Art. 1.
L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e' autorizzata ad indire concorsi per il reclutamento di personale impiegatizio ed operaio in deroga al disposto dell' art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249 , nei limiti delle disponibilita' di organico esistenti alla data di indizione dei singoli concorsi, con facolta' di comprendere nei numero dei posti anche quelli che si rendano comunque disponibili durante l'anno.
La nomina dei vincitori non potra' avere decorrenza anteriore alla vacanza del relativo posto.
I vincitori del concorso devono permanere nella sede di prima destinazione per almeno cinque anni dalla data di assunzione, salva la facolta' dell'Amministrazione di trasferirli anche prima del compimento di detto periodo per specifiche esigenze di servizio alle quali non sia possibile provvedere con personale che abbia gia' prestato servizio per cinque anni nella sede di prima designazione.
In ogni caso il trasferimento non puo' avvenire prima di due anni dalla data di assunzione.
L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e' autorizzata ad indire concorsi per il reclutamento di personale impiegatizio ed operaio in deroga al disposto dell' art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249 , nei limiti delle disponibilita' di organico esistenti alla data di indizione dei singoli concorsi, con facolta' di comprendere nei numero dei posti anche quelli che si rendano comunque disponibili durante l'anno.
La nomina dei vincitori non potra' avere decorrenza anteriore alla vacanza del relativo posto.
I vincitori del concorso devono permanere nella sede di prima destinazione per almeno cinque anni dalla data di assunzione, salva la facolta' dell'Amministrazione di trasferirli anche prima del compimento di detto periodo per specifiche esigenze di servizio alle quali non sia possibile provvedere con personale che abbia gia' prestato servizio per cinque anni nella sede di prima designazione.
In ogni caso il trasferimento non puo' avvenire prima di due anni dalla data di assunzione.