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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 24/03/2025, n. 426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 426 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2866/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA Il Tribunale composto dai signori Magistrati: Dott. Alessandro SCIALABBA PRESIDENTE Dott. Rossella MASTROPIETRO GIUDICE Dott. Alberto Angelo BALZANI GIUDICE REL. Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2866/2023 R.G./F avente per oggetto cessazione effetti civili del matrimonio promossa congiuntamente da:
, Parte_1 nata a [...] il [...], residente in [...], c.f.
, cittadina rumena, titolo di studio diploma di scuola superiore professione: ausiliaria part C.F._1 time, e
, CP_1 nato a [...], il [...], residente in 27404 Heeslingen, Die Dorfwiesen n°3, Germania, c.f.
, cittadino rumeno, titolo di studio: diploma di scuola superiore, professione: dipendente, C.F._2 e difesi dall'Avv. Silvia Bardesono del Foro di Torino, C.F. (Pec C.F._3
, e dall'Avv. Alessandra Vairus del Foro di Torino C.F. Email_1
(Pec , fax 011/800.37.80, con domicilio C.F._4 Email_2 eletto presso lo studio di quest ultima in Torino, Via Botero n°16 Con l'intervento del PM Parti Ricorrenti Con l'intervento del Pubblico Ministero che ha concluso nei seguenti sensi: “ Visto, il PM Gabriella Viglione esprime parere favorevole In data: 04/02/2025” Collegio delli 19.3.2025 CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da note depositate in PCT Il 9.1.2025 richiamanti il ricorso introduttivo divorzile del seguente letterale tenore:
“I Sig.ri e , ut supra rappresentati difesi e domiciliati, congiunta-mente Parte_1 CP_1 CHIEDONO
-che l'Ill.mo Sig. Presidente del Tribunale di Ivrea voglia fissare udienza di comparizione dei coniugi avanti al Giudice Relatore, nelle forme dell'udienza figurata dichiarando, a tal fine, di non volersi riconciliare: -che, per l'effetto, venga pronunciata sentenza per l'omologa degli accordi intervenuti tra le parti, con ogni altra consequenziale pronuncia di legge, - che, decorsi i termini di legge, venga pronunciata sentenza di scioglimento del matrimonio cele-brato con rito civile, in regime di separazione dei beni, in Comune di Agliè (TO), in data 31.5.2018, dando disposizione all'Ufficiale di Stato Civile perché effettui le annotazioni conseguenti, alle se-guenti CONDIZIONI
1)Autorizzare i coniugi a vivere separati.
2)La sig.ra continuerà a vivere nella casa coniugale, i cui arredi rimarranno nella disponibilità della stessa. Parte_1
3)Il Sig. ha già provveduto a spostare la propria residenza all'estero, in Germania4) CP_1 I coniugi dichiarano di aver già provveduto a disciplinare consensualmente ogni ulteriore rap-porto economico e finanziario tra di essi pendente, di essere economicamente autonomi e au-tosufficienti e di non aver reciprocamente più nulla a che pretendere a titolo di mantenimento né per qualsivoglia altra pretesa, ragione o titolo.”
pagina 1 di 2 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione La domanda di scioglimento del matrimonio civile appare accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, e successive modifiche. Invero, le Parti davano atto che Sig.ri e hanno contratto matrimonio, con rito civile, in regime di separazione Parte_1 CP_1 dei beni in Comune di Agliè (TO), in data 31.5.2018, con atto registrato al n°3, parte I, serie A anno 2018 e che dalla loro unione non sono nati figli. Separati con sentenza n. 641/2024 emessa dal Tribunale di Ivrea, pubblicata in data 22.05.2024, passata in giudicato in data 24.12.2024. Ciò posto, evidenzia il Collegio come sia provata l'esistenza di una sentenza di separazione in RG 2866/2023 passata in giudicato. Inoltre, la domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per il termine di legge. Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione in tale senso. E' dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita, come affermato dalle parti. Stante la natura e l'esito della causa, le spese di lite vengono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea, nel contraddittorio fra le parti, Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e iscrizione i cui Parte_1 CP_1 estremi sono precisati in narrativa. Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Agliè (TO) di provvedere alle incombenze di legge;
Prende atto ex art 473 bis.51 cpc delle condizioni divorzili indicate dalle Parti sopra riportate. Dichiara le spese di lite integralmente compensate. Manda alla Cancelleria per le incombenze tutte di competenza. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di Ivrea in data 19.3.2025 IL PRESIDENTE Dott. Alessandro SCIALABBA IL GIUDICE EST. Dott. Alberto Angelo BALZANI
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA Il Tribunale composto dai signori Magistrati: Dott. Alessandro SCIALABBA PRESIDENTE Dott. Rossella MASTROPIETRO GIUDICE Dott. Alberto Angelo BALZANI GIUDICE REL. Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2866/2023 R.G./F avente per oggetto cessazione effetti civili del matrimonio promossa congiuntamente da:
, Parte_1 nata a [...] il [...], residente in [...], c.f.
, cittadina rumena, titolo di studio diploma di scuola superiore professione: ausiliaria part C.F._1 time, e
, CP_1 nato a [...], il [...], residente in 27404 Heeslingen, Die Dorfwiesen n°3, Germania, c.f.
, cittadino rumeno, titolo di studio: diploma di scuola superiore, professione: dipendente, C.F._2 e difesi dall'Avv. Silvia Bardesono del Foro di Torino, C.F. (Pec C.F._3
, e dall'Avv. Alessandra Vairus del Foro di Torino C.F. Email_1
(Pec , fax 011/800.37.80, con domicilio C.F._4 Email_2 eletto presso lo studio di quest ultima in Torino, Via Botero n°16 Con l'intervento del PM Parti Ricorrenti Con l'intervento del Pubblico Ministero che ha concluso nei seguenti sensi: “ Visto, il PM Gabriella Viglione esprime parere favorevole In data: 04/02/2025” Collegio delli 19.3.2025 CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da note depositate in PCT Il 9.1.2025 richiamanti il ricorso introduttivo divorzile del seguente letterale tenore:
“I Sig.ri e , ut supra rappresentati difesi e domiciliati, congiunta-mente Parte_1 CP_1 CHIEDONO
-che l'Ill.mo Sig. Presidente del Tribunale di Ivrea voglia fissare udienza di comparizione dei coniugi avanti al Giudice Relatore, nelle forme dell'udienza figurata dichiarando, a tal fine, di non volersi riconciliare: -che, per l'effetto, venga pronunciata sentenza per l'omologa degli accordi intervenuti tra le parti, con ogni altra consequenziale pronuncia di legge, - che, decorsi i termini di legge, venga pronunciata sentenza di scioglimento del matrimonio cele-brato con rito civile, in regime di separazione dei beni, in Comune di Agliè (TO), in data 31.5.2018, dando disposizione all'Ufficiale di Stato Civile perché effettui le annotazioni conseguenti, alle se-guenti CONDIZIONI
1)Autorizzare i coniugi a vivere separati.
2)La sig.ra continuerà a vivere nella casa coniugale, i cui arredi rimarranno nella disponibilità della stessa. Parte_1
3)Il Sig. ha già provveduto a spostare la propria residenza all'estero, in Germania4) CP_1 I coniugi dichiarano di aver già provveduto a disciplinare consensualmente ogni ulteriore rap-porto economico e finanziario tra di essi pendente, di essere economicamente autonomi e au-tosufficienti e di non aver reciprocamente più nulla a che pretendere a titolo di mantenimento né per qualsivoglia altra pretesa, ragione o titolo.”
pagina 1 di 2 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione La domanda di scioglimento del matrimonio civile appare accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, e successive modifiche. Invero, le Parti davano atto che Sig.ri e hanno contratto matrimonio, con rito civile, in regime di separazione Parte_1 CP_1 dei beni in Comune di Agliè (TO), in data 31.5.2018, con atto registrato al n°3, parte I, serie A anno 2018 e che dalla loro unione non sono nati figli. Separati con sentenza n. 641/2024 emessa dal Tribunale di Ivrea, pubblicata in data 22.05.2024, passata in giudicato in data 24.12.2024. Ciò posto, evidenzia il Collegio come sia provata l'esistenza di una sentenza di separazione in RG 2866/2023 passata in giudicato. Inoltre, la domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per il termine di legge. Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione in tale senso. E' dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita, come affermato dalle parti. Stante la natura e l'esito della causa, le spese di lite vengono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea, nel contraddittorio fra le parti, Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e iscrizione i cui Parte_1 CP_1 estremi sono precisati in narrativa. Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Agliè (TO) di provvedere alle incombenze di legge;
Prende atto ex art 473 bis.51 cpc delle condizioni divorzili indicate dalle Parti sopra riportate. Dichiara le spese di lite integralmente compensate. Manda alla Cancelleria per le incombenze tutte di competenza. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di Ivrea in data 19.3.2025 IL PRESIDENTE Dott. Alessandro SCIALABBA IL GIUDICE EST. Dott. Alberto Angelo BALZANI
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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