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Sentenza 2 agosto 2025
Sentenza 2 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 02/08/2025, n. 3075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3075 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in persona del Giudice monocratico Dott.ssa Dora
Alessia Limongelli, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n° 11554/2021 del R.G.A.C., avente a oggetto Morte, pendente tra
(C.f.: ), nata il [...] Parte_1 C.F._1 in Napoli e residente in [...]18, la quale agisce in proprio e in qualità di erede legittima del figlio NA
, nato in [...] l'[...] e deceduto il 10/07/2008, elettivamente
[...] domiciliata in Grumo Nevano (Na), alla via Orazio n° 9, presso lo studio legale dell'Avv. Capasso Vincenzo (C.f.: ; p.e.c.: C.F._2
, che la rappresenta e difende in Email_1 giudizio giusta procura alle liti in calce alla citazione.
- Attori -
e
(C.f.: e P.i.: ), in qualità Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
d'impresa deIGnata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della strada per la
Regione Campania (F.G.V.R.), in persona dei procuratori e Controparte_2
, elettivamente domiciliata in Napoli alla via M. Stanzione n° 11, presso CP_3 lo studio legale dell'Avv. Pagano Giuseppe (C.f.: p.e.c.: C.F._3
, che la rappresenta e difende in giudizio Email_2 giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
- Convenuta - nonché
(C.f.: ), nata il [...] in [...] Controparte_4 C.F._4
e residente in [...]18, la quale agisce in proprio e in qualità di erede legittima del fratello , NA nato in [...] l'[...] e deceduto il 10/07/2008, elettivamente domiciliata in
1
Giugliano in Campania (Na), alla Via A. Palumbo n° 55 (Borgo Meridiano), presso lo studio legale dell'Avv. Abbate Giovanni (C.f.: p.e.c.: C.F._5
, che la rappresenta e difende in giudizio giusta Email_3 procura alle liti in calce all'atto d'intervento volontario in giudizio.
- Interventrice volontaria -
e
(C.f.: ), nata il [...] in Controparte_5 CodiceFiscale_6
Napoli e residente in [...].
- Convenuto contumace -
CONCLUSIONI
All'udienza del 17/01/2025, tenutasi secondo le modalità previste dall'art. 127ter c.p.c., le parti hanno concluso riportandosi a tutte le domande e le eccezioni già formulate nei rispettivi scritti difensivi e la causa, con ordinanza pubblicata il medesimo giorno,
è stata riservata in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente decisione viene redatta ai sensi degli artt. 132 e 118 delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile, come novellati in virtù di quanto previsto dall'art. 58, comma 2, della legge n° 69 del 18 giugno 2009, secondo il quale “ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano gli articoli 132,
345 e 616 del codice di procedura civile e l'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come modificati dalla presente legge”.
Con atto di citazione ritualmente notificato il 25/10/2021 alle controparti, Parte_1
madre del de cuius , ha convenuto in giudizio
[...] NA CP_5
e (da qui in avanti solo ), in qualità d'impresa
[...] Controparte_1 CP_1 deIGnata dal Fondo di Garanzia per le Vittima della strada per la Regione Campania, chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni:
“1) Accertare e dichiarare la responsabilità del conducente del motociclo modello Honda Cbr 1000 targato DD58420, di proprietà della IG.ra , nella causazione del sinistro per Controparte_5 cui è causa;
2) Condannare, conseguentemente, la convenuta IG.ra , in solido Controparte_5 con le nella qualità d'impresa deIGnata dal F.G.V.S., al pagamento in Controparte_1 favore dell'istante IG.ra , in proprio e nella spiegata qualità, a titolo di Parte_1 risarcimento per tutti i danni riportati nell'evento per cui è causa, a titolo esemplificativo e non
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esaustivo i danni subiti jure proprio, quali il danno morale, danno esistenziale, il danno da perdita di rapporto parentale, il danno biologico psichico, dovuto alla compromissione del suo stato di salute fisica o psichica, dovendo essere oggetto di separata considerazione come voce di danno non patrimoniale, nessun altro escluso, oltre naturalmente al danno patrimoniale da lucro cessante, spese funerarie passate e future, sempre nessun altro escluso, nonché ai danni subiti jure hereditatis, quali il danno biologico da morte o danno da privazione del diritto alla vita, danno biologico terminale, danno morale soggettivo, catastrofale o da lucida agonia, nessun altro danno escluso, che si quantifica nella complessiva somma di € 255.000,00 ovvero in quella maggiore o minore somma che dovesse emergere in corso di causa, anche a seguito di C.t.u., di cui sin d'ora se ne chiede
l'ammissione, oltre gli interessi e il danno derivante dalla svalutazione monetaria dall'evento; 3)
Condannare, in ogni caso, i convenuti, in solido tra di loro, al pagamento delle spese e compensi del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
A fondamento della pretesa, l'attrice ha dedotto che l'08/07/2008, alle ore 23:30 circa, in Giugliano in Campania, si sarebbe verificato un sinistro stradale tra il motociclo
Honda Cbr 1000 targato DD58420 (di proprietà di e privo di Controparte_5 copertura assicurativa, su cui si trovavano a bordo il conducente e il Controparte_6 passeggero , figlio dell'istante) e la vettura Bmw x5 targata CR860JN NA
(di proprietà della società e condotta da ); che, più Controparte_7 Persona_2 precisamente, la vettura, nel mentre percorreva la via Pigna, strada a doppio senso di marcia, in direzione via Casacelle/corso Campano, giunta all'altezza del bar denominato “Rendez Vous”, ubicato lungo il margine del senso di marcia opposto a quello dalla stessa percorso, dopo essersi prima avvicinata e poi fermata allo spartitraffico interrotto posto sulla sua sinistra, concessa la precedenza ad alcuni veicoli provenienti dalla sua destra, allorquando si apprestava a completare la manovra di svolta a sinistra, con l'indicatore direzionale sinistro azionato, sarebbe stata violentemente collisa nella parte anteriore destra, altezza portiera parafango, dal lato anteriore del motociclo, il cui conducente, che procedeva a sostenuta velocità e a fari spenti, provava ad arrestare il veicolo lasciando ventiquattro metri e mezzo di traccia di frenata sull'asfalto; che, a seguito del violento impatto tra i veicoli, il conducente e il passeggero del motociclo avrebbero subito gravi e plurime lesioni personali che avrebbero reso necessario l'intervento dell'ambulanza che, intervenuta in loco, li avrebbe di lì a poco trasportati in ospedale;
che, in conseguenza delle dette lesioni, il conducente del motociclo sarebbe deceduto presso l'Ospedale San Giuliano di Controparte_6
3
Giugliano il giorno stesso del sinistro mentre il passeggero (figlio NA dell'attrice) sarebbe deceduto presso l'Ospedale Monaldi di Napoli due giorni dopo l'avvenuto incidente;
che la responsabilità per il verificarsi del sinistro andrebbe imputata al malcapitato conducente del motociclo, per aver egli violato disposizioni di comportamento della normativa sulla circolazione stradale;
che l'ascrivibilità dell'incidente alla responsabilità del conducente del motociclo si evincerebbe sia dal contenuto dei verbali di accertamento redatti dai Carabinieri di Giugliano in Campania, intervenuti in loco, e sia dal contenuto della sentenza penale definitiva emessa della
Corte d'Appello di Napoli, confermativa di quella di assoluzione, per insussistenza del fatto, emessa il 30/09/2011 in favore del conducente della vettura Persona_2 dal Tribunale di Napoli;
che, al momento del sinistro, l'autovettura sarebbe risultata assicurata per la responsabilità civile da circolazione stradale con la
[...]
con polizza in corso di validità, mentre il motociclo sarebbe Controparte_8 risultato sprovvisto di garanzia assicurativa obbligatoria e che, pertanto, sarebbe in tal caso ravvisabile la legittimazione processuale della quale impresa deIGnata CP_1 dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada;
che, quindi, la proprietaria del motociclo e l'impresa deIGnata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada sarebbero solidalmente obbligate al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, patiti sia iure proprio e sia iure hereditatis dall'attrice per le tragica e improvvisa morte del ventitreenne figlio;
che, specificamente, andrebbe innanzitutto risarcito il danno da perdita del rapporto parentale, potendo presumersi nel caso di specie la sussistenza di un legame esclusivo e ancestrale che, per comune esperienza, lega madre e figlio;
che, ancora, l'attrice andrebbe risarcita per il patimento di un vero e proprio danno biologico derivatole dalla morte del figlio, atteso che dal verificarsi dell'evento ella avrebbe sofferto un profondo disagio psichiatrico che avrebbe altresì comportato un radicale mutamento, in senso peggiorativo, delle proprie abitudini di vita, con episodi d'insonnia da risveglio, di ansia diffusa e di ritiro sociale;
che, ancora, l'attrice andrebbe risarcita dei danni patiti dal figlio e trasmessile jure hereditatis, quali il danno biologico cosiddetto “terminale” da morte o il danno morale cosiddetto “catastrofale” da lucida agonia;
che, infine, l'istante andrebbe risarcita anche del danno patrimoniale patito iure proprio, atteso che il deceduto figlio sarebbe stato solito destinarle parte dei propri guadagni a fini di sostentamento.
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Il 16/02/2022, si è costituita in giudizio la chiedendo accogliersi le seguenti CP_1 conclusioni:
“Preliminarmente, in rito: • accertare e dichiarare la composita improcedibilità e/o improponibilità della domanda attorea per tutti i motivi di cui al capo A, paragrafo a 1; • per i motivi tutti di cui al capo A, paragrafo a 2, inquadrare la fattispecie di causa sub articoli 144 del Codice delle
Assicurazioni Private e 2054 c.c., con tutte le conseguenze di ragione e di legge in relazione all'eventuale liquidando risarcimento, ove ritenuto provato e dovuto, e tenendo comunque in debita considerazione il rischio elettivo assunto dal compianto IG. e il petitum della NA domanda attorea;
Nel merito: • per i motivi tutti di cui al capo B, paragrafo b 1, respingere la domanda attorea siccome non minimamente provata;
• per i motivi tutti di cui al capo B, paragrafo
b 2 a, accertare e dichiarare l'inammissibilità e l'infondatezza delle molteplici istanze risarcitorie avanzate dall'attrice iure hereditatis. Nella subordinata e non creduta ipotesi in cui il Tribunale ritenga dovuto all'attrice un risarcimento dei danni iure hereditatis, sempre per le motivazioni di Controparte_ cui al capo B, paragrafo b 2 a, chiede che i predetti danni vengano liquidati tenendo in opportuna considerazione quanto dedotto […] in relazione sia alla graduazione delle responsabilità dei conducenti dei veicoli antagonisti, sia al rischio elettivo assunto dal IG. Per_1
Controparte_ sia al petitum della domanda. , comunque, non accetta un giudizio di equità, non ricorrendone, nel caso di specie, condizioni e presupposti;
• per i motivi tutti di cui al capo B, paragrafi b 2 b α e β, liquidare i danni non patrimoniali richiesti dall'attrice iure proprio, ove ritenuti provati e dovuti, secondo i criteri unitari che costituiscono orientamento costante della giurisprudenza, così evitando indebita duplicazione delle voci risarcitorie e indebiti arricchimenti. Controparte_ Sempre per le motivazioni di cui al capo B, paragrafi b 2 b α e β, chiede che i predetti danni vengano liquidati tenendo in opportuna considerazione quanto dedotto […] in relazione sia alla graduazione delle responsabilità dei conducenti dei veicoli antagonisti, sia al rischio elettivo assunto dal IG. sia al petitum della domanda. , Per_1 Controparte_1 comunque, non accetta un giudizio di equità, non ricorrendone, nel caso di specie, condizioni e presupposti;
• per i motivi tutti di cui al capo B, paragrafi b 2 b γ e δ, liquidare i soli danni patrimoniali richiesti dall'attrice iure proprio per i quali sia stata fornita oggettiva prova. Sempre Controparte_ per le motivazioni di cui al capo B, paragrafi b 2 b γ e δ, chiede che i predetti danni vengano liquidati tenendo in opportuna considerazione quanto dedotto […] in relazione sia alla graduazione delle responsabilità dei conducenti dei veicoli antagonisti, sia al rischio elettivo Controparte_ assunto dal IG. sia al petitum della domanda. , comunque, non accetta Per_1
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un giudizio di equità, non ricorrendone, nel caso di specie, condizioni e presupposti;
• per tutte le motivazioni di cui al capo C, respingere la richiesta attorea di condanna di al Controparte_1 pagamento di una provvisionale;
• per tutte le motivazioni di cui al capo D, respingere, quantomeno allo stato, l'avversa richiesta di C.t.u. sulla persona dell'attrice. Vittoria delle spese.”
A fondamento della difesa, la ha eccepito la carenza della propria CP_1 legittimazione passiva, poiché l'attrice non avrebbe fornito le prove inerenti alla proprietà del motociclo Honda e alla scopertura assicurativa della stessa;
la Compagnia, inoltre, ha contestato l'inapplicabilità al caso di specie dell'art. 141 del Codice delle
Assicurazioni Private, asserendo che, di contro, troverebbe applicazione l'ordinario regime probatorio sulla responsabilità dei soggetti coinvolti nel sinistro, come disciplinato dall'art. 2054, comma 2, c.c.; ancora, ha eccepito che le sarebbe CP_1 inopponibile la sentenza penale di assoluzione emessa in favore del conducente della vettura, atteso che essa non fu parte del procedimento penale e che, in generale, non vi sarebbe una coincidenza soggettiva tra le parti di quel giudizio e le parti del presente contenzioso;
la Compagnia, ancora, ha evidenziato che per l'eventuale liquidazione andrebbe tenuto in debito conto il rischio elettivo che il si sarebbe NA assunto salendo, senza casco, a bordo di un potente motociclo, condotto da un soggetto sotto effetto di stupefacenti e privo di copertura assicurativa;
infine, CP_1 ha genericamente e specificamente contestato, nell'an e nel quantum, tutte le voci di danno di cui l'attrice ha chiesto il ristoro, sia quelle invocate iure hereditatis e sia quelle invocate iure proprio, altresì adducendo l'omessa prova delle stesse.
Il 17/02/2022, intervenendo volontariamente, si è costituita in giudizio CP_4 chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni:
[...]
“a) Accertare e dichiarare la responsabilità del conducente del motociclo modello Honda Cbr 1000 targato DD58420, di proprietà della IG.ra , nella causazione del sinistro per Controparte_5 cui è causa. b) Condannare, conseguentemente, la convenuta IG.ra , in solido Controparte_5 con le nella qualità d'impresa deIGnata dal F.G.V.S., al pagamento in Controparte_1 favore dell'istante, in proprio e nella spiegata qualità, a titolo di risarcimento per tutti i danni riportati nell'evento per cui è causa, a titolo esemplificativo e non esaustivo i danni subiti jure proprio, quali il danno morale, danno esistenziale, il danno da perdita di rapporto parentale, il danno biologico psichico, dovuto alla compromissione del suo stato di salute fisica o psichica, dovendo essere oggetto di separata considerazione come voce di danno non patrimoniale, nessun altro escluso, oltre naturalmente al danno patrimoniale da lucro cessante, spese funerarie passate e
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future, sempre nessun altro escluso, nonché ai danni subiti jure hereditatis, quali il danno biologico da morte o danno da privazione del diritto alla vita, danno biologico terminale, danno morale soggettivo, catastrofale o da lucida agonia, nessun altro danno escluso, che si quantifica nella complessiva somma di € 250.000,00 ovvero in quella maggiore o minore somma che dovesse emergere in corso di causa, anche a seguito di C.t.u., di cui sin d'ora se ne chiede l'ammissione, oltre gli interessi e il danno derivante dalla svalutazione monetaria dall'evento. c) Condannare, in ogni caso, i convenuti, in solido tra di loro, al pagamento delle spese e compensi del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
A fondamento della pretesa, l'interventrice, sorella del de cuius , si è NA sostanzialmente riportata alla deduzione formulate dall'attrice, parzialmente differendo le rispettive prospettazioni solo in ordine all'entità dei risarcimenti invocati, in ragione della specificità e diversità dei rispettivi rapporti intrattenuti con la vittima del sinistro.
Benché ritualmente citata, non si è costituita in giudizio la cui Controparte_5 contumacia sarà di seguito dichiarata nel dispositivo del presente provvedimento.
Depositate le memorie di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c. ed escussi tre testi su intimazione di parte attrice, all'esito dell'istruttoria, essendo state acquisite al presente fascicolo le perizie redatte nell'ambito del procedimento penale nonché le pronunce definitorie e definitive dei celebratisi giudizi penali (di primo e di secondo grado), non
è stata disposta la Consulenza tecnica d'Ufficio e la causa è stata direttamente rinviata per l'udienza di precisazione conclusioni del 17/01/2025 (tenutasi secondo le modalità previste dall'art. 127ter c.p.c.) e ivi riservata (con ordinanza pubblicata alla medesima data) in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Nel merito
Le domande proposte dall'attrice e dall'interventrice sono fondate e meritevoli di accoglimento.
2.1. Sull'an debeatur
Preliminarmente, va rilevato che sia l'attrice e sia l'interventrice hanno dimostrato la propria legittimazione attiva nonché la legittimazione passiva delle convenute e (cfr., per quella delle istanti, il “Certificato integrale di Controparte_5 CP_1 stato di famiglia” e, per quella delle convenute, il “Certificato cronologico” relativo al motociclo Honda targato DD58420 nonché la pagina 42 della “Relazione di consulenza tecnica” redatta dall'Ingegnere nell'ambito del Persona_3
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procedimento penale, documenti tutti allegati alle memorie istruttorie di secondo termine redatte da attrice e interventrice).
Venendo al merito, va innanzitutto evidenziato che pur risultando pacifico e, pertanto, dimostrato ai sensi dell'art 115 c.p.c. l'effettivo verificarsi del sinistro oggetto di causa, attrice e interventrice hanno prodotto la sentenza emessa il 30/09/2011 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli e la sentenza, confermativa della prima, emessa il 21/04/2016 dalla Corte d'Appello di Napoli, che non lasciano alcun dubbio sul reale accadimento dell'evento prospettato in citazione e nell'atto d'intervento volontario;
al contempo, di contro, va evidenziata sia la divergenza delle prospettazioni delle parti in ordine all'attribuzione della responsabilità del sinistro al conducente del motociclo piuttosto che a quello della vettura e sia che le istanti non si sono avvalse, non sussistendone i presupposti di legge, del regime probatorio semplificato previsto dall'art. 141 del Codice delle Assicurazioni Private, come dimostra il richiesto accertamento della responsabilità del conducente del motociclo
Honda nella causazione del sinistro e non della sola presenza del passeggero NA
a bordo dello stesso (cfr. conclusioni formulate in citazione e nella comparsa
[...]
d'intervento volontario in giudizio).
Ebbene, in ordine all'accertamento di responsabilità dei conducenti dei veicoli rimasti coinvolti nel sinistro, viene in rilievo, in primo luogo, il contenuto della sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, ove si legge che fosse “imprevedibile per l'imputato [n.d.r., , conducente della vettura di Persona_2 proprietà della convenuta e priva di copertura assicurativa] - che, a bordo di CP_5 un'autovettura, percorreva una strada statale e stava avviando manovra di svolta a sinistra per accedere
a un'area di servizio che si trovava sul lato opposto della carreggiata, profittando del fatto che alcuni veicoli, tra cui in particolare un autoarticolato, che procedevano nell'opposto senso di marcia, si erano fermati per favorire la manovra - la condotta della parte lesa, un ciclomotorista che aveva sorpassato scorrettamente sulla destra la colonna ferma di autoveicoli, omettendo di fermarsi o rallentare in prossimità dell'ingresso all'impianto di distribuzione di carburanti”, che “la materiale dinamica del sinistro nel quale persero la vita e è ricostruita nella relazione di Controparte_6 NA consulenza tecnica dell'Ingegnere depositata il 26/11/2008 in termini che corrispondono Per_3 ai dati evincibili dai rilievi planimetrici e fotografici dei Carabinieri di Giugliano in Campania che intervennero sul teatro del sinistro nella tarda serata dell'08/07/2008, oltre che all'analisi delle deformazioni e dei danni riportati dai due veicoli coinvolti” e che “l'urto avveniva quasi al centro
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della semicarreggiata percorsa dalla motocicletta e cagionava ai soli conducente e passeggero della motocicletta le lesioni descritte nelle relazioni di consulenza autoptica dei dottori […] Persona_4
e […] delle quali è incontestata la connessione eziologica con l'evento morte, che Persona_5 del resto sopraggiungeva: […] dopo due giorni per il (passeggero del motociclo), senza che si Per_1 evidenziassero concause capaci di interrompere la serie causale innescata dal politraumatismo costituente effetto immediato del sinistro”.
Sia i rilievi planimetrici e fotografici effettuati dai Carabinieri di Giugliano e sia le perizie redatte dai Consulenti tecnici della Procura, a cui si riferisce la sentenza penale poc'anzi illustrata, sono stati prodotti nel presente contenzioso civile
In particolare, dalla relazione di consulenza tecnica redatta dall'Ingegnere Persona_3
si evince:
[...]
▪ circa la copertura assicurativa del motociclo Honda, che esso era “scoperto da polizza assicurativa in quanto scadente il 01/06/2008”;
▪ circa il campo del sinistro, che “Ogni semicarreggiata è composta da due corsie. Lo spartitraffico (con siepe bassa) ha una larghezza di circa un metro. Nei pressi del campo del sinistro vi è un'interruzione dello spartitraffico che interessa una lunghezza di circa 25 metri.
Non vi sono segnali che impediscono l'inversione di marcia […] Per entrambi i veicoli vi sono segnali verticali con limite massimo di velocità pari a 20 km/h […] non erano in atto precipitazioni meteoriche e le condizioni di visibilità erano discrete in considerazione dell'orario notturno e dell'illuminazione artificiale […] Il campo del sinistro […] è costituito da un tratto di strada ad andamento planimetrico rettilineo con numerose intersezioni stradali”;
▪ circa la dinamica del sinistro e la determinazione della velocità tenuta dai veicoli in esso coinvolti, che “Dal rilievo emerge che la motocicletta, prima di impattare contro la fiancata laterale destra dell'autovettura, aveva lasciato sulla piattaforma stradale una traccia di frenata lunga circa 24,50 metri. […] In conclusione, si desume che il valore della velocità tenuta dal conducente della motocicletta ( prima di agire sull'impianto Controparte_6 frenante, in considerazione dei lavori trascurati, è non superiore a 115 km/h e non inferiore
a 105 km/h. Tali valori della velocità, tenuto conto della decelerazione conseguente alla lunga frenata, sono compatibili con i danni riscontrati sui veicoli e sono, in ogni caso, superiori al limite massimo di velocità in ambito urbano (50 km/h)”;
▪ circa il comportamento di guida tenuto di conducenti, che “alla velocità di 105 km/h (circa 29 metri al secondo) il veicolo percorre circa 43 metri dal momento in cui il conducente percepisce il pericolo ed attiva il sistema frenante e circa 60 metri per arrestare il
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motociclo (in considerazione del fondo stradale asciutto e dell'efficienza del sistema frenante).
Lo spazio totale percorso dal veicolo dal momento in cui il conducente percepisce il pericolo ed agisce sull'impianto frenante (supposto in perfetta efficiena9 arrestandosi è di circa 103 metri.
Nel caso in particolare sono state rinvenute tracce di frenata riconducibili alla motocicletta.
Per tale motivo si ritiene che un motociclista in perfetta efficienza psico fisica alla guida avrebbe percepito il pericolo ad una distanza peri ad almeno 65 metri dal punto d'urto (43 metri tempo di percezione e reazione, 24,50 metri di frenata). Si evidenzia sul punto che dagli accertamenti tossicologici in atti emerge per l'uso di sostanze stupefacenti Controparte_6
(cannabinoidi)”.
Dalla relazione di Consulenza tecnica medico/legala autoptica sulla morte di NA
, redatta dallo Specialista in medicina legale e delle assicurazioni Dottor
[...] Per_4
si evince inoltre che “Sulla base dell'esame esterno e dell'autopsia del cadavere, e dalle
[...] notizie storico/circostanziali apprese, è possibile affermare che la causa di morte del NA
è da ricercare in uno shock emorragico determinato dalla lesione traumatica del polmone destro nonché dell'aorta toracica. Il meccanismo produttore è da ricercare nel violentissimo impatto causato dal sinistro stradale. La morte risale alle ore 16:30 circa del 10/07/2008”.
Ebbene, sia il compendio probatorio acquisito nel procedimento penale e sia le sentenze di primo e secondo grado emesse all'esito di detti giudizi hanno altresì trovato pieno riscontro nelle dichiarazioni rese dai testi escussi nel presente contenzioso civile, sulla cui attendibilità non vi è alcun valido motivo di dubitare;
difatti, in merito all'uso di sostanze stupefacenti da parte del conducente del motociclo , Controparte_6 CP_9
, Carabiniere intervenuto sul luogo teatro del sinistro per effettuare i rilievi del
[...] caso, ha dichiarato che “Ero all'epoca dei fatti in forza al nucleo radio mobile della compagnia dei Carabinieri ed ero sicuramente di turno poiché ho fatto una relazione e dei rilievi mentre la documentazione fotografica è stata effettuata da personale addetto. […] la relazione di servizio è stata redatta, non avendo assistito al sinistro, sulla base dei rilievi effettuati successivamente sul posto […] noi siamo intervenuti su ordine della centrale operativa che era stata contattata dagli occupanti della
BMW. […] Ricordo come particolare che, quando è stato fatto il verbale di sequestro della salma, tra gli effetti personali dell'autista della moto è stata ritrovata della marijuana e ciò è successo in ospedale poiché quando siamo arrivati sul posto lui era già stato portato via dall'autombulanza”; inoltre, in merito alla dinamica del sinistro, , Brigadiere dei Testimone_1
Carabinieri trovatosi come passeggero della vettura entrata in collisione con il motociclo, ha dichiarato che “era il luglio del 2008, circa una mezz'ora prima della mezzanotte
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e mi trovavo […] in auto con il Maresciallo adesso Capitano dei Carabinieri, io Persona_2
[…] a lato passeggero anteriore e altri due colleghi Carabinieri, e CP_10 Testimone_2 sui sedili posteriori, e stavamo percorrendo la via Pigna in Giugliano in Campania, in direzione centro città, quando a un certo punto decidevamo di svoltare sulla sinistra all'altezza del bar che all epoca si chiamava Rendez Vou. […] il conducente prima di effettuare la svolta sulla sinistra accese l'indicatore di direzione e controllò che dalla destra non provenissero veicoli e iniziò a effettuare la svolta a sinistra per invertire il senso di marcia […] la strada via Pigna è a doppio senso di marcia e i due sensi sono separati da uno spartitraffico interrotto solo nel punto in cui è stata effettuata la manovra per invertire la marcia. […] dopo pochi metri che era iniziata la svolta a sinistra una moto […] che proveniva dalla senso di marcia opposto a quello da noi percorso, a fari spenti e a forte velocità, impattava il lato Part anteriore destro della la quale veniva sbalzata sulla sinistra per effetto dell'urto. […] i due passeggeri della moto erano entrambi senza casco. […] la moto impattava proprio con la parte anteriore sulla parte anteriore laterale destra della bmw […] dopo l'impatto il conducente della moto andò a finire sotto la ruota dell'auto unitamente alla moto e il passeggero fu sbalzato sul gazebo del bar per poi ricadere per terra […] subito dopo l'incidente abbiamo chiamato immediatamente
l'ambulanza e chiaramente anche le autorità; quando sono intervenuti i colleghi abbiamo lasciato in nostri dati e poi siamo andati in caserma a Giugliano ma so che è intervenuta l'ambulanza; […] il conducente della moto era già in condizioni gravi subito dopo l'impatto e so che poi è deceduto mentre
l'altro so che è stato portato all'ospedale ed è deceduto in seguito […] sono venuto in seguito a sapere che la moto era sprovvista di assicurazione” (cfr. verbale d'udienza del 07/05/2024 e verbale d'udienza del 29/10/2024).
Orbene, in ordine al possibile accertamento di una corresponsabilità imputabile a
, giova innanzitutto rammentare sia che dall'accertamento della NA condotta colposa di uno dei conducenti coinvolti in un sinistro non discende, ex se, il superamento della presunzione di responsabilità prevista dall'art. 2054, comma 2, c.c., poiché, in tal caso, il Giudice non può comunque esimersi dall'accertare anche la condotta tenuta dall'altro conducente, onde stabilire se essa sia stata rispettosa delle norme sulla circolazione stradale e dei normali precetti di prudenza (cfr., ex permultis,
Cassazione, Sezione III, n° 15847 del 15 dicembre 2000) e sia che, per superare la presunzione di colpa che l'art. 2054, comma 2, c.c., pone a carico di ambedue i conducenti coinvolti, occorre dimostrare sia che il sinistro è dovuto al comportamento colposo esclusivo di uno solo dei conducenti e sia che l'altro conducente si sia, per
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converso, esattamente uniformato alle norme della circolazione e a quelle di comune prudenza (cfr. Cassazione, Sezione III, n° 12524 del 22 settembre 2000).
Tuttavia, nel caso di specie, considerato che dalla consistente mole di documenti istruttori, precostituiti e costituendi, acquisiti nel presente giudizio civile emerge una molteplicità d'indizi relativi sia all'elevata velocità di transito del motociclo Honda, di gran lunga superiore ai limiti consentiti, e sia all'uso di sostanze stupefacenti da parte del conducente della stessa, latitando, invece, elementi indizianti di una condotta di Parte guida imprudente da parte del conducente della vettura può ritenersi ampiamente superata la presunzione di corresponsabilità prevista ex art. 2054, comma
2, c.c., e, dunque, addebitarsi al defunto , conducente del motociclo Controparte_6 occupato come passeggero dal compianto , l'esclusiva responsabilità NA per la causazione del sinistro oggetto del presente contenzioso, con conseguente condanna di (proprietaria del motociclo Honda targato DD58420) Controparte_5
e di (impresa deIGnata dal F.G.V.S. nei casi di sinistri per cui sia responsabile CP_1 il conducente di un veicolo scoperto di polizza assicurativa), in solido tra loro, al risarcimento in favore di attrice e di interventrice di danni la cui natura ed entità sarà a breve esplicitata, sin da ora premettendosi, però, che nella determinazione dei quantum risarcitori non può avere alcuna incidenza il cosiddetto “rischio elettivo” infondatamente invocato dalla convenuta Compagnia, atteso che non è certamente passibile di alcuna rimproverabilità giuridica e, tantomeno, di alcun addebito in termini di concorso nella causazione del sinistro la mera circostanza della salita a bordo di un motociclo privo di copertura assicurativa e il cui conducente era sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.
Sotto il primo profilo, è stato più volte chiarito dalla giurisprudenza che non è sufficiente la mera violazione di una norma disciplinante la circolazione stradale per integrare il concorso di colpa del danneggiato (ad es. la conoscenza della scopertura assicurativa del veicolo) ma occorre che proprio quel comportamento integrante la violazione abbia causalmente contribuito a produrre il sinistro (cfr. ex multis Cass.
2970 del 6.2.2025).
E' evidente che la consapevolezza da parte del trasportato di circolare su un veicolo privo di copertura assicurativa non ha esplicato alcun contributo causale nella produzione del sinistro e delle lesioni che ne sono derivate.
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Sotto il secondo profilo, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'art. 1227, comma 1, c.c., interpretato in senso coerente con l'art. 13 della Direttiva 2009/103/CE
- che impone agli Stati membri di considerare senza effetto qualsiasi disposizione di legge che escluda dalla copertura assicurativa un passeggero che sapeva (o avrebbe dovuto sapere) che il conducente del veicolo era sotto effetto di alcol o di altre sostanze eccitanti - non consente di ritenere sempre sussistente, in via generale ed astratta, il concorso di colpa del danneggiato che ha accettato di essere trasportato sul mezzo condotto da una persona in stato di ebbrezza e si deve invece valutare, in concreto e secondo le circostanze del caso, se ed in che misura la condotta della vittima possa dirsi concausa del sinistro, fermo restando il divieto di valutazioni che escludano interamente il diritto al risarcimento spettante al trasportato nei confronti dell'assicuratore del vettore. Costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, se rispettoso dei parametri dettati dall'art. 1227, comma 1, c.c., l'accertamento della sussistenza della colpa (e del suo grado) della persona che, accettando di farsi trasportare da un conducente in stato di ebbrezza, patisce danno in conseguenza d'un sinistro stradale (cfr. Cass. Sez. III, ordinanza 24920 del 17.09.2024).
Nel caso che qui ci occupa, non risulta comprovato dalle emergenze processuali che il fosse a conoscenza dell'assunzione di sostanze stupefacenti da parte del Per_1 conducente del motociclo ovvero che quest'ultimo si trovasse in uno stato di alterazione immediatamente percepibile e tale da poter concludere che il passeggero abbia consapevolmente accettato il rischio di farsi trasportare da un conducente in evidente stato di alterazione da sostanze stupefacenti.
Quanto all'omesso utilizzo del casco, dalle evidenze dell'esame autoptico emerge che la causa della morte di è lo shock emorragico determinato dalla NA lesione traumatica del polmone destra nonché dell'aorta toracica dovuto al forte impatto, con la conseguenza che l'uso del casco non avrebbe di certo impedito o limitato il prodursi delle lesioni che hanno condotto all'exitus.
2.2. Sul quantum debeatur
Accertata l'esclusiva responsabilità del conducente del motociclo nella causazione del sinistro in esame, venendo alla liquidazione del quantum debeatur, si evidenzia che attrice e interventrice hanno invocato “iure proprio”, in conseguenza della dipartita del loro
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congiunto, il ristoro del danno biologico, da perdita del rapporto parentale e il danno patrimoniale.
Non può essere accolta la domanda di risarcimento del danno biologico invocato dalla madre di – in termini di lesione dell'equilibrio psico - fisico NA conseguito alla perdita del congiunto – non avendo l'istante offerto idonea prova documentale e testimoniale atta a dimostrare la sussistenza di un vero e proprio danno biologico e il nesso di causalità tra il predetto danno e gli eventi occorsi al Per_1
Meritano accoglimento le domande di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, subito iure proprio sia dall'attrice Parte_1
e sia dall'interventrice , rispettivamente, madre e sorella del defunto Controparte_4
. NA
Difatti, rivestendo la fattispecie i caratteri dell'illecito penale di cui all'art 589 c.p., attesa la sussistenza di una condotta connotata dai caratteri della colpa in concreto, può procedersi alla liquidazione del danno non patrimoniale, comprensivo altresì del cosiddetto danno morale o “pretium doloris”, cioè della somma tendente a ristorare le sofferenze subite per effetto della morte del parente, così come previsto dal combinato disposto degli artt. 185 c.p. e 2059 c.c.
In tema di danno da perdita del rapporto parentale, la Suprema Corte, prendendo le mosse dalla sentenza n° 26972 emessa a Sezioni Unite l'11 novembre del 2008 (che, unitamente a quelle contrassegnate dai numeri 26973, 26974 e 26975, ha posto dei condivisibili punti fermi in tema di risarcibilità dei danni derivanti da fatti illeciti), ha ripetutamente affermato che il danno da perdita del rapporto parentale costituisce solo un particolare aspetto del danno non patrimoniale, consistente nella lesione dell'interesse giuridico all'intangibilità della sfera degli affetti e alla reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia nonché all'inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito di quella particolare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli artt. 2, 29 e 30 della
Costituzione, ossia di un interessa giuridico diverso dall'integrità morale (la cui tutela, ricollegabile all'art. 2 della Costituzione, si esprime mediante il risarcimento del cosiddetto “danno morale soggettivo”, causato da un'ingiusta sofferenza).
Il danno non patrimoniale da uccisione di congiunto, quale tipico danno/conseguenza, non coincide con la lesione dell'interesse (non è in re ipsa) e, come tale, deve essere allegato e provato da chi chiede il relativo risarcimento;
tuttavia, trattandosi di
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pregiudizio che si proietta nel futuro, è consentito il ricorso a valutazioni prognostiche e a presunzioni, sulla base di elementi obiettivi che è onere del danneggiato fornire;
la sua liquidazione avviene in base a una valutazione equitativa che tenga conto dell'intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza e di ogni ulteriore utile circostanza, quale la consistenza (più o meno ampia) del nucleo familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima e dei singoli superstiti (cfr. Cassazione n° 14931 del
2012).
Il riconoscimento dei diritti della famiglia (art. 29 della Costituzione) va inteso non in senso restrittivo, cioè come tutela delle estrinsecazioni della persona nell'ambito esclusivo di quel nucleo, con una proiezione di carattere meramente interno, bensì nel più ampio senso di modalità di realizzazione della vita stessa dell'individuo, alla stregua dei valori e dei sentimenti che il rapporto personale ispira, sia generando bisogni e doveri, sia dando luogo a gratificazioni, supporti, affrancazioni e IGnificati (cfr.
Cassazione Civile, Sezione III, n° 13546 del 12 giugno 2006).
Laddove il fatto lesivo alteri profondamente tale complessivo assetto, provocando una rimarchevole dilatazione dei bisogni e dei doveri e una determinante riduzione, se non un annullamento, delle positività che dal rapporto parentale derivano, viene a determinarsi quello sconvolgimento delle abitudini di vita che, pur potendo avere diversa ampiezza e consistenza in termini d'intensità e protrazione nel tempo in relazione alle diverse situazioni, deve trovare comunque obiettivazione nell'alterazione del modo di relazionarsi del soggetto, sia all'interno del nucleo familiare che all'esterno di esso, nell'ambito dei comuni rapporti della vita di relazione (cfr. Cassazione Civile,
Sezione III, nn° 8827 e 8828 del 31 maggio 2003; Cassazione Civile, Sezione III, n°
20324 del 20 ottobre 2005).
In ipotesi tragiche come quella in esame, la compromissione della personalità dell'individuo deve sicuramente presumersi, in quanto rispondente all'id quod plaerumque accidit, fino a prova contraria gravante sul danneggiante;
neppure la convivenza rappresenta un presupposto necessario per la risarcibilità del danno sofferto dal prossimo congiunto, potendo essa costituire, al più, elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità del rapporto con il defunto (cfr., in tal senso ed ex multis, Cassazione n° 13546 del 12 giugno 2006; Cassazione n° 3289 del 15 febbraio
2006; Cassazione n° 15568 dell'11 agosto 2004; Cassazione n° 21230 del 20 ottobre
2016).
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Ai fini della determinazione di tale somma, come chiarito dalla recente giurisprudenza di legittimità e di merito, deve considerarsi che il cosiddetto danno scaturente dalla lesione del rapporto parentale può essere determinato in un'unica somma personalizzata, comprendente sia il cosiddetto danno morale in senso stretto, derivante dalla sofferenza per la perdita del congiunto, sia il cosiddetto danno esistenziale, derivante dalla lesione del rapporto parentale e dall'incidenza che tale lesione assume sulla vita futura del congiunto superstite;
ne consegue che, nell'ipotesi di riconoscimento congiunto del danno morale e del danno relativo alla perdita del rapporto parentale, appare equo liquidare in favore dei germani del defunto una complessiva somma a titolo di ristoro del danno non patrimoniale subito in proprio, sia nella sua componente esistenziale che nella sua dimensione morale (cfr. Cassazione
Civile, Sezione III, nn° 8827 e 8828 del 31 maggio 2003, ribadite, poi, da Cassazione
Civile, Sezioni Unite, nn° 26972, 26973, 26074 e 26975 dell'11 novembre 2008).
In ordine al quantum del risarcimento, giova richiamare i parametri comunemente adottati dalla giurisprudenza di merito e, in particolare, l'orientamento assunto dal
Tribunale di Milano in ordine a una valutazione del danno per la perdita di un coniuge/genitore in una “forbice” che va da un minimo di € 195.551,59 a un massimo di € 391.103,18.
Orbene, l'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano ha ritenuto di aggiornare i criteri orientativi già elaborati per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante dalla perdita del rapporto parentale, a seguito dell'orientamento recentemente espresso dalla sentenza n° 10579/2021 della Corte di Cassazione, secondo la cui massima: “In tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul “sistema a punti”, che preveda, oltre all'adozione del criterio
a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e
l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente,
l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella”.
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Le tabelle elaborate nel 2024 per la liquidazione del danno parentale integrate a punti sono state elaborate a partire dalle precedenti tabelle 2022 del Tribunale di Milano, le quali, a loro volta, sono state elaborate a partire da quelle ancora precedenti del 2021, utilizzando i valori monetari della forbice delle dette tabelle, ricavando il “valore punto” di € 3.911,00 (€ 391.103,18/100) e con riferimento alle stesse circostanze (età vittima primaria, età vittima secondaria, convivenza, presenza o meno di congiunti superstiti ed intensità del vincolo affettivo) menzionate nei criteri orientativi delle precedenti tabelle.
Si riportano poi di seguito i criteri di distribuzione dei punti:
A) Età della vittima primaria: fino a 28 punti per danno non patrimoniale presumibile (sofferenza interiore e dinamico/relazionale)
▪ da 0 a 10 anni: 28 punti;
▪ da 11 a 20 anni: 26 punti;
▪ da 21 a 30 anni: 24 punti;
▪ da 31 a 40 anni: 22 punti;
▪ da 41 a 50 anni: 20 punti;
▪ da 51 a 60 anni: 18 punti;
▪ da 61 a 70 anni: 16 punti;
▪ da 71 a 80 anni: 12 punti;
▪ da 81 a 90 anni: 8 punti;
▪ da 91 a 100 anni: 4 punti.
B) Età della vittima secondaria: fino a 28 punti per danno non patrimoniale presumibile (sofferenza interiore e dinamico/relazionale)
▪ da 0 a 10 anni: 28 punti;
▪ da 11 a 20 anni: 26 punti;
▪ da 21 a 30 anni: 24 punti;
▪ da 31 a 40 anni: 22 punti;
▪ da 41 a 50 anni: 20 punti;
▪ da 51 a 60 anni: 18 punti;
▪ da 61 a 70 anni: 16 punti;
▪ da 71 a 80 anni: 12 punti;
▪ da 81 a 90 anni: 8 punti;
▪ da 91 a 100 anni: 4 punti.
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C) Convivenza:
▪ 16 punti per danno non patrimoniale presumibile (sofferenza interiore e dinamico/relazionale) nel caso di convivenza delle due vittime;
▪ 8 punti per danno non patrimoniale presumibile (sofferenza interiore e dinamico/relazionale) potranno essere attribuiti nel caso in cui vittima primaria e vittima secondaria, pur non essendo conviventi, abitino nello stesso stabile o complesso condominiale.
D) Sopravvivenza di altro/i congiunto/i del nucleo familiare primario del de cuius: fino a 16 punti per danno non patrimoniale presumibile (sofferenza interiore e dinamico/relazionale): ad esempio, se il danneggiato perde il genitore, si verificherà se,
a prescindere dalla convivenza, sono in vita l'altro genitore e/o i fratelli del danneggiato;
se il danneggiato perde il figlio, si verificherà se, a prescindere dalla convivenza, sono in vita il coniuge/assimilati e altri eventuali figli;
se il danneggiato perde il coniuge/assimilati, si verificherà se, a prescindere dalla convivenza, vi sono dei figli in vita.
▪ nessun superstite: 16 punti;
▪ 1 superstite: 14 punti;
▪ 2 superstiti: 12 punti;
▪ 3 superstiti: 9 punti.
E) Qualità e intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto: fino a 30 punti.
Si terrà conto della qualità e dell'intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto, sia in termini di sofferenza interiore patita (da provare anche in via presuntiva) e sia in termini di stravolgimento della vita della vittima secondaria (dimensione dinamico/relazionale), valutando se procedere alla liquidazione del parametro E con un unico importo monetario o con somme distinte per ciascuna delle menzionate voci/componenti del danno non patrimoniale.
Ai fini dell'attribuzione dei punti per il parametro E, si potrà tener conto sia delle circostanze obiettive di cui ai parametri precedenti e delle conseguenziali valutazioni presuntive, sia di ulteriori circostanze allegate e provate (anche con presunzioni) relative, ad esempio, ma non solo, alle seguenti circostanze di fatto:
▪ frequentazioni/contatti: assenti/sporadici/frequenti/giornalieri;
▪ condivisione delle festività/ricorrenze: Email_4
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▪ condivisione di vacanze: Email_4
▪ condivisione di attività lavorativa/hobby/sport:
; Email_5
▪ attività di assistenza sanitaria/domestica:
; Email_5
▪ agonia/penosità/particolare durata della malattia della vittima primaria laddove determini una maggiore sofferenza nella vittima secondaria;
▪ altri casi.
Ciò posto, va altresì evidenziato che con l'istruttoria testimoniale si è acquisita la conoscenza di circostanze di fatto che agevolano il compito di addivenire, attraverso l'applicazione dei criteri di liquidazione poc'anzi richiamati, a una stima del danno da perdita del rapporto parentale quanto più aderente possibile al pregiudizio effettivamente patito dai congiunti di , avendo , cognato NA Persona_6 del compianto, dichiarato che “Sono il marito di , interventrice, nonché genero Controparte_4 dell'attrice. Sono sposato da 23 anni con […] i rapporti tra e la madre CP_4 NA erano ottimi e non vi sono mai state incomprensioni o litigi. viveva con la madre ed era molto Per_1 legato a lei. […] mio cognato faceva l'elettricista, svolgendo questo lavoro saltuariamente però lavorava spesso. […] divideva con la madre, titolare della sola pensione sociale, a metà tutte le spese di casa, tra cui anche il pagamento della locazione. […] mio cognato era solito trascorrere tutte le festività sempre con la famiglia e cioè la mamma e la sorella. […] era molto legato alla mamma e
l'accompagnava sempre quando doveva fare le visite mediche e aveva sempre tante attenzioni nei suoi riguardi. […] dopo la morte del figlio mia suocera va continuamente incontro a malesseri e si fa accompagnare spesso dal medico. Abbiamo anche dovuto cambiare casa poiché lei vedeva continuamente la presenza del figlio in casa e quindi ora vive con me e mia moglie. Dopo la morte di ha avuto Per_1 difficoltà a dormire, piange sempre e si chiude in camera. […] dopo la morte del figlio, non ha mantenuto i rapporti con i parenti, nonostante gli inviti ricevuti, ma sta solo con noi che viviamo con lei. […] i rapporti tra mio cognato e sua sorella sono sempre stati ottimi e avevano un legame molto forte, poiché hanno perso il padre da piccoli e anche dopo sposati mio cognato stava sempre con noi anche perché vivevamo porta a porta. […] erano sempre uno per l'altra e avevano un legame molto affettuoso. Dopo la morte del fratello, mia moglie ha iniziato ad avere stati di ansia, somatizzando anche il dolore e spesso è stato necessario ricorrere alla somministrazione di farmaci. In un'occasione, ha tentato anche di suicidarsi. Ricordo che voleva buttarsi dal balcone. Attualmente non è in cura, ma in passato è stata in cura all'A.s.l. di Villaricca da uno psichiatra e uno psicologo. Ricordo che
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all'epoca dei fatti ebbe ripercussioni anche mio figlio di soli cinque anni perché smise di parlare e infatti ci fu conIGliato di iscriverlo ad un corso di psicomotricità e logopedia” (cfr. verbale d'udienza del
07/05/2024); preme precisarsi che dette dichiarazioni non sono state rese da soggetto giuridico incapace a testimoniare ex art. 246 c.p.c., atteso che detta norma non prevede, aprioristicamente, un impedimento a deporre nei confronti del coniuge in comunione dei beni ma solo la preclusione all'escussione di soggetti portatori di un concreto interesse all'esito del giudizio che, nel concreto caso in esame, non sussiste, non rientrando le somme percepite a titolo di risarcimento del danno nel regime di comunione dei beni instaurato con il proprio coniuge, per espressa previsione normativa;
ne deriva, dunque, che detta testimonianza può essere liberamente valutata da codesto Tribunale unitamente agli altri elementi di prova acquisiti in giudizio.
Ciò posto, in applicazione dei su richiamati criteri di liquidazione, si ritiene che:
▪ il danno non patrimoniale patito dall'attrice Parte_1
(comprensivo sia del cosiddetto “pretium doloris” che del danno da perdita del rapporto parentale), stimato in via equitativa e in considerazione di quanto appreso mediante istruttoria, sia quantificabile in € 336.346,00 (dovendosi attribuire: 24 punti per la categoria A;
18 punti per la categoria B;
16 punti per la categoria C;
14 punti per la categoria D;
14 punti per la categoria E), il cui pagamento deve porsi a carico dei convenuti, in solido tra loro;
▪ il danno non patrimoniale patito dall'interventrice Controparte_4
(comprensivo sia del cosiddetto “pretium doloris” che del danno da perdita del rapporto parentale), stimato in via equitativa e in valuta attuale, sia quantificabile in € 289.414,00 (dovendosi attribuire: 24 punti per la categoria A;
24 punti per la categoria B;
8 punti per la categoria C;
12 punti per la categoria D;
6 punti per la categoria E) il cui pagamento deve porsi a carico dei convenuti, in solido tra loro;
Per ciascuno di tali importi deve aggiungersi il lucro cessante, consistente nel pregiudizio subito dal danneggiato per la ritardata corresponsione di quanto a esso dovuto a titolo risarcitorio;
la quantificazione del danno anzidetto può essere operata, alla stregua dell'autorevole insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte, con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che essi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo essi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria
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progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (cfr., in tal senso ed ex multis, Cassazione Civile, Sezioni Unite, n°
1712 del 17 febbraio 1995 nonché Cassazione n° 2796 del 10 marzo 2000).
Merita altresì accoglimento la domanda di risarcimento del danno patrimoniale, dovendo quest'ultimo riconoscersi, però, solo in favore della madre del de cuius e non anche della sorella, poiché risulta inverosimile immaginare una contribuzione economica in favore di quest'ultima da parte del fratello dal momento che essa, come emerso dall'istruttoria testimoniale, risulta essere coniugata da vari anni.
Detto nocumento deve essere accertato in concreto, attraverso la dimostrazione che il soggetto leso svolgesse o, trattandosi di persona non ancora dedita ad attività lavorativa, avrebbe presumibilmente svolto un'attività produttiva di reddito;
la liquidazione di detto danno, inoltre, non può essere fatta in modo automatico in base ai criteri dettati dall'art. 4 della Legge n° 39/77, norma che non comporta alcun automatismo di calcolo e si limita, invece, a indicare alcuni criteri di quantificazione del nocumento sul presupposto della prova relativa, che incombe comunque sul danneggiato e che quest'ultimo può fornire anche in via presuntiva, purché sia certa la riduzione di capacità lavorativa specifica (cfr. Cassazione, Sezione III, n° 1120 del 20 gennaio 2006 e Cassazione, Sezione III, n° 7097 del 06 aprile 2005).
Va altresì considerato che, in tema di liquidazione dei danni patrimoniali da invalidità permanente in favore del soggetto leso o da morte in favore dei superstiti, ove il
Giudice di merito utilizzi il criterio della capitalizzazione del danno patrimoniale futuro e, pertanto, debba adottare dei coefficienti di capitalizzazione della rendita, non possono applicarsi quelli approvati con Regio Decreto n° 1403 del 1922 (non garantendo essi, a causa dell'innalzamento della durata media della vita e dell'abbassamento dei saggi d'interesse, l'integrale ristoro del danno ai sensi dell'art. 1223 c.c.) ma è necessario applicarne altri che, in quanto aggiornati e scientificamente corretti, risultano maggiormente affidabili, quali, a esempio, quelli approvati con i provvedimenti normativi emessi per la capitalizzazione delle rendite previdenziali o assistenziali ovvero quelli elaborati specificamente nella materia del danno aquiliano
(cfr. Cassazione, Sezione III, sentenza n° 9002 del 21 marzo 2022 e Cassazione n°
16913 del 2019).
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In proposito, appare opportuno distinguere tra il danno già maturato e il danno futuro, operando una doppia liquidazione (in proposito, si veda Corte d'Appello di Napoli n°
17 dell'8 gennaio 2021).
Difatti, è ormai prevalente l'orientamento giurisprudenziale secondo cui il danno patrimoniale, derivante al congiunto dalla perdita della fonte di reddito collegata all'attività lavorativa della vittima, assume natura di danno emergente, con riguardo al periodo intercorrente tra la data del decesso e quella della liquidazione giudiziale, mentre si configura come danno futuro e, dunque, come lucro cessante, con riguardo al periodo successivo alla liquidazione medesima;
ai fini della liquidazione, ne consegue, ovviamente, che il Giudice di merito può utilizzare il criterio della capitalizzazione soltanto in ordine al danno successivo alla sua decisione, dovendo egli considerare il presumibile periodo di protrazione della capacità della vittima di produrre il reddito di cui trattasi, mentre, con riguardo al pregiudizio verificatosi sino al momento della decisione, deve operarsi il cumulo di rivalutazione e interessi compensativi.
La giurisprudenza di legittimità ha chiaramente spiegato che laddove si liquidi il danno patrimoniale da lucro cessante, patito dai congiunti di persona deceduta per colpa altrui e consistente nella perdita delle elargizioni erogate loro dal defunto, adottando il criterio della capitalizzazione, dovrà procedersi, preliminarmente, alla determinazione del reddito che il defunto percepiva al momento della morte, detrarsi la quota presumibilmente destinata ai propri bisogni o al risparmio (cosiddetta “quota sibi”) e, infine, moltiplicare il risultato per un coefficiente di capitalizzazione delle rendite vitalizie laddove possa ritenersi che il superstite avrebbe continuato a godere del sostegno economico vita natural durante.
Tanto chiarito, merita di essere evidenziato che il Giudice deve utilizzare il coefficiente corrispondente alla maggiore età tra quella della vittima e quella del superstite danneggiato nel momento in cui si è verificato il pregiudizio patrimoniale (cfr.
Cassazione civile n° 7276 del 03 luglio 1993); invero, le erogazioni della vittima in favore del congiunto sono destinate a cessare o per la morte del beneficiario o per la morte del solvens e, poiché deve presumersi che morirà prima quello dei due più avanti nell'età, per la capitalizzazione del danno occorre scegliere il coefficiente corrispondente all'età del più anziano tra solvens e beneficiario, e quindi, appunto, quello minimo.
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Nel caso di specie, siccome per il periodo di tempo dal verificarsi del decesso all'attualità si procede alla mera sommatoria dei redditi perduti, il coefficiente di capitalizzazione da utilizzarsi nel computo del danno futuro dev'essere quello corrispondente all'età del più giovane tra i superstiti al momento della deliberazione della presente sentenza;
quindi, considerando che l'unica superstite avente diritto al danno patrimoniale da lucro cessante è e che la stessa è Parte_1 sicuramente più anziana del compianto figlio, essendo ella nata il [...] ha attualmente 70 anni e pertanto, applicando le tabelle allegate agli atti dell'Incontro di studio per i Magistrati, svoltosi a Trevi il 30 giugno/1 luglio del 1989, per un soggetto di sesso femminile di detta età il coefficiente di capitalizzazione, altresì considerando l'età media di vita di una donna italiana di 84 anni (e, dunque, calcolando in 14 il numero di anni futuri per i quali la somma che il de cuius era solito destinare alla madre non verrà da quest'ultima percepita), è pari a 11,81.
Ebbene, applicando tali principi alla fattispecie oggetto del presente giudizio, non essendo stata raggiunta una sufficiente prova del reddito percepito in vita da NA
(la quale ben poteva essere fornita, a esempio, attraverso la produzione di buste
[...] paga o di modelli 730), appare equo porre a base del calcolo l'importo dell'assegno sociale erogato dall' ai cittadini italiani che non hanno o hanno un reddito CP_11 insufficiente (che versano, quindi, in situazione di disagio economico), che per il corrente anno 2025 è di € 7.002,97 (circa € 538,69 mensili, per 13 mensilità); da tale importo va detratta la cosiddetta “quota sibi”, ossia la parte di reddito che il defunto verosimilmente destinava ai propri bisogni, che, nella specie, dev'essere identificata nella misura dell'85%, considerando l'eIGuità del reddito e la presumibile ambizione del compianto ventitreene di volersi emancipare dal suo originario nucleo familiare e domestico per realizzare la propria indipendenza di vita, possibile solo previo accumulo di minimi risparmi.
Quanto al danno attuale, ridotto l'anzidetto reddito “sociale” di € 7.002,9 in considerazione della suindicata cosiddetta “quota sibi”, residua la somma di € 1.050,45, che costituisce la base di calcolo del danno patrimoniale da moltiplicarsi per 16 anni e
10 mesi, ossia per il lasso temporale cha va da luglio 2008 (momento del sinistro) fino a maggio 2025 (momento di emissione del presente provvedimento), così ottenendosi la cifra di € 17.614,89, il cui pagamento deve porsi a carico dei convenuti, in solido tra loro, e in favore della sola . Parte_1
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Quanto al danno futuro, assumendo a oggi il reddito di riferimento di € 1.050,45
(come sopra individuato), appare opportuno applicare i coefficienti di capitalizzazione previsti dai quaderni del ConIGlio Superiore della Magistratura n° 41/1990 (ovvero da quest'ultimo diffusi e allegati agli atti dell'Incontro di studio per i Magistrati, svoltosi a
Trevi il 30 giugno/1 luglio del 1989), ritenuti dalla Suprema Corte, come specificato con la sentenza n° 20615 del 2015, più attuali e preferibili rispetto a quelli approvati con Regio Decreto n° 1403 del 9 ottobre 1922 (i quali, a causa dell'innalzamento della durata media della vita e dell'abbassamento dei saggi d'interesse, non garantiscono l'integrale ristoro del danno e non sono, perciò, consentiti dalla regola di cui all'art. 1223 c.c.), e, nella specie, il coefficiente pari a 11,81, corrispondente all'età di Parte_1 quale unica superstite avente diritto al risarcimento del danno da lucro
[...] cessante;
effettuata la moltiplicazione del reddito annuo già ridotto dell'85% (tenuto conto della cosiddetta “quota sibi”) per tale coefficiente, ne consegue che il danno patrimoniale futuro subìto dall'attrice deve essere quantificato, in moneta attuale, in €
12.405,81, il cui pagamento deve porsi a carico dei convenuti, in solido tra loro,
e in favore della sola . Parte_1
Rispetto alle indicate voci di danno, già determinate all'attualità e al netto del coefficiente di anticipata liquidazione, spettano gli interessi legali dalla data dell'evento dannoso (risalente al 08/07/2008); al riguardo, infatti, la Cassazione ha chiarito come
“anche chi causa un danno futuro è in mora dal giorno del fatto illecito, ai sensi dell'art. 1219 c.c., per il pagamento del relativo risarcimento;
tale mora andrà calcolata sul credito risarcitorio scontato e reso attuale, ma andrà pur sempre calcolata con decorrenza dalla data dell'illecito” (cfr. Cassazione civile, sezioni 6/3, ordinanza n°
18049 del 2017).
Deve, invece, rigettarsi la domanda di risarcimento del danno patrimoniale emergente relativo alle spese funerarie, delle quali non è stata fornita alcuna prova.
È stato infatti chiarito dalla giurisprudenza che indubbiamente le spese funerarie costituiscono una voce di danno ineliminabile e possono essere liquidate anche in mancanza di specifica dimostrazione della precisa entità della somma sborsata a tale scopo. Occorre tuttavia fornire al giudice i dati da cui desumere almeno approssimativamente í parametri a cui commisurare la liquidazione, come ad esempio il costo medio delle onoranze funebri nella zona in questione (Cass. n. 1474/1996), evenienza non documentata così come il tipo di servizio richiesto, e così via (cfr. in tal
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senso Cass. sez. 3, Sentenza n. 11684 del 26/05/2014 Le spese funerarie, sostenute dagli eredi della persona deceduta per atto illecito, costituiscono una voce di danno ineliminabile e possono essere liquidate anche in mancanza di specifica dimostrazione della precisa entità della somma corrisposta a tale scopo, occorrendo, tuttavia, fornire al giudice i dati dai quali desumere, almeno approssimativamente, i parametri cui commisurare la valutazione, sia pure con riferimento al costo medio delle onoranze funebri della zona in questione).
Può passarsi all'esame delle domande di risarcimento dei danni non patrimoniali denominati, biologico terminale, catastrofale e tanatologico o da perdita della vita, trasmissibili ai congiunti iure hereditatis. A tale proposito, si osserva che, secondo il più recente orientamento giurisprudenziale, "in materia di danno non patrimoniale, in caso di morte cagionata da un illecito, il pregiudizio conseguente è costituito dalla perdita della vita, bene giuridico autonomo rispetto alla salute, fruibile solo in natura dal titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente, sicché', ove il decesso si verifichi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, deve escludersi la risarcibilità iure haereditatis di tale pregiudizio, in ragione - nel primo caso - dell'assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio, ovvero - nel secondo - della mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo (Sez. U, Sentenza n. 15350 del
22/07/2015, Rv. 635985 - 01).
Viceversa, nel caso in cui tra la lesione e la morte si interponga un apprezzabile lasso di tempo, tale periodo giustifica il riconoscimento, in favore del danneggiato, del c.d. danno biologico terminale, cioè il danno biologico stricto sensu (ovvero danno al bene salute), al quale, nell'unitarietà del genus del danno non patrimoniale, può aggiungersi un danno morale peculiare improntato alla fattispecie ("danno morale terminale"), ovvero il danno da percezione, concretizzabile sia nella sofferenza fisica derivante dalle lesioni, sia nella sofferenza psicologica (agonia) derivante dall'avvertita imminenza dell'exitus, se nel tempo che si dispiega tra la lesione ed il decesso la persona si trovi in una condizione di "lucidità agonica", in quanto in grado di percepire la sua situazione e in particolare l'imminenza della morte, essendo quindi irrilevante, a fini risarcitori, il lasso di tempo intercorso tra la lesione personale e il decesso nel caso in cui la persona sia rimasta "manifestamente lucida" (Sez. 3 -, Sentenza n. 26727 del 23/10/2018, Rv.
650909 - 01)" [in questi termini, in motivazione, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 28989 del
11/11/2019].
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Ebbene, deve ritenersi fondata la pretesa risarcitoria avanzata dalla madre di NA
in qualità di erede, essendo sufficientemente comprovato dalla
[...] documentazione versata in atti il danno biologico terminale subito dal figlio (cfr. esame autoptico dott. . Persona_4
Ed invero, dalla predetta documentazione, si evince che l'evento morte si è verificato in data 10.7.2008 ore 16.30, a distanza di circa 2 giorni dall'evento traumatico.
Non può dirsi, invece, sufficientemente provato il cd. "danno morale cd. soggettivo" detto "danno catastrofale", consistente nello stato di sofferenza spirituale od intima patito dalla vittima nell'assistere al progressivo svolgimento della propria condizione esistenziale verso il fine-vita (Cass. civ. 21 marzo 2013 n. 7126), non essendo provata la "cosciente e lucida percezione" da parte del dell'ineluttabilità della propria Per_1 fine.
In proposito, il medico di turno che ha soccorso il ha dato atto come lo Per_1 stesso fosse cosciente ma in stato confusionario (cfr. relazione di intervento del 8.7.2008), per cui non risulta fornita la prova che la vittima avesse compreso la gravità della situazione e l'imminenza della morte. Né del resto è stata prodotta in atti documentazione medica relativa al ricovero del dalla quale trarre riscontro Per_1 delle sue condizioni.
In punto di liquidazione dei predetti danni definibili “terminali”, l'Osservatorio sulla
Giustizia Civile di Milano ha elaborato una tabella funzionale alla quantificazione delle poste di danno liquidabili alla vittima di lesioni mortali e trasmissibili agli eredi a condizione che il decesso non sia immediato secondo i principi affermati dalle richiamate Sezioni Unite 15350/2015. In ossequio, al principio di unitarietà e onnicomprensività del risarcimento, l'osservatorio propone una definizione onnicomprensiva del danno cd. “terminale” tale da ricomprendere ogni aspetto biologico (danno biologico temporaneo e danno biologico terminale) e sofferenziale
(danno catastrofale) connesso alla percezione della morte imminente al fine di evitare il pericolo di duplicazioni risarcitorie. In considerazione della presupposta durata limitata del danno terminale, l'Osservatorio individua convenzionalmente in giorni 100 il lasso di tempo intercorrente tra le lesioni e la morte. Oltre tale limite, il danno va risarcito quale danno biologico temporaneo. Ulteriore criterio tabellare, tratto dall'esperienza medico-legale è quello della intensità decrescente del danno con decorso del tempo, subentrando una sorta di adattamento o speranza di vita e con
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possibilità di personalizzazione per le situazioni di eccezionale gravità correlate allo straordinario sconvolgimento emotivo.
Pertanto, nel caso di specie, tenuto conto del tempo trascorso tra le lesioni e la morte e della mancata prova del cd. danno catastrofale, va liquidato in favore della madre erede - prendendo come parametro la tabella sopra indicata - l'importo complessivo di
€ 15.000,00 attualizzato alla data odierna.
In ordine agli accessori, sulle somme dovute a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale devono essere riconosciuti, in applicazione del principio stabilito da
Cassazione civile, Sezioni Unite, 17 febbraio 1995 n. 1712, sia la rivalutazione monetaria che gli interessi - dal giorno dell'illecito fino alla data della presente pronuncia - quale corrispettivo del mancato tempestivo godimento, da parte del danneggiato, dell'equivalente pecuniario del debito di valore. Ed invero, la corresponsione degli interessi costituisce uno dei criteri di liquidazione del predetto lucro cessante, la cui sussistenza può ritenersi provata alla stregua anche di presunzioni semplici e il cui ammontare può essere determinato secondo un equo apprezzamento.
Pertanto, alla stregua dei principi affermati con la sentenza citata, le somme precedentemente indicate - attualizzate alla data odierna - devono essere devalutate alla data dell'illecito (cd. aestimatio). Sulla somma cosi' calcolata e via via rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT devono quindi essere applicati gli interessi al tasso legale. Su tale importo, in quanto convertito con la liquidazione in credito di valuta, spettano gli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo.
Deve infine esaminarsi l'eccezione di superamento del massimale sollevata dal convenuto Fondo di Garanzia.
Con riferimento all'operatività del massimale, giova rilevare che il D.P.R. del 1993 ha previsto che i minimi di garanzia per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti erano stabiliti "per ciascun sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime o dalla natura dei danni", per le somme indicate nella tabella modificata. Tale previsione era stata dettata dalla legge (di attuazione di direttiva comunitaria) 19.2.1992, n. 141, che all'art. 30, comma
1, espressamente stabiliva che "Per l'adempimento dell'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, il contratto deve essere stipulato per somme non inferiori, per ciascun sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime o dalla natura dei danni, a quelle fissate
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con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge". A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 7 settembre
2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni private), sebbene l'art. 283, commi 3 e 4, continui a prevedere un limite di massimale "per persona danneggiata", tuttavia il testo dell'art. 128, al quale l'art. 283 rinvia per la determinazione del massimale minimo, fissa questa misura "indipendentemente dal numero delle vittime, confermando allora l'irrilevanza del problema con riguardo alla c.d. "vittima primaria" ed alle "vittime secondarie" del sinistro. Attualmente tale articolo, come sostituito in attuazione della direttiva 2005/14/CE del D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 198, art. 1, comma 4, così recita per la parte che qui interessa: "Per l'adempimento dell'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, il contratto è stipulato per somme non inferiori ai seguenti importi: a) nel caso di danni alle persone un importo minimo di copertura pari ad Euro 5.000.000, per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime;
b) nel caso di danni alle cose un importo minimo di copertura pari ad Euro 1.000.000, per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime.
2. I contratti dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti devono essere adeguati agli importi minimi di copertura obbligatoria per i danni alle cose e per i danni alle persone di cui al comma 1 entro l'11 giugno 2012; 5. Alla data dell'11 dicembre
2009 gli importi minimi di copertura devono essere pari ad almeno la metà degli ammontari di cui al comma 1". 2.3.
Ciò posto, l'art. 2 della 5^ direttiva, 2005/14/CE del Parlamento Europeo e del
ConIGlio, statuisce: "Salvo importi maggiori di garanzia eventualmente prescritti dagli
Stati membri, ciascuno Stato membro eIGe che l'assicurazione sia obbligatoria almeno per gli importi seguenti: a) nel caso di danni alle persone, un importo minimo di copertura pari a Euro 1.000,00, per vittima o a Euro 5.000,00 per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime.....". Ne consegue che la norma in questione attribuisce a ciascuno Stato membro la facoltà di adottare uno dei due massimali alternativi: e cioè uno commisurato al danno alla persona e l'altro commisurato al sinistro. I predetti due massimali, quindi, operano non cumulativamente, come avveniva nel nostro ordinamento fino al D.P.R. 19 gennaio
1993 e come sembrerebbe attualmente dal richiamo generico del D.Lgs. 7 settembre
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2005, n. 209, art. 283, (Codice Assicurazioni), a "minimi di garanzia previsti per ogni persona danneggiata e per ogni sinistro", ma alternativamente a seguito di scelta operata dallo Stato membro. Il nostro legislatore ha ritenuto di adottare, con il D.Lgs.
6 novembre 2007, n. 198, art. 1, il criterio del massimale minimo per sinistro. (cfr. Cass. civ. Sez. Unite, 01-07-2009, n. 15376).
Nelle ipotesi in cui sia tenuto al risarcimento il Fondo di Garanzia Vittime della Strada
"il diritto del danneggiato al risarcimento nasce, per volontà di legge, limitato, con la conseguenza che il relativo limite del massimale, entro il quale è tenuta la compagnia deIGnata, non rappresentando un mero elemento impeditivo od estintivo, ma valendo per l'appunto a configurare ed a delimitare normativamente il suddetto diritto, è rilevabile, anche d'ufficio, dal giudice" (Cass. Sez. 3, n. 7247 del 29.03.2006; Sez. 3, n.
17977 del 24.08.2007; Sez. 3, n. 9019 del 16.04.2009).
Nel caso di specie, il convenuto Fondo di Garanzia ha peraltro espressamente eccepito il limite del massimale, e pertanto, occorre considerare il limite predetto, con conseguente rideterminazione proporzionale delle somme spettanti a titolo risarcitorio per il lucro cessante a ciascuno dei danneggiati in modo che le stesse non superino il massimale.
3. Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza dei convenuti e vengono liquidate come da dispositivo, con attribuzione in favore degli Avv. Vincenzo Capasso e Giovanni
Abbate dichiaratisi anticipatari ex art. 93 c.p.c., facendo riferimento ai parametri medi stabiliti dal d.m. n° 147/2022 per le controversie civili davanti al Tribunale per lo scaglione relativo al valore della controversia (determinato in virtù del decisum e non già del disputandum e, quindi, rientrante nello scaglione massimo che va fino a € 520.000,00; cfr. Cassazione n° 3903/2016; Cassazione, Sezioni Unite, n° 19014/2007) e all'attività concretamente esercitata dal difensore dell' attrice e interventrice, rapportata altresì al tenore delle difese svolte.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n.° 11554/2021 del R.G. avente a oggetto Morte, pendente tra contro Parte_1 Controparte_4 CP_5
e, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
[...] Controparte_1
1. Dichiara la contumacia di Controparte_5
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2. Accoglie la domanda, dichiarando la esclusiva responsabilità di Controparte_6 nella causazione del sinistro oggetto di causa, per le causali di cui in motivazione;
per l'effetto condanna e al pagamento, Controparte_5 Controparte_1 in solido tra loro in favore di a) dell'importo di € 336.346,00 a titolo di risarcimento Parte_1 del danno non patrimoniale ed € 30.020,60 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale nonché € 15.000,00 a titolo di danno iure hereditatis;
b) dell'importo di € 289.414,00, a titolo di risarcimento del Controparte_4 danno non patrimoniale;
c) nonchè interessi sulle singole voci di danno come indicato in parte motiva da contenersi proporzionalmente nei limiti del massimale di € 774.685,35;
3. Condanna e al pagamento, in solido Controparte_5 Controparte_1 tra loro, in favore di delle spese di lite, che si liquidano in Parte_1
€ 797,00 per esborsi documentati ed € 22.457,00 per compenso professionale oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%, i.v.a. e c.p.a., se dovute, come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. Vincenzo Capasso, dichiaratosene anticipatario ex art. 93 c.p.c.;
4. e al pagamento, in solido tra loro, in Controparte_5 Controparte_1 favore degli attori delle spese di lite, che si liquidano in € 759,00 per esborsi documentati ed € 22.457,00 per compenso professionale e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%, oltre i.v.a. e c.p.a., se dovute, come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. Abbate Giovanni, dichiaratosene anticipatario ex art. 93 c.p.c.;
Così deciso in Aversa, il 31.05.2025
Il Giudice monocratico
Dott.ssa Dora Alessia Limongelli
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