Articolo 132 quater del Codice in materia di protezione dei dati personali
Articolo 132 terArticolo 143
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19 settembre 2018
Art. 132-quater. (( (Informazioni sui rischi) )) (( 1. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico informa gli abbonati e, ove possibile, gli utenti, mediante linguaggio chiaro, idoneo e adeguato rispetto alla categoria e alla fascia di eta' dell'interessato a cui siano fornite le suddette informazioni, con particolare attenzione in caso di minori di eta', se sussiste un particolare rischio di violazione della sicurezza della rete, indicando, quando il rischio e' al di fuori dell'ambito di applicazione delle misure che il fornitore stesso e' tenuto ad adottare a norma dell'articolo 132-ter, commi 2, 3 e 5, tutti i possibili rimedi e i relativi costi presumibili.
Analoghe informazioni sono rese al Garante e all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni. ))
Entrata in vigore il 19 settembre 2018
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