Sentenza 25 febbraio 2005
Massime • 1
La autonomia dei due distinti istituti della causa di servizio e della malattia professionale, e dei relativi accertamenti (le cui differenze, peraltro, si sono attenuate dopo l'inserimento del danno biologico nell'oggetto dell'assicurazione obbligatoria ad opera dell'art. 13 D.Lgs. n. 38 del 2000 e per l'evoluzione in tema di nesso causale nelle malattie professionali) non esclude che nella pratica si possa realizzare una vasta area di coincidenza del nesso causale della patologia con l'attività lavorativa sia ai fini dell'equo indennizzo che della malattia professionale. Pertanto il giudice del merito non può fondare la propria statuizione di rigetto della domanda di rendita per malattia professionale sulla mera affermazione della non identificabilità di questa con l'infermità già riconosciuta come derivante da causa di servizio; sicché le circostanze di fatto accertate al fine di uno dei due benefici non possono essere ignorate ai fini dell'altro. (Nella fattispecie la Corte, ribadendo la applicabilità del principio di equivalenza causale nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, ha cassato con rinvio l'impugnata sentenza, che aveva escluso il diritto alla rendita per malattia professionale, senza esaminare il carattere concausale dell'attività lavorativa affermato nel precedente accertamento ai fini della causa di servizio).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/02/2005, n. 4005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4005 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SENESE Salvatore - Presidente -
Dott. D'AGOSTINO Giancarlo - Consigliere -
Dott. DE MATTEIS Aldo - rel. Consigliere -
Dott. CURCURUTO Filippo - Consigliere -
Dott. DI CERBO Vincenzo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OR GE, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE MAZZINI 6, presso lo studio dell'avvocato RENATO MACRO, rappresentato e difeso dall'avvocato GINO PIETROFORTE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n. 01481/03 proposto da:
RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA - già FERROVIE DELLO STATO SOCIETÀ DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LUIGI GIUSEPPE FARAVELLI, presso lo studio dell'avvocato ARTURO MARESCA, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente incidentale -
contro
OR GE;
- intimato -
avverso la sentenza n. 23/02 della Corte d'Appello di BARI, depositata il 31/01/02 - R.G.N. 1938/2001;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/12/04 dal Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NARDI Vincenzo che ha concluso previa riunione dei due ricorsi rigetto di entrambi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 13 aprile 2001 il Tribunale di Trani, decidendo sul ricorso proposto dal sig. RC EL il 15 novembre 1993, lo ha dichiarato affetto da malattia professionale e ha condannato la s.p.a. Ferrovie dello Stato al pagamento della relativa rendita nella misura da accertarsi in separata sede.
La Corte d' Appello di Bari, con sentenza 17/31 gennaio 2002 n. 23, ha rigettato la domanda del RC. Il giudice d'appello ha rilevato che la malattia dedotta non è tabellata;
che la C.T.U. espletata in primo grado ha escluso che la malattia denunciata dal RC abbia natura professionale;
che il primo giudice si è discostato da tale parere, ritenendo il nesso causale provato dall'avvenuto riconoscimento, da parte del datore di lavoro, della causa di servizio delle patologie denunciate, ascritte nella tab A ed altre nella tab. B annesse al d.p.r. 834/1981. Il giudice d'appello ha osservato che, trattandosi di malattie non tabuliate, l'onere probatorio gravante sul ricorrente del nesso eziologico tra dette malattie e l'attività espletata non poteva ritenersi assolto con l'avvenuto riconoscimento, in via amministrativa, della dipendenza da causa di servizio delle patologie, data la diversità dei due istituti;
che le conclusioni del C.T.U., secondo cui le sollecitazioni funzionali di carattere statico - dinamico (sforzi, traumi, microtraumi) hanno il significato di episodio rivelatore finale di una situazione patologica preesistente non sono state specificamente censurate dall'appellato (il quale si è limitato, in sede di gravame a chiedere
"all'occorrenza" nuova C.T.U. per la verifica dello stato di salute), di tal che la Corte non ha motivo di disattendere gli esiti della consulenza. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il RC, con due motivi.
La intimata Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. si è costituita con controricorso, resistendo;
ha proposto ricorso incidentale condizionato per la declaratoria del suo difetto di legittimazione passiva, in favore dell'Inail.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si deve esaminare per primo il ricorso incidentale condizionato, con cui la Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. censura la sentenza impugnata per avere rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione passiva. Il motivo è infondato.
L'art. 2, comma 13, D.L. 1^ ottobre 1996, n. 510, convertito in L. 28 novembre 1996, n. 608, ha stabilito che "A decorrere dal 1^ gennaio
1996 il personale ferroviario in attività di servizio è assicurato all'INAIL secondo la normativa vigente e l'Ente ferrovie s.p.a. è tenuto al versamento dei relativi premi in base alla tariffa approvata con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 30 marzo 1994. Dalla medesima data sono poste a carico dell'INAL" tutte le rendite e tutte le altre prestazioni, comprese quelle relative agli eventi infortunistici e alle manifestazioni di malattie professionali verificatisi entro il 31 dicembre 1995 e non ancora definiti entro tale data". Bisogna tenere distinti gli effetti sostanziali che discendono da tale disposizione da quelli processuali. Sul piano processuale, il trasferimento all'I.N.A.I.L. o all'I.P.S.E.M.A. (a seconda che si tratti di personale ferroviario o navigante) della titolarità dei rapporti aventi per oggetto gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei lavoratori dipendenti della società Ferrovie dello Stato non incide nei giudizi in corso, in relazione ad eventi verificatisi entro il 31 dicembre 1995 e ancora non definiti entro tale data, sulla preesistente legittimazione processuale della suddetta società, dovendosi ritenere realizzata una ipotesi di successione "ex lege" nel diritto controverso analoga a quella prevista dall'art. 111 c.p.c., implicante la prosecuzione del processo tra le parti originarie, salvi gli effetti della pronuncia giudiziale secondo la disciplina sostanziale, e salva la possibilità dell'intervento in causa dell'I.N.A.I.L. o dell'I.P.S.E.M.A. (Cass. 17 agosto 2000 n. 10916; Cass. 9 marzo 1999 n. 2030; Cass. 4 giugno
2003 n. 8884). Con il primo motivo il ricorrente principale, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 134 D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, come novellati dalla sent. Corte Costituzionale 179/1988;
omesso esame di punti decisivi della controversia (art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.), censura la sentenza impugnata per avere escluso il nesso causale sulla base della solo differenza tra malattia professionale e infermità per causa di servizio. Il motivo è fondato per le ragioni che seguono. Vengono in rilievo i seguenti principi enunciati da questa Corte.
La causa di servizio è istituto tipico del pubblico impiego, previsto in via generale per i pubblici dipendenti dall'art. 68 d.p.r. 10 gennaio 1957, n. 3, e specificamente per i dipendenti dell'allora azienda ferroviaria dall'art. 38 d.m. 19 dicembre 1958, n. 2716, emanato in forza dell'art. 208 L. 26 marzo 1958, n. 425
(Cass. 16 luglio 1992, n. 8604) . Esso è stato conservato a favore dei ferrovieri ora lavoratori privati, dall'art. 21, comma 4, L. 210/1985. L'infermità da causa di servizio, se rientrante tra quelle indicate in apposite tabelle, da diritto all'equo indennizzo. La natura dell'equo indennizzo è stata definita prevalentemente in negativo, nel senso che non integra un trattamento di natura previdenziale. Trattasi di giurisprudenza consolidata, anche se formatasi in tema di giurisdizione (Cass. sez. un., 10 maggio 1992, n. 5988), di competenza funzionale del giudice del lavoro, nonché di applicabilità della rivalutazione monetaria e degli interessi legali ex art. 429 cod. proc. civ. (Cass. 11 febbraio 1992, n. 1521; Cass. 27 aprile 1992, n. 5007; Cass. 23 febbraio 1993, n. 2202; Cass. 1^
giugno 1993, n. 6082). Il relativo credito è stato ricondotto fra quelli di lavoro, ed a tale titolo (non ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale n. 156 del 1991, relativa ai crediti previdenziali) suscettibile di rivalutazione ai sensi dell'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ. (Cass. 19 aprile 2000 n. 5160).
La differenza tra l'infermità dipendente da causa di servizio e la malattia professionale è stata individuata in due elementi essenziali, una relativa all'oggetto della rispettiva tutela, l'altra alla intensità del nesso causale (Cass. 14 febbraio 1997 n. 1356). La differenza di presupposti giustifica il concorso fra le due forme d'intervento (Cass. 15 settembre 1997 n. 9165; Cass. 24 novembre 1999 n. 13094, che non è sospettabile di illegittimità costituzionale (Cass. 14 aprile 1987, n. 3706). Mentre per l'equo indennizzo rileva la "perdita permanente dell'integrità fisica", la rendita Inail aveva riguardo, prima del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, all'incidenza della malattia sulla capacità di lavoro (Cass. 24 novembre 1999 n. 13094). Sotto il profilo causale, la causa di servizio compensa menomazioni fisiche comunque connesse al servizio, mentre la malattia professionale richiede che sia contratta nell'esercizio e a causa della lavorazione svolta (Cass. 5 febbraio 1998 n. 1196). Entrambe le differenze si sono attenuate dopo l'inserimento del danno biologico nell'oggetto dell'assicurazione obbligatoria infortuni, ad opera dell'art. 13 D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, e per l'evoluzione in tema di nesso causale nelle malattie professionali. L'equo indennizzo è definito, dall'art. 68, comma 7, del D.P.R. 3/1957 n. 3 cit., come indennizzo per la perdita della integrità
fisica eventualmente subita dall'impiegato, quale conseguenza di infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio;
dall'art. 48, D.P.R., 3 maggio 1957, n. 686 (regolamento di attuazione del
D.P.R. 3/1957), come menomazione dell'integrità fisica ascrivibile ad una delle categorie di cui alle tabelle A e B annesse alla legge 10 agosto 1950, n. 648. Tale definizione è riduttiva. In realtà, come risulta proprio dalle tabelle allegate alla l. 648/1950, esso tutela l'integrità psicofisica, anche nei riflessi relazionali. Infatti le tabelle A e B comprendono menomazioni anche di carattere psichico (tab. A Prima categoria: voce n. 7: Tutte le alterazioni delle facoltà mentali (schizofrenia e sindromi schizofreniche, demenza paralitica, demenze traumatiche, demenza epilettica, distimie gravi, ecc.), che rendano l'individuo incapace a qualsiasi attività.
8. Le lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale) con conseguenze gravi e permanenti di grado tale da portare, o isolatamente o nel loro complesso, profondi ed irreparabili perturbamenti alle funzioni più necessarie alla vita organica e sociale;
Seconda categoria: 10. Le lesioni ed affezioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale), che abbiano prodotto afasia od altre conseguenze gravi e permanenti, ma non tali da raggiungere il grado specificato ai nn. 7 e 8 della prima categoria;
tab. B: 16. Le comuni nevrosi e le sindromi neuroasteniche o neuroasteniformi, a meno che non presentino tale gravità da rientrare in una delle categorie della tabella A).
Esso viene quindi concettualmente a coincidere, pur nei limiti del sistema nominato tabellare, con la definizione del danno biologico fornita dall'art. 5, 2 comma, l. 5 marzo 2001, n. 57 che individua il danno biologico come "... la lesione all'integrità psicofisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale...", e dell'art. 13 d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, che lo definisce "... come la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona...".
Equo indennizzo e danno biologico, pur avendo ora lo stesso oggetto, la lesione dell'integrità psicofisica, non si identificano, perché rimane la differenza tabellare (per il primo), e di grado di menomazione (per il secondo). Data tale parziale coincidenza, sempre più pregnante, questa Corte ha avvertito che il giudice del merito non può fondare la propria statuizione di rigetto della domanda di rendita per malattia professionale sulla mera affermazione della non identificabilità di questa con l'infermità già riconosciuta come derivante da causa di servizio (Cass. 5 febbraio 1998 n. 1196);
sicché le circostanze di fatto accertate al fine di uno dei due benefici, non possono essere ignorate ai fini dell'altro. Ed ha spiegato: l'autonomia dei due distinti accertamenti non esclude che nella pratica si possa realizzare una vasta area di coincidenza del nesso causale della patologia con l'attività lavorativa sia ai fini dell'equo indennizzo che della malattia professionale. Ciò si verifica in tutti i casi in cui il rapporto della malattia con il lavoro si atteggi in modo unitario ed adeguato alla disciplina delle malattie professionali si da integrare anche la dipendenza da causa di servizio (Cass. 7 giugno 1999 n. 5589, la quale, sulla base dell'affermazione che precede, ha ritenuto che il provvedimento relativo al riconoscimento della causa di servizio può assumere rilevanza ai fini della decorrenza del termine prescrizionale triennale cui è subordinato l'esercizio del diritto alla rendita per malattia professionale).
Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, ove il giudice del merito ritenga di dovere aderire alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, l'obbligo di motivazione è assolto con l'indicazione, come fonte di convincimento, della ctu, senza necessità di una particolareggiata motivazione (ex plurimis: da ultimo Cass. 13 luglio 2001 n. 9567; Cass. 13 settembre 2000 n. 12080; Cass. 17 gennaio 1998 n. 418; Cass. 18 giugno 1998 n. 61106). Da ciò discende la conseguenza che la ctu forma parte integrante della sentenza impugnata ed il giudice di legittimità può prenderne diretta conoscenza. Nel caso di specie, la ctu, dalle cui conclusioni il primo giudice si è motivatamente discostato, risulta affetta da grave errore di diritto, perché basata sul presupposto erroneo che la lavorazione cui è addetto l'assicurato debba costituire causa unica ed esclusiva della malattia professionale.
Tale affermazione collide con il sistema delineato dagli artt. 79-83 D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 sull'incidenza delle concause, e con il costante insegnamento di questa Corte sull'equivalenza causale, secondo cui nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali trova applicazione la regola contenuta nell'art. 41 cod. pen., per cui il rapporto causale tra evento e danno è
governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, principio secondo il quale va riconosciuta l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, salvo il temperamento previsto nello stesso art. 41 cod. pen., in forza del quale il nesso eziologico è interrotto dalla sopravvenienza di un fattore sufficiente da solo a produrre l'evento, tale da far degradare le cause antecedenti a semplici occasioni (Cass. 16.10.1987 n. 7679;
Cass.
6.11.1995 n. 11559; Cass.
9.7.2001 n. 9297; Cass. 21.1.1998 n. 535; Cass. 6-11-1995 n. 11559; Cass. 30-05-2000 n. 7228; Cass. 27.12.1999 n. 14565, in tema di componente naturale di artrosi lombare e cervicale;
Cass. 16-06-2001 n. 8165, in tema di artrosi diffusa del rachide).
Ha errato pertanto la sentenza impugnata che ha escluso il diritto a rendita per malattia professionale senza esaminare il carattere concausale dell'attività lavorativa affermato nell'accertamento ai fini della causa di servizio.
Quanto precede è sufficiente per l'accoglimento del primo motivo di ricorso, il che assorbe i successivi. Il ricorso va pertanto accolto, la sentenza impugnata cassata, e gli atti trasmessi alla Corte d'appello di Lecce, la quale deciderà la causa attenendosi ai seguenti principi di diritto:
1. L'autonomia dei due distinti istituti della causa di servizio e della malattie professionale, e dei relativi accertamenti, non esclude che nella pratica si possa realizzare una vasta area di coincidenza del nesso causale della patologia con l'attività lavorativa sia ai fini dell'equo indennizzo che della malattia professionale. Pertanto, il giudice del merito non può fondare la propria statuizione di rigetto della domanda di rendita per malattia professionale sulla mera affermazione della non identificabilità di questa con l'infermità già riconosciuta come derivante da causa di servizio;
2. nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali trova applicazione la regola contenuta nell'art. 41 cod. pen., per cui il rapporto causale tra evento e danno è
governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, principio secondo il quale va riconosciuta l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento.
Essa provvederà altresì alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso incidentale condizionato, accoglie il ricorso principale per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Lecce.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Lavoro, il 9 dicembre 2004. Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2005