TRIB
Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 08/01/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1549/2018 R.G.
IL TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti;
decide la causa come da sentenza contestuale.
Enna, 8 gennaio 2025.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Enna, dott.ssa Daniela Francesca Balsamo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1549/2018 R.G.
TRA
Parte 1 elettivamente domiciliato in Enna, Via Mercato n.309, presso lo studio dell'avv. F.
Potenza che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso introduttivo;
Ricorrente
CONTRO
Controparte 1 in persona del CP 2 pro tempore rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Caltanissetta, presso i cui uffici è elettivamente domiciliato
Resistenti
E NEI CONFRONTI DI
Controparte_3 in persona del legale rappresentante pro tempore,
C.F. P.IVA 1 con sede legale in Roma, alla Via Ciro il Grande n. 21 e Sede Provinciale di
ENNA, Viale Diaz n. 23.rappresentato e difeso dagli avv.ti S. Dolce e C. Gramuglia;
Avente ad oggetto: mancato inserimento in graduatoria e risarcimento danni.
All'udienza odierna, sulle conclusioni del procuratore della parte ricorrente, come da note sostitutive d'udienza depositate telematicamente, la causa veniva decisa come da sentenza.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 31.05.2023, il ricorrente di cui in epigrafe provvedeva alla riassunzione dinanzi l'intestato Tribunale, già giudice di primo grado, a seguito della sentenza n. 113/2023,
pubblicata il 20/04/2023, RG n. 282/2022 dalla Corte di Appello di Caltanissetta-sezione lavoro, che aveva annullato la sentenza n. 575/2022, emessa e pubblicata in data 15.11.2022 nel procedimento civile R.G. n. 1549/2018, dal Tribunale di Enna, in funzione di Giudice del Lavoro, con rimessione al giudice di primo grado ai sensi dell'art. 354 co 1 c.p.c., per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente previdenziale
Richiamava integralmente il ricorso depositato in data 12.09.2018, per cui, premesso di essere docente a precario abilitato all'insegnamento, inserito nelle GAE della provincia di Enna, con punti
17 esponeva che a seguito della sua cancellazione dalle GAE per il triennio 2014/2017 e che avverso il mancato reinserimento adiva il Giudice del lavoro che con sentenza accertava il suo diritto al reinserimento nelle graduatorie per il triennio 2014/2017 per le classi di concorso di pertinenza con il recupero del punteggio maturato;
lamentava che il mancato tempestivo inserimento nelle graduatorie gli aveva cagionato un danno non avendo egli potuto medio tempore conseguire incarichi a tempo determinato.
Adiva l'intestato Tribunale formulando le seguenti conclusioni: "Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza od eccezione, previa disapplicazione
Parte 1degli atti incidenter ritenuti illegittimi, dichiarare il diritto del ricorrente ad essere
destinatario per l'anno scolastico 2017/2018 di incarico a tempo determinato su cattedra e/o posto annuale o sino al termine delle attività didattiche della classe di concorso A001- Arte e immagine negli istituti di istruzione di II grado, e/o della classe di concorso A017 e per l'effetto condannare l'Amministrazione scolastica convenuta a ricostruire la posizione giuridica e previdenziale del ricorrente ed al pagamento a titolo risarcitorio delle retribuzioni che il ricorrente avrebbe percepito per effetto dell'incarico annuale per cui è causa, per la complessiva somma di € 21.222,82, oltre i successivi incrementi di € 235,20 per l'anno scolastico 2017/2018, al lordo delle ritenute fiscali;
oltre la tredicesima mensilità, la retribuzione professionale docente pari ad € 164,00 mensili e successivi incrementi di € 63,00; € 90,00 a titolo di elemento perequativo mensile;
la quota di tfr, gli interessi legali e rivalutazione monetaria ed il versamento dei contributi previdenziali, o in quella somma maggiore o minore che sarà determinata in corso di giudizio. Con vittoria di spese di lite"
Si costituiva l'Amministrazione convenuta che resisteva alla domanda.
Si costituiva l' Controparte_4
*******
Il ricorso merita accoglimento per quanto di ragione.
Il ricorrente ha dedotto e soprattutto documentato a sostegno della fondatezza della propria pretesa circa il diritto a ricoprire l'incarico a tempo determinato che:
per gli incarichi a tempo determinato per la classe di concorso A001 risultavano disponibili n° 1
cattedra e n° 6 spezzoni orari e che sono stati convocati tutti i docenti inseriti in GAE, (come risulta dal quadro delle disponibilità pubblicato in data 13.10.2017 e dalle convocazioni del 13 e 16 ottobre
2017/alleg. n. 7); la cattedra di A 001 è rimasta vacante e risultava ancora tra le disponibilità nel successivo quadro pubblicato in data 17.10.2017;
per il conferimento del suddetto posto nelle convocazioni del 19.10.2017 è stato convocato il candidato n. 9 della graduatoria, inserito in coda con riserva con punti 10 (alleg. n. 6 e n. 8).
Per contro, si evidenzia che parte resistente, pur nel sostenere che gli unici posti disponibili nella
Classe di Concorso A001 sono stati attribuiti a docenti con punteggio superiore a quello realizzato dal ricorrente (vedi testualmente in seno alla memoria: La cattedra di 18 ore è stata assegnata ad una docente collocata alla posizione n.6 della graduatoria con punti 36; - Gli spezzoni di 10 ore e quello di 7 ore (per un totale di 17 ore) sono stati attribuiti ad una docente collocata al posto n.8
della graduatoria con punti 36, non offre riscontro documentale di quanto risulta dunque solo labialmente asserito oltrechè, recisamente contestato dal ricorrente.
A ciò aggiungasi che l'amministrazione resistente, inoltre, nulla deduce in ordine al posto di n° 8 ore di A 017 non assegnato dalle GAE per mancanza di candidati, laddove invece risulta ancora una volta comprovato documentalmente che nella classe di concorso A017, ove il ricorrente è graduato con punti 17, il posto di n° 8 ore risultava ancora tra le disponibilità pubblicate in data 17.10.2017, e non vi sono state convocazioni successive.
Dalle emergenze documentali risulta dunque pienamente comprovato il diritto del ricorrente a ricoprire un posto a tempo determinato nell'anno scolastico 2017/2018.
Non è in contestazione che tale incarico determina il diritto al riconoscimento del punteggio aggiuntivo di 12 punti nella graduatoria ad esaurimento in cui è collocato il ricorrente.
Il ricorrente va infine risarcito del danno economico patito in conseguenza del mancato inserimento nella graduatoria (rectius: del mancato conferimento di incarico a tempo determinato cui avrebbe come detto avuto diritto).
Il mancato guadagno, che il ricorrente ha subito, è stato correttamente quantificato, commisurandolo alla retribuzione tabellare lorda che il Pt 1 avrebbe dovuto percepire per la mancata assunzione per la durata dell'incarico annuale di cattedra, pari ad € 21.222,82 per n. 12 mensilità (cfr. alleg. n. 11), e successivi incrementi di € 235,20 per l'anno scolastico 2017/2018, al lordo delle ritenute fiscali;
oltre la tredicesima mensilità, la retribuzione professionale docente pari ad € 164,00 mensili e successivi incrementi di € 63,00; € 90,00 a titolo di elemento perequativo mensile;
la quota di tfr, gli interessi legali ed il versamento dei contributi previdenziali.
Non sono invero condivisibili i rilievi di parte resistente, relativi alla decorrenza dalla presa di servizio, asseritamente legata agli effetti della pronuncia giudiziale.
Ed invero, in disparte la considerazione che con la sentenza n. 604/2017 del 13.12.2017, il Giudice
del lavoro di Enna ha accertato il diritto del ricorrente al reinserimento nelle graduatorie ad esaurimento della provincia di Enna per il triennio scolastico 2014/2017, per le classi di concorso
A017 e A001, per le nomine a tempo indeterminato ed a tempo determinato, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione dalla graduatoria, confermando l'ordinanza cautelare emessa in data 01.12.2017 n. 6630/17, su istanza ex art. 700 c.p.c. in corso di causa del 14.9.2017, si osserva come in ogni caso, gli effetti giuridici della pronuncia decorrono comunque dalla domanda introdotta con ricorso depositato in data 05.04.2017 e dunque certamente, il danno da mancato guadagno si produce, non successivamente al mese di settembre 2017.
Anche sotto questo profilo appare pertanto corretto il calcolo operato in ricorso ( risarcimento commisurato a 12 mensilità).
Non può invece accogliersi la domanda risarcitoria di danni (alla professionalità e da perdita di chance) ulteriori, che oltre a non essere adeguatamente supportata da un punto di vista allegatorio e probatorio, non risulta espressamente formulata nelle conclusioni del ricorso.
Le spese di lite ivi comprese quelle della fase cautelare seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattese;
in accoglimento del ricorso accerta e dichiara il diritto del ricorrente ad essere destinatario per l'a.s.
2017/2018, di incarico a tempo determinato su cattedra e/o posto annuale o sino al termine delle attività didattiche della classe di concorso A017 e/o A001 e per l'effetto condanna l'Amministrazione
a ricostruire la posizione giuridica del ricorrente con l'attribuzione del punteggio di servizio (12 punti)
ed al risarcimento del danno da mancato guadagno nella misura pari ad € 21.222,82 per n. 12 mensilità
(cfr. alleg. n. 11), e successivi incrementi di € 235,20 per l'anno scolastico 2017/2018, al lordo delle ritenute fiscali;
oltre la tredicesima mensilità, la retribuzione professionale docente pari ad € 164,00
mensili e successivi incrementi di € 63,00; € 90,00 a titolo di elemento perequativo mensile;
la quota di tfr, gli interessi legali ed il versamento dei contributi previdenziali.
Rigetta le altre domande risarcitorie.
Condanna le amministrazioni resistenti in solido alla rifusione delle spese di lite (ivi comprese quelle della fase cautelare), che si liquidano in complessivi € 3.500,00 oltre a spese generali Iva e Cpa come per legge.
Enna, 8 gennaio 2025.
Il Giudice