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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 21/05/2025, n. 838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 838 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N.20/2023 R.Gen.
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile - Settore Lavoro e Previdenza
Il G.L., letto l'art.127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di sostituzione dell'udienza del 21.5.2025; letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite ove tempestivamente depositate;
pronuncia il seguente provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria – Seconda Sezione Civile - Settore Lavoro e Previdenza, in persona del G.L. dott. Antonio Salvati, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 20 del R.G. dell'anno 2023, riservato in decisione ex art. 127 ter c.p.c. e vertente tra (13.1.1993 - c.f.: - domiciliata Parte_1 C.F._1
come in atti;
rappresentata e difesa giusta procura in calce al ricorso dall'avv. Francescantonio
Scopelliti del Foro di Reggio Calabria) e l'
[...]
in persona del l.r.p.t. (domiciliato come in Controparte_1
atti; rappresentato e difeso per mandato generale alle liti parimenti in atti dall'avv. A.
Manuela Nocera dell'Avvocatura Distrettuale . CP_1
1. Il ricorso proposto da è parzialmente fondato e va pertanto accolto per quanto Parte_1
di ragione, nei limiti e per i motivi di seguito esposti.
A mezzo dello stesso, la predetta ricorrente ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare che in data 8.12.2020, subiva infortunio lavorativo con le modalità descritte in premessa;
accertare e dichiarare che a causa del predetto infortunio ha diritto
1 all'intera indennità temporanea assoluta certificata e comunicata all' CP_1
analogamente accertare e dichiarare che (…) ha riportato postumi permanenti con un grado di inabilità pari al 10%, o una percentuale comunque superiore al 5%.(…) e pertanto il diritto della stessa al riconoscimento del danno biologico patito e conseguente indennità; per
l'effetto, condannare l' in persona del legale rappresentante p.t. alla corresponsione CP_1
delle somme dovute per il danno biologico permanente nella misura del 10% o nella misura che risulterà a seguito di CTU, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino all'effettivo soddisfo”.
Ai fini dell'accoglimento di queste ultime, la stessa ricorrente ha dedotto nell'atto introduttivo di lite:
- di essere dipendente della società LIDL Italia s.r.l. a socio unico;
- che in data 8.12.2020, alle ore 11.02, ha subito un infortunio in itinere mentre si trovava alla guida della propria autovettura, finita contro un guard-rail;
- che a seguito del sinistro occorsole veniva trasportata a mezzo ambulanza presso il P.S. dell'Ospedale S. Carlo Borromeo di Milano e - come emerge da referto medico - riportava diagnosi di frattura chiusa delle ossa nasali e distorsione del rachide cervicale, con prognosi di
30 giorni con prescrizione di collare rigido, terapia medica e costanti controlli maxillo-facciali e otorino;
- che la gravità dei danni riportati e le conseguenti sofferenze psico – fisiche patite si sono rivelate tangibili nel lungo e complesso iter riabilitativo cui ha dovuto sottoporsi;
- che è stata aperta procedura d'infortunio presso l' – n.prat.515488924 CP_1 dell'8.12.2020 - con invio dei certificati continuativi presso la sede di quest'ultima;
- che con comunicazione del 12.1.2022, l'istituto le ha comunicato che la menomazione dell'integrità psico-fisica accertata non le dava diritto ad indennizzo in capitale né a costituzione di rendita perché non raggiungeva il grado minimo indennizzabile previsto dal
D.Lgs. 38/2000 (grado accertato: 005%);
- che la relazione medico - legale redatta dal proprio c.t.p. in data 15.3.2022, oltre a confermare la presenza del nesso di causalità tra l'evento occorsole e i danni subiti individuava invece la maggiore misura del 10%;
- che le ripercussioni dei danni subiti non si sono limitate ad incidere sull'attività lavorativa già svolta, ma anche e soprattutto su quella futura, precludendola o rendendo più difficile il suo svolgimento;
2 - che alla componente statico - materiale del danno biologico doveva infatti aggiungersi anche quella dinamico – relazionale (c.d. esistenziale), nei termini di riduzione della possibilità di svolgere attività sportiva e sociale a differenza di quanto accadeva prima dell'evento dannoso.
Di qui, la proposizione del ricorso oggetto di valutazione nella corrente sede.
Costituendosi in giudizio l' ha contestato l'avversa pretesa, chiedendo la reiezione CP_1
del ricorso in quanto infondato nel merito dopo aver preliminarmente eccepito l'improcedibilità della domanda stante l'assenza di ricorso amministrativo ex art 104 T.U.
1124/1965.
Più specificamente, l'istituto ha dedotto che il danno rivendicato dalla controparte non sarebbe stato in realtà connesso con l'evento traumatico lavorativo e che, sotto l'aspetto medico-legale, con il ricorso erano state introdotte patologie non determinate da causa violenta: il tutto, ribadendo che l'evento traumatico era stato correttamente valutato nella misura del 5%.
Espletato previa declaratoria di improcedibilità il ricorso amministrativo, la causa è stata istruita a mezzo di c.t.u. medica.
2. Tanto sinteticamente premesso, e considerato sempre per esigenze di sinteticità come qui di seguito espressamente richiamato il contenuto degli atti processuali di parte, il Tribunale ritiene come detto parzialmente fondata la pretesa oggetto di causa.
Incontestato lo svolgimento dei fatti e la natura di infortunio in itinere dell'evento dannoso che ha riguardato la ricorrente, e parimenti riconosciuto anche dalla c.t.u. il nesso di causalità tra quest'ultimo e i danni subiti dalla stessa interessata, la consulenza tecnica d'ufficio – il cui contenuto deve considerarsi immune da vizi e qui di seguito riportato come parte integrante dell'iter logico giuridico seguito dal giudicante – ha consentito di accertare quanto segue.
Dall'incidente stradale dell'8.12.2020 sono derivate a carico della ricorrente patologie (“esiti di frattura delle ossa nasali con deviazione del setto post-traumatica stenotizzante completamente la fossa nasale dx.; esiti di distorsione del rachide cervicale”) quantificabili secondo la tabella in misura pari all'8% (con arrotondamento). CP_1
La frattura delle ossa nasali oltre a stenosare completamente la fossa nasale dx, ha prodotto un pregiudizio estetico con la deviazione del setto stesso verso sx, determinando anche difficoltà respiratorie specialmente nel periodo invernale e russamento, con secchezza delle fauci nelle ore notturne.
Gli esiti suddetti hanno prodotto un danno biologico pari al 6% come da Tabelle al CP_1
n. 324 (esiti di frattura delle ossa nasali con minima alterazione del profilo nasale diminuzione
3 della pervietà nasale bilaterale intorno al 50%: fino a 10%) essendo una narice completamente stenosata ed il setto nasale deviato.
La distorsione del rachide cervicale produce poi turbe trofico-sensitive agli arti superiori ed episodi ricorrenti di cefalea, con riduzione dell'articolarità del collo.
Al riguardo, anche ad un anno dall'incidente (cfr. RMN rachide cervicale del 12.11.2021) risulta evidenziata la rettilineizzazione del rachide.
Tale patologia determina quindi un danno biologico del 2% come da tabelle al n. 199 CP_1
(distorsione del rachide cervicale con deficit funzionale apprezzabile su base antalgica, disturbi di natura trofico-sensitiva).
In accoglimento del ricorso va quindi accertato e dichiarato il diritto della ricorrente Pt_1
all'indennizzo in capitale per la menomazione dell'integrità psicofisica (danno
[...]
biologico) da infortunio in itinere nella già citata misura pari all'8%, con conseguente condanna dell' all'erogazione di tale prestazione maggiorata di accessori come per CP_1
legge.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura di seguito meglio specificata in dispositivo, previa liquidazione ex D.M. 55/2014 (ivi inclusa decurtazione ex art.4 co.1 per singola voce dei parametri ivi indicati, stante la natura documentale e di facile spedizione della causa;
attività: studio, introduzione, istruzione, decisione;
scaglione di valore della causa: indeterminato non rilevante).
Ne va disposta la distrazione in favore dell'avv. Francescantonio Scopelliti, procuratore di parte ricorrente dichiaratasi antistatario.
Spese di c.t.u., come pure liquidate in dispositivo, parimenti a carico dell' CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 dell' in Controparte_1
persona del l.r.p.t., ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto: a) accerta e dichiara il diritto della ricorrente all'indennizzo in capitale per la menomazione dell'integrità psicofisica (danno Parte_1
biologico) da infortunio in itinere nella misura dell'8%, b) condanna l' CP_1 all'erogazione di tale prestazione maggiorata di accessori come per legge con decorrenza dicembre 2020;
4 - pone a carico dell' quale parte soccombente, l'onere di rifusione delle spese di lite CP_1 che liquida ex D.M. 55/2014 in complessivi € 2.697,00 oltre spese documentate, IVA, CPA e rimborso spese generali forfettarie come per legge: il tutto con distrazione in favore dell'avv.
Francescantonio Scopelliti, dichiaratosi antistatario;
- pone parimenti a carico dell' le spese di c.t.u., che liquida ex art.21 D.M. CP_1
30.5.2002 in favore del dott. in misura pari ad € 290,00 oltre IVA e CP se Parte_2
dovute, con detrazione di quanto eventualmente già percepito a titolo di acconto.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite.
Così deciso in Reggio Calabria in data 21.5.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott. Antonio Salvati
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