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Sentenza 17 aprile 2024
Sentenza 17 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 17/04/2024, n. 765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 765 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice, dott. Emanuele Rocco, quale giudice del lavoro, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., entro il termine del
06.12.2023 ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 7674 del 2019 del
R.G. Lavoro e Previdenza riassunta con atto del 01.08.2023,
TRA
(CF: ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to Graziano Marrazzo del Foro di Nocera Inferiore e presso il cui studio elettivamente domicilia presso in Nocera Inferiore alla Via CP_1
D'Alessandro, 21/25.
RICORRENTE
CONTRO in persona dei curatori Controparte_2
fallimentari Avv. MICERA ROSALBA con studio in TORRE DEL
GRECO (NA) PIAZZALE CESARE BATTISTI, 11 e Dott.
[...]
VIA GIAN VINCENZO QUARANTA, 3 Controparte_3
CONVENUTO CONTUMACE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in riassunzione depositato il 01.08.2023, Parte_1
conveniva Giudiziale innanzi al Giudice del Controparte_4 Lavoro del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA per sentire accogliere le seguenti conclusioni a) Accogliere il presente ricorso e per l'effetto condannare in CP_2
persona del legale rapp.te p.t. con sede in Sant'Antonio Abate (Na) alla
Via Santa Maria la Carità snc p.iva al pagamento immediato P.IVA_1
in favore del ricorrente della somma di € 110.110,55 per le causali di cui innanzi e come analiticamente indicate nei conteggi analitici integranti il presente ricorso, o a quella maggiore o minore che dovesse essere accertata in corso di causa;
, oltre interessi dalla maturazione del credito;
b) a seguito del suindicato accertamento del rapporto di lavoro come effettivamente instauratosi tra le parti, si chiede ordinarsi la regolarizzazione contributiva del lavoratore presso l' Org_1
c) - Liquidare ex art. 423, 2° co c.p.c. in favore dell'istante il pagamento delle somme non contestate, ovvero nei limiti della quantità per cui sia raggiunta la prova o, si ritenga comunque accertato il diritto;
d) condannare la convenuta al risarcimento del danno per la svalutazione monetaria subito dalla ricorrente, il tutto con gli interessi legali sulla somma così rivalutata dal dì della maturazione del credito fino al soddisfo
e) condannare la convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario come da DM
55/2014 e succ. mod.”
Fissata l'udienza di discussione e ritualmente notificato ricorso e decreto, in Liquidazione Giudiziale non si costituiva. CP_2
Alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 c.p.c., depositate le note di discussione della sola parte ricorrente, la causa è stata assegnata a sentenza.
Pag. 2 di 6 Preliminarmente va dichiarata la contumacia di Controparte_5
che, nonostante rituale notifica del ricorso in riassunzione (giusta
[...]
relazione di notifica ex l. 53/1994 del 6.11.2023) non risulta costituita.
Ciò detto, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile nella misura in cui le domande ad esso sottese si dirigono verso una s.r.l. in Liquidazione
Giudiziale.
Ed invero, anche all'indomani della interruzione dell'originario Giudizio intentato contro e quindi in sede di “riassunzione”, il ricorrente CP_2
ha lasciato immutato sia il petitum che la causa petendi valorizzati nei confronti della società (già) datrice di lavoro.
Il ricorrente, pur notificando l'atto di riassunzione alla Controparte_5
, confeziona un petitum finale nel quale rivendica il proprio
[...]
diritto di credito per differenze retributive, TFR e mensilità insolute nei confronti di soggetto giuridico allo stato inesistente. CP_2
Il che, a ben vedere, preclude(rebbe) ogni ulteriore approfondimento della problematica.
Laddove, invece, si volesse valorizzare, in una prospettiva che plana sul versante “processuale”, la figura del destinatario della notifica dell'atto di riassunzione, per concludere che la questione della individuazione in concreto della “parte convenuta” va risolta non sul piano del soggetto del quale si chiede la condanna e/o nei confronti del quale si chiede un determinato accertamento, ma su quello del soggetto evocato in giudizio, devono approfondirsi alcuni concetti di fondo.
In vero la pretesa azionata continua ad essere associata in maniera indissolubile all'onere, evidentemente economico-patrimoniale, gravante sulla società e quindi sulla Liquidazione Giudiziale.
Pag. 3 di 6 Infatti, in buona sostanza, anche nel ricorso in riassunzione il D'Uva deduce di aver lavorato dalle dipendenze della convenuta con la qualifica professionale di OPERAIO con mansioni di AUTISTA/OPERATORE
ECOLOGICO livello 1 fino dal 3.05.2016 al 31/05/2019, data di cessazione del rapporto di lavoro per scadenza contrattuale.
Il ricorrente pertanto ha lamentato la mancata retribuzione delle mensilità di Novembre 2018 a Maggio 2019, nonché di tutte le somme dovute a titolo di Assegno al Nucleo Familiare ed emolumenti ed indennità varie,
ROL, 13° mensilità-ratei, ferie non godute, lavoro straordinario e TFR, concludendo per la condanna della propria ex datrice di lavoro al pagamento della somma complessiva di € 110.110,55
Ebbene, va segnalata l'inidoneità anche strutturale della domanda veicolata dal ricorrente con la perdurante competenza funzionale del Giudice del
Lavoro.
Tale soluzione è perfettamente in linea con il tracciato ermeneutico di riferimento ben sintetizzato da Cass. n.2991/2020, di cui si riportano i passaggi di maggiore impatto interpretativo. < La giurisprudenza di questa Corte è univoca nel ritenere che “in materia di procedure concorsuali, la competenza funzionale inderogabile del tribunale fallimentare, prevista dalla L. Fall., art. 24 e dal D.Lgs. n. 270 del 1999, art. 13, suo omologo nell'amministrazione straordinaria, opera con riferimento non solo alle controversie che traggono origine e fondamento dalla dichiarazione dello stato d'insolvenza ma anche a quelle destinate ad incidere sulla procedura concorsuale in quanto l'accertamento del credito verso il fallito costituisca premessa di una pretesa nei confronti della massa” (Cass. 15982/2018; Cass. 20350/2005), sicchè “sono azioni
Pag. 4 di 6 derivanti dal fallimento, ai sensi della L. Fall., art. 24, quelle che comunque incidono sul patrimonio del fallito, compresi gli accertamenti che costituiscono premessa di una pretesa nei confronti della massa, anche quando siano diretti a porre in essere il presupposto di una successiva sentenza di condanna” (Cass. 17279/2010; conf. Cass. 17388/2007; Cass.
7510/2002)
E' noto che nel riparto di cognizione tra il giudice del lavoro e quello del fallimento, il discrimine va individuato nelle rispettive prerogative speciali, spettando: a) al primo, quale giudice del rapporto, le controversie riguardanti lo status del lavoratore, in riferimento ai diritti riguardanti la corretta instaurazione, vigenza e cessazione del rapporto, la sua qualificazione e qualità, volte ad ottenere pronunce di mero accertamento oppure costitutive, come quelle di annullamento del licenziamento e di reintegrazione nel posto di lavoro;
b) alla cognizione del giudice fallimentare, invece, le controversie relative all'accertamento ed alla qualificazione dei diritti di credito dipendenti dal rapporto di lavoro, in funzione della partecipazione al concorso, secondo il regime di garanzia della par condicio creditorum e con effetti esclusivamente endoconcorsuali, ovvero destinate comunque ad incidere nella procedura concorsuale (Cass.
30 marzo 2018, n. 7990; Cass. 11 aprile 2023, n. 9621; CORTE DI
CASSAZIONE - Ordinanza 03 gennaio 2024, n. 94).
Consegue che la perimetrazione della domanda attorea anche nella formulazione della “riassunzione”, non consente soluzioni alternative, avuto anche riguardo alla totale mancanza di allegazioni attoree funzionali ad “esporre”, e quindi configurare in concreto, l'interesse del ricorrente a
Pag. 5 di 6 tutelare la propria posizione all'interno dell'impresa fallita, in almeno una delle possibili alternative paventate dalla giurisprudenza di legittimità.
Pertanto, la presente domanda volta a sollecitare al G.U.L. una pronuncia di condanna ad una determinata prestazione economico-patrimoniale in danno di società in Liquidazione Giudiziale, è preclusa alla cognizione del A.G.
“ordinaria”.
La mancanza di difese della curatela intimata esonera dalla pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, in persona del Giudice del Lavoro dottor Emanuele Rocco, definitivamente pronunciando in ordine alla pretesa azionata da con ricorso del 5/12/2019 così Parte_1
provvede:
a)dichiara l'improcedibilità della domanda attorea;
b)nulla per le spese di lite.
TORRE ANNUNZIATA, 17/4/2024 Il Giudice del lavoro
Dott. Emanuele Rocco
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice, dott. Emanuele Rocco, quale giudice del lavoro, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., entro il termine del
06.12.2023 ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 7674 del 2019 del
R.G. Lavoro e Previdenza riassunta con atto del 01.08.2023,
TRA
(CF: ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to Graziano Marrazzo del Foro di Nocera Inferiore e presso il cui studio elettivamente domicilia presso in Nocera Inferiore alla Via CP_1
D'Alessandro, 21/25.
RICORRENTE
CONTRO in persona dei curatori Controparte_2
fallimentari Avv. MICERA ROSALBA con studio in TORRE DEL
GRECO (NA) PIAZZALE CESARE BATTISTI, 11 e Dott.
[...]
VIA GIAN VINCENZO QUARANTA, 3 Controparte_3
CONVENUTO CONTUMACE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in riassunzione depositato il 01.08.2023, Parte_1
conveniva Giudiziale innanzi al Giudice del Controparte_4 Lavoro del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA per sentire accogliere le seguenti conclusioni a) Accogliere il presente ricorso e per l'effetto condannare in CP_2
persona del legale rapp.te p.t. con sede in Sant'Antonio Abate (Na) alla
Via Santa Maria la Carità snc p.iva al pagamento immediato P.IVA_1
in favore del ricorrente della somma di € 110.110,55 per le causali di cui innanzi e come analiticamente indicate nei conteggi analitici integranti il presente ricorso, o a quella maggiore o minore che dovesse essere accertata in corso di causa;
, oltre interessi dalla maturazione del credito;
b) a seguito del suindicato accertamento del rapporto di lavoro come effettivamente instauratosi tra le parti, si chiede ordinarsi la regolarizzazione contributiva del lavoratore presso l' Org_1
c) - Liquidare ex art. 423, 2° co c.p.c. in favore dell'istante il pagamento delle somme non contestate, ovvero nei limiti della quantità per cui sia raggiunta la prova o, si ritenga comunque accertato il diritto;
d) condannare la convenuta al risarcimento del danno per la svalutazione monetaria subito dalla ricorrente, il tutto con gli interessi legali sulla somma così rivalutata dal dì della maturazione del credito fino al soddisfo
e) condannare la convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario come da DM
55/2014 e succ. mod.”
Fissata l'udienza di discussione e ritualmente notificato ricorso e decreto, in Liquidazione Giudiziale non si costituiva. CP_2
Alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 c.p.c., depositate le note di discussione della sola parte ricorrente, la causa è stata assegnata a sentenza.
Pag. 2 di 6 Preliminarmente va dichiarata la contumacia di Controparte_5
che, nonostante rituale notifica del ricorso in riassunzione (giusta
[...]
relazione di notifica ex l. 53/1994 del 6.11.2023) non risulta costituita.
Ciò detto, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile nella misura in cui le domande ad esso sottese si dirigono verso una s.r.l. in Liquidazione
Giudiziale.
Ed invero, anche all'indomani della interruzione dell'originario Giudizio intentato contro e quindi in sede di “riassunzione”, il ricorrente CP_2
ha lasciato immutato sia il petitum che la causa petendi valorizzati nei confronti della società (già) datrice di lavoro.
Il ricorrente, pur notificando l'atto di riassunzione alla Controparte_5
, confeziona un petitum finale nel quale rivendica il proprio
[...]
diritto di credito per differenze retributive, TFR e mensilità insolute nei confronti di soggetto giuridico allo stato inesistente. CP_2
Il che, a ben vedere, preclude(rebbe) ogni ulteriore approfondimento della problematica.
Laddove, invece, si volesse valorizzare, in una prospettiva che plana sul versante “processuale”, la figura del destinatario della notifica dell'atto di riassunzione, per concludere che la questione della individuazione in concreto della “parte convenuta” va risolta non sul piano del soggetto del quale si chiede la condanna e/o nei confronti del quale si chiede un determinato accertamento, ma su quello del soggetto evocato in giudizio, devono approfondirsi alcuni concetti di fondo.
In vero la pretesa azionata continua ad essere associata in maniera indissolubile all'onere, evidentemente economico-patrimoniale, gravante sulla società e quindi sulla Liquidazione Giudiziale.
Pag. 3 di 6 Infatti, in buona sostanza, anche nel ricorso in riassunzione il D'Uva deduce di aver lavorato dalle dipendenze della convenuta con la qualifica professionale di OPERAIO con mansioni di AUTISTA/OPERATORE
ECOLOGICO livello 1 fino dal 3.05.2016 al 31/05/2019, data di cessazione del rapporto di lavoro per scadenza contrattuale.
Il ricorrente pertanto ha lamentato la mancata retribuzione delle mensilità di Novembre 2018 a Maggio 2019, nonché di tutte le somme dovute a titolo di Assegno al Nucleo Familiare ed emolumenti ed indennità varie,
ROL, 13° mensilità-ratei, ferie non godute, lavoro straordinario e TFR, concludendo per la condanna della propria ex datrice di lavoro al pagamento della somma complessiva di € 110.110,55
Ebbene, va segnalata l'inidoneità anche strutturale della domanda veicolata dal ricorrente con la perdurante competenza funzionale del Giudice del
Lavoro.
Tale soluzione è perfettamente in linea con il tracciato ermeneutico di riferimento ben sintetizzato da Cass. n.2991/2020, di cui si riportano i passaggi di maggiore impatto interpretativo. < La giurisprudenza di questa Corte è univoca nel ritenere che “in materia di procedure concorsuali, la competenza funzionale inderogabile del tribunale fallimentare, prevista dalla L. Fall., art. 24 e dal D.Lgs. n. 270 del 1999, art. 13, suo omologo nell'amministrazione straordinaria, opera con riferimento non solo alle controversie che traggono origine e fondamento dalla dichiarazione dello stato d'insolvenza ma anche a quelle destinate ad incidere sulla procedura concorsuale in quanto l'accertamento del credito verso il fallito costituisca premessa di una pretesa nei confronti della massa” (Cass. 15982/2018; Cass. 20350/2005), sicchè “sono azioni
Pag. 4 di 6 derivanti dal fallimento, ai sensi della L. Fall., art. 24, quelle che comunque incidono sul patrimonio del fallito, compresi gli accertamenti che costituiscono premessa di una pretesa nei confronti della massa, anche quando siano diretti a porre in essere il presupposto di una successiva sentenza di condanna” (Cass. 17279/2010; conf. Cass. 17388/2007; Cass.
7510/2002)
E' noto che nel riparto di cognizione tra il giudice del lavoro e quello del fallimento, il discrimine va individuato nelle rispettive prerogative speciali, spettando: a) al primo, quale giudice del rapporto, le controversie riguardanti lo status del lavoratore, in riferimento ai diritti riguardanti la corretta instaurazione, vigenza e cessazione del rapporto, la sua qualificazione e qualità, volte ad ottenere pronunce di mero accertamento oppure costitutive, come quelle di annullamento del licenziamento e di reintegrazione nel posto di lavoro;
b) alla cognizione del giudice fallimentare, invece, le controversie relative all'accertamento ed alla qualificazione dei diritti di credito dipendenti dal rapporto di lavoro, in funzione della partecipazione al concorso, secondo il regime di garanzia della par condicio creditorum e con effetti esclusivamente endoconcorsuali, ovvero destinate comunque ad incidere nella procedura concorsuale (Cass.
30 marzo 2018, n. 7990; Cass. 11 aprile 2023, n. 9621; CORTE DI
CASSAZIONE - Ordinanza 03 gennaio 2024, n. 94).
Consegue che la perimetrazione della domanda attorea anche nella formulazione della “riassunzione”, non consente soluzioni alternative, avuto anche riguardo alla totale mancanza di allegazioni attoree funzionali ad “esporre”, e quindi configurare in concreto, l'interesse del ricorrente a
Pag. 5 di 6 tutelare la propria posizione all'interno dell'impresa fallita, in almeno una delle possibili alternative paventate dalla giurisprudenza di legittimità.
Pertanto, la presente domanda volta a sollecitare al G.U.L. una pronuncia di condanna ad una determinata prestazione economico-patrimoniale in danno di società in Liquidazione Giudiziale, è preclusa alla cognizione del A.G.
“ordinaria”.
La mancanza di difese della curatela intimata esonera dalla pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, in persona del Giudice del Lavoro dottor Emanuele Rocco, definitivamente pronunciando in ordine alla pretesa azionata da con ricorso del 5/12/2019 così Parte_1
provvede:
a)dichiara l'improcedibilità della domanda attorea;
b)nulla per le spese di lite.
TORRE ANNUNZIATA, 17/4/2024 Il Giudice del lavoro
Dott. Emanuele Rocco
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