Sentenza 7 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 07/05/2025, n. 555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 555 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 6774/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Andrea Tinelli Presidente relatore dott. Francesco Rinaldi Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 6774/2025
R.G. instaurato da con l'avv. FACCINI ELENA Parte_1 C.F._1
e
) con l'avv. PELI NICOLA Controparte_1 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni seguenti: «1) I coniugi vivranno con l'obbligo del reciproco rispetto e gli altri obblighi sanciti dalla legge;
2) La ex casa familiare, di proprietà esclusiva del IG. sita in Erbusco (Bs), Parte_1
alla Via Lovera n. 28, rimarrà assegnata, in via definitiva, allo stesso, il quale continuerà ad abitarla, accollandosi tutte le relative spese afferenti sia la gestione ordinaria che straordinaria;
3) La IG.ra , continuerà a vivere presso l'immobile di proprietà esclusiva del IG. Controparte_1
messole a disposizione da quest'ultimo, unitamente agli arredi, ubicato Parte_1 all'interno del fabbricato denominato “Le Nuove Residenze degli Ulivi”, nel comune di Iseo (Bs), alla Via Cavone Traversa II n. 2/d. Il predetto immobile già assegnato in godimento alla IG.ra
1
9969/2023, continuerà ad essere abitato da quest'ultima unitamente alle figlie minori e Per_1 [...]
La GN godrà del relativo diritto di abitazione per ventidue anni a partire Per_2 _1
dalla data di pubblicazione della sentenza di divorzio, sempre fatte salve diverse determinazioni tra i due. Il predetto diritto decadrà automaticamente, ai sensi di legge, nel caso in cui la GN inizi una stabile convivenza more uxorio e/o contragga un nuovo matrimonio e/o _1
unione civile. Tutte le spese sia di natura ordinaria (utenze) che di gestione dell'immobile predetto continueranno a rimanere a carico della IG.ra , mentre le spese di natura Controparte_1
straordinaria saranno a carico del proprietario, come per legge, così pure gli oneri condominiali verranno suddivisi, come per legge, secondo il criterio proprietario/utilizzatore. Eventuali migliorie ed interventi di natura straordinaria dovranno essere preventivamente comunicati ed autorizzati dal proprietario.
4) Le figlie minori e rimarranno affidate in forma congiunta e Persona_3 Persona_2
condivisa ad entrambi i genitori, con stabile collocazione abitativa e residenza anagrafica presso la madre, nell'abitazione messale a disposizione da parte del padre, ubicata all'interno del fabbricato denominato “Le Nuove Residenze degli Ulivi”, sito nel comune di Iseo (Bs), alla Via
Cavone Traversa II n. 2/d, che le viene assegnata in godimento esclusivo;
5) Il padre, IG. si obbliga a versare – a titolo di contributo al mantenimento a Parte_1
favore delle figlie minori e - sino a quando le stesse non saranno Persona_3 Persona_2
autonome da punto di vista economico – lavorativo – entro il giorno 15 di ogni mese, la somma di
€. 2.000,00 (duemila/00) mensili cadauna, per un totale complessivo pari ad € 4.000,00
(quattromila/00), a mezzo bonifico bancario, sul conto corrente intestato alla IG.ra _1
, al seguente codice IBAN: [...], somma da rivalutarsi
[...]
annualmente secondo gli indici Istat, come per legge. Il padre metterà a disposizione due carte di credito ricaricabili, che provvederà a ricaricare mensilmente, accreditando una somma mensile pari ad € 500,00 cadauna, importo comunque gestito dalla madre che lo dovrà utilizzare nell'interesse delle figlie, per le rispettive necessità. Si precisa, sin da ora, che l'importo che non verrà usufruito potrà essere investito, a fine anno, sempre nell'interesse delle figlie minori. Le parti, di comune accordo, convengono che, sino a quando le figlie e Per_1 Persona_2 coabiteranno stabilmente con la madre, il padre a quest'ultima corrisponderà il mantenimento mensile delle figlie, salvo comunque diverso accordo.
6) I genitori si obbligano a contribuire in egual misura (50% ciascuno) alle spese straordinarie in favore di entrambe le figlie e che – secondo il protocollo approvato in data 14.07.2016 Per_1 Per_2 dal Tribunale di Brescia e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brescia, applicato in via
2 preferenziale nelle procedure di separazione e divorzio, che integralmente si richiama - in ogni caso dovranno sempre essere documentate (anche per minimi importi) e così individuate:
SPESE RELATIVE ALLA SALUTE (dovranno essere comprovate da prescrizione del medico curante e da indicazione del codice fiscale del figlio sullo scontrino); spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo dei genitori: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio sanitario nazionale, prescritti dal medico curante;
d) tickets sanitari;
e) terapie di cura psicologiche e psicoterapeutiche già in corso e/o prescritte dal medico curante;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo dei genitori: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture e/o professionisti privati;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) farmaci particolari;
SPESE RELATIVE ALL'ISTRUZIONE: spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo dei genitori: a) tasse e rette scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo dei genitori: a) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
SPESE PER LA CUSTODIA DI PROLE MINORENNE;
spese di custodia dei figli minorenni (baby-sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infra dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
SPESE PER IL DIVERTIMENTO: spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo dei genitori: a) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) corsi di lingua straniera;
c) viaggi e vacanze.
Le suddette spese dovranno essere: a) documentate;
b) suddivise tra i genitori in ragione del 50% ciascuno;
c) corrisposte al genitore che le anticipa entro 15 gg dalla richiesta documentata, a mezzo bonifico bancario con accredito sul conto corrente il cui codice Iban verrà indicato nella richiesta.
3 Per il caso in cui uno dei genitori decida di provvedere al pagamento di spese straordinarie nella misura del 100%, questi dichiara sin da ora di rinunciare al relativo rimborso, da parte dell'altro senza necessità di liberatoria. Diversamente, prima di affrontare la spesa, il genitore dovrà chiedere ed ottenere il preventivo assenso dell'altro.
7) In relazione al diritto di visita del padre nei confronti delle figlie minori e Persona_3 [...]
i coniugi osserveranno il seguente calendario che potrà subire variazioni, previo accordo Per_2
tra le parti medesime. La IG.ra si rende disponibile ad accompagnare le figlie a _1 scuola ed a prelevare le stesse all'uscita dall'istituto scolastico. In qualsiasi caso vi sarà la massima flessibilità dettata sia dalle esigenze ed interessi primari delle figlie minori che dagli impegni di natura lavorativa di entrambi i genitori:
- A weekend alternati, inizialmente dal sabato mattina alle ore 10.00 circa (al naturale risveglio delle minori) con cena e pernotto presso il padre, sino alla domenica pomeriggio alle ore 19.00 circa, orario in cui le bimbe verranno riconsegnate presso l'abitazione della madre e/o quest'ultima le preleverà presso l'abitazione del padre. Tale modalità verrà attuata dalle parti sempre con la massima flessibilità, con la possibilità di poter mutare gli orari in base alle esigenze delle minori, nonché dei genitori medesimi;
- Il padre IG. potrà altresì tenere con sé le figlie minori e per due Parte_1 Per_1 Per_2
giorni infrasettimanali nelle giornate di lunedì e giovedì, durante il periodo scolastico, all'uscita da scuola con cena e pernotto presso l'abitazione del padre ed un venerdì al mese quando il weekend è di spettanza della madre all'uscita da scuola con cena e pernotto presso l'abitazione del padre;
- Durante il periodo non scolastico le figlie e staranno con il padre ad orari Per_1 Persona_2
da concordarsi di volta in volta, con la massima collaborazione e flessibilità tra i rispettivi genitori, tenendo conto sia degli interessi primari delle minori che degli impegni lavorativi dei genitori;
- Restando inteso che entrambi i genitori – nell'esclusivo interesse delle figlie minori potranno, di comune accordo, individuare altri momenti in cui il padre IG. possa coltivare Parte_1
il rapporto con le proprie figlie e . Per_1 Per_2
Le parti, di comune accordo, convengono che venga effettuata almeno una videochiamata al giorno, quando il genitore, a Sua discrezione, lo desidererà e, ciò, per dare l'opportunità a padre e madre di poter comunicare, quando non in presenza, con le loro figlie.
Per quanto concerne le vacanze le figlie minori e trascorreranno le vacanze Per_1 Persona_2
secondo il seguente calendario:
- Santa Pasqua, dal venerdì al mattino alla domenica di Pasqua sino alle ore 18,00 con un genitore e dalle ore 18,00 della domenica di Pasqua al martedì mattino con l'altro, con il criterio dell'alternanza anno dopo anno, salvo diversi accordi tra le parti;
4 - Santo Natale, dal 24 dicembre al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 06 gennaio con l'altro, con il criterio dell'alternanza anno dopo anno, salvo diversi accordi tra le parti;
- Ponti festivi, con il criterio dell'alternanza anno dopo anno, salvo diversi accordi tra le parti;
- Vacanze estive due settimane (15 giorni) anche non consecutive con un genitore e le successive due con l'altro genitore, con il criterio dell'alternanza anno dopo anno, salvo diversi accordi tra le parti, previo congruo avviso in ordine al periodo prescelto, tra i mesi di giugno, luglio, agosto, settembre, con almeno un mese di anticipo;
In ogni caso, fermo il fatto che gli orari sopra indicati sono da considerarsi indicativi, e Per_2
nel rispetto degli impegni delle figlie e di loro stessi, potranno tenere e vedere le figlie _1
quando lo vorranno.
8) L'assegno unico potrà essere richiesto per entrambe le figlie minori e percepito nella misura del
100% dalla IG.ra , mediante accredito sul proprio conto corrente;
Controparte_1
9) Il IG. corrisponderà a favore della IG.ra un assegno Parte_1 Controparte_1 divorzile pari ad € 2.000,00 mensili (euro duemila/00), entro il giorno 15 di ogni mese, da corrispondersi a mezzo bonifico bancario al seguente codice IBAN: IT
12J0200854610000430053063, presso il conto corrente N. 0053063, filiale di Controparte_2
Iseo (Bs), somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, come per legge;
10) Qualsivoglia modificazione del luogo di ordinaria e stabile collocazione abitativa delle figlie minori dovrà essere necessariamente concordata per iscritto tra i due genitori, a prescindere dalle motivazioni che eventualmente ne dovessero richiedere la relativa modifica, salvo il ricorso all'autorità giudiziaria in assenza di intese tra i genitori sul punto;
11) I IGg.ri e prestano reciprocamente e formalmente, sin Parte_1 Controparte_1
d'ora, consenso al rilascio del passaporto e della carta d'identità valida anche per l'espatrio per loro stessi e per le figlie minori e rimanendo inteso che Persona_3 Persona_2 quest'ultime, sino al raggiungimento della maggiore età, potranno essere portate all'estero, anche senza assenso formale dell'altro genitore, per scopi turistici e/o scolastici;
12) Le spese del presente atto e consequenziali restano a carico di entrambi nella misura del 50% ciascuno».
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 01/08/2010, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di BERGAMO (atto n. 150 parte II serie A) e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i
5 presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate, a spese compensate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 30/04/2025.
Il Presidente estensore
Andrea Tinelli
6