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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 16/01/2025, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Adriana Schiavoni, all'udienza del 16.01.2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 3783/2022
TRA
, rappr. e dif., giusta procura in atti, dall'avv. Giuseppe Puorto presso il cui studio Parte_1 elett. dom. in Caiazzo alla via Severino n. 9
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1
, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti Controparte_2 indicata in atti, dall'avv. Marialuigia Ferrante ed elettivamente domiciliato in Caserta, P.le Maiorana
n.6
RESISTENTE
NONCHE'
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e dif., in Controparte_3 virtù di procura in atti, dall'avv. Walter Esposito, presso il cui studio elett. dom. in Napoli alla via
Monte di Dio n. 4
OGGETTO: opposizione a cartella esattoriale
MOTIVI DELLA DECISIONE
Un esame nel merito circa la fondatezza della domanda risulta superfluo in quanto le pretese creditorie oggetto della cartella esattoriale impugnata (cartella n. 02820200034110267000 notificata in data
27.04.2022) risultano essere state sgravate dall' in relazione alla somma complessiva di euro CP_1
736,74 (cfr. estratto di ruolo in atti prod.ne Agenzia della Riscossione).
Come dedotto e documentato dalle parti convenute permaneva un credito residuo, di entità trascurabile (pari ad euro 6,80) che, tuttavia, nelle more del giudizio, è stata pagato dal ricorrente, con conseguente estinzione dell'intero credito (cfr. doc. depositata dalla difesa attorea in data
16.01.2025). Deve essere pertanto dichiarata cessata la materia del contendere.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Di recente la Suprema Corte ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio
(in tal senso Cass., sez.lav., 25.3.2010, n. 7185; Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048).
E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili.
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti.
In particolare, in materia di contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere è stata ravvisata in una molteplicità di situazioni, quali: l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore; il riconoscimento dell'avversa pretesa;
la successione di leggi;
lo scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento;
la morte di uno dei coniugi nel processo di separazione personale;
la transazione stipulata tra le parti dopo l'inizio del processo. Le varie ipotesi individuate non sono fra loro comparabili se non per un unico elemento costituito dal fatto che è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali -anche se enunciati o risultanti dagli atti- non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir meno dell'interesse alla pronuncia (cfr. Cass. SU 18.5.2000 n. 368; Cass. SU 28.9.2000 n. 1048).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali
(Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: - l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte.
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio, deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000;
Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, osserva il giudicante come, nel caso di specie, risulti dagli atti l'azzeramento della posizione debitoria del ricorrente, in relazione alla cartella esattoriale oggetto di causa.
Pertanto, essendo venuto meno l'interesse delle parti a proseguire il giudizio, viene meno anche l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Quanto alle spese di giudizio, rileva il Tribunale come sussistono giusti motivi per una integrale compensazione delle spese tra le parti, atteso che il provvedimento di sgravio dell' reca data CP_1 antecedente al deposito e, dunque, alla notifica del ricorso introduttivo, tuttavia non vi è prova in atti della comunicazione di tale provvedimento al ricorrente;
peraltro, va evidenziato che l'Agente della
Riscossione notificava la cartella esattoriale in data 27.04.2022 per la totalità dell'importo dell'originario credito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) compensa le spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, 16 gennaio 2025
Il Giudice
dott.ssa Adriana Schiavoni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Adriana Schiavoni, all'udienza del 16.01.2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 3783/2022
TRA
, rappr. e dif., giusta procura in atti, dall'avv. Giuseppe Puorto presso il cui studio Parte_1 elett. dom. in Caiazzo alla via Severino n. 9
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1
, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti Controparte_2 indicata in atti, dall'avv. Marialuigia Ferrante ed elettivamente domiciliato in Caserta, P.le Maiorana
n.6
RESISTENTE
NONCHE'
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e dif., in Controparte_3 virtù di procura in atti, dall'avv. Walter Esposito, presso il cui studio elett. dom. in Napoli alla via
Monte di Dio n. 4
OGGETTO: opposizione a cartella esattoriale
MOTIVI DELLA DECISIONE
Un esame nel merito circa la fondatezza della domanda risulta superfluo in quanto le pretese creditorie oggetto della cartella esattoriale impugnata (cartella n. 02820200034110267000 notificata in data
27.04.2022) risultano essere state sgravate dall' in relazione alla somma complessiva di euro CP_1
736,74 (cfr. estratto di ruolo in atti prod.ne Agenzia della Riscossione).
Come dedotto e documentato dalle parti convenute permaneva un credito residuo, di entità trascurabile (pari ad euro 6,80) che, tuttavia, nelle more del giudizio, è stata pagato dal ricorrente, con conseguente estinzione dell'intero credito (cfr. doc. depositata dalla difesa attorea in data
16.01.2025). Deve essere pertanto dichiarata cessata la materia del contendere.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Di recente la Suprema Corte ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio
(in tal senso Cass., sez.lav., 25.3.2010, n. 7185; Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048).
E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili.
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti.
In particolare, in materia di contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere è stata ravvisata in una molteplicità di situazioni, quali: l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore; il riconoscimento dell'avversa pretesa;
la successione di leggi;
lo scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento;
la morte di uno dei coniugi nel processo di separazione personale;
la transazione stipulata tra le parti dopo l'inizio del processo. Le varie ipotesi individuate non sono fra loro comparabili se non per un unico elemento costituito dal fatto che è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali -anche se enunciati o risultanti dagli atti- non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir meno dell'interesse alla pronuncia (cfr. Cass. SU 18.5.2000 n. 368; Cass. SU 28.9.2000 n. 1048).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali
(Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: - l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte.
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio, deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000;
Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, osserva il giudicante come, nel caso di specie, risulti dagli atti l'azzeramento della posizione debitoria del ricorrente, in relazione alla cartella esattoriale oggetto di causa.
Pertanto, essendo venuto meno l'interesse delle parti a proseguire il giudizio, viene meno anche l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Quanto alle spese di giudizio, rileva il Tribunale come sussistono giusti motivi per una integrale compensazione delle spese tra le parti, atteso che il provvedimento di sgravio dell' reca data CP_1 antecedente al deposito e, dunque, alla notifica del ricorso introduttivo, tuttavia non vi è prova in atti della comunicazione di tale provvedimento al ricorrente;
peraltro, va evidenziato che l'Agente della
Riscossione notificava la cartella esattoriale in data 27.04.2022 per la totalità dell'importo dell'originario credito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) compensa le spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, 16 gennaio 2025
Il Giudice
dott.ssa Adriana Schiavoni