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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 03/12/2025, n. 451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 451 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2414/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei signori magistrati: dott. RA UP Presidente dott.ssa Chiara Pulicati Giudice dott.ssa UL LO Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento n. 2414/2025 V.G. avente ad oggetto la separazione consensuale e lo scioglimento del matrimonio ex art. 473-bis.49 c.p.c., su istanza depositata congiuntamente dai coniugi:
, nata a [...] il [...] e residente in an Parte_1
ES (RM) alla via Colle della Castagna n. 4/A C.F. C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Carla Barbone
e
, nato a [...] il [...] e residente in san ES Parte_2
(RM) alla via Colle della Castagna n. 4/A C.F. rappresentato C.F._2
e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Simona Di Croce
e
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Tivoli
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 28 maggio 2025, i signori e Parte_1 [...]
, premettendo di aver contratto matrimonio in SC (RM) in data 5 Parte_2 ottobre 2013 e precisando che dalla loro unione è nato il figlio Persona_1
(il 21 gennaio 2018), hanno allegato il venir meno della loro comunione
[...] materiale e spirituale.
I ricorrenti hanno chiesto pertanto la pronuncia della loro separazione e del divorzio a norma dell'art. 473 bis.49 cpc.
Quanto alle condizioni della separazione, l'accordo delle parti prevede quanto segue:
“1. I coniugi vivranno separati, stabilendo la loro residenza ove riterranno opportuno, senza arrecarsi disturbo e concedendosi fin d'ora reciproco consenso per il rilascio dei passaporti, obbligandosi a reiterarlo, se necessario, innanzi le competenti autorità.
2. La casa coniugale, sita San ES (RM) nella Via Colle della Castagna n. 4/A, sarà posta in vendita dai coniugi al prezzo iniziale di euro 230.000,00 e venduta ad un prezzo non inferiore a 190.000,00 euro. Ripartiranno al 50% il ricavato della vendita.
3. Le parti di comune intesa dispongono che dal ricavato della vendita sia detratto l'importo di 20.000,00 euro da corrispondere in favore del Sig. , Parte_2 quale impegno economico sostenuto dalla sua famiglia all'atto dell'acquisto del detto immobile. Sino al momento della vendita l'immobile resterà a godimento della
Sig.ra che vi continuerà ad abitare insieme al figlio minore, Parte_1
. Persona_1
4. Il figlio minore è affidato congiuntamente ai genitori e Persona_1 vivrà con la madre, quale genitore collocatario, con facoltà per il padre di vederlo e tenerlo con sé compatibilmente quando lo vorrà, previo accordo con la madre. In ogni caso, il minore trascorrerà alternativamente il fine settimana con un genitore o con l'altro, dal venerdì pomeriggio dall'uscita di scuola al lunedì mattina con l'accompagno a scuola, con facoltà del padre di vederlo e prenderlo anche nei giorni infrasettimanali specificatamente: un giorno con pernotto dall'uscita di scuola al giorno successivo con accompagno a scuola quando trascorrerà il week - end con il padre, e due giorni infrasettimanali consecutivi con pernotto dall'uscita di scuola e accompagno a scuol a quando il minore trascorrerà il week -end con la
2 madre. Nel periodo non scolastico i genitori concorderanno la frequentazione di centri estivi affinché si possano programmare tempi e modalità di accompagno per entrambi i genitori compatibilmente con i rispettivi turni di lavoro. Nei giorni in cui il minore starà con il padre questi lo prenderà alle ore 10 e lo riaccompagnerà alle ore 10 a casa.
5. Il figlio trascorrerà alternativamente il 24 dicembre di Persona_1 ogni anno (compreso il pernottamento) con un genitore e il 25 dicembre con l'altro, così come il 31 dicembre ed il 6 gennaio ad anni alterni;
6. Relativamente alle vacanze Pasquali, il Sig. avrà la facoltà di Per_1 trascorrere con il figlio il giorno di Pasqua mentre la Sig.ra trascorrerà il Pt_1 giorno di Pasquetta, l'anno successivo viceversa.
In ordine alle vacanze estive, il Sig. potrà trascorrere 15 giorni anche non Per_1 consecutivi con il figlio nel mese di luglio o agosto previo accordo con l'altro genitore. Detto periodo dovrà essere individuato previo accordo entro il 30 giugno di ogni anno, tenuto conto anche delle esigenze lavorative dei rispettivi genitori.
7. Il Sig. , sino alla data della vendita dell'immobile si impegna a Parte_2 versare l'importo di euro 250,00 a titolo di mantenimento alla sig.ra Parte_1
e comunque solo per un anno a far data dalla sottoscrizione del presente atto.
All'esito della vendita dell'immobile, qualora questa intervenga prima del decorso dell'anno, il Sig. non verserà più nulla a titolo di mantenimento alla Per_1 moglie.
8. Si impegna altresì a versare a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore , la somma di € 500,00 (diconsi euro cinquecento/00), Persona_1 che sarà versata a mezzo bonifico bancario su conto corrente intestato alla Sig.ra le cui coordinate bancarie verranno fornite dalla stessa al Sig. Parte_1
. Parte_2
Tale importo verrà annualmente rivalutato nella misura dell'indice ISTAT al fine di adeguarlo al costo della vita. Oltre al 50% delle spese straordinarie ed in ossequio all'accordo sottoscritto dall'Ordine degli Avvocati di Tivoli ed il Tribunale al quale integralmente si riportano.
9. La Sig.ra continuerà a percepire la sua quota di assegno unico Parte_1 per il figlio minore ”. Persona_1
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., acquisito il parere del Pubblico Ministero, la Giudice ha
3 autorizzato i coniugi a vivere separati con provvedimento del 12 novembre 2025 e la causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione consensuale è fondata e merita accoglimento.
L'esame degli atti e l'atteggiamento processuale delle parti evidenziano chiaramente il venir meno tra i coniugi di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale e l'emergere di una situazione di lontananza emotiva che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Le condizioni concordate dalle parti sono congrue , conformi a legge e idonee a preservare l'interesse della prole.
Il giudizio deve proseguire per la definizione della domanda di scioglimento del matrimonio, come da separata ordinanza.
La regolamentazione delle spese deve essere differita al momento della definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in composizione collegiale, non definitamente decidendo:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, i quali hanno contratto matrimonio in SC (RM) in data 5 ottobre Parte_2
2013, trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune, Anno 2013, Atto
n. 23, Parte 1;
b) omologa l'accordo intervenuto tra le parti;
c) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di competenza, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
d) rimette la causa sul ruolo del Giudice istruttore con separata ordinanza per la domanda di scioglimento del matrimonio.
Tivoli, così deciso nella camera di consiglio del 24 novembre 2025.
La Giudice Il Presidente
UL LO RA UP
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei signori magistrati: dott. RA UP Presidente dott.ssa Chiara Pulicati Giudice dott.ssa UL LO Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento n. 2414/2025 V.G. avente ad oggetto la separazione consensuale e lo scioglimento del matrimonio ex art. 473-bis.49 c.p.c., su istanza depositata congiuntamente dai coniugi:
, nata a [...] il [...] e residente in an Parte_1
ES (RM) alla via Colle della Castagna n. 4/A C.F. C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Carla Barbone
e
, nato a [...] il [...] e residente in san ES Parte_2
(RM) alla via Colle della Castagna n. 4/A C.F. rappresentato C.F._2
e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Simona Di Croce
e
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Tivoli
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 28 maggio 2025, i signori e Parte_1 [...]
, premettendo di aver contratto matrimonio in SC (RM) in data 5 Parte_2 ottobre 2013 e precisando che dalla loro unione è nato il figlio Persona_1
(il 21 gennaio 2018), hanno allegato il venir meno della loro comunione
[...] materiale e spirituale.
I ricorrenti hanno chiesto pertanto la pronuncia della loro separazione e del divorzio a norma dell'art. 473 bis.49 cpc.
Quanto alle condizioni della separazione, l'accordo delle parti prevede quanto segue:
“1. I coniugi vivranno separati, stabilendo la loro residenza ove riterranno opportuno, senza arrecarsi disturbo e concedendosi fin d'ora reciproco consenso per il rilascio dei passaporti, obbligandosi a reiterarlo, se necessario, innanzi le competenti autorità.
2. La casa coniugale, sita San ES (RM) nella Via Colle della Castagna n. 4/A, sarà posta in vendita dai coniugi al prezzo iniziale di euro 230.000,00 e venduta ad un prezzo non inferiore a 190.000,00 euro. Ripartiranno al 50% il ricavato della vendita.
3. Le parti di comune intesa dispongono che dal ricavato della vendita sia detratto l'importo di 20.000,00 euro da corrispondere in favore del Sig. , Parte_2 quale impegno economico sostenuto dalla sua famiglia all'atto dell'acquisto del detto immobile. Sino al momento della vendita l'immobile resterà a godimento della
Sig.ra che vi continuerà ad abitare insieme al figlio minore, Parte_1
. Persona_1
4. Il figlio minore è affidato congiuntamente ai genitori e Persona_1 vivrà con la madre, quale genitore collocatario, con facoltà per il padre di vederlo e tenerlo con sé compatibilmente quando lo vorrà, previo accordo con la madre. In ogni caso, il minore trascorrerà alternativamente il fine settimana con un genitore o con l'altro, dal venerdì pomeriggio dall'uscita di scuola al lunedì mattina con l'accompagno a scuola, con facoltà del padre di vederlo e prenderlo anche nei giorni infrasettimanali specificatamente: un giorno con pernotto dall'uscita di scuola al giorno successivo con accompagno a scuola quando trascorrerà il week - end con il padre, e due giorni infrasettimanali consecutivi con pernotto dall'uscita di scuola e accompagno a scuol a quando il minore trascorrerà il week -end con la
2 madre. Nel periodo non scolastico i genitori concorderanno la frequentazione di centri estivi affinché si possano programmare tempi e modalità di accompagno per entrambi i genitori compatibilmente con i rispettivi turni di lavoro. Nei giorni in cui il minore starà con il padre questi lo prenderà alle ore 10 e lo riaccompagnerà alle ore 10 a casa.
5. Il figlio trascorrerà alternativamente il 24 dicembre di Persona_1 ogni anno (compreso il pernottamento) con un genitore e il 25 dicembre con l'altro, così come il 31 dicembre ed il 6 gennaio ad anni alterni;
6. Relativamente alle vacanze Pasquali, il Sig. avrà la facoltà di Per_1 trascorrere con il figlio il giorno di Pasqua mentre la Sig.ra trascorrerà il Pt_1 giorno di Pasquetta, l'anno successivo viceversa.
In ordine alle vacanze estive, il Sig. potrà trascorrere 15 giorni anche non Per_1 consecutivi con il figlio nel mese di luglio o agosto previo accordo con l'altro genitore. Detto periodo dovrà essere individuato previo accordo entro il 30 giugno di ogni anno, tenuto conto anche delle esigenze lavorative dei rispettivi genitori.
7. Il Sig. , sino alla data della vendita dell'immobile si impegna a Parte_2 versare l'importo di euro 250,00 a titolo di mantenimento alla sig.ra Parte_1
e comunque solo per un anno a far data dalla sottoscrizione del presente atto.
All'esito della vendita dell'immobile, qualora questa intervenga prima del decorso dell'anno, il Sig. non verserà più nulla a titolo di mantenimento alla Per_1 moglie.
8. Si impegna altresì a versare a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore , la somma di € 500,00 (diconsi euro cinquecento/00), Persona_1 che sarà versata a mezzo bonifico bancario su conto corrente intestato alla Sig.ra le cui coordinate bancarie verranno fornite dalla stessa al Sig. Parte_1
. Parte_2
Tale importo verrà annualmente rivalutato nella misura dell'indice ISTAT al fine di adeguarlo al costo della vita. Oltre al 50% delle spese straordinarie ed in ossequio all'accordo sottoscritto dall'Ordine degli Avvocati di Tivoli ed il Tribunale al quale integralmente si riportano.
9. La Sig.ra continuerà a percepire la sua quota di assegno unico Parte_1 per il figlio minore ”. Persona_1
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., acquisito il parere del Pubblico Ministero, la Giudice ha
3 autorizzato i coniugi a vivere separati con provvedimento del 12 novembre 2025 e la causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione consensuale è fondata e merita accoglimento.
L'esame degli atti e l'atteggiamento processuale delle parti evidenziano chiaramente il venir meno tra i coniugi di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale e l'emergere di una situazione di lontananza emotiva che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Le condizioni concordate dalle parti sono congrue , conformi a legge e idonee a preservare l'interesse della prole.
Il giudizio deve proseguire per la definizione della domanda di scioglimento del matrimonio, come da separata ordinanza.
La regolamentazione delle spese deve essere differita al momento della definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in composizione collegiale, non definitamente decidendo:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, i quali hanno contratto matrimonio in SC (RM) in data 5 ottobre Parte_2
2013, trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune, Anno 2013, Atto
n. 23, Parte 1;
b) omologa l'accordo intervenuto tra le parti;
c) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di competenza, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
d) rimette la causa sul ruolo del Giudice istruttore con separata ordinanza per la domanda di scioglimento del matrimonio.
Tivoli, così deciso nella camera di consiglio del 24 novembre 2025.
La Giudice Il Presidente
UL LO RA UP
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