Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 20/02/2025, n. 218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 218 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
dr. Emilio Sirianni Presidente estensore dr. Rosario Murgida Consigliere
dr. ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere
riunita in camera di consiglio ha deliberato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 235 del Ruolo generale contenzioso Lavoro dell'anno 2022 e vertente
tra
(avv. Domenico Naso); Parte_1
appellante
e
(Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro); Controparte_1
appellato
Oggetto: Appello a sentenza del tribunale di Vibo Valentia. Riallineamento carriera comparto scuola, ex art. 4, c. 3, dpr n. 399/1988.
Conclusioni: come da rispettivi atti di causa.
FATTO
scuola secondaria di I grado che dal 1.9.1999 è stata assunta a tempo indeterminato dall'amministrazione scolastica statale dopo aver “svolto servizi preruolo presso istituti
scolastici statali” (così deduce in ricorso) sin dall'anno scolastico 1989/90, ha chiesto che, in applicazione dell'art. 4, c. 3, del dpr n. 399/19881, le fosse riconosciuta, dal compimento del diciottesimo anno di servizio, l'anzianità di preruolo che, al momento della ricostruzione della carriera conseguente alla sua immissione in ruolo, le era stata decurtata ai sensi dell'art. 485 del d.lgs. n. 297/19942. Ha perciò rivendicato, per effetto del riallineamento derivante dal recupero del residuo di anzianità di servizio che le competeva,
l'inquadramento nello scaglione stipendiale 15-20 anni a decorrere dal l.5.2009, con conseguente condanna dell'amministrazione scolastica al pagamento delle differenze retributive maturate, all'erogazione dell'incremento mensile derivante dalla progressione economica, alla regolarizzazione contributiva e previdenziale dovuta.
2. Il tribunale di Vibo Valentia ha rigettato il ricorso perché ha ritenuto che la disposizione normativa invocata dalla ricorrente sia stata abrogata dall'art. 69 del d.lgs. n.
165/2001, che sancisce la sopravvenuta inefficacia delle norme speciali del pubblico impiego al momento della sottoscrizione dei contratti collettivi del quadriennio 1998-2001.
3. La ricorrente appella la decisione e ne chiede l'integrale riforma perché invece sostiene: 1) che quella disposizione è ancora vigente in quanto espressamente confermata dall'art. 66, c. 6, del CCNL di comparto del 4.8.1995, con una previsione che, a sua volta, 1 Che così recita: “Al compimento del sedicesimo anno per i docenti laureati della scuola secondaria superiore, del diciottesimo anno per i coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola materna ed elementare, della scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore, del ventesimo anno per il personale ausiliario e collaboratore, del ventiquattresimo anno per i docenti dei conservatori di musica e delle accademie, l'anzianità utile ai soli fini economici
è interamente valida ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali”. trova riscontro nei contratti collettivi che si sono succeduti nel tempo;
2) che comunque la medesima disposizione, in quanto attiene alla ricostruzione della carriera, esula dalla competenza dei contratti collettivi di lavoro che disciplinano il trattamento economico del personale scolastico e, quindi, non incidono sulla valutazione giuridica “degli anni di
precariato congelati” che quella stessa disposizione contempla.
4. Nella resistenza del dicastero appellato che, nel chiedere la conferma della sentenza impugnata, “in ogni caso” eccepisce la insussistenza “dei requisiti” di applicabilità
della disposizione normativa invocata, ribadendo quanto aveva già dedotto in primo grado circa l'effettiva durata del servizio preruolo della ricorrente, che è “pari a solo un anno e dieci
mesi, in quanto la residua attività asseritamente prestata non sarebbe idonea a costituire pregresso
valido ai fini economici e giuridici” ai sensi dell'art. 485, c. 6, del d.lgs. n. 297/1994.
5. La Corte ha invitato la ricorrente a produrre certificazione attestante i periodi di effettivo servizio svolti prima di essere immessa in ruolo e, autorizzato il deposito di note e sentiti i difensori comparsi, ha deciso come da separato dispositivo.
DIRITTO
6. L'appello non può essere accolto.
7. Si conviene con l'appellante quando sostiene che la norma di cui invoca l'applicazione è ancora vigente, perché in tal senso in effetti depone il concatenarsi dei rimandi che si rinvengono nei contratti collettivi di comparto succedutisi nel tempo. La
conferma delle disposizioni “definite dall'art. 4 del dpr 23.8.1998 n. 399” si rinviene, invero,
espressamente sancita dall'art. 66, c. 6, del ccnl 4.8.1995, la cui vigenza, a sua volta, è
affermata dall'art. 142, c. 1, lett. f) n. 8, del ccnl 24.7.20033 (che tra le norme ancora applicabili dopo la stipula di quello stesso contratto collettivo annovera proprio il comma 6 dell'art. 66
succitato, in materia di “riconoscimento servizi non di ruolo”) e, negli stessi identici termini, dall'art. 146, c. 1, lett. g) n. 8, del ccnl 29.9.2007. Sicché quella stessa norma, nel periodo che qui interessa, non può reputarsi abrogata, come invece afferma la gravata sentenza.
8. Tuttavia, la ricostruzione della carriera disciplinata dal primo comma dell'art. 485
del d.lgs. n. 297/1994 – con una disposizione che ratione temporis prevedeva il riconoscimento di soli due terzi del periodo eccedente i primi quattro anni di servizio non di ruolo e che dunque giustificava il successivo recupero del residuo, secondo il meccanismo di riallineamento contemplato dall'art. 4, c. 3, del dpr n. 399/1988 – presuppone che i servizi di preruolo siano riconoscibili ai sensi del sesto comma del medesimo art. 4854.
9. E sarebbe stato onere della ricorrente provale tale circostanza. Al fine di accertare la quale il collegio, attivando i propri poteri d'ufficio, con ordinanza del 26\5\2024, ha invitato l'appellante a produrre un idoneo certificato di servizio.
Sennonché il documento da questa prodotto in data 3\7\2024 non risulta utile allo scopo.
Si tratta di un certificato intestato all'Istituto comprensivo Statale “Rocco Romano” di San
Calogero (VV) che reca come ultimo anno di servizio proprio presso quell'istituto l'a.s.
2008/2009 e la circostanza è già singolare atteso che la ricorrente ha dedotto di essere ancora in servizio alla data di proposizione del ricorso, ma soprattutto si tratta di un documento privo di data e firma, composto da molti fogli che non recano nessuna attestazione di continuità e nel quale il nome della ricorrente compare solo nel primo di essi.
Un documento evidentemente inidoneo a fornire la prova che qui interessa
L'appellante, pertanto, non ha assolto all'onere di provare servizi di preruolo riconoscibili ai sensi della disposizione invocata.
10. Con la diversa motivazione fin qui esposta, la decisione di rigetto impugnata merita pertanto conferma. 11. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in considerazione del valore indeterminabile della controversia e dei parametri dettati dal DM
Giustizia n. 55/2014 nella formulazione vigente.
12. Stante l'esito dell'impugnazione ricorrono le condizioni (e se ne dà atto) del c.d.
raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente decidendo sull'appello proposto da avverso la sentenza Parte_2
del Tribunale di Vibo Valentia del 6\10\2021, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 3.200, oltre accessori;
3) dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n.
115, inserito dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione dallo stesso proposta, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13, salva eventuale verifica in sede competente.
Catanzaro, 20\2\2025.
Il Presidente ed estensore
dr. Emilio Sirianni 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Che nella formulazione all'epoca vigente così recitava: “Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, immesso in ruolo a far data dall'anno scolastico 2023/2024 e confermato in ruolo, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo”. 3 Che così recita: “1) In applicazione dell'art.69, comma 1, del d.lgs. n.165/2001 , tutte le norme generali e speciali del pubblico impiego vigenti alla data del 13 gennaio 1994 e non abrogate divengono non applicabili con la firma definitiva del presente CCNL, con l'eccezione delle seguenti norme e di quelle richiamate nel testo del presente CCNL che, invece, continuano a trovare applicazione nel comparto scuola: … f) la seguente normativa … 8) Art. 66, commi 6 e 7, del CCNL
4.08.95 (riconoscimento servizi non di ruolo e insegnanti di religione)”. 4 Che così recita: “I servizi di cui ai precedenti commi sono riconosciuti purché prestati senza demerito e con il possesso, ove richiesto, del titolo di studio prescritto o comunque riconosciuto valido per effetto di apposito provvedimento legislativo”.