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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 17/01/2025, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Sezione II Civile
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
- dott. LO LI Presidente
- dott. Pietro Iovino Consigliere
- avv. Eugenia Capano Giudice Ausiliario Relatore
Esaminati gli atti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 1883/2021 promossa da:
(piva in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Enrico Monti , con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Via Sigismondo n.75 Rimini
- Appellante - contro
(C.F. rappresentato e difeso dagli Avv.ti Torquato CP_1 C.F._1
Tristani e Antonio Tristani, con domicilio eletto presso lo studio dei difensori in Piazza Ferrari n.
2/D Rimini
- Appellato/ App incidentale-
CP_2
-Appellato contumace -
Controparte_3
-Appellato -
Controparte_4
-Appellata -
In punto di: appello avverso la Sentenza del Tribunale di Rimini n.598 del 17/6/2021
CONCLUSIONI
pagina 1 di 6 Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, da intendersi richiamate, come da note depositate telematicamente ai sensi dell'art.127 ter cpc
LA CORTE udita la relazione della causa riferita dal relatore G.A. avv. Eugenia Capano;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la Sentenza impugnata il Tribunale di Rimini, pronunciando sulla domanda proposta da CP_1
nei confronti della ditta e (rispettivamente convenuti
[...] Controparte_3 Controparte_4 in giudizio quali proprietario e conducente dell'autovettura Alfa Romeo tg BF234ZN) e di
( Compagnia assicuratrice del veicolo per la rc/auto) volta a sentirsi Parte_1
risarcire i danni subiti nel sinistro stradale verificatosi in data 27/9/2014, dopo avere disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di in quanto proprietario CP_2 dell'autovettura risultante dalla visura PRA, accoglieva la domanda attorea e condannava tutti i convenuti in solido tra di loro al pagamento della somma di €20.099,48 oltre accessori, compensando le spese di lite comprese quelle della ctu medico-legale.
Avverso la Sentenza ha proposto appello sulla base dei motivi che si Parte_1
riportano.
Con il primo motivo l'appellante censura la decisione per omesso esame dell'eccezione di invalidità della polizza assicurativa.
Deduce che in primo grado aveva eccepito che la non è mai stata Controparte_3
proprietaria dell'autovettura Alfa Romeo 146 tg BF234ZN, come da visura storica del PRA prodotta da cui emergeva che all'epoca del sinistro stradale proprietario dell'autovettura era CP_2 che inoltre la ditta C.P., all'epoca della stipula della polizza assicurativa, risultava già cessata e cancellata a far data dal 4.10.2011
Sulla base di tali rilievi deduce che il rischio assicurato era inesistente, da ciò l'invalidità del contratto assicurativo e la sua inefficacia.
Con il secondo motivo censura l'accertamento della responsabilità per erronea applicazione dell'art
2967 cc.
Deduce, in particolare, che negli accertamenti stragiudiziali sul sinistro stradale disposti dalla
Compagnia Assicuratrice aveva reso contrastanti versioni sulla dinamica del sinistro CP_1 stradale;
che, inoltre, sia che avevano riferito agli accertatori della “Centauro CP_1 CP_4
pagina 2 di 6 Detective” incaricati dalla Compagnia assicuratrice l'assenza di testimoni al momento del sinistro stradale.
Su tali premesse censura la valutazione delle prove testimoniali come erronea rilevando che non poteva ritenersi assolto l'onere probatorio gravante su parte attrice in ordine alla dimostrazione dei fatti, risultando laconica sul punto la deposizione resa da , testimone mai indicato Testimone_1
nella fase stragiudiziale , che si era limitato a confermare i capitoli di prova, ed inoltre era stato disatteso quanto emerso dall'attività svolta dai due accertatori ( e incaricati dalla CP_5 CP_6
Compagnia assicuratrice.
Con il terzo motivo censura la liquidazione del danno biologico, valutato dal ctu nella misura dell'8%, rilevando che è stata effettuata erroneamente dal Tribunale sulla base delle Tabelle elaborate dall'Osservatorio del Tribunale di Milano, anziché ai sensi dell'art 139 del Codice delle
Assicurazioni Private, e che il corretto calcolo ammontava ad euro 13.762,45, in luogo della maggiore somma di euro 20.099,48 riconosciuta dal Tribunale.
si è costituito in giudizio e in via preliminare ha eccepito la non integrità del CP_1
contraddittorio nei confronti della ditta e di già convenuti in Controparte_3 Controparte_4
primo grado.
Ha inoltre proposto appello incidentale avverso la decisione nella parte in cui non è stato riconosciuto il danno morale in favore del danneggiato ed ha censurato altresì la disposta compensazione delle spese processuali.
pur ritualmente convenuto, non si costituito in giudizio e ne è stata dichiarata la CP_2
contumacia.
Con Ordinanza del 9/5/2024 la Corte ha disposto l'integrazione del contraddittorio, per l'udienza del
12/11/2024 e con termine di notifica entro il termine di comparizione ordinario, nei confronti della di conducente del veicolo, e litisconsorte necessaria nel giudizio di appello Controparte_4
secondo il costante insegnamento della S.C. (v. Cass. 29038/18), e di il quale, citato Controparte_3
da parte attrice quale proprietario del veicolo, risultava dal Tribunale fra i condannati al risarcimento del danno, nonostante, nel corso del giudizio, fosse stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di risultato effettivo proprietario dalla visura PRA. CP_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Non costituitisi il e la in via preliminare va dichiarata l'inammissibilità CP_3 CP_4 dell'impugnazione ex art. 331 cpc per il mancato rispetto dei termini perentori per l'integrazione del contradditorio nei confronti della ditta e di disposta con Controparte_3 Controparte_4
Ordinanza della Corte del 9/5/2024.
pagina 3 di 6 La questione è stata sottoposta alle parti all'udienza del 12/11/2024.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, sia il che la sono parti CP_3 CP_4
necessarie del giudizio.
Quanto alla conducente del veicolo, si richiama la sentenza della SC 2018/29038 che ha CP_4
statuito che l'accertamento della responsabilità del conducente e del proprietario (rispettivamente, ai sensi dell'art 2054, comma 1 e comma 3, cc) costituisce il presupposto necessario sia della domanda di garanzia proposta dall'assicurato (conducente o proprietario) nei confronti dell'assicuratore RC
(ove il danneggiato non abbia esercitato contro di lui l' azione "diretta") sia della pretesa risarcitoria del danneggiato verso lo stesso assicuratore RC (ove già inizialmente convenuto con l'azione
"diretta"), sicché tali cause devono tutte considerarsi tra loro legate da nesso di "dipendenza" che ne determina l'inscindibilità ex art 331 cpc nel giudizio di impugnazione, con conseguente infrazionabilità della formazione del giudicato sulla responsabilità del conducente (sebbene quest'ultimo, in quanto mero coobbligato solidale, non assuma la veste di litisconsorte necessario originario), estendendosi gli effetti favorevoli dell'impugnazione proposta soltanto da alcune delle parti anche a quelle non impugnanti o contumaci che condividono la medesima posizione processuale.
Quanto al ancorchè convenuto in giudizio erroneamente (essendo risultato effettivo CP_3
proprietario dalla visura PRA risulta tra i soggetti condannati con la pronuncia CP_2
impugnata.
In ogni caso la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti anche solo di uno dei due dà luogo all'inammissibilità dell'appello.
L'appellante ha proceduto all'integrazione del contraddittorio con atto spedito a mezzo posta da parte del difensore autorizzato, in data 4/7/2024 sia al che alla come emerge CP_3 CP_4
dalle cartoline postali depositate, stante la temporanea assenza dei destinatari e di persone a ciò abilitate, l'addetto postale ha provveduto ai sensi dell'art 8 L.1982/890 al deposito del plico postale e ha comunicato ai destinatari, con raccomandata con avviso di ricevimento, il tentativo di notifica e l'avvenuto deposito del plico. Il plico postale non è stato ritirato nei successivi 10 gg (
Parte dalla spedizione della ) da nessuno dei due destinatari.
La spedizione delle CAD, come emerge dalle cartoline postali depositate, è stata effettuata alla CP_3
di in data 11/7/2024 e a in data 10/7/2024 .
[...] Controparte_3 Controparte_4
Ai sensi dell'art 8 c 4 L.1982/890 la notifica si perfeziona ( in mancanza di ritiro da parte dei destinatari del piego postale ai sensi del comma 4 art 8) dopo 10 giorni dalla data di spedizione della CAD .
pagina 4 di 6 La notifica si è quindi perfezionata per il in data 21/7/2024 e per la in data CP_3 CP_4
20/7/2024, oltre il termine perentorio fissato dalla Corte per provvedere all'integrazione del contraddittorio, termine che, tenuto conto che l'udienza successiva stata fissata al 12.11.2024 per cui il termine perentorio ( pari al termine di comparizione) scadeva il 13.07.2024.
Contrariamente a quanto ritenuto dall' non trova infatti applicazione, nella fattispecie Parte_1
processuale in rilievo, il principio di scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario in quanto, come peraltro condivisibilmente insegna la S.C. (v. Cass. 32130/21,
2853/18, 8523/06), ai fini del computo dei termini di comparizione di cui all'art 163 bis cpc, il dies a quo deve computarsi dalla data di consegna sia per la ratio stessa del termine a difesa, sia perché
l'anticipazione del perfezionamento della notifica riguarda solo l'attore che la richiede, al fine del rispetto di un termine posto a suo carico, e non certo il convenuto quale destinatario.
Nel caso in esame, come si è detto, il termine perentorio fissato dalla Corte con l'ordinanza del
9/5/2024 per procedere all'integrazione del contradditorio coincideva con il termine a comparire;
pertanto, con riguardo ad esso va valutata la sua tempestività, che per quanto sopra esposto deve escludersi.
Per le ragioni esposte l'appello principale va dichiarato inammissibile per violazione del termine perentorio fissato per l'integrazione del contradditorio ai sensi dell'art 331 cpc.
L'inammissibilità dell'appello principale determina ai sensi dell'art 334 c2 cpc l'inefficacia dell'appello incidentale tardivo, proposto da con comparsa di costituzione depositata CP_1
in data 24/1/2022.
L' che ha dato luogo alla situazione di non integrità del contraddittorio e che alla stessa Parte_1
non ha tempestivamente posto rimedio, va condannata a rifondere al le spese di lite del CP_1
grado, liquidate come da dispositivo.
Nulla deve provvedersi sulle spese nei confronti stante la contumacia. CP_2
P.Q.M.
La Corte
--Dichiara inammissibile ai sensi dell'art 331 cpc l'appello principale proposto da
[...]
e di conseguenza dichiara l'inefficacia ai sensi dell'art 334 c2 cpc dell'appello Parte_1
incidentale tardivo proposto da;
CP_1
-Condanna l' a rifondere a le spese di lite del grado che Parte_1 CP_1
liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, CPA ed IVA come per legge.
pagina 5 di 6 Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13 I quater DPR 2002/115 ai fini del pagamento, a carico dell' di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a Parte_1 quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Bologna dalla seconda sezione civile della Corte di Appello nella camera di consiglio del 14/1/2025
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente
avv. Eugenia Capano dott. LO LI
pagina 6 di 6