Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 31/03/2025, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale di Vallo della Lucania n. 327/2010 R.G. Affari Civili Contenziosi
Tribunale Ordinario di Vallo della Lucania Esito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 28/03/2025
Il Giudice
- preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, parificate alla comparizione all'udienza;
- rilevato che in ottemperanza del decreto reso in corso di causa, debitamente comunicato, la partecipazione alla presente udienza vi è stata a mezzo del deposito delle suddette note scritte, contenenti la richiesta di accoglimento delle istanze, deduzioni, eccezioni e conclusioni ivi riportate;
pronuncia l'allegata sentenza alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice dott.ssa Benedetta Rossella Setta
1
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale Ordinario di Vallo della Lucania - Composizione Monocratica Il Giudice, dott.ssa Benedetta Rossella Setta, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex artt. 352, ult.co. e 281sexies c.p.c., resa a seguito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 28/03/2025 nella causa n. 327/2010 avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 497/2009 del Giudice di Pace di Vallo della Lucania, depositata in data 19/8/2009 e non notificata, resa in materia di “risarcimento danni” e vertente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. VITAGLIANO CARMINE, elettivamente domiciliato presso il predetto difensore APPELLANTE C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. POLIZIO LICIA, elettivamente domiciliato presso il predetto difensore APPELLATO
CP_2
APPELLATO CONTUMACE
Controparte_3
APPELLATO CONTUMACE
Conclusioni All'udienza del 28/03/2025, svoltasi secondo le modalità di cui secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c., le parti concludevano come da note scritte depositate RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Sul modulo decisionale di cui all'art. 281sexies c.p.c.
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Preliminarmente giova osservare come la presente decisione sia adottata ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. e, quindi, sia possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c.
L'art. 281sexies c.p.c., infatti, consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso.
Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n. 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono. (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n. 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n. 27002). Sull'appello Tanto premesso, giova in apertura precisare come il Giudice di prime cure abbia con la sentenza gravata rigettato la domanda proposta dall'odierno appellante, al fine di ottenere, dalla Parte_1 [...]
, quale compagnia assicurativa di riferimento, nonché da RT
, quale proprietario del veicolo e Controparte_5 CP_2
, quale conducente dell'autocarro di proprietà, il risarcimento dei
[...] danni subiti in occasione del sinistro verificatosi […] in data 12/10/2004 in Santa Maria di Castellabate, alla Via De Angelis, quando il proprio veicolo, un autocarro
Fiat, targato AA988HL, veniva impattato violentemente nella parte laterale posteriore sinistra dall'autovettura Fiat TO, targata AR442WZ, di proprietà
[...]
e dallo stesso condotto […] (v. atto di citazione in primo Controparte_6 grado). A fondamento del rigetto, la seguente motivazione: […] L'attore non ha provato la fondatezza della propria domanda. Nell'atto introduttivo Fiat tg. AA 988
HL, di proprietà di parte attorea, mentre percorreva la via de Angelis in San Marco di Castellabate (SA) veniva attinto dall'autovettura tipo Fiat TO tg. AR 442 WZ di proprietà del sig. condotta dallo stesso, il quale proveniente Controparte_3 dal senso opposto di marcia invadeva la corsia di pertinenza percorsa dall'autovettura attorea. Orbene, la dinamica così come descritta è molto generica, non viene effettuata l'esatta descrizione dello stato dei luoghi teatro del sinistro, non viene indicato il punto di impatto trai due autoveicoli ed in che punto sulla carreggiata è avvenuto il sinistro. Da un'attenta analisi delle dichiarazioni resa dai testi, emerge che le stesse sono generiche e contraddittorie, I'unica teste di parte
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attorea nulla riferisce sulla posizione dell'autocarro al momento dell'impatto e con quale parte il veicolo Fiat TO urtava l'autocarro, nulla riferisce sulla posizione di entrambi i veicoli dopo il sinistro. La società convenuta produceva modello CID, sottoscritto al momento del sinistro dai conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro de quo, dal quale emerge una dinamica molto più precisa rispetto a quella resa dalla teste e precisamente il sinistro è avvenuto in una curva e Tes_1
l'autovettura Fiat TO percorreva il tratto interessato mantenendo la propria destra.
In conclusione, l'attore non ha fornito un idoneo supporto probatorio al fine di superare la presunzione di responsabilità di cui all'art. 2054”[…].
Avverso tale decisione veniva proposto appello per […] Omessa, apparente, e lo contraddittoria ed illogica Motivazione, travisamento dei Fatti,
Violazione di Norme di Diritto. . […] Nella impugnata Sentenza non si rinviene la rappresentazione dell'Iter logico - ricostruttivo dei Fatti che il Giudice avrebbe dovuto utilizzare per giungere non solo all'affermazione di responsabilità esclusiva dei Convenuti, che c'ề stata. Il Giudice di Pace di Vallo della Lucania, Dott ssa R.
Barella, si è limitato, nel caso di specie ad una valutazione dei fatti, estremamente superficiale. […].
Difatti, alla Udienza del 5.10 10.2006, l'unica Teste di Parte Attrice, Sig.ra espressamente riferiva: ... l'autovettura FIATPUNTO, sbandando, Persona_1 invadeva la opposta corsia e direzione di marcia, quella impegnata dall'autocarro e da me, ed impattava l'autocarro nella parte laterale posteriore destra. […]
Ma vi è di più. Infatti, alla Udienza del 13.03.2007, l'unico Teste di Parte
Convenuta, Sig. espressamente riferisce: "..l'autocarro, con direzione Tes_2
S. Mrco di C.te - Via Pozillo, per evitare n ramo sporgente da un albero si allargava alla propria sinistra venendo successivamente impattato dall'autovettura Fiat
TO…”. […] Nella impugnata Sentenza non si rinviene la rappresentazione dell'Iter logico- all'affermazione di responsabilità esclusiva del Convenuto
(Contumace), che c'è stata, ma anche ad un'esatta quantificazione del risarcimento dovuto. Il Giudice di pace si è limitato ad una valutazione dei fatti, estremamente superficiale, tanto più che avrebbe potuto tenuto conto anche delle richieste di
Parte Attrice, avvalersi di Consulenti di avrebbero potuto fornirgli degli elementi di valutazioni migliori, e sicuramente più attendibili, nella valutazione e quantificazione del Risarcimento […]. (v. atto di appello). Per la conferma della sentenza, invece, stante l'inammissibilità e l'infondatezza dell'appello proposto, insisteva l'appellata,
[...] debitamente costituitasi. RT
Ciò posto e passando al merito, deve preliminarmente darsi atto della piena ammissibilità del gravame, la cui chiarezza in ordine, non solo alla
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individuazione delle questioni e dei punti non condivisi della sentenza gravata, ma anche alla confutazione delle argomentazioni agli stessi sottese, risulta del tutto rispondente ai dettami di cui all'art. 342 c.p.c. Secondo condivisa giurisprudenza, del resto, Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13535 del 30/05/2018; nonché Sez. Unite, sentenza n. 27199 del 16 novembre 2017). Quanto poi ai motivi con lo stesso articolati, i medesimi non possono che ritenersi, per le assorbenti ragioni di cui in seguito, privi di pregio, con la conseguente infondatezza dell'appello, così come proposto, dovendo addivenirsi in ogni caso ad una conferma del rigetto pronunciato in prime cure. Il contrasto tra quanto dedotto in citazione in ordine alla verificazione del sinistro ([…] il proprio veicolo, un autocarro Fiat, targato AA988HL, veniva impattato violentemente nella parte laterale posteriore sinistra dall'autovettura
Fiat TO, targata AR442WZ, di proprietà e dallo stesso Controparte_6 condotto […]), e quanto emerso dall'istruttoria espletata deposizione teste escusso, : […] “Ebbi modo di vedere l'autocarro che aveva direzione S. Tes_2
Marco di Castellabate – Via Pozzillo, il quale per evitare un ramo sporgente si allargava alla propria sinistra, venendo impattato dall'autovettura Fiat TO” […]) costituisce difatti elemento incontestato, oltre che emergente ictu oculi dalle risultanze raccolte, come efficacemente evidenziato anche dal Giudice di Pace (v. sentenza supra riportata). Anche la rappresentazione grafica offerta dal verbale di contestazione amichevole (allegato alla produzione di primo grado della compagnia assicurativa), debitamente sottoscritto dai conducenti dei veicoli coinvolti, pare descrivere una dinamica simile a quella descritta dal teste laddove viene indicato il veicolo B (autocarro) che impatta sul veicolo A (Fiat TO). Si pongono in linea con la dinamica descritta in citazione unicamente le dichiarazioni del teste di parte attrice (v. verbale del Persona_1
5/10/2006:[…] l'autovettura Fiat TO sbandando, invada l'opposta corsi e direzione di marcia […] ed impattava con l'autocarro nella parte laterale posteriore sinistra), che di per sé sole, tenuto conto delle risultanze probatorie prima descritte, non consento di accreditare la prospettazione attorea.
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Ebbene, l'incompatibilità di quanto dedotto in citazione con le risultanze istruttorie descritte, non avrebbe potuto indurre a conseguenze diverse dal, correttamente avutosi, rigetto della domanda, essendo rimasto privo di adeguati riscontri il verificarsi del sinistro secondo le modalità dedotte in giudizio, uniche oggetto dell'accertamento e del correlato onus probandi gravante sul danneggiato agente. Secondo consolidata giurisprudenza, infatti, il diritto al risarcimento del danno ha natura cd. eterodeterminata, trattandosi di diritto di credito a cosa generica, quale è il danaro, e dunque costituisce uno di quei diritti che sono individuati non già dall'indicazione della sola tipologia normativa di diritto fatta valere e del bene che ne è oggetto, ma anche e necessariamente dai fatti costitutivi che l'hanno originato (Cass.n.17408/12). In altri termini, nelle controversie risarcitorie i fatti posti a fondamento della domanda rappresentano autentici elementi costitutivi del diritto azionato, con la conseguenza che solo l'accertamento di quegli specifici fatti può condurre all'accoglimento della domanda stessa, la prova in giudizio di circostanze diverse, seppure dannose, inerendo una pretesa diversa ed ulteriore, per definizione non coincidente con il diritto fatto valere in quel giudizio. Argomenti a favore di tale impostazione si desumono dall'orientamento pretorio secondo cui Si ha domanda nuova, inammissibile in appello, per modificazione della "causa petendi" quando i nuovi elementi, dedotti innanzi al giudice di secondo grado, comportino il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato, modificando l'oggetto sostanziale dell'azione ed i termini della controversia, in modo da porre in essere una pretesa diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere in primo grado e sulla quale non si è svolto in quella sede il contraddittorio. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto sussistente un mutamento della "causa petendi" in un caso in cui, con la citazione, l'attore aveva proposto domanda di risarcimento danni da incidente stradale, deducendo che il sinistro si sarebbe verificato secondo determinate circostanze, e, con l'appello, aveva sostenuto che l'incidente si sarebbe verificato secondo una differente dinamica) (Cass.n.10128/03). Nonché dall'affermazione giurisprudenziale secondo cui Nel giudizio avente ad oggetto il risarcimento dei danni causati da un sinistro stradale, costituisce inammissibile mutamento della domanda la prospettazione, in grado di appello, di una dinamica del fatto diversa da quella allegata in primo grado. (Nella specie, l'attore in primo grado aveva allegato di essere stato urtato dal veicolo condotto dal convenuto mentre era in bicicletta;
in appello, invece, aveva allegato di essere stato urtato dal suddetto veicolo mentre si trovava a terra, dopo essere caduto dalla bicicletta in conseguenza di un precedente urto infertogli da un terzo. La S.C., confermando la decisione di merito, ha ritenuto inammissibile tale mutamento della domanda) (Cass.n.7540/09) Alla stregua di quanto precede, dunque, correttamente infondata è stata ritenuta la domanda, così come proposta in prime cure.
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Ragioni di completezza impongono di dare atto altresì dell'infondatezza delle censure in punto di mancata disposizione (motivata) della consulenza tecnica ad opera del Giudice di prime cure (v. sentenza supra riportata), avendo la giurisprudenza a più riprese chiarito come Il principio secondo cui il provvedimento che dispone la consulenza tecnica rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità, va contemperato con l'altro principio secondo cui il giudice deve sempre motivare adeguatamente la decisione adottata su una questione tecnica rilevante per la definizione della causa;
ne consegue che, quando il giudice disponga di elementi istruttori e di cognizioni proprie, integrati da presunzioni e da nozioni di comune esperienza, sufficienti a dar conto della decisione adottata, non può essere censurato il mancato esercizio di quel potere, mentre se la soluzione scelta non risulti adeguatamente motivata, è sindacabile in sede di legittimità sotto l'anzidetto profilo (Sez. 2, Sentenza n. 72 del 03/01/2011, Rv. 615839). Da quanto detto, pertanto, non può che derivare il rigetto dell'appello così come proposto, per l'acclarata infondatezza della domanda avanzata in prime cure, con il conseguenziale assorbimento di ogni altra doglianza, deduzione od eccezione, comunque sollevata o rilevabile in corso di causa, in applicazione del consolidato principio giurisprudenziale secondo cui il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Sez.
6 - L, Sentenza n. 12002 del 28/05/2014), ferma l'ulteriore precisazione secondo cui:
[…] In applicazione di detto principio, essendo il presente ricorso (per le ragioni che andranno ad esporsi nel prosieguo) prima facie infondato, appare superflua la fissazione di un termine per l'integrazione del contraddittorio nei confronti delle altre parti, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti (Sez. 2, Sentenza n. 21549 del 25/10/2016). Sulle spese Quanto alle spese, il rigetto dell'appello impone la condanna di parte appellante alla rifusione in favore della parte appellata costituitasi delle spese del presente giudizio, liquidate - in applicazione delle tabelle vigenti - tenuto conto del valore (fino a € 5.200,00), della non compiutamente svoltasi fase istruttoria, della natura e della complessità (media) della controversia, nonché del numero, dell'importanza e della complessità (media) delle questioni trattate.
7 Tribunale di Vallo della Lucania n. 327/2010 R.G. Affari Civili Contenziosi
PQM
il Tribunale Ordinario di Avellino, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott.ssa Benedetta Rossella Setta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti della Parte_1 CP_7
in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché di
[...]
, avverso n. 497/2009 del Giudice di Pace di Controparte_5
Vallo della Lucania, depositata in data 19/8/2009 e non notificata, respinta,
o comunque assorbita, ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede: rigetta l'appello così come proposto conferma per le ragioni di cui in parte motiva, la sentenza impugnata;
condanna
- Condanna a corrispondere in favore di CP_8 CP_1
, , le spese di lite che si
[...] Controparte_5 CP_2 liquidano in complessivi € 1.700,00 per compensi ed € 78,00 per esborsi, oltre spese generali al 15%, IVA, CPA, come per legge. Così deciso in data 28/03/2025 Il Giudice dott.ssa Benedetta Rossella Setta
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