di un tasso annuo dell'interesse capitalizzato coincidente con quello non capitalizzato), coincide, sul piano degli effetti, con l'omessa indicazione del tasso creditore effettivo capitalizzato e rende priva di contenuto la clausola anatocistica riferita agli interessi attivi, così non realizzando la previsione di cui all'art. 6, delibera CICR 9/2/2020. come ha avuto modo di rilevare, condivisibilmente, la corte di Cassazione, “la previsione di un tasso di interesse effettivo corrispondente a quello nominale equivale alla mancata indicazione del tasso annuo calcolato per effetto della capitalizzazione: anche ad ammettere che le parti abbiano realmente voluto quest'ultima (in una qualche misura numericamente apprezzabile), il contratto mancante della detta indicazione non soddisferebbe una delle condizioni cui è subordinata, secondo quanto si è detto, la pattuizione dell'anatocismo” (cfr., in ultimo, Cass. 10775/2024; cfr. anche Cass. n. 18664/23). “Qualora, dunque, l'indicazione di un tasso creditore (un tasso annuo effettivo) non evidenzi l'incremento determinato dalla capitalizzazione, non risulta
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integrato uno dei presupposti cui l'art. 1 della delibera CICR, in attuazione dell'art.
120, comma 2, t.u.b., subordina la pratica dell'anatocismo” (cfr. Cass. cit.). A sua volta, come si è visto, la lettera contratto 7.3.2005 nemmeno contiene la pattuizione di pari periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori.
Ai sensi dell'art. 2 della Delibera richiamata (entrata in vigore il 22 aprile 2000), nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi avviene sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti. Il saldo periodico produce interessi secondo le stesse modalità. Nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori. Non vi è dubbio, pertanto, che la legittimità della produzione di interessi sugli interessi, ancorché normativamente prevista (art. 120 t.u.b. come modificato dal d.lgs. n. 342/1999, art. 25), presuppone necessariamente la specifica pattuizione, mancante nella specie, della stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori che creditori.
La conseguenza della illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori operata dalla banca comporta, altresì, che gli interessi medesimi dovranno essere calcolati senza operare alcuna capitalizzazione (cfr. Cass. s.u. 24418\2010;
Cass.; Cass. 24153/2016; 21875/2018).
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La commissione di massimo scoperto, siccome pattuita soltanto nella sua misura percentuale ma senza indicazione della modalità di applicazione, è affetta da nullità per indeterminatezza dell'oggetto, ex art. 1346 c.c. Invero, la c.m.s. aveva la funzione di remunerare la banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista;
si trattava di una remunerazione distinta, per natura e modalità di computo (essendo la c.m.s. indipendente dall'estensione nel tempo dell'utilizzo), dagli interessi passivi, con la conseguenza che la relativa pattuizione, come quella in esame, ante legge 2/2009, è valida soltanto se rispondente a criteri di determinatezza, non presenti nella specie. Invero, benché il giudice di legittimità (Cass. 12965/2016) abbia definitivamente risolto il problema della sussistenza di una giusta causa giustificatrice della commissione di massimo scoperto, anche per tale commissione vale la questione della determinatezza o determinabilità dell'oggetto, per cui in assenza di univoci criteri di determinazione del suo importo, la relativa pattuizione va ritenuta nulla, con diritto del correntista alla ripetizione di quando indebitamente versato.
* * *
La banca, infine, alcun addebito in conto avrebbe dovuto effettuare a titolo di CDF atteso che, come si è visto, non è stato prodotto in atti alcuna comunicazione di adeguamento ex L.2/2009 e successive mm.ii. legittimante gli addebiti medesimi.
* * *
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La doglianza della parte attrice circa un'asserita usurarietà degli interessi pattuiti è risultata del tutto priva di fondamento.
Il CTU ha infatti proceduto alla verifica dell'usura originaria dei contratti relativi al conto corrente e, correttamente procedendo ad applicare la formula della Banca d'Italia, ha potuto accertare in modo specifico e dettagliato che nessuno di essi viola o ha violato la legge n. 108/1996.
Come evidenziato in sede di discussione orale la difesa della parte convenuta, parte attrice, con la sua memoria conclusiva del 13.5.2025, ha invece riportato sul punto un dato inesistente nella relazione peritale, laddove ha infatti affermato che il CTU avrebbe accertato la sussistenza dell'usurarietà originaria dei tassi di interesse.
Ed in effetti, appare oltremodo “incomprensibile” quanto si legge nella memoria conclusionale della parte attrice, depositata in data 13.5.2025, laddove si
è ritenuto di affermare che il ctu avrebbe “accertato in modo inequivocabile
l'usurarietà originaria dei tassi di interesse”.
Nella relazione peritale si legge, invece, si legge testualmente (cfr. pag.
33):
<A seguito dell'analisi svolta, i cui risultati sono esposti nelle tabelle accluse alla presente relazione (allegati n.4 e n.5), il CTU ha accertato che nella fattispecie non è emerso nessuno sforamento delle soglie di legge. In sintesi, la condotta della banca è risultata conforme alla legge n.108/1996 sia in fase negoziale che in corso di rapporto>>.
E così nelle conclusioni (pag. 64):
<Lo scrivente ausiliare ha poi svolto le verifiche richieste in tema di usura.
Preliminarmente, l'indagine ha riguardato le condizioni economiche convenute nei contratti prodotti in giudizio (verifica usura genetica o originaria)
e ne ha evidenziato la conformità ai dettami della L.108/96.
Il CTU ha quindi verificato l'eventuale ricorrenza dell'usura nel corso dei rapporti (verifica usura trimestrale).
A seguito dell'analisi esperita, il CTU ha accertato che, nella fattispecie, non è occorso nessuno sforamento delle soglie di legge>>.
* * *
Orbene, con riferimento alla rielaborazione del saldo effettuata dal CTU, in considerazione di quanto sin qui esposto e tenuto conto dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla Banca, risulta evidentemente corretto il ricalcolo del saldo effettuato dal CTU con la propria relazione peritale, “IPOTESI 2B allegato 7: capitalizzazione semplice intero rapporto;
cms/cdf espunte”, con saldo finale a credito del correntista pari ad euro 93.781,83 alla data del 19.12.2029 di chiusura del conto (cfr. CTU, pag. 67, Ipotesi 2B).
E' invero fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca, essendo principio pacifico che “l'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una
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banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Infatti, nell'anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del solvens con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'accipiens (Cass. s.u.
24418/2010).
E' altresì oramai pacifico che “l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da un apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, e la dichiarazione di volerne profittare, senza che sia anche necessaria l'indicazione di specifiche rimesse solutorie" (Cass. s.u. 15895/2019).
Il CTU ha quindi verificato, nel periodo interessato dalla prescrizione (che nella fattispecie attiene al periodo precedente il decennio dall'avvio del procedimento di mediazione, ossia il periodo antecedente al 17.10.2009) la presenza di rimesse aventi funzione solutoria sul saldo ricalcolato. Il CTU ha rilevato le rimesse solutorie sulla scorta degli estratti conto in atti e delle linee di credito per le quali si riscontrano in atti le corrispondenti pattuizioni, opportunamente utilizzando i limiti delle linee di credito per la valutazione della natura delle rimesse, sulla base dei principi espressi dalla Sentenza della Cassazione S.U. del 02.12.2010 n. 24418.
E' poi corretto il metodo di calcolo adottato dal ctu con la predetta ipotesi, ove risultano scomputate le singole rimesse prescritte sul saldo ricalcolato e non sul saldo banca, posto il condivisibile principio espresso in proposito dalla giurisprudenza di legittimità.
Come si legge, infatti, nella recente ordinanza n. 29374/2024 del
13.11.2024 della Corte di Cassazione, “già l'ordinanza n. 9141 del 2020 ha ritenuto corretto il modus procedendi che individua la natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse effettuate dal correntista, non con una valutazione ex ante, bensì solamente dopo aver eliminato dal saldo tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito. Contrariamente a quanto sostenuto dall'orientamento favorevole all'utilizzo del "saldo banca", la Corte ha considerato distinte l'azione di prescrizione e quella di accertamento della nullità delle competenze illegittime addebitate dalla banca ed ha ritenuto che ricalcolare il reale ed effettivo rapporto di dare/avere, eliminando tutte le competenze addebitate dalla banca illegittimamente (e, quindi, nulle) è una legittima operazione di ricostruzione della realtà giuridica rispetto a quella storica offerta dalla banca e che, pertanto il disposto dell'art. 1422 cod. civ.- in ragione del quale la nullità
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delle clausole alla base delle somme illegittimamente addebitate in conto è imprescrittibile, ma sono fatti salvi gli effetti della prescrizione delle azioni di ripetizione - non risulterà violato, ma varrà per tutte le rimesse "realmente" solutorie individuate in base al saldo ricalcolato”.
Principio sostanzialmente ribadito dalle pronunce Cass. 3858/2021;
7721/2023; 17287/2024; 5440/2024.
* * *
In definitiva, alla data del 19/12/2019, rispetto al saldo zero esposto nell'estratto conto bancario, è risultato un saldo creditore di euro 93.781,83.
Sulla base delle suddette conclusioni contabili alle quali è pervenuto il
CTU, pienamente condivisibili in quanto espressione di un ragionamento logico matematico scevro da errori e fedele ai criteri di rideterminazione esposti nell'ordinanza di conferimento di incarico, deve concludersi che alla data del
19.12.2019 il saldo del conto corrente in oggetto è pari ad euro 93.781,83 a credito del correntista, e in tale importo risultano quindi accertate le competenze ripetibili dall'attore.
* * *
In ordine alle risultanze della CTU, anche in ragione delle argomentate motivazioni dimesse dal Consulente a suffragio delle sue deduzioni e in considerazione dell'ampio e approfondito contraddittorio che si è svolto tra il
CTU e i consulenti di parte (cfr. relazione peritale, pagg. 46-62), la stessa può essere interamente recepita dal Giudice che ne condivide integralmente le ben argomentate conclusioni che appaiono congrue nel loro argomentare tecnico e logico;
ciò anche alla luce del principio consolidato (cfr. per tutte Cass.
19475/2005) secondo cui “il giudice del merito, che riconosca convincenti le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, poiché l'obbligo della motivazione è assolto già con l'indicazione delle fonti dell'apprezzamento espresso, dalle quali possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state implicitamente rigettate, con la conseguenza che la parte, la quale deduca il vizio di motivazione della sentenza impugnata, ha l'onere di indicare in modo specifico le deduzioni formulate nel giudizio di merito, delle quali il giudice non si sia dato carico, non essendo in proposito sufficiente il mero e generico rinvio agli atti del pregresso giudizio”.
* * *
In definitiva, nei limiti del predetto importo di euro 93.781,83 la domanda di ripetizione della parte attrice può trovare accoglimento;
la banca va quindi condannata alla corresponsione di tale somma in favore della società attrice, oltre interessi legali dalla domanda (27.12.2019) al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, ex d.m. 55/14 e succ. mm.ii., tenuto conto delle questioni trattate,
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considerata l'attività svolta (forma semplificata in rito della decisione) e il valore della causa in riferimento al decisum.
Le spese di CTU, già liquidate in corso di causa, vanno poste definitivamente a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, 2 SEZIONE civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
- in parziale accoglimento della domanda, condanna Controparte_1 al pagamento in favore di della somma di euro 93.781,83 oltre
[...] Parte_1 interessi legali dalla domanda al soddisfo;
- rigetta per il resto la domanda attrice;
- condanna parte convenuta alla refusione delle spese di lite che liquida in € 786,00 per esborsi ed € 8.000,00per compenso, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa come per legge;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico della parte convenuta.
Così deciso in Napoli, udienza 23.05.2025 E' verbale, ore 16:45 Il giudice onorario dott. Aldo Aratro
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informativo ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1,
D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012, n. 209.
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