Decreto cautelare 23 marzo 2021
Sentenza breve 19 aprile 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 19/04/2021, n. 513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 513 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/04/2021
N. 00513/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00276/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 276 del 2021, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Nicoletta Gasbarro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrett. Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza S. Marco, 63 (Palazzo ex Rea;
Prefettura di -OMISSIS-, Questura di -OMISSIS- non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione cautelare, anche con decreto inaudita altera parte,
- del provvedimento del Prefetto di -OMISSIS- emesso in data 4.2.2021 e notificato in pari data con il quale è stato rigettato il ricorso gerarchico presentato dalla sottoscritta il 22.1.2021 contro il provvedimento del Questore di -OMISSIS- di revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo n.-OMISSIS-(rilasciato dalla Questura di -OMISSIS- in data 4.2.2021) notificato al ricorrente il 23.12.2020 nonché
-del provvedimento del Questore di -OMISSIS- di revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo n.-OMISSIS-(rilasciato dalla Questura di -OMISSIS- in data 4.2.201 notificato al ricorrente il 23.12.2020 nonché
- degli atti tutti antecedenti preordinati, consequenziali e comunque connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020;
Visto l’art. 4 del decreto legge n. 28 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 70 del 2020;
Visto l’art. 60 c.p.a.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2021, tenutasi ai sensi del combinato disposto degli artt. 25, comma 1, d.l. n. 137 del 2020 e 4, d.l. n. 28 del 2020, la dott.ssa Alessandra Farina, come specificato nel verbale;
Con il ricorso in esame viene chiesto l’annullamento, previa adozione di misure cautelari, anche inaudita altera parte, del provvedimento del Prefetto di -OMISSIS-, emesso in data 4.2.2021, con il quale è stato rigettato il ricorso gerarchico presentato contro il provvedimento del Questore di -OMISSIS-, parimenti impugnato, di revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo n.-OMISSIS-rilasciato al ricorrente dalla Questura di -OMISSIS- in data 4.2.2010.
Riferisce il ricorrente - in Italia dalla minore età e convivente con i genitori, in favore dei quali è stata riconosciuta la cittadinanza italiana, oltre che con i fratelli, di cui uno a sua volta divenuto cittadino italiano - di essere incorso nel 2014, quando era ancora minorenne, in una prima condanna da parte del Tribunale per i minorenni di Venezia a mesi cinque di reclusione per i reati di cui agli artt. 624 e 625 c.p., cui faceva seguito, raggiunta la maggiore età, una seconda condanna, inflitta nel 2015 dal GIP del Tribunale di -OMISSIS- alla multa di -OMISSIS-€ sempre per i reati di cui agli artt. 624 e 625 c.p.
Nonostante lo svolgimento di precarie attività lavorative, il ricorrente incorreva in una terza condanna inflittagli in data 12.9.2017 dal GIP del Tribunale di Venezia per il reato di cui all’art. 628 c.p., ad anni 3 e mesi 6 di reclusione, successivamente riformata in sede di appello ad anni 3 di reclusione, scontati parzialmente ai domiciliari e quindi con restrizione in carcere.
Il ricorso proposto avverso le determinazioni assunte in sede di ricorso gerarchico da parte del Prefetto di -OMISSIS- con riferimento al provvedimento assunto dal Questore di -OMISSIS-, che ha decretato la revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo di cui era titolare il ricorrente, è stato affidato alle seguenti censure:
Violazione di legge ed eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti; deviazione da principi generali, di correttezza, buona fede e diligenza;
Violazione di legge, o quantomeno erronea applicazione della normativa in materia ed in particolare dell’art. 9 e 4 del D.Lgs 286/98 - Eccesso di potere per travisamento dei fatti e omesso bilanciamento degli interessi coinvolti.
Lamenta parte ricorrente che la decisione del Prefetto di -OMISSIS-, in sede di ricorso gerarchico, sia stata assunta senza aver adeguatamente valutato le argomentazioni difensive dedotte a sostegno del ricorso, essendosi limitata a condividere, senza ulteriore motivazione, le determinazioni in precedenza assunte dal Questore di -OMISSIS-.
Conferma della sostanziale mancanza di adeguata ponderazione delle osservazioni espresse dal difensore sono le plurime imprecisioni e refusi che evidenziano il sostanziale recepimento “meccanico” delle conclusioni assunte dal Questore, così come la mancata considerazione delle osservazioni svolte dal precedente difensore, nelle quali era stata rappresentata la situazione del ricorrente, anche dal punto di vista familiare, quale convivente con il genitore cittadino italiano (a tale momento risultava cittadino italiano solo il padre, mentre era in corso di valutazione la richiesta inoltrata dalla madre, successivamente accolta).
Quanto alle motivazioni che hanno sostenuto il rigetto del ricorso gerarchico e quindi confermato il provvedimento del Questore, la difesa istante sottolinea come il giudizio di pericolosità sociale si sia basato solo sui precedenti penali del ricorrente, senza valutare adeguatamente il periodo di presenza in Italia, l’avvenuta sospensione dell’attività lavorativa dal 2016 essendo dipesa dalla successiva restrizione in carcere per la condanna subita nel 2017, omettendo in tal modo di bilanciare adeguatamente i vari interessi coinvolti, così come richiesto dal disposto di cui all’art. 9 del D.lgs. 286/98.
Con decreto presidenziale n. 136/2021, non rilevandosi profili di estrema gravità e urgenza, è stata respinta la richiesta cautelare ai sensi dell’art. 56 c.p.a.
L’amministrazione intimata si è costituita in giudizio, ribadendo la piena legittimità del provvedimento assunto nei confronti del ricorrente, così come confermato in sede di ricorso gerarchico, chiedendo la reiezione del ricorso e dell’istanza cautelare.
Con note di udienza depositate in data 12 aprile 2021 la difesa istante ha ribadito le proprie conclusioni, insistendo nell’accoglimento del ricorso e dell’istanza cautelare.
Alla Camera di consiglio del 14 aprile 2021, tenutasi ai sensi del combinato disposto degli artt. 25, comma 1, d.l. n. 137 del 2020 e 4, d.l. n. 28 del 2020, il ricorso è stato trattenuto in decisione, come da verbale, potendo essere deciso con sentenza in forma semplificata, senza ulteriore avviso, sussistendone i presupposti.
Il ricorso è infondato per le seguenti considerazioni.
E’ ben noto al Collegio il consolidato orientamento formatosi in tema di valutazione della pericolosità sociale in sede di diniego o revoca del permesso di soggiorno UE di lungo periodo con particolare riferimento agli effetti di condanne ostative per talune categorie di reati e al bilanciamento dei diversi fattori relativi alla tutela di situazioni familiari e lavorative, l'attuale previsione dell'art. 9, commi 4 e 7, lett. c), d.lgs. n. 286/1998 richiedendo che il diniego o la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo siano sorretti da un giudizio di pericolosità sociale dello straniero, con una motivazione articolata non solo in relazione alla circostanza dell'intervenuta condanna, ma incentrata su più elementi, segnatamente tenendo conto anche della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dell'interessato, con esclusione di ogni 'automatismo' in conseguenza di condanne penali riportate (Consiglio di Stato, sez. VI, n. 4708/2016; sez. III, n. 5755/2020).
Orbene, valutato il caso di specie, va oggettivamente riconosciuto che l’elemento particolarmente valorizzato dall’amministrazione sia stato il profilo di pericolosità sociale del ricorrente nel corso degli anni, avendo dimostrato in diverse occasioni la propensione a porre in essere attività delittuose, mediante la commissione di reati contro il patrimonio, comportamenti che all’evidenza, proprio per essersi ripetuti con diverse modalità e in concorso con altri soggetti, dimostrano quanto meno la mancanza di alcuna volontà dello straniero di astenersi dalla commissione di tali reati nonostante le condanne già subite.
In tale contesto la valorizzazione delle condanne subite, in particolare la condanna inflitta nel 2017 in relazione alle modalità con le quali è stato commesso il reato, non appare quindi essere frutto di un mero automatismo motivazionale, risultando, al contrario, espressione di una valutazione più ampia in ordine allo stile di vita e comportamentale dello straniero durante il soggiorno sul territorio nazionale.
Al contempo, non difetta la valutazione delle ulteriori circostanze richiesta dal disposto dell’art. 9 del D.lgs. 286/98 per legittimare il provvedimento di revoca del titolo di lungo soggiorno, in quanto nel provvedimento del Questore, pienamente condiviso dal Prefetto, è stata tenuta in considerazione la situazione familiare del ricorrente, in particolare la convivenza con i genitori aventi la cittadinanza italiana, tanto da indicare nel dispositivo la possibilità di ottenere un titolo di soggiorno per motivi familiari, che gli avrebbe consentito di non essere soggetto ad espulsione.
Al contempo, nel provvedimento viene evidenziata l’esistenza di ulteriori dati che confermano il profilo di pericolosità sociale, quale il provvedimento del Questore di-OMISSIS-di divieto di ritorno in tale Comune per tre anni.
A tali dati si aggiunge l’ulteriore circostanza, parimenti riportata nel provvedimento del Questore, che vede il ricorrente assuntore di sostanze stupefacenti.
Ne consegue che, al di là di quelle che appaiono mere inesattezze e che non sono idonee a supportare il profilo di illegittimità denunciato con il primo motivo di ricorso, il provvedimento assunto dal Prefetto, a conferma del provvedimento del Questore, ha adeguatamente motivato il giudizio di pericolosità sociale che ha determinato la revoca del titolo di lungo soggiornante, in un contesto valutativo che ha tenuto adeguatamente conto della complessiva personalità dell’interessato e della sua condotta di vita, anche in termini di “inserimento sociale, familiare e lavorativo” del medesimo (C. Stato, 07/01/2020, n. 123).
Ciò basandosi su di una valutazione complessiva della situazione familiare e sociale del ricorrente, rilevando lo stile di vita da questi tenuto nel corso degli anni, sin dal suo ingresso sul territorio nazionale e nonostante la presenza di legami familiari consolidati, che in ogni caso (a tutta evidenza) non hanno costituito un deterrente ed un monito a tenere un comportamento corretto ed immune da mende, manifestando in più occasioni un atteggiamento contrario al rispetto delle regole del vivere civile e sintomo di pericolosità sociale.
Per tali motivi il ricorso deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite, che liquida in 1500,00€ (millecinquecento/00), oltre oneri di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente, Estensore
Alessio Falferi, Consigliere
Paolo Nasini, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.