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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 10/03/2025, n. 1435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1435 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale di Catania
Quarta CIVILE VERBALE DELLA CAUSA
Oggi 10.3.2025, innanzi al dott. Mariano Sciacca, sono comparsi:
Per l'attore\opponente l'avv. STRAZZULLA ROSARIA;
Per il convenuto\opposto l'avv. ORNATI ANDREA, oggi sostituito dall'avv. FEDERICA ANZALONE;
I procuratori delle parti precisano le conclusioni.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Si comunichi alle parti costituite a cura della cancelleria.
****************
N. R.G. 4074/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Catania Quarta CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, Dott. Mariano Sciacca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 4074/2022 promossa da nato a [...] il [...], C.F. , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Rosaria Strazzulla (C.F. ), ed elettivamente domiciliato in C.F._2
Catania, Via Santangelo Fulci n.28;
ATTORE contro
(P. Iva C.f. ), in persona del legale Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentante p.t., e per essa, quale procuratore, (P. Iva Controparte_3 Controparte_2
, c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e P.IVA_1 P.IVA_3 difesa -congiuntamente e disgiuntamente- dagli Avv.ti Raffaele Zurlo (C.F. ) e C.F._3
pagina 1 di 5 Andrea Ornati (C.F. ed elettivamente domiciliata in La Spezia (SP), Via Paolo C.F._4
Emilio Taviani n. 170. CONVENUTO
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del 10.3.2025 che qui si intende richiamato.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con decreto ingiuntivo n. 582/2022, emesso il 28.01.2022 e depositato in data 31.01.2022 nel procedimento n. 402/2022 R.G., il Tribunale di Catania ingiungeva a di pagare alla Parte_1 parte ricorrente la somma di euro 35.699,69, oltre interessi come determinati in domanda e spese del procedimento monitorio.
Con atto di citazione del 22.03.2022 , ammesso al patrocinio a spese dello Stato, Parte_1 proponeva opposizione avverso il predetto decreto ingiunzionale, deducendo: il difetto di legittimazione attiva dell' la carenza di prova della titolarità del credito ceduto;
Controparte_1 l'infondatezza del titolo perché emesso sulla base di documentazione priva dei requisiti richiesti dall'ordinamento; la nullità ex art. 1815, comma II, c.c. delle clausole relative agli interessi compensativi e moratori;
la prescrizione del credito e la sussistenza della procedura di composizione della crisi per Sovraindebitamento. Si costituiva l'opposta che concludeva: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, In via preliminare, nel merito, concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo n. 582/2022, R.G. n. 402/2022, del 31/01/2022 emesso dal Tribunale di Catania, stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648 C.p.c. In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 582/2022, R.G. n. 402/2022, del 31/01/2022 emesso dal Tribunale di Catania. In via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, il Sig. al pagamento in favore della società Parte_1 della diversa, maggiore o minore somma che risulterà all'esito dell'espletanda attività Controparte_1 istruttoria. In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende.”. Concessa la provvisoria esecuzione all'opposto decreto ed esperita, sebbene con esito negativo, la mediazione, su istanza delle parti venivano concessi i termini ex art. 183 c.p.c., cui seguiva la produzione delle memorie in seno alle quali, tuttavia, non si avanzavano richieste istruttorie. Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del 10.3.2025 che qui si intende richiamato.
*************************
Preliminarmente, l'opponente eccepisce la mancanza di legittimazione ad agire della convenuta opposta. All'uopo deduce: “Alla stregua di quanto detto è evidente che dalla documentazione versata in atti non si evince la titolarità del credito, manca cioè la prova in ordine alle cessioni di credito “a monte” dall' AG AT, ovvero l'originaria titolare del rapporto contrattuale oggetto di lite, alla
cioè alla società diretta cedente dello stesso e quindi all'odierna società Controparte_4 CP_1
Dalla documentazione prodotta, infatti, non si evince l'intera catena di cessioni di credito dal titolare originario dello stesso, AG AT, all'odierna opposta la quale infatti, per fondare la propria legittimazione attiva a pretendere il pagamento della somma ingiunta, si è limitata nel ricorso monitorio a descrivere superficialmente le vicende circolatorie del rapporto contrattuale senza tuttavia offrire alcuna idonea prova delle singole cessioni” e che “la società opposta non ha fornito alcuna
pagina 2 di 5 prova in merito alla titolarità del credito nella cessione”. Ebbene, contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, la produzione documentale versata in atti, oltre a supportare adeguatamente la pretesa creditoria, dimostra la piena legittimazione di parte ricorrente e la titolarità del credito in esame. L' ha, infatti, prodotto: Controparte_1
- il contratto di finanziamento n. 42391936 del 22.02.2010, debitamente sottoscritto dal e Pt_1 intercorso con la AG AT (v. all. 5 fasc. monitorio),
- gli estratti conto dell'AG AT e di (v. all. 6 fasc. monitorio), CP_4
- il contratto di cessione tra e del 16.01.2017 con la lista Controparte_4 Controparte_1 omissata dei crediti ivi ceduti (v. all.
8-9 fasc. monitorio),
- l'estratto in G.U. della cessione n. 21 del 18.02.2017 (v. all. 1 fasc. monitorio),
- la comunicazione di cessione all' -completa di ricevuta di ritorno- con l'esatta Controparte_1 indicazione del numero originario del contratto di finanziamento oltre al codice NDG (v. all. 7 fasc. monitorio e all. 5 fasc. opposta),
- la certificazione notarile di deposito della lista dei crediti ceduti (v. all. 4 fasc. opposta),
- nonché l'atto di fusione tra e (v. all. 3 fasc. Controparte_3 Controparte_5 monitorio).
Di talché, a fronte di tali emergenze e dovendosi valorizzare la disponibilità da parte dell' CP_1 dei documenti contrattuali riconducibili alla cedente AG AT (contratto di finanziamento ed
[...] estratto conto) quali chiaro segno dell'avvenuta cessione del credito originario da AG AT a CP_4
[...
, da rigettare appare la prefata doglianza circa la mancata “prova in ordine alle cessioni di credito
“a monte” dall' AG AT” (Cfr. Cass. n. 10200/2021).
Sull'asserita inidoneità della documentazione posta a supporto della richiesta monitoria è bene ricordare che con la proposizione dell'opposizione al decreto ingiuntivo le parti si pongono nella posizione che avrebbero ricoperto ove il giudizio fosse stato intentato nelle forme ordinarie. Ne consegue che devono trovare applicazione i principi generali in tema di onere della prova secondo i quali il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo, modificativo o impeditivo dell'altrui pretesa (Cass. Sez. Un. n. 13533/2001; Cass. n. 826/2015). Nel caso di specie parte opposta (attore in senso sostanziale), oltre ad aver allegato l'inadempimento del debitore, ha prodotto il contratto di finanziamento del 22.02.2010, la cui sottoscrizione ad opera dell'opponente non è stata disconosciuta, costituito dal contratto di prestito personale, completo dei identificativi del richiedente, del numero delle rate (48), dell'importo della singola rata (€ 983,50), del T.A.N. nella misura del 7,97 % e del T.A.E.G. nella misura del 9,08 %, (v. all. 5 fasc. monitorio); gli estratti conto seppur non certificati (v. all. 6 fasc. monitorio) e la comunicazione di cessione del credito con messa in mora completa di ricevuta di ritorno (v. all. 7 fasc. monitorio e all. 5 fasc. opposta). Il corredo probatorio offerto è, dunque, più che sufficiente a dimostrare l'esistenza del credito vantato da parte opposta, tenuto conto che peraltro lo stesso trae origine da un prestito personale. Or, a fronte della documentazione contestuale e contabile prodotta dalla creditrice, l'odierno opponente (convenuto in senso sostanziale) non ha contestato di aver stipulato il contratto, né di aver ricevuto il finanziamento indicato, né ha dato prova di aver restituito le somme oggetto di ingiunzione, non avendo neppure allegato una ricostruzione antagonista dei rapporti dare/avere con l'indicazione del saldo ritenuto esatto, ragion per cui le generiche e non pertinenti argomentazioni di parte debitrice sul punto devono essere disattese e rigettate.
pagina 3 di 5 Il si duole, poi, degli interessi compensativi e moratori “perché superiori rispetto al tasso Pt_1 soglia oltre il quale si presume iuris et de iure il carattere illegittimo degli interessi” rilevandone “la nullità ex art. 1815 c.c., comma II, delle clausole contrattuali espressive degli interessi, di qualsivoglia natura, contenute nel contratto di finanziamento ceduto n.42391936interessi palesemente contrastanti con le norme imperative di cui all'art. 1 della legge 07.03.1996, n. 108”. All'uopo, si richiamano le argomentazioni già svolte in tema di specifica contestazione e di onere probatorio che gravano su chi adduce fatti estintivi, modificativi ed impeditivi (ex art. 2967 c.c.) di un diritto di credito altrui.
In particolare, in tema di contratti bancari e interessi usurari, il cliente che eccepisca il superamento dei tassi soglia non può limitarsi a una generica contestazione circa lo sconfinamento dal richiamato parametro, dovendo piuttosto -come ribadito dalla Cassazione, Sez. un., con la pronuncia n.
19597/2020- dedurre il tipo contrattuale e indicare: la clausola negoziale;
il tasso in concreto applicato;
l'eventuale qualità di consumatore;
la misura del TEGM nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento. Da quanto allegato dall'opponente, tuttavia, non è stata dimostrata né sufficientemente dedotta tale illegittimità dei tassi di interesse, sostanziandosi la censura in una generica citazione di norme e precedenti giurisprudenziali destituiti di qualsivoglia riferimento al rapporto di cui è causa e agli specifici tassi contrattualmente pattuiti e applicati (TAN e TAEG), né tantomeno al Tasso Soglia di
Usura (TSU) per il periodo e la categoria di riferimento.
In merito, poi, alla pretesa di addivenire a una sommatoria tra interessi corrispettivi e moratori ai fini dell'usura, va evidenziato come la stessa risulti inammissibile “…poiché gli interessi corrispettivi e quelli moratori si fondano su presupposti diversi e antitetici, essendo i primi previsti per il caso di (e fino al) regolare adempimento del contratto e i secondi per il caso di (e in conseguenza dell') inadempimento del contratto”. (cfr. Cass. n.14214/2022).
Peraltro, l'opposta ha osservato che nel contratto di finanziamento “sottoscritto in data 22/02/2010, il TAN (7,97%) e il TAEG (9,08%) contrattualmente pattuiti non configurano la fattispecie di usura oggettiva, essendo ben al di sotto del tasso soglia - pari al 18,79% (tasso medio 12,53%) - relativo alle operazioni “crediti personali” per il periodo sopraindicato”, senza che a ciò sia seguita da parte dell'opponente nessuna specifica contestazione e/o richiesta, neppure di tipo istruttorio.
Del pari da respingere è la generica censura sulla prescrizione del credito poiché l'opponente avrebbe stipulato il finanziamento nel 2010 mentre il decreto ingiuntivo gli sarebbe stato notificato nel
2022. Difatti, nei rapporti di durata, qual è il contratto di finanziamento, il termine di prescrizione decennale decorre dalla scadenza dell'ultima rata, atteso che -seppur la restituzione della somma avviene in modo frazionato- il rapporto rimane unitario e “…il pagamento delle rate configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata. Pertanto, il momento da cui decorre la prescrizione deve essere individuato con riferimento alla scadenza dell'ultima rata del mutuo (Cass., sez. 3, 06/02/2004, n. 2301; Cass., sez. 3, 10/09/2010, n. 19291; Cass., sez. 3, 30/08/2011, n. 17798)” (Cfr. Cass. Civ. n. 4232/2023). Nel caso in specie, dunque, la data di decorrenza della prescrizione -per di più interrotta con lettera racc. del 10.03.2017- deve individuarsi con quella di scadenza dell'ultima rata del prestito (marzo 2014 v. all. 5 fasc. monitorio) e non anche con quella di stipula del contratto (22.02.2010) con conseguente rigetto della sollevata eccezione essendo stato il decreto ingiuntivo notificato nel febbraio del 2022 (v. all. 1 fasc. opponente).
Infine, sull'esistenza di una “Procedura di composizione della crisi per Sovraindebitamento” “che il ricorrente ha attivato …. in quanto si trova in una condizione di sovra – indebitamento, così come definita dall'art. 6 comma 2 lettera a della l. 3 /2012” si evidenzia che la stessa non inibisce la pagina 4 di 5 proposizione di un procedimento monitorio e una volta emesso il decreto ingiuntivo non ne comporta la sospensione, atteso che -come affermato anche dalla Suprema Corte con l'ordinanza n. 31521/2021- ai sensi dell'art. 10, della citata legge n. 3 del 2012 la sospensione opera unicamente per le azioni esecutive. Per tali ragioni l'opposizione va rigettata, dovendosi confermare il decreto ingiuntivo n. 582/2022, emesso il 28.01.2022 e depositato il 31.01.2022 dal Tribunale di Catania nel procedimento n. R.G.
402/2022. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così decide:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 582/2022, emesso il 28.01.2022
e depositato il 31.01.2022 dal Tribunale di Catania nel procedimento n. R.G. 402/2022.
- Condanna l'opponente a pagare, in favore di parte opposta, € 3.809,00 per spese di lite, oltre il 15% per spese generali, nonché IVA e CPA se dovute per legge.
Sentenza resa ex Articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti e allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria. Così deciso in data 10.3.2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Catania.
Il Presidente
Dott. Mariano Sciacca
pagina 5 di 5
Quarta CIVILE VERBALE DELLA CAUSA
Oggi 10.3.2025, innanzi al dott. Mariano Sciacca, sono comparsi:
Per l'attore\opponente l'avv. STRAZZULLA ROSARIA;
Per il convenuto\opposto l'avv. ORNATI ANDREA, oggi sostituito dall'avv. FEDERICA ANZALONE;
I procuratori delle parti precisano le conclusioni.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Si comunichi alle parti costituite a cura della cancelleria.
****************
N. R.G. 4074/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Catania Quarta CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, Dott. Mariano Sciacca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 4074/2022 promossa da nato a [...] il [...], C.F. , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Rosaria Strazzulla (C.F. ), ed elettivamente domiciliato in C.F._2
Catania, Via Santangelo Fulci n.28;
ATTORE contro
(P. Iva C.f. ), in persona del legale Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentante p.t., e per essa, quale procuratore, (P. Iva Controparte_3 Controparte_2
, c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e P.IVA_1 P.IVA_3 difesa -congiuntamente e disgiuntamente- dagli Avv.ti Raffaele Zurlo (C.F. ) e C.F._3
pagina 1 di 5 Andrea Ornati (C.F. ed elettivamente domiciliata in La Spezia (SP), Via Paolo C.F._4
Emilio Taviani n. 170. CONVENUTO
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del 10.3.2025 che qui si intende richiamato.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con decreto ingiuntivo n. 582/2022, emesso il 28.01.2022 e depositato in data 31.01.2022 nel procedimento n. 402/2022 R.G., il Tribunale di Catania ingiungeva a di pagare alla Parte_1 parte ricorrente la somma di euro 35.699,69, oltre interessi come determinati in domanda e spese del procedimento monitorio.
Con atto di citazione del 22.03.2022 , ammesso al patrocinio a spese dello Stato, Parte_1 proponeva opposizione avverso il predetto decreto ingiunzionale, deducendo: il difetto di legittimazione attiva dell' la carenza di prova della titolarità del credito ceduto;
Controparte_1 l'infondatezza del titolo perché emesso sulla base di documentazione priva dei requisiti richiesti dall'ordinamento; la nullità ex art. 1815, comma II, c.c. delle clausole relative agli interessi compensativi e moratori;
la prescrizione del credito e la sussistenza della procedura di composizione della crisi per Sovraindebitamento. Si costituiva l'opposta che concludeva: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, In via preliminare, nel merito, concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo n. 582/2022, R.G. n. 402/2022, del 31/01/2022 emesso dal Tribunale di Catania, stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648 C.p.c. In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 582/2022, R.G. n. 402/2022, del 31/01/2022 emesso dal Tribunale di Catania. In via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, il Sig. al pagamento in favore della società Parte_1 della diversa, maggiore o minore somma che risulterà all'esito dell'espletanda attività Controparte_1 istruttoria. In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende.”. Concessa la provvisoria esecuzione all'opposto decreto ed esperita, sebbene con esito negativo, la mediazione, su istanza delle parti venivano concessi i termini ex art. 183 c.p.c., cui seguiva la produzione delle memorie in seno alle quali, tuttavia, non si avanzavano richieste istruttorie. Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del 10.3.2025 che qui si intende richiamato.
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Preliminarmente, l'opponente eccepisce la mancanza di legittimazione ad agire della convenuta opposta. All'uopo deduce: “Alla stregua di quanto detto è evidente che dalla documentazione versata in atti non si evince la titolarità del credito, manca cioè la prova in ordine alle cessioni di credito “a monte” dall' AG AT, ovvero l'originaria titolare del rapporto contrattuale oggetto di lite, alla
cioè alla società diretta cedente dello stesso e quindi all'odierna società Controparte_4 CP_1
Dalla documentazione prodotta, infatti, non si evince l'intera catena di cessioni di credito dal titolare originario dello stesso, AG AT, all'odierna opposta la quale infatti, per fondare la propria legittimazione attiva a pretendere il pagamento della somma ingiunta, si è limitata nel ricorso monitorio a descrivere superficialmente le vicende circolatorie del rapporto contrattuale senza tuttavia offrire alcuna idonea prova delle singole cessioni” e che “la società opposta non ha fornito alcuna
pagina 2 di 5 prova in merito alla titolarità del credito nella cessione”. Ebbene, contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, la produzione documentale versata in atti, oltre a supportare adeguatamente la pretesa creditoria, dimostra la piena legittimazione di parte ricorrente e la titolarità del credito in esame. L' ha, infatti, prodotto: Controparte_1
- il contratto di finanziamento n. 42391936 del 22.02.2010, debitamente sottoscritto dal e Pt_1 intercorso con la AG AT (v. all. 5 fasc. monitorio),
- gli estratti conto dell'AG AT e di (v. all. 6 fasc. monitorio), CP_4
- il contratto di cessione tra e del 16.01.2017 con la lista Controparte_4 Controparte_1 omissata dei crediti ivi ceduti (v. all.
8-9 fasc. monitorio),
- l'estratto in G.U. della cessione n. 21 del 18.02.2017 (v. all. 1 fasc. monitorio),
- la comunicazione di cessione all' -completa di ricevuta di ritorno- con l'esatta Controparte_1 indicazione del numero originario del contratto di finanziamento oltre al codice NDG (v. all. 7 fasc. monitorio e all. 5 fasc. opposta),
- la certificazione notarile di deposito della lista dei crediti ceduti (v. all. 4 fasc. opposta),
- nonché l'atto di fusione tra e (v. all. 3 fasc. Controparte_3 Controparte_5 monitorio).
Di talché, a fronte di tali emergenze e dovendosi valorizzare la disponibilità da parte dell' CP_1 dei documenti contrattuali riconducibili alla cedente AG AT (contratto di finanziamento ed
[...] estratto conto) quali chiaro segno dell'avvenuta cessione del credito originario da AG AT a CP_4
[...
, da rigettare appare la prefata doglianza circa la mancata “prova in ordine alle cessioni di credito
“a monte” dall' AG AT” (Cfr. Cass. n. 10200/2021).
Sull'asserita inidoneità della documentazione posta a supporto della richiesta monitoria è bene ricordare che con la proposizione dell'opposizione al decreto ingiuntivo le parti si pongono nella posizione che avrebbero ricoperto ove il giudizio fosse stato intentato nelle forme ordinarie. Ne consegue che devono trovare applicazione i principi generali in tema di onere della prova secondo i quali il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo, modificativo o impeditivo dell'altrui pretesa (Cass. Sez. Un. n. 13533/2001; Cass. n. 826/2015). Nel caso di specie parte opposta (attore in senso sostanziale), oltre ad aver allegato l'inadempimento del debitore, ha prodotto il contratto di finanziamento del 22.02.2010, la cui sottoscrizione ad opera dell'opponente non è stata disconosciuta, costituito dal contratto di prestito personale, completo dei identificativi del richiedente, del numero delle rate (48), dell'importo della singola rata (€ 983,50), del T.A.N. nella misura del 7,97 % e del T.A.E.G. nella misura del 9,08 %, (v. all. 5 fasc. monitorio); gli estratti conto seppur non certificati (v. all. 6 fasc. monitorio) e la comunicazione di cessione del credito con messa in mora completa di ricevuta di ritorno (v. all. 7 fasc. monitorio e all. 5 fasc. opposta). Il corredo probatorio offerto è, dunque, più che sufficiente a dimostrare l'esistenza del credito vantato da parte opposta, tenuto conto che peraltro lo stesso trae origine da un prestito personale. Or, a fronte della documentazione contestuale e contabile prodotta dalla creditrice, l'odierno opponente (convenuto in senso sostanziale) non ha contestato di aver stipulato il contratto, né di aver ricevuto il finanziamento indicato, né ha dato prova di aver restituito le somme oggetto di ingiunzione, non avendo neppure allegato una ricostruzione antagonista dei rapporti dare/avere con l'indicazione del saldo ritenuto esatto, ragion per cui le generiche e non pertinenti argomentazioni di parte debitrice sul punto devono essere disattese e rigettate.
pagina 3 di 5 Il si duole, poi, degli interessi compensativi e moratori “perché superiori rispetto al tasso Pt_1 soglia oltre il quale si presume iuris et de iure il carattere illegittimo degli interessi” rilevandone “la nullità ex art. 1815 c.c., comma II, delle clausole contrattuali espressive degli interessi, di qualsivoglia natura, contenute nel contratto di finanziamento ceduto n.42391936interessi palesemente contrastanti con le norme imperative di cui all'art. 1 della legge 07.03.1996, n. 108”. All'uopo, si richiamano le argomentazioni già svolte in tema di specifica contestazione e di onere probatorio che gravano su chi adduce fatti estintivi, modificativi ed impeditivi (ex art. 2967 c.c.) di un diritto di credito altrui.
In particolare, in tema di contratti bancari e interessi usurari, il cliente che eccepisca il superamento dei tassi soglia non può limitarsi a una generica contestazione circa lo sconfinamento dal richiamato parametro, dovendo piuttosto -come ribadito dalla Cassazione, Sez. un., con la pronuncia n.
19597/2020- dedurre il tipo contrattuale e indicare: la clausola negoziale;
il tasso in concreto applicato;
l'eventuale qualità di consumatore;
la misura del TEGM nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento. Da quanto allegato dall'opponente, tuttavia, non è stata dimostrata né sufficientemente dedotta tale illegittimità dei tassi di interesse, sostanziandosi la censura in una generica citazione di norme e precedenti giurisprudenziali destituiti di qualsivoglia riferimento al rapporto di cui è causa e agli specifici tassi contrattualmente pattuiti e applicati (TAN e TAEG), né tantomeno al Tasso Soglia di
Usura (TSU) per il periodo e la categoria di riferimento.
In merito, poi, alla pretesa di addivenire a una sommatoria tra interessi corrispettivi e moratori ai fini dell'usura, va evidenziato come la stessa risulti inammissibile “…poiché gli interessi corrispettivi e quelli moratori si fondano su presupposti diversi e antitetici, essendo i primi previsti per il caso di (e fino al) regolare adempimento del contratto e i secondi per il caso di (e in conseguenza dell') inadempimento del contratto”. (cfr. Cass. n.14214/2022).
Peraltro, l'opposta ha osservato che nel contratto di finanziamento “sottoscritto in data 22/02/2010, il TAN (7,97%) e il TAEG (9,08%) contrattualmente pattuiti non configurano la fattispecie di usura oggettiva, essendo ben al di sotto del tasso soglia - pari al 18,79% (tasso medio 12,53%) - relativo alle operazioni “crediti personali” per il periodo sopraindicato”, senza che a ciò sia seguita da parte dell'opponente nessuna specifica contestazione e/o richiesta, neppure di tipo istruttorio.
Del pari da respingere è la generica censura sulla prescrizione del credito poiché l'opponente avrebbe stipulato il finanziamento nel 2010 mentre il decreto ingiuntivo gli sarebbe stato notificato nel
2022. Difatti, nei rapporti di durata, qual è il contratto di finanziamento, il termine di prescrizione decennale decorre dalla scadenza dell'ultima rata, atteso che -seppur la restituzione della somma avviene in modo frazionato- il rapporto rimane unitario e “…il pagamento delle rate configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata. Pertanto, il momento da cui decorre la prescrizione deve essere individuato con riferimento alla scadenza dell'ultima rata del mutuo (Cass., sez. 3, 06/02/2004, n. 2301; Cass., sez. 3, 10/09/2010, n. 19291; Cass., sez. 3, 30/08/2011, n. 17798)” (Cfr. Cass. Civ. n. 4232/2023). Nel caso in specie, dunque, la data di decorrenza della prescrizione -per di più interrotta con lettera racc. del 10.03.2017- deve individuarsi con quella di scadenza dell'ultima rata del prestito (marzo 2014 v. all. 5 fasc. monitorio) e non anche con quella di stipula del contratto (22.02.2010) con conseguente rigetto della sollevata eccezione essendo stato il decreto ingiuntivo notificato nel febbraio del 2022 (v. all. 1 fasc. opponente).
Infine, sull'esistenza di una “Procedura di composizione della crisi per Sovraindebitamento” “che il ricorrente ha attivato …. in quanto si trova in una condizione di sovra – indebitamento, così come definita dall'art. 6 comma 2 lettera a della l. 3 /2012” si evidenzia che la stessa non inibisce la pagina 4 di 5 proposizione di un procedimento monitorio e una volta emesso il decreto ingiuntivo non ne comporta la sospensione, atteso che -come affermato anche dalla Suprema Corte con l'ordinanza n. 31521/2021- ai sensi dell'art. 10, della citata legge n. 3 del 2012 la sospensione opera unicamente per le azioni esecutive. Per tali ragioni l'opposizione va rigettata, dovendosi confermare il decreto ingiuntivo n. 582/2022, emesso il 28.01.2022 e depositato il 31.01.2022 dal Tribunale di Catania nel procedimento n. R.G.
402/2022. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così decide:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 582/2022, emesso il 28.01.2022
e depositato il 31.01.2022 dal Tribunale di Catania nel procedimento n. R.G. 402/2022.
- Condanna l'opponente a pagare, in favore di parte opposta, € 3.809,00 per spese di lite, oltre il 15% per spese generali, nonché IVA e CPA se dovute per legge.
Sentenza resa ex Articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti e allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria. Così deciso in data 10.3.2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Catania.
Il Presidente
Dott. Mariano Sciacca
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