Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/05/2025, n. 4227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4227 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
RE PUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro 1 sezione
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Marisa Barbato, all'esito della trattazione scritta disposta in sostituzione dell'udienza del 28/05/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza di I grado iscritta al N. 22017/2024 R.G. promossa da:
Controparte_1 (C.F. C.F. 1 ), rapp.ta e difesa, coma da procura in
), la qualeatti, dall'avv. Gabriella Carandente Tartaglia, (C.F. C.F. 2 dichiara di voler ricevere comunicazioni e/o notificazioni al numero di fax 081.5525278
o a mezzo pec a: Email 1
Ricorrente
contro
: in persona del suo Presidente e Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Mauro Elberti (C.F.
t, giusta mandato C.F. 3 ), PEC: Email 2
generale alle liti in atti
Resistente
OGGETTO: pagamento ratei assegno sociale
1
Con ricorso depositato in data 16.10.2024 la parte ricorrente, premesso che: avendone i requisiti, presentava domanda di Assegno Sociale in data 28/03/2024; 1' CP con provvedimento inviato mediante Racc. a/r in data 9/05/2024 rigettava la domanda atteso che "che non è possibile accogliere la domanda in oggetto presentata il 28/03/2024 per il seguente motivo: il suo reddito è superiore al limite massimo di euro 6947,20 previsto dall'art. 3, co. 6 della legge 8 agosto 1995, n. 335, per la concessione dell'assegno sociale per l'anno 2024. Esiste assegno di mantenimento deciso dal giudice di euro 650"; tale provvedimento era da ritenersi ingiusto ed illegittimo, in quanto con la domanda, oltre a allegare le dichiarazioni fiscali reddituali delle ultime annualità (redditi anno 2022 e redditi anno 2023), aveva prodotto una autocertificazione ove aveva espressamente dichiarato le somme che, nel tempo, a far data dall'emissione del primo titolo giudiziale ottenuto nei confronti dell'ex coniuge, erano state versate, in suo favore, non direttamente dal coniuge obbligato, ma dal terzo pignorato (debitore dell'ex coniuge) che ne era, a sua volta, debitore, per essere suo inquilino, poiché conduttore di un immobile di proprietà, per l'appunto, del coniuge separato e che solo per effetto di due ordinanze di assegnazione di somme era riuscita, tempo addietro, ad ottenere, nel tempo, 300,00 euro al mese, pari esattamente al canone di locazione che l'inquilino dell'ex marito versava a lei, in luogo del proprietario, poiché terzo pignorato;
tali redditi erano stati debitamente dichiarati al fisco nelle dichiarazioni relative alle annualità nel cui ambito detti redditi maturavano;
le somme mensili, di euro 300,00, tuttavia, erano state percepite sino al giugno 2022, restando, il coniuge separato, inadempiente per tutte le ulteriori somme dovute, in forza dei titoli giudiziali.
Tutto ciò premesso adiva questo Giudice al fine di: "Accertare e dichiarare il diritto soggettivo della ricorrente alla prestazione del chiesto assegno sociale, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, per le motivazioni tutte espresse in narrativa;
2. Condannare l' CP , in persona del 1.r.p.t., al pagamento in favore della ricorrente dei ratei arretrati dovuti quale assegno sociale, oltre interessi legali maturati e rivalutazione monetaria decorrenti dalla scadenza di ciascun rateo dovuto e non riscosso,
2 sino all'effettivo pagamento, il tutto con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, e dei successivi maturandi, per le motivazioni tutte espresse in narrativa;
3. Con vittoria di spese e compensi di lite con attribuzione alla scrivente procuratrice, che si dichiara antistataria".
Si costituiva l' CP deducendo che riesaminati gli atti e considerato che la Sig.ra CP 1
[...] ha provato l'inadempimento dell'ex coniuge nel versamento degli alimenti, aveva accolto la domanda di assegno sociale, per cui chiedeva rinviarsi la causa in modo da consentire il pagamento delle somme e, all'esito, dichiarare cessata la materia del contendere.
Disposto il chiesto rinvio e fissata udienza di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 28.05.2025, lette le note depositate dalle parti, il difensore di parte ricorrente dava atto dell'avvenuto pagamento da parte dell' CP del dovuto, per cui è venuto meno l'interesse di entrambe alla prosecuzione del giudizio per ottenere una pronuncia sull'azione proposta dalla ricorrente. Deve quindi dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Orbene, la pronuncia di cessazione della materia del contendere, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva determinata dal sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n.
4630; Cass., 22.7.81, n. 4719). Con tale declaratoria, in buona sostanza, si registra il venir meno dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il
3 fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n.
3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91,
n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267).
Va, quindi, dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Le spese di lite, avuto riguardo al principio della soccombenza vanno poste a carico dell' CP, avendo provveduto al pagamento del dovuto in favore della ricorrente solo a seguito della notifica del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa,
così provvede:
-dichiara cessata la materia del contendere;
-condanna 1 CP al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.686,00, oltre IVA,
CPA e rimborso spese forfettario, con attribuzione al procuratore di parte ricorrente, anticipataria.
Si comunichi
Napoli, così deciso in data 29/05/2025
Il Giudice
(dott.ssa Marisa Barbato)
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