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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 22/10/2025, n. 910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 910 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3859/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nelle persone dei Giudici
dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott.ssa Silvia Migliori, Giudice dott.ssa Carmen Giraldi, Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3859/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LEONI ICILIA e, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA G. MAZZINI N. 4 40137 BOLOGNA presso il difensore avv. LEONI ICILIA
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DEL Controparte_1 C.F._2 MA AR ANGELA, elettivamente domiciliato in PIAZZA DEI MARTIRI 1 40121 BOLOGNA presso il difensore avv. DEL MA AR ANGELA
ATTORE/I P.M. INTERVENUTO
Oggetto: scioglimento del matrimonio
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio proposta con ricorso in data 18/03/2025; rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio a Bologna, il 27.04.2014 – atto n. 128, Parte I, anno 2014; rilevato che dalla loro unione è nata una figlia, (Bologna, 07.08.2014); Per_1 rilevato, altresì, che i coniugi si sono separati con sentenza parziale n. 999/2017 pubblicata il 09.06.2017, cui è seguita la sentenza definitiva di separazione n. 1648/2018 (del 24.05.2018) considerato che, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione (03.10.2025) è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c. preso atto della volontà inequivoca manifestata dalle parti di non volersi riconciliare;
rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3 n. 2 lett. b), L. 898/1970 e successive modificazioni e che sono trascorsi più di sei mesi dalla comparizione personale delle parti dinnanzi al Presidente del Tribunale, essendo stata emessa la sentenza parziale sul vincolo nel giugno del 2017, senza che sia ripresa la comunione matrimoniale;
ritenuto, pertanto, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo della separazione e alla volontà espressa delle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono ai figli minori un equo apporto di entrambe le figure genitoriali;
visto l'intervento del P.M. in data 06.06.2025; visto l'art. 473bis.51, comma 4, c.p.c.;
P . Q . M . Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra:
(nata a [...], il [...]) Parte_1
e
(nato a [...], il [...]) Controparte_1
Unitisi in matrimonio a Bologna, il 27.04.2014 – atto n. 128, Parte I, anno 2014
- Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bologna di procedere all'annotazione della presente sentenza;
omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la separazione coniugale è sottoposta alle seguenti condizioni:
- la figlia minore è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione presso Per_1 la madre in via Porrettana n. 464 Casalecchio di Reno (BO) ove la minore manterrà la residenza anche ai fini anagrafici.
Le decisioni di maggior interesse relative alla minore saranno assunte di comune accordo Per_1 tra i genitori tenuto conto delle capacità e dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia. Ciascun genitore prenderà le decisioni di ordinaria amministrazione quando ha la figlia presso di sé.
- i tempi di permanenza della minore con il padre seguano il seguente Per_1 Controparte_1 calendario di visita: salvo diverse intese da convenirsi con la madre, ovvero in caso di impedimento da comunicarsi con tempestivo preavviso, il sig. potrà vedere e tenere con sé la figlia minore , Controparte_1 Per_1 due fine settimana alternati al mese, dal sabato mattina ad ore 12.00 alla domenica sera alle ore 20.30 (con pernottamento nei fine settimana di spettanza del padre), un pomeriggio infrasettimanale – da concordare preventivamente con la madre – sino alle ore 20,30 nella settimana in cui il fine settimana è di competenza del padre e due pomeriggi infrasettimanali – da concordare preventivamente con la madre – sino alle ore 20.30 nella settimana in cui il fine settimana è di competenza della madre;
- in ogni caso, i coniugi valutata pure la necessità di evitare ulteriore pregiudizio alla serenità e stabilità della piccola si impegnano, reciprocamente, a “gestire” la minore con flessibilità e disponibilità, Per_1 assicurando a la possibilità di trascorrere il maggior tempo possibile anche con il padre in determinate Per_1 occasioni (a titolo esemplificativo feste di famiglia) assicurandogli, inoltre, la continuità dei rapporti con i nonni, gli zii, i cugini, di entrambi i rami parentali., il tutto previo accordo specifico con la madre;
- durante le vacanze estive, il sig. potrà trascorrere con la minore giorni 15 anche Controparte_1 Per_1 non consecutivi, periodo che verrà definito, d'intesa con la madre, compatibilmente con le ferie estive di entrambi i genitori, almeno 20 giorni prima, ferma la facoltà dei genitori di concordare congiuntamente ulteriori periodi di permanenza della minore con il padre;
- durante le festività natalizie i genitori trascorreranno con la minore ad anni alterni, rispettivamente, il Per_1 periodo dal 23 al 30 dicembre e il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le festività pasquali, in egual modo, i genitori trascorreranno con la minore ad anni alterni, rispettivamente il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo (per l'anno di spettanza del padre sarà previsto il pernottamento) ferma la facoltà dei genitori di concordare congiuntamente diversi periodi di permanenza in occasione di ponti, festività, settimane bianche;
- i genitori si impegnano a comunicare all'altro il luogo ove trascorrerà con la minore le vacanze estive, natalizie, etc. Il padre si impegna inoltre a comunicare alla madre, durante periodi o momenti di permanenza della minore con lo stesso, il programma e attività della giornata;
- i genitori si impegnano a comunicare, ai sensi dell'art. 337 sexies c.c, all'altro l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni mediante lettera raccomandata da inviare presso la residenza di ciascun coniuge. La mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno verificatosi a carico dell'altro genitore o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto.
- il sig. contribuirà al mantenimento ordinario della figlia minore , fino Controparte_1 Per_1 alla sua indipendenza economica, con l'importo mensile di euro 300,00 oltre rivalutazione annuale ISTAT, mantenimento che verrà versato direttamente sul conto corrente, già noto al padre, intestato alla sig.ra entro il giorno 15 di ogni mese;
Parte_1
- sempre a titolo di concorso nel mantenimento della minore, il sig. contribuirà, altresì, Controparte_1 in misura del 50%, al pagamento delle spese straordinarie da sostenere per la minore. Tali spese vengono indicate in: spese scolastiche (tasse, iscrizioni, libri, gite scolastiche, autobus, centri estivi, computer); spese per attività sportive, abbigliamento incluso, e ricreative;
spese mediche non mutuabili, ticket sanitari, apparecchi ortodontici, spese per occhiali e visite specialistiche, interventi chirurgici di urgenza che non fosse possibile eseguire in presidi sanitari pubblici. Per le spese straordinarie i genitori dovranno giungere, preventivamente ed espressamente, ad un accordo in ordine all'ammontare e alla scelta di dette spese, con la sola eccezione delle urgenze terapeutiche. Ciascun coniuge, quindi, potrà ottenere dall'altro il rimborso della metà di tali spese dietro esibizione della documentazione attestante l'esborso. Per tutto quanto non espressamente menzionato le parti prenderanno a riferimento il Protocollo che regolamenta le spese relative alla prole in vigore al momento presso il Tribunale di Bologna;
- le parti si impegnano a rilasciarsi reciproco assenso per l'ottenimento e rinnovo del passaporto e, per quanto occorrer possa, lo rilasciano col presente atto, anche in riferimento ai viaggi all'estero della minore accompagnata indifferentemente da ciascun genitore;
- per espresso accordo tra le parti, le detrazioni spettanti per i figli a carico saranno di competenza al 50% per ciascuno dei due genitori;
- l'Assegno Unico Universale resterà di competenza al 50% per ciascuno dei due genitori, con reciproco impegno delle parti a fornirsi eventuale documentazione necessaria all'ottenimento del beneficio, come pure a firmare i moduli che dovessero essere necessari per far ottenere all'altro genitore detto emolumento e/o altri che dovessero essere erogati dallo Stato o da altri Enti, pubblici o privati;
- le parti si danno reciprocamente atto di essere economicamente indipendenti, con vicendevole rinuncia alla corresponsione dell'assegno di divorzio;
- le spese legali del presente giudizio si intendono integralmente compensate, con rinuncia dei difensori alla solidarietà di cui alla Legge Professionale.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 10.10.2025
Il Presidente estensore dott. Bruno Perla
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nelle persone dei Giudici
dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott.ssa Silvia Migliori, Giudice dott.ssa Carmen Giraldi, Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3859/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LEONI ICILIA e, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA G. MAZZINI N. 4 40137 BOLOGNA presso il difensore avv. LEONI ICILIA
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DEL Controparte_1 C.F._2 MA AR ANGELA, elettivamente domiciliato in PIAZZA DEI MARTIRI 1 40121 BOLOGNA presso il difensore avv. DEL MA AR ANGELA
ATTORE/I P.M. INTERVENUTO
Oggetto: scioglimento del matrimonio
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio proposta con ricorso in data 18/03/2025; rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio a Bologna, il 27.04.2014 – atto n. 128, Parte I, anno 2014; rilevato che dalla loro unione è nata una figlia, (Bologna, 07.08.2014); Per_1 rilevato, altresì, che i coniugi si sono separati con sentenza parziale n. 999/2017 pubblicata il 09.06.2017, cui è seguita la sentenza definitiva di separazione n. 1648/2018 (del 24.05.2018) considerato che, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione (03.10.2025) è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c. preso atto della volontà inequivoca manifestata dalle parti di non volersi riconciliare;
rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3 n. 2 lett. b), L. 898/1970 e successive modificazioni e che sono trascorsi più di sei mesi dalla comparizione personale delle parti dinnanzi al Presidente del Tribunale, essendo stata emessa la sentenza parziale sul vincolo nel giugno del 2017, senza che sia ripresa la comunione matrimoniale;
ritenuto, pertanto, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo della separazione e alla volontà espressa delle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono ai figli minori un equo apporto di entrambe le figure genitoriali;
visto l'intervento del P.M. in data 06.06.2025; visto l'art. 473bis.51, comma 4, c.p.c.;
P . Q . M . Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra:
(nata a [...], il [...]) Parte_1
e
(nato a [...], il [...]) Controparte_1
Unitisi in matrimonio a Bologna, il 27.04.2014 – atto n. 128, Parte I, anno 2014
- Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bologna di procedere all'annotazione della presente sentenza;
omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la separazione coniugale è sottoposta alle seguenti condizioni:
- la figlia minore è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione presso Per_1 la madre in via Porrettana n. 464 Casalecchio di Reno (BO) ove la minore manterrà la residenza anche ai fini anagrafici.
Le decisioni di maggior interesse relative alla minore saranno assunte di comune accordo Per_1 tra i genitori tenuto conto delle capacità e dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia. Ciascun genitore prenderà le decisioni di ordinaria amministrazione quando ha la figlia presso di sé.
- i tempi di permanenza della minore con il padre seguano il seguente Per_1 Controparte_1 calendario di visita: salvo diverse intese da convenirsi con la madre, ovvero in caso di impedimento da comunicarsi con tempestivo preavviso, il sig. potrà vedere e tenere con sé la figlia minore , Controparte_1 Per_1 due fine settimana alternati al mese, dal sabato mattina ad ore 12.00 alla domenica sera alle ore 20.30 (con pernottamento nei fine settimana di spettanza del padre), un pomeriggio infrasettimanale – da concordare preventivamente con la madre – sino alle ore 20,30 nella settimana in cui il fine settimana è di competenza del padre e due pomeriggi infrasettimanali – da concordare preventivamente con la madre – sino alle ore 20.30 nella settimana in cui il fine settimana è di competenza della madre;
- in ogni caso, i coniugi valutata pure la necessità di evitare ulteriore pregiudizio alla serenità e stabilità della piccola si impegnano, reciprocamente, a “gestire” la minore con flessibilità e disponibilità, Per_1 assicurando a la possibilità di trascorrere il maggior tempo possibile anche con il padre in determinate Per_1 occasioni (a titolo esemplificativo feste di famiglia) assicurandogli, inoltre, la continuità dei rapporti con i nonni, gli zii, i cugini, di entrambi i rami parentali., il tutto previo accordo specifico con la madre;
- durante le vacanze estive, il sig. potrà trascorrere con la minore giorni 15 anche Controparte_1 Per_1 non consecutivi, periodo che verrà definito, d'intesa con la madre, compatibilmente con le ferie estive di entrambi i genitori, almeno 20 giorni prima, ferma la facoltà dei genitori di concordare congiuntamente ulteriori periodi di permanenza della minore con il padre;
- durante le festività natalizie i genitori trascorreranno con la minore ad anni alterni, rispettivamente, il Per_1 periodo dal 23 al 30 dicembre e il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le festività pasquali, in egual modo, i genitori trascorreranno con la minore ad anni alterni, rispettivamente il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo (per l'anno di spettanza del padre sarà previsto il pernottamento) ferma la facoltà dei genitori di concordare congiuntamente diversi periodi di permanenza in occasione di ponti, festività, settimane bianche;
- i genitori si impegnano a comunicare all'altro il luogo ove trascorrerà con la minore le vacanze estive, natalizie, etc. Il padre si impegna inoltre a comunicare alla madre, durante periodi o momenti di permanenza della minore con lo stesso, il programma e attività della giornata;
- i genitori si impegnano a comunicare, ai sensi dell'art. 337 sexies c.c, all'altro l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni mediante lettera raccomandata da inviare presso la residenza di ciascun coniuge. La mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno verificatosi a carico dell'altro genitore o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto.
- il sig. contribuirà al mantenimento ordinario della figlia minore , fino Controparte_1 Per_1 alla sua indipendenza economica, con l'importo mensile di euro 300,00 oltre rivalutazione annuale ISTAT, mantenimento che verrà versato direttamente sul conto corrente, già noto al padre, intestato alla sig.ra entro il giorno 15 di ogni mese;
Parte_1
- sempre a titolo di concorso nel mantenimento della minore, il sig. contribuirà, altresì, Controparte_1 in misura del 50%, al pagamento delle spese straordinarie da sostenere per la minore. Tali spese vengono indicate in: spese scolastiche (tasse, iscrizioni, libri, gite scolastiche, autobus, centri estivi, computer); spese per attività sportive, abbigliamento incluso, e ricreative;
spese mediche non mutuabili, ticket sanitari, apparecchi ortodontici, spese per occhiali e visite specialistiche, interventi chirurgici di urgenza che non fosse possibile eseguire in presidi sanitari pubblici. Per le spese straordinarie i genitori dovranno giungere, preventivamente ed espressamente, ad un accordo in ordine all'ammontare e alla scelta di dette spese, con la sola eccezione delle urgenze terapeutiche. Ciascun coniuge, quindi, potrà ottenere dall'altro il rimborso della metà di tali spese dietro esibizione della documentazione attestante l'esborso. Per tutto quanto non espressamente menzionato le parti prenderanno a riferimento il Protocollo che regolamenta le spese relative alla prole in vigore al momento presso il Tribunale di Bologna;
- le parti si impegnano a rilasciarsi reciproco assenso per l'ottenimento e rinnovo del passaporto e, per quanto occorrer possa, lo rilasciano col presente atto, anche in riferimento ai viaggi all'estero della minore accompagnata indifferentemente da ciascun genitore;
- per espresso accordo tra le parti, le detrazioni spettanti per i figli a carico saranno di competenza al 50% per ciascuno dei due genitori;
- l'Assegno Unico Universale resterà di competenza al 50% per ciascuno dei due genitori, con reciproco impegno delle parti a fornirsi eventuale documentazione necessaria all'ottenimento del beneficio, come pure a firmare i moduli che dovessero essere necessari per far ottenere all'altro genitore detto emolumento e/o altri che dovessero essere erogati dallo Stato o da altri Enti, pubblici o privati;
- le parti si danno reciprocamente atto di essere economicamente indipendenti, con vicendevole rinuncia alla corresponsione dell'assegno di divorzio;
- le spese legali del presente giudizio si intendono integralmente compensate, con rinuncia dei difensori alla solidarietà di cui alla Legge Professionale.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 10.10.2025
Il Presidente estensore dott. Bruno Perla