TRIB
Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/11/2025, n. 11599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11599 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
QUARTA SEZIONE
Il Giudice, dott. Giovanni Pascarella, all'esito della camera di consiglio tenutasi dopo la discussione fissata per l'udienza del 13.11.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 25093/2025, vertente tra rappresentata e difesa dall'Avv. Umberto Prete, giusta procura in atti;
Parte_1
RICORRENTE
e
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Filippo Carinci, giusta procura in atti;
RESISTENTE ed anche
, in persona del Presidente pro tempore della regionale, rappresentata CP_2 CP_3
e difesa dall'Avvocatura regionale, con l'Avv. Patrizia Leone, giusta procura in atti;
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza del 13.11.2025.
OGGETTO: impugnazione preavviso di fermo amministrativo.
FATTI DI CAUSA E POSIZIONE DELLE PARTI ha adito il Tribunale di Roma, in funzione del Giudice del lavoro, Parte_1 rassegnando le seguenti conclusioni:
“- in via preliminare ed assorbente, sospendere, anche inaudita altera parte, il preavviso di fermo di autovettura n. 09780202300036363000, fasc. n. 000159650/2023, marca Volswagen Polo 1.0 MPI
5P Targa FN771EM, nella parte in cui fa riferimento alla cartella esattoriale n.
097202000129752373000, presuntivamente notificata in data 09.08.2022, di € 2.657,12, Ente
Creditore Regione Lazio – Recupero Ticket 2009 – 2010, in quanto quest'ultima annullata da sentenza n. 7307/2025 emessa dal Tribunale Civile di Roma, sezione Lavoro, r.g.n. 7020/2024, e comunque nei limiti di competenza dell'odierno giudicante;
- in via principale accertare l'infondatezza della pretesa creditoria quivi opposta e, per l'effetto, disporre la nullità e/o annullabilità e/o inesistenza e/o inefficacia totale del preavviso di fermo amministrativo n. 09780202300036363000, fasc. n. 000159650/2023, marca Volswagen Polo 1.0
MPI 5P Targa FN771EM, nella parte in cui fa riferimento alla cartella esattoriale n.
097202000129752373000, presuntivamente notificata in data 09.08.2022, di € 2.657,12, Ente
Creditore Regione Lazio – Recupero Ticket 2009 – 2010, in quanto quest'ultima annullata da sentenza n. 7307/2025, emessa dal Tribunale Civile di Roma, sezione Lavoro, r.g.n. 7020/2024 e comunque nei limiti di competenza dell'odierno giudicante;
- sempre in via principale accertare e dichiarare, la responsabilità aggravata degli Enti ex art. 96
c.p.c. da quantificarsi in via “equitativa” ai sensi del III comma;
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore Avv. Umberto Prete che se ne dichiara antistatario”.
A sostegno della domanda spiegata ha allegato la nullità della cartella di pagamento n.
09720200012975373000, posta a fondamento del preavviso di fermo impugnato (n.
097202300036363000), nella parte relativa al credito della di euro 2.657,12 per il CP_2 recupero dei ticket sanitari 2009 - 2010, dichiarata con sentenza n. 7307/2025 del Tribunale Civile di
Roma, Sezione lavoro, emessa in data 22 giugno 2025 (R.G. n. 7070/2024) e depositata in atti.
La pronuncia del Giudice del lavoro è stata adottata all'esito del giudizio in riassunzione instaurato dopo che la sentenza n. 611/2024 della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma aveva dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, per la cognizione della cartella di pagamento n. 09720200012975373000, titolo esecutivo fondante la pretesa creditoria della CP_2
per il recupero del ticket sanitario 2009 - 2010. Il provvedimento giudiziale di accertamento
[...] della nullità della cartella opposta è stato notificato sia alla che all' CP_2 Controparte_4
il 27.06.2025.
[...]
In data 28.06.2025, la difesa della ricorrente ha inviato istanza di autotutela agli enti resistenti al fine di non procedere alla iscrizione del fermo amministrativo sulla vettura della per un Pt_1 importo di euro 2.793,73 euro.
L (in avanti anche solo ha riscontrato la richiesta Controparte_5 CP_6 con comunicazione del 9.7.2025 in cui ha dichiarato di non poter procedere alla sospensione legale della riscossione, riferendosi le contestazioni della ricorrente all'operato del concessionario, diversamente dalla ipotesi tassative di legge nelle quali è consentita la sospensione legale, che concernono condotte ed eventi riconducibili all'attività dell'ente creditore.
La non ha dato invece riscontro alcuno all'istanza di autotutela, senza quindi procedere CP_2 allo sgravio del credito ingiunto nonostante l'annullamento giudiziale del titolo.
Il presente giudizio è stato introdotto in data 14.07.2025, in riassunzione del procedimento definito dalla Corte di giustizia tributaria di Roma con sentenza n. 5189/2025, che ha dichiarato il difetto di giurisdizione sulla impugnazione del preavviso di fermo con riferimento alla cartella n.
097202000129752373000.
Si è costituita in giudizio l' chiedendo: Controparte_1
“1. Accertare e dichiarare la cessazione della materia del contendere, poiché l'
[...]
ha disposto la sospensione del preavviso di fermo n. 09780202300036363000, Controparte_7
a seguito della richiesta in autotutela fondata sul pagamento integrale della cartella n.
09720140225956135000 (tassa automobilistica 2008) e dell'intervenuto annullamento della cartella
n. 097202000129752373000 (recupero ticket 2009-2010) pronunciato con sentenza n. 7307/2025 del
Tribunale di Roma, Sezione Lavoro;
2. Disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra tutte le parti, avuto riguardo alla dinamica fattuale e processuale della vicenda, alla natura sopravvenuta delle cause estintive rispetto all'adozione del preavviso e al comportamento collaborativo tenuto in giudizio;
3. In via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento delle domande avverse, dichiarare la mancanza di responsabilità dell' per le questioni attinenti al merito dei crediti Controparte_7
e agli atti prodromici dell'ente impositore, con conseguente esclusione di ogni condanna alle spese, attesa la carenza di legittimazione passiva dell'agente della riscossione in ordine alle eccezioni dedotte da controparte;
4. In ogni caso, vittoria di spese e onorari del presente giudizio”
Nella memoria difensiva, l ha eccepito, in via pregiudiziale, la carenza di Controparte_8 legittimazione passiva non avendo alcun potere decisorio sul merito del credito della CP_2
e sulla legittimità degli atti presupposti, essendo un mero esecutore della pretesa iscritta al ruolo dall'ente impositore.
In particolare, il concessionario ha dedotto che la cartella relativa ai ticket sanitari è stata annullata per vizi del procedimento impositivo, dovuti alla mancata notifica dell'avviso presupposto, che attengono alla sfera di imputazione della , quale ente creditore;
la cartella di pagamento CP_2 relativa al bollo 2008 è stata estinta, invece, per il pagamento della tassa automobilistica, evento del pari riconducibile al rapporto sostanziale tre il contribuente e l'ente creditore.
Nel merito, l' ha sostenuto la correttezza del suo operato in Controparte_4 quanto, alla data di emissione del preavviso di fermo ex art. 86 d.P.R. n. 602/1973, i carichi sottesi alle cartella di pagamento (ticket sanitari 2009 - 2010 e bollo auto 2008) erano entrambi vigenti ed esigibili, essendo stata dichiarata la nullità della titolo relativo al ticket sanitario solo nel giugno 2025,
e nel medesimo mese è anche avvenuto il pagamento del credito portato dalla cartella esattoriale per il bollo auto. L'annullamento giudiziale ed il pagamento della tassa hanno costituito sopravvenienze in fatto rispetto al legittimo operato del concessionario, rilevanti ai solo fini della cessazione della materia del contendere nel presente giudizio, non potendo l' essere sanzionata in sede di CP_6 regolazione delle spese di lite con la condanna per responsabilità processuale aggravata da lite temeraria (art. 96, co. 1, c.p.c.).
Al riguardo, il resistente ha affermato che non è emersa alcuna condotta in mala fede o gravemente colposa dell , il quale, pur non potendo procedere alla sospensione legale Controparte_8 della riscossione, consentita nei soli casi indicati dalla legge (art. 1, commi 537 – 543, legge n.
228/2012), a seguito della istanza di autotutela del 28.06.2025 - avanzata dalla ricorrente - ha disposto la sospensione dei ruoli, nelle more della procedura di discarico gestita dall'ente creditore.
Si è tardivamente costituita la chiedendo: CP_2
“in via pregiudiziale, la nullità della riassunzione siccome notificata alla che non è CP_2 stata parte dell'originario giudizio tributario;
- nel merito, l'assoluta infondatezza delle prospettazioni di parte ricorrente e, in ogni caso,
l'intervenuta cessazione della materia del contendere, successivamente alla formazione e notificazione dell'impugnato preavviso di fermo.
Con vittoria di spese e compensi del giudizio”.
Nell'atto difensivo ha sostenuto la nullità della riassunzione nei suoi confronti, non essendo stata parte del giudizio tributario (R.G. n. 7984/2024), avente ad oggetto l'impugnazione del preavviso di fermo, relativamente alla cartella emessa per il recupero del ticket sanitario annualità 2009 - 2010, con violazione del principio del contraddittorio.
Nel merito, l'ente regionale ha eccepito la infondatezza della pretesa di parte ricorrente in quanto i crediti sottesi all'impugnato preavviso di fermo in riassunzione sono stati estinti: uno per intervento pagamento (bollo auto 2008) e l'altro per effetto dell'annullamento giudiziale (ticket sanitario 2009
2010) in data successiva alla formazione del preavviso, con intervenuta cessazione della materia del contendere.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Le eccezioni pregiudiziali sollevate dalle parti resistenti sono infondate e devono essere respinte.
2. L , in qualità di ente che ha emesso e notificato il Controparte_5 preavviso di fermo, e che ha l'autorità per disporne l'annullamento, oltre alla sua cancellazione, risulta legittimata passiva nel giudizio di accertamento negativo del credito, indipendentemente dalla partecipazione dell'ente impositore, che potrà essere chiamato in causa, come nel caso di specie, ove il ricorrente contesti la legittimità della pretesa creditoria o la sua attuale sussistenza.
3. Del pari infondata è l'eccezione di nullità del giudizio in riassunzione sollevata dalla CP_2
, in quanto dalla omessa partecipazione dell'ente impositore al processo celebratosi davanti alla
[...]
Corte di giustizia tributaria (R.G. n. 7984/2024) non è derivata alcuna lesione del contraddittorio, considerato che il giudice tributario ha definito in rito l'impugnazione del preavviso di fermo, in riferimento alla cartella emessa per il recupero coattivo dei ticket sanitari 2009 - 2020, rilevando il difetto di giurisdizione a favore del giudice ordinario per la cognizione dell'accertamento su tali pretese extratributarie dell'ente regionale (ticket sanitari); da qui la riassunzione del presente giudizio nel quale l'ente impositore è stato regolarmente convenuto ed esercita pienamente il suo diritto di difesa. In attuazione del meccanismo processuale della translatio iudicii (art. 59 Legge n. 69/2009), sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se il giudice di cui è stata dichiarata la giurisdizione fosse stato adito fin dall'instaurazione del primo giudizio, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute per le parti davanti al giudice originariamente adito sprovvisto di giurisdizione. Ne consegue che a nulla rileva che la non sia stata parte CP_2 nel giudizio tributario di derivazione del presente procedimento in quanto, in questa sede, è stata convenuta regolarmente, con piena salvezza del suo diritto di difesa (art. 24 Cost.) ed integrazione del contraddittorio (art. 111 Cost.) rispetto alle domande della parte ricorrente.
4. Nel merito, la domanda della fondata e deve essere accolta per le seguenti ragioni. Pt_1
5. Il giudizio di impugnazione avverso il preavviso di fermo amministrativo ha natura di azione di accertamento negativo del credito portato dal titolo esecutivo sottostante;
tale giudizio non può che definirsi con una pronuncia favorevole al ricorrente ove il credito sottostante al preavviso di fermo è stato estinto ovvero è sopravvenuto l'annullamento del titolo esecutivo che ne ha fondato l'emissione.
6. Nella fattispecie in decisione, la declaratoria di nullità della cartella di pagamento “ticket sanitari” priva il preavviso di fermo impugnato della validità del titolo sottostante, rendendone ingiustificata la sua perdurante efficacia in assenza sopravvenuta di un presupposto legale. La sospensione del preavviso disposta da non equivale al suo annullamento e, pertanto, la materia del contendere CP_6 non può ritenersi cessata.
7. Tuttavia, l'annullamento giudiziale della cartella di pagamento “ticket sanitari” è intervenuto nel giugno 2025, quando il preavviso era già stato notificato alla parte ricorrente;
tale sopravvenienza produce i suoi effetti sull'atto impugnato a far data dalla notificazione della sentenza, consentendo all'odierno giudicante non solo di statuire in merito alla validità dell'atto opposto, ma anche di valutare le condotte processuali tenute dalle parti resistenti in epoca successiva alla conoscenza della dichiarazione di nullità della cartella esattoriale già opposta.
8. ha comunicato di non aver potuto procedere ad una sospensione legale della iscrizione del CP_6 fermo amministrativo, al di fuori delle ipotesi previste dalla legge, ed in assenza di un provvedimento di discarico del ruolo/sgravio del credito ingiunto da parte dell'ente impositore;
nondimeno, al fine di escludere la mala fede o colpa grave dell' , il Tribunale rileva il contengo Controparte_8 collaborativo del concessionario che ha sospeso il preavviso di fermo, nelle more del procedimento di discarico del ruolo, come emerge dall'estratto di ruolo allegato, oltre a constatare l'assenza di una ipotesi particolare di autotutela doverosa.
9. In particolare, in disparte le tassative ipotesi di sospensione legale del procedimento di iscrizione del fermo, nelle quali non rientra la fattispecie dell'annullamento della cartella di pagamento all'esito di un giudizio nel quale l' è stato parte processuale, e che potrebbe quindi Controparte_8 avere interesse ad impugnare la sentenza, nel caso di specie non sarebbe stato possibile per il concessionario disporre neanche l'annullamento in autotutela doveroso del preavviso di fermo.
10. L'art. 86, co. 2 d.P.R. n. 602/1973 consente ai contribuenti che svolgono attività di impresa oppure una professione di chiedere l'annullamento del preavviso di fermo di bene mobile registrato, se questo riveste natura strumentale per l'attività professionale o di imprese ed il debitore o i suoi coobbligati ne forniscano adeguata dimostrazione;
è altresì possibile annullare il preavviso di fermo, senza addivenire alla iscrizione della misura cautelare del fermo amministrativo, ove il contribuente provi che il bene sia destinato all'uso di persone con disabilità.
11. Nella vicende di causa, è stato allegato che il veicolo della eniva utilizzato per Pt_1 trasportare il padre affetto da disabilità alle visite mediche;
la documentazione versata in atti
(accertamento INPS della invalidità civile) non prova che l'autovettura fosse in uso al disabile, infatti
è documentata la sola condizione di invalidità civile di ma non le altre che Persona_1 debbono essere dichiarate nell'istanza di annullamento del preavviso di fermo (MOD. F3), tra le quali la carta di circolazione del veicolo da cui risulti la dotazione di dispositivi prescritti per la conduzione da parte di persona con disabilità; il fronte del contrassegno auto “parcheggio per disabili” rilasciato dal Comune prima della notifica del preavviso.
12. L'affermazione secondo cui l'annullamento in autotutela del veicolo per uso del disabile possa estendersi anche alla fattispecie di impiego dello stesso per il trasporto dell'invalido non può essere accolta in quanto l'autovettura è bene mobile registrato che si presta ad un uso promiscuo, non potendosi pertanto applicare una fattispecie eccezionale, come quella dell'annullamento del preavviso di fermo per utilizzo dell'automobile da parte del disabile, al caso di guida dell'autovettura anche per il trasporto dell'invalido civile, considerando che non è stato neanche prodotto apposito contrassegno che valga ad equiparare il veicolo privato ad un mezzo destinato ad un servizio di soccorso.
13. Per quanto detto, all non può imputarsi una responsabilità processuale Controparte_8 aggravata da lite temeraria ex art. 96, co. 1, c.p.c. né una condanna equitativa per danno punitivo ex art. 96, co. 3, c.p.c.
14. La posizione processuale della merita invece diversa valutazione. CP_2 15. In disparte la superata eccezione sulla nullità del giudizio in riassunzione, la difesa dell'ente resistente contesta la fondatezza della domanda di parte ricorrente per essere venuti meno i crediti della successivamente alla formazione e notificazione del preavviso di fermo, in forza di CP_2 sopravvenienze verificatesi nel giugno 2025 (pagamento del bollo auto 2008 ed annullamento giudiziale della cartella ticket sanitari 2009/2010), che dispiegano effetti ex nunc, senza retroagire al momento di emissione del preavviso qui impugnato.
16. Osserva il Giudice che non è in discussione l'efficacia irretroattiva delle sopravvenienze intervenute, quanto l'incidenza delle medesime sulla sussistenza attuale dei crediti della CP_2
, valutazione connessa alla condotta processuale dell'Ente impositore in questo giudizio.
[...]
17. In ordine alla prima delibazione, si osserva che l'annullamento giudiziale della cartella esattoriale, relativa ai ticket sanitari, priva di validità ex nunc il preavviso di fermo impugnato, il quale deve quindi essere annullato per accertamento negativo della esistenza attuale del credito regionale.
18. Riguardo alla diversa ma connessa valutazione della condotta della , deve rilevarsi CP_2 che alla notifica della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione lavoro, cha ha dichiarato la nullità della cartella di pagamento “ticket” (27.6.2025), non è seguita alcuna azione da parte dell'ente impositore, il quale ha riscontrato la richiesta di autotutela della ricorrente limitandosi all'affermazione che “la cartella esattoriale n. 097202000129752373000 non riguarda la Tassa
Automobilistica” (estinta per pagamento), non provvedendo allo sgravio del credito ingiunto (o discarico dal ruolo), e costringendo così la d impugnare il preavviso di fermo per Pt_1
l'accertamento negativo del credito regionale da recupero ticket sanitari 2009 – 2010, derivato dall'annullamento giudiziale della cartella esattoriale.
19. Su istanza di parte ricorrente, la inerzia della deve essere censurata, in quanto la CP_2 mancata adozione dei provvedimenti vincolati e consequenziali all'annullamento della cartella di pagamento si è tradotta, in questa sede, in un contegno processuale colposo, avendo costretto la ricorrente ad instaurare e coltivare il presente giudizio per l'annullamento di un atto amministrativo che avrebbe dovuto essere ritirato, senza discrezionalità alcuna, data la acclarata mancanza - sebbene sopravvenuta rispetto alla formazione e notificazione dell'atto - delle condizioni di validità dello del preavviso di fermo, e non risultando neanche appellata la sentenza del Tribunale di Roma, Sez. lavoro.
20. La sospensione del ruolo disposta dal concessionario non soddisfa pienamente, come detto,
l'istanza di tutela della ricorrente poiché non equivale al suo annullamento, ma alla sola privazione temporanea degli effetti;
ne deriva che la materia del contendere non è affatto cessata a causa della colpevole inerzia dell'amministrazione regionale che, una volta ricevuta la notifica della sentenza di nullità della cartella di pagamento dei ticket sanitari, avrebbe dovuto adottare i consequenziali provvedimenti e comunicarli al concessorio, onde evitare alla ricorrente l'alea e le spese di un giudizio assolutamente evitabile.
21. Giova inoltre osservare che alcun provvedimento di discarico del credito regionale dal ruolo è stato adottato nel corso del giudizio, rendendo quindi necessario l'intervento giudiziale per la rimozione definitiva del preavviso di fermo impugnato.
22. La regolamentazione delle spese di lite segue la regola della soccombenza ex art. 91 c.p.c. per la sola Regione e si liquidano, come da dispositivo, in applicazione dei parametri tabellari di cui CP_2 al D.M. n. 55/2014 e s.m.i., da distrarsi in favore dell'avvocato Prete dichiaratosi antistatario.
23. Le spese di giustizia sono invece interamente compensate per l' Controparte_5
in ragione della particolarità della sua posizione processuale e del contegno collaborativo
[...] con la disposta sospensione del ruolo nei confronti di nelle more della Parte_1 definizione del processo.
24. In applicazione dell'art. 96, co. 3, c.p.c., aggiunto dall'art. 45 Legge n. 69/2009, il Tribunale condanna la al pagamento in favore della parte ricorrente di una somma a titolo CP_2 sanzionatorio che appare equo determinare in euro 500,00, oltre interessi legali sino al soddisfo.
P.Q.M.
Ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede: accoglie il ricorso e per l'effetto:
- annulla il preavviso di fermo impugnato, nella parte in cui si riferisce alla cartella esattoriale dichiarata nulla con sentenza n. 7307/2025 del Tribunale di Roma, Sezione lavoro;
- compensa le spese di lite per l;
Controparte_5
- condanna la al pagamento delle spese di lite in favore dell'Avv. Umberto Prete che CP_2 liquida in euro 1.314,00 oltre interessi legali, IVA, CPA e rimborso forfetario al 15%;
- condanna la al pagamento in favore di della somma CP_2 Parte_1 equitativamente determinata di euro 500,00, a titolo sanzionatorio, per le ragioni di cui in motivazione, ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c.
Così deciso in Roma, il 13 novembre 2025
Il Giudice del lavoro dott. Giovanni Pascarella
Contr Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Flavio Pieri Pavoni, presso il Tribunale ordinario di Roma, nominato con D.M. giustizia 22 ottobre 2024. x
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
QUARTA SEZIONE
Il Giudice, dott. Giovanni Pascarella, all'esito della camera di consiglio tenutasi dopo la discussione fissata per l'udienza del 13.11.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 25093/2025, vertente tra rappresentata e difesa dall'Avv. Umberto Prete, giusta procura in atti;
Parte_1
RICORRENTE
e
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Filippo Carinci, giusta procura in atti;
RESISTENTE ed anche
, in persona del Presidente pro tempore della regionale, rappresentata CP_2 CP_3
e difesa dall'Avvocatura regionale, con l'Avv. Patrizia Leone, giusta procura in atti;
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza del 13.11.2025.
OGGETTO: impugnazione preavviso di fermo amministrativo.
FATTI DI CAUSA E POSIZIONE DELLE PARTI ha adito il Tribunale di Roma, in funzione del Giudice del lavoro, Parte_1 rassegnando le seguenti conclusioni:
“- in via preliminare ed assorbente, sospendere, anche inaudita altera parte, il preavviso di fermo di autovettura n. 09780202300036363000, fasc. n. 000159650/2023, marca Volswagen Polo 1.0 MPI
5P Targa FN771EM, nella parte in cui fa riferimento alla cartella esattoriale n.
097202000129752373000, presuntivamente notificata in data 09.08.2022, di € 2.657,12, Ente
Creditore Regione Lazio – Recupero Ticket 2009 – 2010, in quanto quest'ultima annullata da sentenza n. 7307/2025 emessa dal Tribunale Civile di Roma, sezione Lavoro, r.g.n. 7020/2024, e comunque nei limiti di competenza dell'odierno giudicante;
- in via principale accertare l'infondatezza della pretesa creditoria quivi opposta e, per l'effetto, disporre la nullità e/o annullabilità e/o inesistenza e/o inefficacia totale del preavviso di fermo amministrativo n. 09780202300036363000, fasc. n. 000159650/2023, marca Volswagen Polo 1.0
MPI 5P Targa FN771EM, nella parte in cui fa riferimento alla cartella esattoriale n.
097202000129752373000, presuntivamente notificata in data 09.08.2022, di € 2.657,12, Ente
Creditore Regione Lazio – Recupero Ticket 2009 – 2010, in quanto quest'ultima annullata da sentenza n. 7307/2025, emessa dal Tribunale Civile di Roma, sezione Lavoro, r.g.n. 7020/2024 e comunque nei limiti di competenza dell'odierno giudicante;
- sempre in via principale accertare e dichiarare, la responsabilità aggravata degli Enti ex art. 96
c.p.c. da quantificarsi in via “equitativa” ai sensi del III comma;
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore Avv. Umberto Prete che se ne dichiara antistatario”.
A sostegno della domanda spiegata ha allegato la nullità della cartella di pagamento n.
09720200012975373000, posta a fondamento del preavviso di fermo impugnato (n.
097202300036363000), nella parte relativa al credito della di euro 2.657,12 per il CP_2 recupero dei ticket sanitari 2009 - 2010, dichiarata con sentenza n. 7307/2025 del Tribunale Civile di
Roma, Sezione lavoro, emessa in data 22 giugno 2025 (R.G. n. 7070/2024) e depositata in atti.
La pronuncia del Giudice del lavoro è stata adottata all'esito del giudizio in riassunzione instaurato dopo che la sentenza n. 611/2024 della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma aveva dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, per la cognizione della cartella di pagamento n. 09720200012975373000, titolo esecutivo fondante la pretesa creditoria della CP_2
per il recupero del ticket sanitario 2009 - 2010. Il provvedimento giudiziale di accertamento
[...] della nullità della cartella opposta è stato notificato sia alla che all' CP_2 Controparte_4
il 27.06.2025.
[...]
In data 28.06.2025, la difesa della ricorrente ha inviato istanza di autotutela agli enti resistenti al fine di non procedere alla iscrizione del fermo amministrativo sulla vettura della per un Pt_1 importo di euro 2.793,73 euro.
L (in avanti anche solo ha riscontrato la richiesta Controparte_5 CP_6 con comunicazione del 9.7.2025 in cui ha dichiarato di non poter procedere alla sospensione legale della riscossione, riferendosi le contestazioni della ricorrente all'operato del concessionario, diversamente dalla ipotesi tassative di legge nelle quali è consentita la sospensione legale, che concernono condotte ed eventi riconducibili all'attività dell'ente creditore.
La non ha dato invece riscontro alcuno all'istanza di autotutela, senza quindi procedere CP_2 allo sgravio del credito ingiunto nonostante l'annullamento giudiziale del titolo.
Il presente giudizio è stato introdotto in data 14.07.2025, in riassunzione del procedimento definito dalla Corte di giustizia tributaria di Roma con sentenza n. 5189/2025, che ha dichiarato il difetto di giurisdizione sulla impugnazione del preavviso di fermo con riferimento alla cartella n.
097202000129752373000.
Si è costituita in giudizio l' chiedendo: Controparte_1
“1. Accertare e dichiarare la cessazione della materia del contendere, poiché l'
[...]
ha disposto la sospensione del preavviso di fermo n. 09780202300036363000, Controparte_7
a seguito della richiesta in autotutela fondata sul pagamento integrale della cartella n.
09720140225956135000 (tassa automobilistica 2008) e dell'intervenuto annullamento della cartella
n. 097202000129752373000 (recupero ticket 2009-2010) pronunciato con sentenza n. 7307/2025 del
Tribunale di Roma, Sezione Lavoro;
2. Disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra tutte le parti, avuto riguardo alla dinamica fattuale e processuale della vicenda, alla natura sopravvenuta delle cause estintive rispetto all'adozione del preavviso e al comportamento collaborativo tenuto in giudizio;
3. In via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento delle domande avverse, dichiarare la mancanza di responsabilità dell' per le questioni attinenti al merito dei crediti Controparte_7
e agli atti prodromici dell'ente impositore, con conseguente esclusione di ogni condanna alle spese, attesa la carenza di legittimazione passiva dell'agente della riscossione in ordine alle eccezioni dedotte da controparte;
4. In ogni caso, vittoria di spese e onorari del presente giudizio”
Nella memoria difensiva, l ha eccepito, in via pregiudiziale, la carenza di Controparte_8 legittimazione passiva non avendo alcun potere decisorio sul merito del credito della CP_2
e sulla legittimità degli atti presupposti, essendo un mero esecutore della pretesa iscritta al ruolo dall'ente impositore.
In particolare, il concessionario ha dedotto che la cartella relativa ai ticket sanitari è stata annullata per vizi del procedimento impositivo, dovuti alla mancata notifica dell'avviso presupposto, che attengono alla sfera di imputazione della , quale ente creditore;
la cartella di pagamento CP_2 relativa al bollo 2008 è stata estinta, invece, per il pagamento della tassa automobilistica, evento del pari riconducibile al rapporto sostanziale tre il contribuente e l'ente creditore.
Nel merito, l' ha sostenuto la correttezza del suo operato in Controparte_4 quanto, alla data di emissione del preavviso di fermo ex art. 86 d.P.R. n. 602/1973, i carichi sottesi alle cartella di pagamento (ticket sanitari 2009 - 2010 e bollo auto 2008) erano entrambi vigenti ed esigibili, essendo stata dichiarata la nullità della titolo relativo al ticket sanitario solo nel giugno 2025,
e nel medesimo mese è anche avvenuto il pagamento del credito portato dalla cartella esattoriale per il bollo auto. L'annullamento giudiziale ed il pagamento della tassa hanno costituito sopravvenienze in fatto rispetto al legittimo operato del concessionario, rilevanti ai solo fini della cessazione della materia del contendere nel presente giudizio, non potendo l' essere sanzionata in sede di CP_6 regolazione delle spese di lite con la condanna per responsabilità processuale aggravata da lite temeraria (art. 96, co. 1, c.p.c.).
Al riguardo, il resistente ha affermato che non è emersa alcuna condotta in mala fede o gravemente colposa dell , il quale, pur non potendo procedere alla sospensione legale Controparte_8 della riscossione, consentita nei soli casi indicati dalla legge (art. 1, commi 537 – 543, legge n.
228/2012), a seguito della istanza di autotutela del 28.06.2025 - avanzata dalla ricorrente - ha disposto la sospensione dei ruoli, nelle more della procedura di discarico gestita dall'ente creditore.
Si è tardivamente costituita la chiedendo: CP_2
“in via pregiudiziale, la nullità della riassunzione siccome notificata alla che non è CP_2 stata parte dell'originario giudizio tributario;
- nel merito, l'assoluta infondatezza delle prospettazioni di parte ricorrente e, in ogni caso,
l'intervenuta cessazione della materia del contendere, successivamente alla formazione e notificazione dell'impugnato preavviso di fermo.
Con vittoria di spese e compensi del giudizio”.
Nell'atto difensivo ha sostenuto la nullità della riassunzione nei suoi confronti, non essendo stata parte del giudizio tributario (R.G. n. 7984/2024), avente ad oggetto l'impugnazione del preavviso di fermo, relativamente alla cartella emessa per il recupero del ticket sanitario annualità 2009 - 2010, con violazione del principio del contraddittorio.
Nel merito, l'ente regionale ha eccepito la infondatezza della pretesa di parte ricorrente in quanto i crediti sottesi all'impugnato preavviso di fermo in riassunzione sono stati estinti: uno per intervento pagamento (bollo auto 2008) e l'altro per effetto dell'annullamento giudiziale (ticket sanitario 2009
2010) in data successiva alla formazione del preavviso, con intervenuta cessazione della materia del contendere.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Le eccezioni pregiudiziali sollevate dalle parti resistenti sono infondate e devono essere respinte.
2. L , in qualità di ente che ha emesso e notificato il Controparte_5 preavviso di fermo, e che ha l'autorità per disporne l'annullamento, oltre alla sua cancellazione, risulta legittimata passiva nel giudizio di accertamento negativo del credito, indipendentemente dalla partecipazione dell'ente impositore, che potrà essere chiamato in causa, come nel caso di specie, ove il ricorrente contesti la legittimità della pretesa creditoria o la sua attuale sussistenza.
3. Del pari infondata è l'eccezione di nullità del giudizio in riassunzione sollevata dalla CP_2
, in quanto dalla omessa partecipazione dell'ente impositore al processo celebratosi davanti alla
[...]
Corte di giustizia tributaria (R.G. n. 7984/2024) non è derivata alcuna lesione del contraddittorio, considerato che il giudice tributario ha definito in rito l'impugnazione del preavviso di fermo, in riferimento alla cartella emessa per il recupero coattivo dei ticket sanitari 2009 - 2020, rilevando il difetto di giurisdizione a favore del giudice ordinario per la cognizione dell'accertamento su tali pretese extratributarie dell'ente regionale (ticket sanitari); da qui la riassunzione del presente giudizio nel quale l'ente impositore è stato regolarmente convenuto ed esercita pienamente il suo diritto di difesa. In attuazione del meccanismo processuale della translatio iudicii (art. 59 Legge n. 69/2009), sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se il giudice di cui è stata dichiarata la giurisdizione fosse stato adito fin dall'instaurazione del primo giudizio, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute per le parti davanti al giudice originariamente adito sprovvisto di giurisdizione. Ne consegue che a nulla rileva che la non sia stata parte CP_2 nel giudizio tributario di derivazione del presente procedimento in quanto, in questa sede, è stata convenuta regolarmente, con piena salvezza del suo diritto di difesa (art. 24 Cost.) ed integrazione del contraddittorio (art. 111 Cost.) rispetto alle domande della parte ricorrente.
4. Nel merito, la domanda della fondata e deve essere accolta per le seguenti ragioni. Pt_1
5. Il giudizio di impugnazione avverso il preavviso di fermo amministrativo ha natura di azione di accertamento negativo del credito portato dal titolo esecutivo sottostante;
tale giudizio non può che definirsi con una pronuncia favorevole al ricorrente ove il credito sottostante al preavviso di fermo è stato estinto ovvero è sopravvenuto l'annullamento del titolo esecutivo che ne ha fondato l'emissione.
6. Nella fattispecie in decisione, la declaratoria di nullità della cartella di pagamento “ticket sanitari” priva il preavviso di fermo impugnato della validità del titolo sottostante, rendendone ingiustificata la sua perdurante efficacia in assenza sopravvenuta di un presupposto legale. La sospensione del preavviso disposta da non equivale al suo annullamento e, pertanto, la materia del contendere CP_6 non può ritenersi cessata.
7. Tuttavia, l'annullamento giudiziale della cartella di pagamento “ticket sanitari” è intervenuto nel giugno 2025, quando il preavviso era già stato notificato alla parte ricorrente;
tale sopravvenienza produce i suoi effetti sull'atto impugnato a far data dalla notificazione della sentenza, consentendo all'odierno giudicante non solo di statuire in merito alla validità dell'atto opposto, ma anche di valutare le condotte processuali tenute dalle parti resistenti in epoca successiva alla conoscenza della dichiarazione di nullità della cartella esattoriale già opposta.
8. ha comunicato di non aver potuto procedere ad una sospensione legale della iscrizione del CP_6 fermo amministrativo, al di fuori delle ipotesi previste dalla legge, ed in assenza di un provvedimento di discarico del ruolo/sgravio del credito ingiunto da parte dell'ente impositore;
nondimeno, al fine di escludere la mala fede o colpa grave dell' , il Tribunale rileva il contengo Controparte_8 collaborativo del concessionario che ha sospeso il preavviso di fermo, nelle more del procedimento di discarico del ruolo, come emerge dall'estratto di ruolo allegato, oltre a constatare l'assenza di una ipotesi particolare di autotutela doverosa.
9. In particolare, in disparte le tassative ipotesi di sospensione legale del procedimento di iscrizione del fermo, nelle quali non rientra la fattispecie dell'annullamento della cartella di pagamento all'esito di un giudizio nel quale l' è stato parte processuale, e che potrebbe quindi Controparte_8 avere interesse ad impugnare la sentenza, nel caso di specie non sarebbe stato possibile per il concessionario disporre neanche l'annullamento in autotutela doveroso del preavviso di fermo.
10. L'art. 86, co. 2 d.P.R. n. 602/1973 consente ai contribuenti che svolgono attività di impresa oppure una professione di chiedere l'annullamento del preavviso di fermo di bene mobile registrato, se questo riveste natura strumentale per l'attività professionale o di imprese ed il debitore o i suoi coobbligati ne forniscano adeguata dimostrazione;
è altresì possibile annullare il preavviso di fermo, senza addivenire alla iscrizione della misura cautelare del fermo amministrativo, ove il contribuente provi che il bene sia destinato all'uso di persone con disabilità.
11. Nella vicende di causa, è stato allegato che il veicolo della eniva utilizzato per Pt_1 trasportare il padre affetto da disabilità alle visite mediche;
la documentazione versata in atti
(accertamento INPS della invalidità civile) non prova che l'autovettura fosse in uso al disabile, infatti
è documentata la sola condizione di invalidità civile di ma non le altre che Persona_1 debbono essere dichiarate nell'istanza di annullamento del preavviso di fermo (MOD. F3), tra le quali la carta di circolazione del veicolo da cui risulti la dotazione di dispositivi prescritti per la conduzione da parte di persona con disabilità; il fronte del contrassegno auto “parcheggio per disabili” rilasciato dal Comune prima della notifica del preavviso.
12. L'affermazione secondo cui l'annullamento in autotutela del veicolo per uso del disabile possa estendersi anche alla fattispecie di impiego dello stesso per il trasporto dell'invalido non può essere accolta in quanto l'autovettura è bene mobile registrato che si presta ad un uso promiscuo, non potendosi pertanto applicare una fattispecie eccezionale, come quella dell'annullamento del preavviso di fermo per utilizzo dell'automobile da parte del disabile, al caso di guida dell'autovettura anche per il trasporto dell'invalido civile, considerando che non è stato neanche prodotto apposito contrassegno che valga ad equiparare il veicolo privato ad un mezzo destinato ad un servizio di soccorso.
13. Per quanto detto, all non può imputarsi una responsabilità processuale Controparte_8 aggravata da lite temeraria ex art. 96, co. 1, c.p.c. né una condanna equitativa per danno punitivo ex art. 96, co. 3, c.p.c.
14. La posizione processuale della merita invece diversa valutazione. CP_2 15. In disparte la superata eccezione sulla nullità del giudizio in riassunzione, la difesa dell'ente resistente contesta la fondatezza della domanda di parte ricorrente per essere venuti meno i crediti della successivamente alla formazione e notificazione del preavviso di fermo, in forza di CP_2 sopravvenienze verificatesi nel giugno 2025 (pagamento del bollo auto 2008 ed annullamento giudiziale della cartella ticket sanitari 2009/2010), che dispiegano effetti ex nunc, senza retroagire al momento di emissione del preavviso qui impugnato.
16. Osserva il Giudice che non è in discussione l'efficacia irretroattiva delle sopravvenienze intervenute, quanto l'incidenza delle medesime sulla sussistenza attuale dei crediti della CP_2
, valutazione connessa alla condotta processuale dell'Ente impositore in questo giudizio.
[...]
17. In ordine alla prima delibazione, si osserva che l'annullamento giudiziale della cartella esattoriale, relativa ai ticket sanitari, priva di validità ex nunc il preavviso di fermo impugnato, il quale deve quindi essere annullato per accertamento negativo della esistenza attuale del credito regionale.
18. Riguardo alla diversa ma connessa valutazione della condotta della , deve rilevarsi CP_2 che alla notifica della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione lavoro, cha ha dichiarato la nullità della cartella di pagamento “ticket” (27.6.2025), non è seguita alcuna azione da parte dell'ente impositore, il quale ha riscontrato la richiesta di autotutela della ricorrente limitandosi all'affermazione che “la cartella esattoriale n. 097202000129752373000 non riguarda la Tassa
Automobilistica” (estinta per pagamento), non provvedendo allo sgravio del credito ingiunto (o discarico dal ruolo), e costringendo così la d impugnare il preavviso di fermo per Pt_1
l'accertamento negativo del credito regionale da recupero ticket sanitari 2009 – 2010, derivato dall'annullamento giudiziale della cartella esattoriale.
19. Su istanza di parte ricorrente, la inerzia della deve essere censurata, in quanto la CP_2 mancata adozione dei provvedimenti vincolati e consequenziali all'annullamento della cartella di pagamento si è tradotta, in questa sede, in un contegno processuale colposo, avendo costretto la ricorrente ad instaurare e coltivare il presente giudizio per l'annullamento di un atto amministrativo che avrebbe dovuto essere ritirato, senza discrezionalità alcuna, data la acclarata mancanza - sebbene sopravvenuta rispetto alla formazione e notificazione dell'atto - delle condizioni di validità dello del preavviso di fermo, e non risultando neanche appellata la sentenza del Tribunale di Roma, Sez. lavoro.
20. La sospensione del ruolo disposta dal concessionario non soddisfa pienamente, come detto,
l'istanza di tutela della ricorrente poiché non equivale al suo annullamento, ma alla sola privazione temporanea degli effetti;
ne deriva che la materia del contendere non è affatto cessata a causa della colpevole inerzia dell'amministrazione regionale che, una volta ricevuta la notifica della sentenza di nullità della cartella di pagamento dei ticket sanitari, avrebbe dovuto adottare i consequenziali provvedimenti e comunicarli al concessorio, onde evitare alla ricorrente l'alea e le spese di un giudizio assolutamente evitabile.
21. Giova inoltre osservare che alcun provvedimento di discarico del credito regionale dal ruolo è stato adottato nel corso del giudizio, rendendo quindi necessario l'intervento giudiziale per la rimozione definitiva del preavviso di fermo impugnato.
22. La regolamentazione delle spese di lite segue la regola della soccombenza ex art. 91 c.p.c. per la sola Regione e si liquidano, come da dispositivo, in applicazione dei parametri tabellari di cui CP_2 al D.M. n. 55/2014 e s.m.i., da distrarsi in favore dell'avvocato Prete dichiaratosi antistatario.
23. Le spese di giustizia sono invece interamente compensate per l' Controparte_5
in ragione della particolarità della sua posizione processuale e del contegno collaborativo
[...] con la disposta sospensione del ruolo nei confronti di nelle more della Parte_1 definizione del processo.
24. In applicazione dell'art. 96, co. 3, c.p.c., aggiunto dall'art. 45 Legge n. 69/2009, il Tribunale condanna la al pagamento in favore della parte ricorrente di una somma a titolo CP_2 sanzionatorio che appare equo determinare in euro 500,00, oltre interessi legali sino al soddisfo.
P.Q.M.
Ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede: accoglie il ricorso e per l'effetto:
- annulla il preavviso di fermo impugnato, nella parte in cui si riferisce alla cartella esattoriale dichiarata nulla con sentenza n. 7307/2025 del Tribunale di Roma, Sezione lavoro;
- compensa le spese di lite per l;
Controparte_5
- condanna la al pagamento delle spese di lite in favore dell'Avv. Umberto Prete che CP_2 liquida in euro 1.314,00 oltre interessi legali, IVA, CPA e rimborso forfetario al 15%;
- condanna la al pagamento in favore di della somma CP_2 Parte_1 equitativamente determinata di euro 500,00, a titolo sanzionatorio, per le ragioni di cui in motivazione, ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c.
Così deciso in Roma, il 13 novembre 2025
Il Giudice del lavoro dott. Giovanni Pascarella
Contr Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Flavio Pieri Pavoni, presso il Tribunale ordinario di Roma, nominato con D.M. giustizia 22 ottobre 2024. x