Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/02/2005, n. 4005
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Sentenza 25 febbraio 2005

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La autonomia dei due distinti istituti della causa di servizio e della malattia professionale, e dei relativi accertamenti (le cui differenze, peraltro, si sono attenuate dopo l'inserimento del danno biologico nell'oggetto dell'assicurazione obbligatoria ad opera dell'art. 13 D.Lgs. n. 38 del 2000 e per l'evoluzione in tema di nesso causale nelle malattie professionali) non esclude che nella pratica si possa realizzare una vasta area di coincidenza del nesso causale della patologia con l'attività lavorativa sia ai fini dell'equo indennizzo che della malattia professionale. Pertanto il giudice del merito non può fondare la propria statuizione di rigetto della domanda di rendita per malattia professionale sulla mera affermazione della non identificabilità di questa con l'infermità già riconosciuta come derivante da causa di servizio; sicché le circostanze di fatto accertate al fine di uno dei due benefici non possono essere ignorate ai fini dell'altro. (Nella fattispecie la Corte, ribadendo la applicabilità del principio di equivalenza causale nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, ha cassato con rinvio l'impugnata sentenza, che aveva escluso il diritto alla rendita per malattia professionale, senza esaminare il carattere concausale dell'attività lavorativa affermato nel precedente accertamento ai fini della causa di servizio).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/02/2005, n. 4005
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4005
    Data del deposito : 25 febbraio 2005

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