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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 25/09/2025, n. 672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 672 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FROSINONE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Frosinone, dott. Stefano Troiani, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 164 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2024 promossa
DA
in persona del suo legale rappresentante, difeso dall'avv. Claudio Romano, giusta delega Parte_1 allegata alla citazione, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, in Roma, via Sabotino
n. 46 Avellino via Francesco De Sanctis 56.
-OPPONENTE-
C O N T R O
in persona del suo Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. M. Controparte_1
Iadecola e Teresa Ardovini, giusta procura in atti.
- OPPOSTA-
Oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione in materia di benefit ambientale. CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Par Parte Con regolare atto di citazione la impugnava l' ingiunzione di pagamento con la quale la
[...]
le ingiungeva, ai sensi del RD 639 /2010, il pagamento della somma di € 617.808,04 a titolo CP_1 di omesso versamento del benefit ambientale per il conferimento di rifiuti CER per gli anni dal 2015 al 2022 presso l'impianto Acea sito in San Vittore del Lazio, sostenendo l'illegittimità della pretesa per mancanza dei presupposti, per vizio di motivazione, e per errata indicazione del soggetto legittimato alla riscossione, in particolare per insussistenza del titolo e/o il presupposto giuridico e/o una previsione normativa quale Parte fonte necessaria per l'emissione a carico di della pretesa.
Per questi motivi
, chiedeva l'annullamento dell'ingiunzione, previa sospensione della sua esecutività.
Si costituiva in giudizio la , in persona del suo Presidente p.t., contestando la Controparte_1 fondatezza dell'opposizione, della quale chiedeva il rigetto, evidenziando, in particolare, la sussistenza di un benefit ambientale anche nei suoi confronti, così come previsto dal Decreto Commissariale n. 15 dell'11/03/2005 del Commissario delegato per l'Emergenza Ambientale (in particolare il Cap.
9.3.6.2 dell'Allegato A al Decreto Commissariale).
All'udienza del 23/09/25 la causa, di natura documentale, veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 189 c.p.c. e previa revoca dell'ordinanza di ammissione della C.t.u. Ritiene questo Tribunale che l'assunto difensivo sia fondato e ciò in linea con quanto già deciso in un caso analogo con la prima sentenza del genere n. 522/25, resa da questo Ufficio, tra le medesime parti e per il medesimo titolo.
In punto di inquadramento giuridico, si rileva che il c.d. benefit ambientale, collegato alla gestioni dei rifiuti, altro non è che una compensazione economica prevista da leggi regionali per i Comuni che ospitano impianti di smaltimento. La giurisprudenza, quanto alla sua natura, stabilisce che questo benefit non ha natura tributaria, ma è un indennizzo per i danni ambientali subiti dal Comune.
Ciò premesso, si osserva che manca nel caso di specie il titolo giuridico ovvero una previsione normativa idonea che possa sostenere la pretesa vantata dalla in materia di benefit ambientale. CP_1
In proposito, si rileva che l'art. 29 della legge regionale del Lazio 9 luglio 1998, n. 27, dispone che: a) la
Regione o la Provincia, secondo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, autorizzano l'esercizio degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e delle discariche”; b) “il provvedimento di autorizzazione all'esercizio degli impianti e delle discariche di cui al comma 1 (impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e delle discariche) deve contenere, tra l'altro, la determinazione delle tariffe e della quota percentuale della tariffa dovuta dagli eventuali comuni utenti al soggetto gestore dell'impianto o della discarica a favore del comune sede dell'impianto o della discarica stessi, che deve essere compresa tra il dieci ed il venti per cento della tariffa”. La legge regionale disciplina quindi: a) l'autorizzazione all'esercizio di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti urbani e di discariche;
b) la determinazione della tariffa di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti urbani e di discariche;
c) la quota percentuale della tariffa in caso di conferimento di rifiuti urbani da parte di un Comune presso impianti di smaltimento e recupero di rifiuti urbani e di discariche ubicate in un diverso Comune. La disposizione è stata attuata con decreto del Commissario delegato per l'emergenza ambientale nel Lazio 11 marzo 2005, n. 15 che
“decreta di approvare la metodologia di calcolo delle tariffe … riportata nel documento allegato (allegato
A) …. L'allegato in questione prevede che “la Regione Lazio adotta la procedura di cui al presente documento … ai sensi dell'articolo 29, comma 2, della legge regionale 9 luglio 1998 n. 27 …”. Premesso quanto sopra, l'art. 9 , definito “Appendice A tabelle relative agli impianti di discarica” , al punto 9.3.6.2 a) annovera gli impianti di trattamento, preselezione e termovalorizzazione;
b) prevede il benefit ambientale di competenza provinciale pari al 2% della tariffa determinata dalla Regione Lazio;
c) prevede il benefit anche in caso di conferimento da parte di privati.
In sostanza, mentre la Legge Regionale prevede il benefit solo nei confronti dei Comuni conferenti, il
Decreto Commissariale su citato disciplina un benefit aggiuntivo dovuto anche all'Amministrazione
Provinciale, quando i rifiuti siano conferiti dai privati ad impianti di trattamento e di smaltimento di rifiuti solidi urbani siti in territorio di altra Provincia.
A questo punto, occorre chiedersi come risolvere tale conflitto di norme.
Ad avviso di questo Tribunale, tale conflitto va risolto nell'ambito della gerarchia delle fonti normative, laddove un atto normativo secondario, qual è il decreto commissariale n. 15/2005 (e, quindi, la delibera n. 516/2008, che lo ha ratificato), nel disciplinare anche la corresponsione del benefit aggiuntivo alla
, quando i rifiuti siano conferiti dai privati ad impianti di trattamento e di smaltimento di rifiuti CP_1 solidi urbani siti in territorio di altra , introduce sostanzialmente un onere economico nuovo, non CP_1 previsto dalla normativa di rango superiore, qual è la Legge Regionale, imponendo, peraltro, tale obbligo in capo anche a un privato, il quale conferisca a un impianto sito fuori della Provincia.
Il predetto atto normativo contrasta chiaramente con la normativa di rango primario regionale, la quale si limita ad imporre un obbligo siffatto esclusivamente ai Comuni conferenti. Che si tratti di un benefit aggiuntivo è la stessa Provincia che lo afferma (pagina 2 seconda memoria istruttoria) e tale benefit non è disciplinato dalla Legge Regionale.
Ne consegue che il contrasto non può che essere risolto, nel senso che prevale il dettato normativo regionale su una norma di grado inferiore ovvero il Decreto Commissariale o, meglio, un suo Allegato.
E la stessa Corte d'Appello di Roma a negare valore normativo alla disposizione commissariale, con riferimento ai privati, “sul rilievo per cui è solo un atto normativo secondario, qual è – come si è detto – il decreto commissariale n. 15/2005 (e, quindi, la delibera n. 516/2008, che lo ha ratificato) a imporre tale obbligo in capo anche a un privato il quale conferisca a un impianto sito fuori della Provincia, laddove la normativa di rango primario regionale impone un obbligo siffatto esclusivamente ai Comuni conferenti”
(cfr. Sent. Corte d'Appello di Roma n.6104/22, in atti).
Del resto, la Legge Regionale non prevede nessuna deroga alle sue disposizioni da parte un organo straordinario, qual è il Commissario.
Sul punto, si evidenzia che, ai sensi dell'art. 23 Cost., sola una fonte normativa di grado superiore, quale la legge, può prevedere prestazioni personali o patrimoniali (imposte o tributi) a carico di una parte.
In conclusione, quindi, non costituendo la disposizione commissariale un idoneo titolo giuridico ovvero una previsione normativa, dotata di forza normativa vincolante, l'ingiunzione di pagamento, emessa sulla base di quel titolo, non appare legittima e quindi deve essere annullata.
La mancanza di titolo idoneo, essendo un profilo assorbente, rende superfluo l'esame delle altre questioni sollevate.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono il principio della soccombenza.
p.q.m.
Accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, previa dichiarazione di illegittimità, annulla Parte_1
l' ingiunzione di pagamento, oggetto di causa, regolarmente notificata dalla ad Controparte_1 per l'importo di 617.808,04, con caducazione dei suoi effetti. Parte_1
Condanna la , in persona del suo Presidente, alla rifusione delle spese di lite, che Controparte_1 liquida in € 1686,00 per spese, € 6.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali in ragione del 15% sui compensi, oltre iva e cpa, come per legge, se dovuta.
Frosinone, il 23/09/25 Il Giudice, dott. Stefano Troiani
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Frosinone, dott. Stefano Troiani, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 164 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2024 promossa
DA
in persona del suo legale rappresentante, difeso dall'avv. Claudio Romano, giusta delega Parte_1 allegata alla citazione, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, in Roma, via Sabotino
n. 46 Avellino via Francesco De Sanctis 56.
-OPPONENTE-
C O N T R O
in persona del suo Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. M. Controparte_1
Iadecola e Teresa Ardovini, giusta procura in atti.
- OPPOSTA-
Oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione in materia di benefit ambientale. CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Par Parte Con regolare atto di citazione la impugnava l' ingiunzione di pagamento con la quale la
[...]
le ingiungeva, ai sensi del RD 639 /2010, il pagamento della somma di € 617.808,04 a titolo CP_1 di omesso versamento del benefit ambientale per il conferimento di rifiuti CER per gli anni dal 2015 al 2022 presso l'impianto Acea sito in San Vittore del Lazio, sostenendo l'illegittimità della pretesa per mancanza dei presupposti, per vizio di motivazione, e per errata indicazione del soggetto legittimato alla riscossione, in particolare per insussistenza del titolo e/o il presupposto giuridico e/o una previsione normativa quale Parte fonte necessaria per l'emissione a carico di della pretesa.
Per questi motivi
, chiedeva l'annullamento dell'ingiunzione, previa sospensione della sua esecutività.
Si costituiva in giudizio la , in persona del suo Presidente p.t., contestando la Controparte_1 fondatezza dell'opposizione, della quale chiedeva il rigetto, evidenziando, in particolare, la sussistenza di un benefit ambientale anche nei suoi confronti, così come previsto dal Decreto Commissariale n. 15 dell'11/03/2005 del Commissario delegato per l'Emergenza Ambientale (in particolare il Cap.
9.3.6.2 dell'Allegato A al Decreto Commissariale).
All'udienza del 23/09/25 la causa, di natura documentale, veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 189 c.p.c. e previa revoca dell'ordinanza di ammissione della C.t.u. Ritiene questo Tribunale che l'assunto difensivo sia fondato e ciò in linea con quanto già deciso in un caso analogo con la prima sentenza del genere n. 522/25, resa da questo Ufficio, tra le medesime parti e per il medesimo titolo.
In punto di inquadramento giuridico, si rileva che il c.d. benefit ambientale, collegato alla gestioni dei rifiuti, altro non è che una compensazione economica prevista da leggi regionali per i Comuni che ospitano impianti di smaltimento. La giurisprudenza, quanto alla sua natura, stabilisce che questo benefit non ha natura tributaria, ma è un indennizzo per i danni ambientali subiti dal Comune.
Ciò premesso, si osserva che manca nel caso di specie il titolo giuridico ovvero una previsione normativa idonea che possa sostenere la pretesa vantata dalla in materia di benefit ambientale. CP_1
In proposito, si rileva che l'art. 29 della legge regionale del Lazio 9 luglio 1998, n. 27, dispone che: a) la
Regione o la Provincia, secondo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, autorizzano l'esercizio degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e delle discariche”; b) “il provvedimento di autorizzazione all'esercizio degli impianti e delle discariche di cui al comma 1 (impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e delle discariche) deve contenere, tra l'altro, la determinazione delle tariffe e della quota percentuale della tariffa dovuta dagli eventuali comuni utenti al soggetto gestore dell'impianto o della discarica a favore del comune sede dell'impianto o della discarica stessi, che deve essere compresa tra il dieci ed il venti per cento della tariffa”. La legge regionale disciplina quindi: a) l'autorizzazione all'esercizio di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti urbani e di discariche;
b) la determinazione della tariffa di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti urbani e di discariche;
c) la quota percentuale della tariffa in caso di conferimento di rifiuti urbani da parte di un Comune presso impianti di smaltimento e recupero di rifiuti urbani e di discariche ubicate in un diverso Comune. La disposizione è stata attuata con decreto del Commissario delegato per l'emergenza ambientale nel Lazio 11 marzo 2005, n. 15 che
“decreta di approvare la metodologia di calcolo delle tariffe … riportata nel documento allegato (allegato
A) …. L'allegato in questione prevede che “la Regione Lazio adotta la procedura di cui al presente documento … ai sensi dell'articolo 29, comma 2, della legge regionale 9 luglio 1998 n. 27 …”. Premesso quanto sopra, l'art. 9 , definito “Appendice A tabelle relative agli impianti di discarica” , al punto 9.3.6.2 a) annovera gli impianti di trattamento, preselezione e termovalorizzazione;
b) prevede il benefit ambientale di competenza provinciale pari al 2% della tariffa determinata dalla Regione Lazio;
c) prevede il benefit anche in caso di conferimento da parte di privati.
In sostanza, mentre la Legge Regionale prevede il benefit solo nei confronti dei Comuni conferenti, il
Decreto Commissariale su citato disciplina un benefit aggiuntivo dovuto anche all'Amministrazione
Provinciale, quando i rifiuti siano conferiti dai privati ad impianti di trattamento e di smaltimento di rifiuti solidi urbani siti in territorio di altra Provincia.
A questo punto, occorre chiedersi come risolvere tale conflitto di norme.
Ad avviso di questo Tribunale, tale conflitto va risolto nell'ambito della gerarchia delle fonti normative, laddove un atto normativo secondario, qual è il decreto commissariale n. 15/2005 (e, quindi, la delibera n. 516/2008, che lo ha ratificato), nel disciplinare anche la corresponsione del benefit aggiuntivo alla
, quando i rifiuti siano conferiti dai privati ad impianti di trattamento e di smaltimento di rifiuti CP_1 solidi urbani siti in territorio di altra , introduce sostanzialmente un onere economico nuovo, non CP_1 previsto dalla normativa di rango superiore, qual è la Legge Regionale, imponendo, peraltro, tale obbligo in capo anche a un privato, il quale conferisca a un impianto sito fuori della Provincia.
Il predetto atto normativo contrasta chiaramente con la normativa di rango primario regionale, la quale si limita ad imporre un obbligo siffatto esclusivamente ai Comuni conferenti. Che si tratti di un benefit aggiuntivo è la stessa Provincia che lo afferma (pagina 2 seconda memoria istruttoria) e tale benefit non è disciplinato dalla Legge Regionale.
Ne consegue che il contrasto non può che essere risolto, nel senso che prevale il dettato normativo regionale su una norma di grado inferiore ovvero il Decreto Commissariale o, meglio, un suo Allegato.
E la stessa Corte d'Appello di Roma a negare valore normativo alla disposizione commissariale, con riferimento ai privati, “sul rilievo per cui è solo un atto normativo secondario, qual è – come si è detto – il decreto commissariale n. 15/2005 (e, quindi, la delibera n. 516/2008, che lo ha ratificato) a imporre tale obbligo in capo anche a un privato il quale conferisca a un impianto sito fuori della Provincia, laddove la normativa di rango primario regionale impone un obbligo siffatto esclusivamente ai Comuni conferenti”
(cfr. Sent. Corte d'Appello di Roma n.6104/22, in atti).
Del resto, la Legge Regionale non prevede nessuna deroga alle sue disposizioni da parte un organo straordinario, qual è il Commissario.
Sul punto, si evidenzia che, ai sensi dell'art. 23 Cost., sola una fonte normativa di grado superiore, quale la legge, può prevedere prestazioni personali o patrimoniali (imposte o tributi) a carico di una parte.
In conclusione, quindi, non costituendo la disposizione commissariale un idoneo titolo giuridico ovvero una previsione normativa, dotata di forza normativa vincolante, l'ingiunzione di pagamento, emessa sulla base di quel titolo, non appare legittima e quindi deve essere annullata.
La mancanza di titolo idoneo, essendo un profilo assorbente, rende superfluo l'esame delle altre questioni sollevate.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono il principio della soccombenza.
p.q.m.
Accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, previa dichiarazione di illegittimità, annulla Parte_1
l' ingiunzione di pagamento, oggetto di causa, regolarmente notificata dalla ad Controparte_1 per l'importo di 617.808,04, con caducazione dei suoi effetti. Parte_1
Condanna la , in persona del suo Presidente, alla rifusione delle spese di lite, che Controparte_1 liquida in € 1686,00 per spese, € 6.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali in ragione del 15% sui compensi, oltre iva e cpa, come per legge, se dovuta.
Frosinone, il 23/09/25 Il Giudice, dott. Stefano Troiani