TRIB
Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 11/04/2025, n. 1085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1085 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del
09 aprile 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza
nella causa per controversia di previdenza ed assistenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. SCATIGNA TONIA
- Ricorrente -
contro
in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. BATTIATO
Rita
- Convenuto -
OGGETTO: “PENSIONE DI INABILITA' O ASSEGNO ORDINARIO DI
INVALIDITA'
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 24.09.2024 la parte ricorrente in epigrafe indicata ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler procedere all' accertamento tecnico preventivo al fine di riconoscere il ricorrente invalido e di conseguenza condannare l alla corresponsione della prestazione richiesta. CP_1
Si costituiva l e deduceva di avere provveduto al riconoscimento e CP_1
liquidazione dell'assegno ordinario di invalidità e che, conseguentemente, l ha CP_1
provveduto a liquidare la prestazione richiesta con provvedimento del 14.11.2024, con decorrenza dal 1° maggio 2024, chiedeva pertanto dichiararsi cessata tra le parti la materia del contendere, con compensazione delle spese di giudizio.
Il procuratore della parte ricorrente concordava con la declaratoria di cessazione della materia del contendere ma insisteva per la condanna dell al pagamento delle CP_1
spese e competenze di lite, da distrarsi.
La causa (istruita documentalmente) è stata trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
***************
Alla stregua delle dichiarazioni rese dai procuratori delle parti, supportate peraltro dalla esibita documentazione, risulta che l ha riconosciuto il diritto fatto valere nei CP_1
suoi confronti e, cioè, il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità con decorrenza dal 01.05.2024.
Deve pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere.
Inoltre, non avendo le parti chiesto congiuntamente la compensazione delle spese di lite deve procedersi all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese.
Ed allora, nel caso di specie, deve rilevarsi che l convenuto ha riconosciuto la CP_1
sussistenza del requisito sanitario per l'assegno ordinario di invalidità e, conseguentemente, ha provveduto a liquidare la prestazione richiesta, solo in data
14.11.2024”, dunque dopo il deposito (ed anche la notifica) del ricorso giudiziario.
Pertanto, ritiene il Tribunale che le spese, liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo 2014 n°
55 come da dispositivo, in applicazione dell'attuale testo dell'art. 92 cpc., vadano poste integralmente a carico dell' parte virtualmente soccombente, con distrazione CP_1
in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
2. condanna l al pagamento delle spese e competenze del giudizio, che CP_1
liquida in complessivi €.1.000,00 a titolo di compenso professionale ex D.M. n°
55/14, oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore dell'avv. TONIA SCATIGNA, dichiaratosi antistatario.
Taranto, 11.04.2025
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa Viviana Di Palma)
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del
09 aprile 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza
nella causa per controversia di previdenza ed assistenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. SCATIGNA TONIA
- Ricorrente -
contro
in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. BATTIATO
Rita
- Convenuto -
OGGETTO: “PENSIONE DI INABILITA' O ASSEGNO ORDINARIO DI
INVALIDITA'
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 24.09.2024 la parte ricorrente in epigrafe indicata ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler procedere all' accertamento tecnico preventivo al fine di riconoscere il ricorrente invalido e di conseguenza condannare l alla corresponsione della prestazione richiesta. CP_1
Si costituiva l e deduceva di avere provveduto al riconoscimento e CP_1
liquidazione dell'assegno ordinario di invalidità e che, conseguentemente, l ha CP_1
provveduto a liquidare la prestazione richiesta con provvedimento del 14.11.2024, con decorrenza dal 1° maggio 2024, chiedeva pertanto dichiararsi cessata tra le parti la materia del contendere, con compensazione delle spese di giudizio.
Il procuratore della parte ricorrente concordava con la declaratoria di cessazione della materia del contendere ma insisteva per la condanna dell al pagamento delle CP_1
spese e competenze di lite, da distrarsi.
La causa (istruita documentalmente) è stata trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
***************
Alla stregua delle dichiarazioni rese dai procuratori delle parti, supportate peraltro dalla esibita documentazione, risulta che l ha riconosciuto il diritto fatto valere nei CP_1
suoi confronti e, cioè, il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità con decorrenza dal 01.05.2024.
Deve pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere.
Inoltre, non avendo le parti chiesto congiuntamente la compensazione delle spese di lite deve procedersi all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese.
Ed allora, nel caso di specie, deve rilevarsi che l convenuto ha riconosciuto la CP_1
sussistenza del requisito sanitario per l'assegno ordinario di invalidità e, conseguentemente, ha provveduto a liquidare la prestazione richiesta, solo in data
14.11.2024”, dunque dopo il deposito (ed anche la notifica) del ricorso giudiziario.
Pertanto, ritiene il Tribunale che le spese, liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo 2014 n°
55 come da dispositivo, in applicazione dell'attuale testo dell'art. 92 cpc., vadano poste integralmente a carico dell' parte virtualmente soccombente, con distrazione CP_1
in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
2. condanna l al pagamento delle spese e competenze del giudizio, che CP_1
liquida in complessivi €.1.000,00 a titolo di compenso professionale ex D.M. n°
55/14, oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore dell'avv. TONIA SCATIGNA, dichiaratosi antistatario.
Taranto, 11.04.2025
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa Viviana Di Palma)