Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 28/05/2025, n. 2039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2039 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. 4749/2021 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, II Sezione Civile, nella persona del G. M. dott.ssa Matilde
Boccia, quale giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. 4749/2021 R.Gen.Aff.Cont. avente ad oggetto
“Opposizione a decreto ingiuntivo in materia di somministrazioni” e pendente:
TRA
in persona del Sindaco legale rappresentante p.t. dott. Parte_1
, nato in [...] [...], con sede in Parte_2 Parte_1 Parte_1 al Corso Umberto I nr. 16, C.F. , elett.te dom.to in Portici (NA), al
[...] P.IVA_1
Corso Garibaldi n. 254, presso lo studio dell'Avv. Antonia Romano, C.F.
, che lo rapp.ta e difende, in virtù di procura in calce l'atto di C.F._1 opposizione
-parte opponente-
CONTRO
con sede legale in Milano, al Largo Augusto 1/a, ang. Via Controparte_1
Verziere 13, Codice Fiscale, Registro Imprese e Partita IVA n. , iscritta P.IVA_2 all'Albo delle Banche codice ABI n. 3158.3, in persona del suo procuratore speciale, dott.
(C.F. ) nato in Roma il [...], in [...] Controparte_2 C.F._2 procura speciale del 18/01/2018 per notaio di Milano, rep. 31404, racc. Persona_1
9827, rappresentata e difesa dall'avv. Giulio Rotoli (C.F. ), presso il C.F._3 quale domiciliata in alla Via Giordano Bruno n. 169, giusta procura in calce al Pt_1 ricorso per decreto ingiuntivo R.G. 1019/21.
-parte opposta–
n. 4749/2021 r.g.a.c. Pagina 1 di 12
***
CONCLUSIONI: Come da note scritte depositate per l'udienza del 23.1.2025.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., come novellati dalla l. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, l. cit.
1.Con atto di citazione notificato in data 26.4.21, il ha Parte_1 proposto opposizione avverso il D.I. n. 1146/021 – R.G. 1019/2021 reso in data
18.03.2021, dal Tribunale di Napoli Nord nella persona della Dott.ssa Matilde Boccia, su ricorso della e notificato in pari data, con il quale veniva ingiunto al Controparte_1 opponente, il pagamento della somma di €. 54.776,00 (di cui €. 43.289,30 a titolo Pt_1 di sorta capitale ed €11.486,70 a titolo di interessi dalle singole scadenze delle fatture al
22.01.2021), oltre successivi interessi moratori dal 23.01.2021 all'effettivo soddisfo, nonché le spese della procedura liquidate in €. 406,00 per spese ed €1.450,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali (nella misura del 15% sui compensi), I.V.A. e C.P.A. se dovute, nella misura di legge, sulla base di una cessione del credito intercorsa tra la Banca opposta e la Hera Comm. S.r.l.
Segnatamente premetteva l'opponente che, a sostegno della pretesa monitoria, la Banca opposta assumeva che la Hera Comm. S.r.l., società operante nel settore di energia elettrica, gas ed efficienza energetica, a seguito di procedura concorsuale, si aggiudicava il servizio di salvaguardia per la per gli anni 2017 e 2018 e, pertanto, Controparte_3 erogava in favore del energia elettrica nell'anno 2017, giusta fatture Parte_1 riportate nel ricorso;
che il credito di cui a tali fatture era oggetto di cessione da parte della società Hera Comm. S.r.l. in favore della giusta cessione del credito Controparte_1 notificata al in data 17.10.2017; pertanto agiva rivendicando di aver Parte_1 diritto, all'importo di cui alle fatture indicate in ricorso, maggiorato dagli interessi di mora sulle singole scadenze. Sulla base di quanto premesso veniva ingiunto al Pt_1 opponente il D.I. n. 1146/2021 come in epigrafe indicato.
A supporto della dispiegata opposizione, il in persona del Parte_1
Sindaco legale rapp.te pro tempore, Dott. , eccepiva preliminarmente Parte_2
l'illegittimità del d.i. n. 1146/2021 – r.g. 1019/2021, per violazione degli artt. 633 e ss.
c.p.c., stante l'eccepita mancanza dei requisiti di cui al menzionato articolo. All'uopo n. 4749/2021 r.g.a.c. Pagina 2 di 12 N. 4749/2021 R.G.A.C.
contestava la mancata consegna delle fatture al e dunque Parte_1
l'inesistenza della prova scritta. Sul punto l'Amministrazione opponente contestava essere venuta a conoscenza di tali fatture e dell'importo con essere richiesto, soltanto a seguito della notifica del provvedimento opposto nella presente sede ed, in particolare, in esito all'accoglimento della istanza di visibilità del fascicolo monitorio, dunque, di non essere mai stato messo in condizione di poter verificare se la somministrazione riportata dal fornitore nelle fatture fosse corrispondente a quella effettivamente erogata. Eccepiva altresì che il ricorrente-opposto non aveva fornito prova certa della erogazione resa dalla
Hera, limitandosi soltanto ad avanzare la propria pretesa di credito sulla base di documenti di parte, mai portati a conoscenza del presunto debitore.
Eccepiva, inoltre, sulla scorta della contestata mancata notifica delle fatture de quibus non essere stato messo in condizione di verificare se all'erogazione eventualmente fornita fosse stato applicato – e nel caso quale - il parametro “Ω“, ovvero il parametro di scelta nella gara d'asta che definisce il valore della maggiorazione applicata dal fornitore di al prezzo dell'energia all'ingrosso, parametro che rilevava indispensabile per Parte_3 valutare il legittimo agire degli esercenti che operano in salvaguardia.
Alla luce di quanto esposto, dunque, contestava integralmente l'importo delle fatture a sostegno della pretesa monitoria, la rispondenza al quantitativo di energia elettrica che in ciascuna assunto essere stato erogato, l'effettiva erogazione da parte di Hera di energia elettrica nel periodo indicato e nei termini indicati e la relativa richiesta di interessi di mora ex D.lgs. 231/2001, in quanto non dovuti. Quindi chiedeva disporsi la revoca del provvedimento monitorio de quo.
In secondo luogo, il opponente eccepiva l'inefficacia della cessione del credito e Pt_1 dunque l'assenza di prova certa del credito che la assumeva vantare nei CP_1 suoi confronti, evidenziando che la cessione dei crediti vantati nei confronti di un ente pubblico è subordinata alla preventiva adesione della Pubblica Amministrazione. Più precisamente, deduceva che affinché la cessione sia opponibile alla Pubblica
Amministrazione è necessario che l'ente esprima il proprio consenso espresso. Sul punto argomentava che l'art. 70 del R.D. 2240/1923 (“Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato”) prevede che: “Per le somme dovute dallo Stato per somministrazioni, forniture ed appalti, devono essere osservate le disposizioni dell'art. 9, allegato E, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, e degli articoli 351 e 355, allegato F, della legge medesima”, così come che il (pre)vigente art. 117 del D. Lgs n. 163/2006 –statuisce che le cessioni di crediti derivanti da contratti di appalto/concessione/concorso di progettazione sono n. 4749/2021 r.g.a.c. Pagina 3 di 12 N. 4749/2021 R.G.A.C.
efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Rappresentava, in ogni caso, che il vigente art. 106, c. 13 del D.
Lgs. 50/2016 con una normativa similare, prevede che il consenso della P.A. sia necessario per la efficacia delle cessioni di crediti derivanti da contratti di durata, quale rilevava essere quello di specie.
Il in sintesi opponeva di non aver mai accettato la cessione Parte_1 del credito richiamata ex adverso, con conseguente inopponibilità e inefficacia della stessa.
In terzo luogo, opponeva la mancata certificazione del credito oggetto del D.I., all'uopo rappresentando che in caso di crediti vantati nei confronti della pubblica amministrazione, perché ne venga attestata la certezza, la liquidità e l'esigibilità, è necessaria la certificazione degli stessi che costituisce una sorta di condicio sine qua non per il loro recupero, che nel caso di specie eccepiva mai stata effettuata. In proposito rappresentava che il D.L. n.
185/2008 ha introdotto nuove disposizioni in materia di certificazione dei crediti verso la
Pubblica Amministrazione. In particolare, che l'articolo 9 c. 3 bis ha previsto che su istanza del creditore, in caso di crediti relativi a somme dovute per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, le pubbliche amministrazioni, nel termine di trenta giorni dalla ricezione della richiesta del creditore, certificano il relativo credito solo quando sia certo, liquido ed esigibile, così da consentire al creditore la cessione pro soluto o pro solvendo a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente. Precisava che la certificazione del credito possa ritenersi avvenuta esclusivamente attraverso la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 4 del Decreto Certificazioni 2.
Eccepiva da ultimo, la intervenuta prescrizione del credito vantato da parte avversa, stante la decorrenza del termine biennale come stabilito dalla integrazione alla legge di bilancio
2020, numero 160 del 2019, in base alle direttive di ARERA, nonché l'illegittimità delle somme richieste a titolo di interessi.
Dunque, contestando integralmente l'importo del D.I. n. 1146/2021 – R.G. 1019/2021 sia con riguardo alla sorta capitale che con riguardo agli interessi, avanzava richiesta di condanna per lite temeraria ex art. 96 cpc della parte opposta e citandola a comparire innanzi l'intestato Tribunale, all'udienza del 20.9.21, concludeva : dichiarare la illegittimità
e/o ingiustizia e/o nullità del D.I. n. 1146/2021 – R.G. 1019/2021 reso dal Tribunale di Napoli
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Nord, nella persona della Dott.ssa Matilde Boccia e, per l'effetto, annullarlo e/o revocarlo, con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese legali in esso liquidate;
- condannare, pertanto, la
[...] in persona del suo legale rapp.te pro tempore, ex art. 96 c.p.c.; - condannare, infine, la CP_1
in persona del suo legale rapp.te pro tempore, al pagamento delle spese e compensi Controparte_1 del giudizio, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Si costituiva la la quale contestava le eccezioni sollevate dal Controparte_1 Pt_1 opponente ed insisteva nella domanda di pagamento. Avverso il motivo di opposizione sulla mancata consegna delle fatture emesse da Hera Comm per la somministrazione di energia elettrica nel 2017, l'opposta deduceva che a partire dal 6/6/14 è obbligatorio fatturare elettronicamente nei confronti delle pubbliche amministrazioni italiane. Di conseguenza, che le fatture elettroniche in formato XML giungono direttamente al destinatario tramite il sistema di interscambio (SDI) e rivendicava di aver prodotto i rapporti di trasmissione delle fatture sulla piattaforma informatica (con attestazione di invio/esito), a dimostrazione della puntuale trasmissione al debitore.
All'uopo specificava che le tecniche previste dall'articolo 34, comma 1 del decreto del
Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011 n. 44, recante regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione, nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi
1 e 2 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010,
n. 24, all'art 13 prevedono espressamente il formato XML tra i formati che possono avere i file dei documenti informatici ammessi nel processo civile telematico, pertanto che dall'esame di questi ultimi fosse evincibile l'esito della notifica attraverso l'identificativo
SDI ed relativo numero di fattura, a smentita delle contestazioni sollevate ex adverso.
Avverso l'eccepita inefficacia e/o inopponibilità dell'atto di cessione per violazione dell'art. 70 r.d. 2440/1923, l'opposta rilevava nella specie la normativa richiamata ex adverso non fosse applicabile. Argomentando sull'excursus legislativo susseguitosi in materia, in sostanza riteneva che nei rapporti di durata, ai fini del perfezionamento del negozio di cessione, la “comunicazione mera” dell'avvenuta conclusione, lascia spazio al silenzio della P.A. quale condizione sospensiva di efficacia, mentre il rifiuto espresso nei termini di legge costituisce condizione risolutiva del contratto. Aggiungeva che sulla scorta della vigente disciplina di settore contemplata dal Nuovo Codice dei Contratti
Pubblici, D.lgs.50/2016 si deve richiamare l'art.106 che sancisce che alla cessione dei crediti derivanti dai contratti pubblici si applica la disciplina contenuta nella L.52/91
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inerente alla cessione del credito di impresa. In virtù della richiamata norma, per la cessione del credito derivante da contratto d'appalto avente le caratteristiche del credito di impresa, il negozio di cessione può essere opposto dall'operatore economico alla stazione appaltante, purché il contratto sia stato redatto con atto pubblico o scrittura privata autenticata dal notaio e che, ai fini del perfezionamento, non sia intervenuto il rifiuto espresso della stazione appaltante/pubblica amministrazione ceduta entro 45 giorni dalla notificazione dell'avvenuta cessione. Pertanto, che nelle ipotesi come quella in esame, in cui l'operatore economico sia un soggetto qualificato titolare di un credito di impresa, in quanto rispecchia i criteri contemplati nella L.52/1991, troverà integrale applicazione la norma di settore di cui all'art.106 d.lgs.50/2016, a prescindere che si tratti di un appalto di durata che abbia ad oggetto lavori, servizi o forniture.
In ordine alla mancata certificazione del credito oggetto del D.I., l'opposta contestava che la certificazione dei crediti, rilasciata dal debitore ai sensi del D.L. 185/08 è una facoltà concessa al creditore per poter cedere in maniera più agevole i propri crediti a Banche o
Istituti di credito autorizzati, attraverso l'adesione alla piattaforma informatica del MEF, ma rilevava che tale certificazione non rappresenta una condizione necessaria affinché il credito possa essere azionato in via monitoria, in quanto il Decreto Ingiuntivo può essere concesso ugualmente, come nella specie, se presenta i requisiti previsti dagli artt. 633 e segg. c.p.c.: certezza, liquidità, esigibilità.
Resisteva altresì alla eccepita ex adverso prescrizione biennale del diritto, alla luce della integrazione della legge di bilancio 2020 (L. n. 160/2019) in base alle direttive di ARERA, giacché dibatteva che nonostante la vigente normativa abbia stabilito la prescrizione biennale per le utenze, quali l'energia elettrica, il gas, l'acqua, questa è applicabile per i soli crediti in essere dall'1/3/2018, mentre che alle bollette/fatture precedenti, quelle che scadevano prima dell'1/3/2018, continua ad applicarsi la prescrizione quinquennale.
Pertanto, essendo il credito per cui si procede, relativo al 2017, per il caso che ci occupa rivendicava applicarsi la prescrizione quinquennale, con la conseguenza che nulla è prescritto. Inoltre, precisava in ogni caso che, con riferimento ai crediti energetici, la prescrizione resta quinquennale, in riferimento alle amministrazioni pubbliche, per espressa esclusione prevista dalla finanziaria 2018, delibera 569/2018/R/COM.
Eccepiva inoltre non aver l'opponente sollevato concrete e specifiche contestazioni sul merito della pretesa, da ritenersi provata alla luce del novellato art. 115 c.p.c, così come non aver mai contestato l'applicabilità degli interessi ex artt. 4 e 5 D.Lvo 231/2002 alla n. 4749/2021 r.g.a.c. Pagina 6 di 12 N. 4749/2021 R.G.A.C.
fattispecie in esame, che pertanto rivendicava da corrispondere nella misura indicata nel provvedimento monitorio.
Resisteva all'avversa richiesta di condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c e concludeva chiedendo: -rigettare l'opposizione proposta, siccome infondata in fatto ed in diritto;
- confermare il decreto ingiuntivo e la condanna al pagamento degli interessi maturati al tasso previsto dagli artt. 4 e 5 del D. Lvo 231/02; - con condanna del opponente al pagamento di spese e competenze del Pt_1 presente giudizio;
Disposta la trattazione scritta della presente controversia ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., disattesa l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ex art 648 cpc, concessi i termini di cui sesto comma dell'art 183 cpc, il giudizio veniva rinviato all'udienza per l'eventuale ammissione dei mezzi istruttori del 23.5.2022. Stante la natura documentale della controversia, il procedimento veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni e all'udienza del 23.1.2025 il giudizio veniva trattenuto in decisione, con concessione dei termini di cui all' art. 190 cod. proc. civ.
2. Sul merito
Occorre preliminarmente analizzare la legittimazione delle parti e l'efficacia del contratto di cessione. Con riferimento alla eccepita carenza di legittimazione attiva e passiva, sollevata dal e derivante dall'asserita illegittimità ed illiceità dell'atto di cessione Pt_1 del credito, non notificato dal debitore opposto, si osserva quanto segue.
In materia di cessione di crediti vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni, il legislatore ha delineato una tavola normativa - oggetto, peraltro, di più stratificazioni temporali - la quale declina le proprie regole precettive in maniera peculiare rispetto alla comune disciplina codicistica della cessione dei crediti, al dichiarato fine di contemperare le esigenze sottese alla libera cessione dei crediti con quelle afferenti alla regolare esecuzione dei contratti pubblici ed alla corretta individuazione del destinatario dei pagamenti.
Questo labirintico edificio normativo, reso ancor più complesso dalle imponenti sedimentazioni esegetiche di una copiosa giurisprudenza, combina norme di contabilità pubblica e regole civilistiche, facendole convergere in un assetto regolamentare intricato, frammentato e ricco di eccezioni e vincoli. In simile contesto, la regola privatistica della libera cedibilità del credito – la quale si regge sul tradizionale principio della indifferenza, per il debitore, all'adempimento in favore del creditore originario o del di lui successore a titolo particolare – si ritrova intrappolata in un perimetro normativo che ne comprime e n. 4749/2021 r.g.a.c. Pagina 7 di 12 N. 4749/2021 R.G.A.C.
riespande la portata giuridica, in base ad una variegata casistica ed alle esigenze di tutela ad essa sottese.
Occorre, dunque, preliminarmente verificare se il regime giuridico applicabile alla fattispecie concreta oggetto di esame, debba essere ricostruito alla luce della disciplina di diritto comune, della disciplina di contabilità di Stato ovvero della disciplina in tema di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
L'individuazione della piattaforma normativa concretamente invocabile è foriera di implicazioni applicative non marginali, essendo differenti gli oneri formali e sostanziali da osservare per rendere opponibile all'Amministrazione debitrice l'accordo di cessione inter alios concluso.
Appare, allora opportuno partire, secondo un criterio cronologico, dal dato normativo generato dalla combinata operatività degli artt. 69 e 70 R.D. n. 2240/1923 e art. 9, allegato
E, L. n. 2248/1865, ove il legislatore, dopo aver precisato i requisiti di forma (le cessioni devono risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio) e di contenuto (devono indicare il titolo e l'oggetto del credito verso lo Stato) prevede che sul prezzo dei contratti di somministrazione, fornitura ed appalto in corso non potrà
“convenirsi cessione se non vi aderisca l'amministrazione interessata”
A partire dalla legge ME (L.109/1994), numerosi provvedimenti normativi hanno previsto, e i più recenti hanno favorito e semplificato, la possibilità, per le imprese fornitrici della pubblica amministrazione, di ricorrere alla cessione dei crediti derivanti da contratti di appalto, somministrazioni, forniture e prestazioni professionali vantati nei confronti delle amministrazioni pubbliche. L'art. 115 del d.p.r. 554/1999 ha introdotto il principio del silenzio-assenso per le cessioni di crediti derivanti dai contratti di cui sopra, considerando la cessione efficace ed opponibile qualora la stazione appaltante non l'avesse rifiutata nel termine di 15 giorni dalla notifica. Questi stessi principi sono stati successivamente razionalizzati nella prima versione del Codice dei Contratti Pubblici
(d.lgs. 163/2006) - sebbene il termine di 15 giorni sia stato poi elevato a 45 giorni (d.lgs.
152/2008) - e confermati nella più recente versione del Codice degli Appalti (d.lgs.
50/2016).
Premessi brevemente e senza pretesa alcuna di esaustività i principali cardini normativi della materia, si ritiene che la fattispecie concreta dedotta in giudizio debba essere attratta al combinato disposto degli artt. 69 e 70 R.D. n. 2240/1923, i quali, postulando il corollario della necessaria adesione della P.A., rendono la cessione de qua inopponibile all'ente comunale ceduto.
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Sul punto, in diverse occasioni nomofilattiche originate dall'esigenza di precisare i confini operativi di tale disciplina, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare, con orientamento monolitico e costante, che il divieto di cessione senza l'adesione della
P.A si applichi esclusivamente ai rapporti di durata (appalto, somministrazione o la fornitura) in itinere, rispetto ai quali il legislatore, in deroga al principio generale della cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore, ha ravvisato l'esigenza di garantire la regolare esecuzione della prestazione contrattuale, evitando che il soggetto obbligato, deprivato delle risorse economiche, possa trovarsi in una situazione di sofferenza finanziaria di tale portata da compromettere la regolare prosecuzione del rapporto (si veda, Cass. civ., sent. del 15.9.2021, n. 24758).
Ciò posto, anche a prescindere dalla questione sulla applicabilità ad una amministrazione non statale dell'art. 69, comma 3 e dell'art. 70 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, la necessità dell'adesione dell'amministrazione interessata in ogni caso sussiste poi solo fino a quando il contratto è in corso e cessa quando questo viene meno con la conclusione del rapporto contrattuale e da tale momento torna ad applicarsi la regola generale di cui all'art. 1264 c.c. (Cass. civ., Sez. I, 01/02/2007, n. 2209). Il divieto di cessione del credito senza l'adesione della Pubblica Amministrazione di cui all'art. 70, R.D. n. 2440 del 1923, trova applicazione esclusivamente in relazione ai rapporti di durata, come l'appalto e la somministrazione, rispetto ai quali soltanto il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore ceduto, ex art. 1260 c.c., l'esigenza di garantire la regolare esecuzione, evitando che durante la stessa possano venir meno le risorse finanziarie al soggetto obbligato e possa così risultare compromessa la regolare prosecuzione del rapporto. La necessità dell'adesione dell'Amministrazione interessata sussiste, tuttavia, solo fino a quando il contratto è in corso, mentre viene meno con la conclusione del medesimo.
Orbene, nella fattispecie in esame, dalla consultazione della documentazione depositata dalla parte opposta, deve ritenersi che il rapporto contrattuale intercorrente tra il ceduto ed i soggetti creditori cedenti si sia ormai esaurito, essendo state da tempo erogate le prestazioni oggetto della presente causa.
In ogni caso nessuna prova risulta fornita dal su cui incombeva il relativo onere Pt_1 ex art. 2967 c.c., quale soggetto eccipiente, circa l'eventuale continuazione dei rapporti contrattuali. Deve ritersi, pertanto, la non necessità per la validità ed opponibilità delle cessioni dell'assenso da parte della amministrazione ceduta.
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Orbene, tanto premesso e venendo al caso che ci occupa, i crediti vantati dall'opposta sono fondati su atto di cessione da parte della Hera Comm srl, società esercente il
Servizio di Salvaguardia per la che per i bienni 2017-2018, notificato al Controparte_3 opponente in data 17.10.2017 (cfr. fascicolo monitorio doc.3 prod. opposta). Pt_1
Tale atto di cessione non risulta contestato dal debitore ceduto .
A fronte di tale evidenza le contestazioni avanzate dal solo nel presente giudizio Pt_1 della sussistenza e dell'ammontare del credito risultano del tutto generiche. Infatti, risultando non contestato il rapporto di fornitura che è alla base del credito ingiunto, è onere del debitore fornire la prova dell'esatto adempimento. Il invece si è Pt_1 limitato nelle sue difese a ribaltatore l'onere probatorio per legge a suo carico laddove ha contestato la valenza unilaterale dei prospetti dei pagamenti allegati dall'opposta senza fornire esso stesso la prova dell'integrale pagamento e, a fronte dell'estratto conto con indicazione specifica delle fatture, delle relative scadenze, degli importi corrisposti e della data del ritardato versamento da parte del non ha fornito la prova della Pt_1 tempestività dei pagamenti o comunque di eventuali anteriori pagamenti .
In merito, non appare superfluo, altresì, evidenziare che “La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto.” (cfr. Cass., SS.UU., 2951/2016)
Da ultimo risulta ultroneo ricordare che, instaurandosi per effetto dell'opposizione il pieno contraddittorio, non si verifica alcuna inversione della condizione sostanziale delle parti, ciascuna delle quali assume la propria effettiva e naturale posizione, anche quanto alla distribuzione dell'onere probatorio, nel senso che mentre l'opposto mantiene la veste tipica di attore, all'opponente compete la posizione tipica del convenuto.
Parimenti deve essere disattesa l'eccezione di prescrizione.
Il Tribunale osserva che il credito dedotto in giudizio è relativo a corrispettivi per contratto di somministrazione di energia con erogazione continuativa e con pagamento dei corrispettivi con cadenza periodica, come si ricava dalle fatture stesse, onde il termine di prescrizione applicabile è quello quinquennale previsto dall'art. 2948 n. 4 cc. Nel caso della riscossione delle fatture di acqua, luce e gas la prescrizione applicabile è sempre stata quinquennale (breve), ma dal 1° gennaio 2020 è stata ridotta a due anni, ma solo per i gestori ritardatari nell'emissione della fatturazione, che in tal caso perdono il diritto alla riscossione degli importi antecedenti agli ultimi due anni, per effetto della legge n.
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205/2017 articolo 1 commi da 4 a 10 (legge di bilancio 2018). Pertanto, tuttavia, essendo il credito azionato relativo al 2017 continua ad applicarsi la prescrizione quinquennale.
Risultano, infine, dovuti anche i richiesti interessi moratori da ritardato pagamento correttamente calcolati ex artt. 4 e 5 del D.lgs. 231/02 dalle singole scadenze delle fatture al soddisfo, in conformità alle previsioni dell'art. 9 co.1 delle condizioni generali di fornitura. Gli interessi anatocistici, pure richiesti, sono dovuti nei limiti di cui all'art. 1283
c.c. dalla domanda giudiziale e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi.
L'opposizione va, pertanto, rigettata con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto che va perciò dichiarato definitivamente esecutivo.
Resta assorbito ogni ulteriore rilievo.
3.Quanto alla richiesta di condanna per temerarietà della lite, avanzata da entrambe le parti, la stessa va disattesa. Ed invero la lite temeraria ex art. 96, comma 1, c.p.c., che disciplina una fattispecie risarcitoria con funzione compensativa del danno cagionato dall'abuso dello strumento processuale, rinviene il proprio archetipo normativo nella responsabilità aquiliana, della quale assorbe gli elementi costitutivi. La temerarietà, nel bilanciamento degli interessi in gioco tra le parti contendenti, è ravvisabile tutte le volte in cui si ha non solo coscienza dell'infondatezza della lite intrapresa, ma anche quando vi è difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta coscienza. Il danno aquiliano, secondo questa prospettiva, è dato dal pregiudizio eziologicamente determinato dell'instaurazione del processo. Quanto al regime probatorio per l'accoglimento della domanda per lite temeraria, avendo la responsabilità per lite temeraria natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96, comma 1, c.p.c. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'an e sia del quantum debeatur, o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio ai sensi del successivo comma 3, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa. Nel caso di specie, non essendo stata provata la ricorrenza della mala fede o della colpa grave nella condotta di alcuna delle parti e non potendo evincersi il carattere temerario della lite dalla mera opinabilità del diritto fatto valere e dalle prospettazioni giuridiche riconosciute errate da questo giudice, non può dirsi integrata la invocata fattispecie di responsabilità aggravata non solo di cui al comma 1, ma anche di cui al comma 3, atteso che l'agire in giudizio per far valere una pretesa che poi si rileva infondata non è in re ipsa condotta rimproverabile per l'ordinamento giuridico (si vedano, Cass. civ., Sez. I, Sent. 09/02/2017, n. 3464, Cass. sent. n.19298/2016; Cass. sent. n.3376/2016; Cass. sent. n.15030/2015, Cass. sent.
n.21570/2010).
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4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/14, tenuto conto della natura dell'affare, delle questioni trattate e dell'opera prestata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, II sezione civile, in persona del giudice monocratico, dott.ssa
Matilde Boccia, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
-rigetta l'opposizione e per l'effetto: dichiara definitivamente esecutivo l'opposto decreto ingiuntivo;
- condanna il opponente al pagamento in favore della parte opposta delle spese Pt_1 di lite, che liquida in €. 7.052,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge.
Così deciso in Aversa, 27/05/2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Matilde Boccia)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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