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Sentenza 5 febbraio 2024
Sentenza 5 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 05/02/2024, n. 285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 285 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 928/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BERGAMO
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Maria Carla Daga Giudice rel. dott.ssa Giordana Bresciani Giudice on. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 928/2022, avente ad oggetto “divorzio contenzioso- scioglimento del matrimonio”, promossa da:
, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. prof. Parte_1 C.F._1
PALADINI MAURO e dell'avv. prof. CANDIDO ALESSANDRO, giusta procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
, C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
MAGRINI MONICA, giusta procura in atti;
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Le parti hanno concluso congiuntamente come da foglio depositato telematicamente in data
30.1.2024.
Il Pubblico Ministero è intervenuto regolarmente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
pagina 1 di 5 Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusto il disposto degli artt. 132 c.p.c. et 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
Con ricorso depositato in data 10/02/2022, ha chiesto a questo Tribunale lo Parte_1
scioglimento del matrimonio contratto con in data 28/09/2001 in Bergamo, Controparte_1
unione dalla quale sono nati i figli (1999) e (2001). Per_1 Per_2
Parte ricorrente, in particolare, ha invocato l'applicazione dell'art..3, n.2, l. 1-12-1970 n.898, come successivamente modificato dalla Legge n. 55/2015, chiedendo altresì la seguente regolamentazione degli effetti dello scioglimento del matrimonio di ordine personale e patrimoniale: (-) in sede di provvedimenti temporanei e urgenti, la conferma dell'assegnazione della casa coniugale alla resistente;
la riduzione del contributo previsto a titolo di mantenimento dei figli ad €800,00 cadauno, oltre al 50% delle spese straordinarie;
la cessazione la cessazione dell'obbligo di corrispondere alla moglie l'assegno mensile di euro 600,00 a titolo di mantenimento;
(-) nel merito: la conferma dell'assegnazione della casa coniugale alla resistente;
la riduzione del contributo previsto a titolo di mantenimento dei figli ad € 800,00 cadauno, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si è costituita in giudizio , non opponendosi alla declaratoria di scioglimento Controparte_1
del matrimonio, chiedendo tuttavia una diversa regolamentazione dei rapporti ed in particolare: in via assolutamente preliminare e provvisoria, la conferma delle condizioni delle separazione;
(-) in via principale e nel merito, un assegno a titolo di contributo per il mantenimento dei figli pari a € 1.100,00 cadauno, oltre al 70% delle spese straordinarie a carico del padre ed un assegno di divorzio nella misura di €600,00 mensili o in quella diversa che sarà ritenuta congrua.
All'udienza fissata a norma dell'art.4, comma 5, l. n.898/70 in data 3.5.2022, il Presidente delegato, fallito il tentativo di conciliazione, ha autorizzato il deposito della documentazione indicata dal ricorrente, nonché assegnato termine per il deposto della passaggio in giudicato della sentenza di separazione, riservandosi all'esito.
Con successiva ordinanza del 24.5.2022, sono stati adottati i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti reputati opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole: a) riduzione, con decorrenza dalla pronuncia della presente ordinanza, in € 900,00 mensili del contributo previsto a carico del ricorrente a titolo di mantenimento del figlio;
b) conferma dell'assegnazione della casa coniugale alla Per_1
resistente, dell'importo previsto a titolo di mantenimento ordinario della figlia della Per_2 ripartizione delle spese straordinarie tra genitori nella misura indicata, nonché l'importo previsto a titolo di mantenimento della moglie.
Introdotta la fase dinanzi al giudice istruttore, con sentenza n. 217/2013 è stato dichiarato lo scioglimento del matrimonio civile.
pagina 2 di 5 La causa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, interrogatorio formale del ricorrente ed escussione dei testi sui capitoli ammessi con ordinanza del 18.8.2023.
All'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo e, dopo un breve rinvio, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.
Si dà atto del fatto che, per effetto della sentenza parziale n. 217/2013 resa da questo Tribunale il
20.1.2023, il vincolo matrimoniale che legava e è ormai Parte_1 Controparte_1
sciolto, con conseguente definitiva modifica del relativo status a far data dal passaggio in giudicato della predetta sentenza.
3.
Quanto alle domande accessorie, inerenti il mantenimento dei figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti e l'assegno divorzile, ritiene il Collegio che quanto indicato dalle parti nelle conclusioni congiunte precisate in atti sia rispondente alla legge e non presenti profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo. Va, infatti, recepito quanto concordato dai coniugi in punto di una tantum sostitutiva dell'assegno divorzile in favore della resistente dovendosi ritenere equa la concordata somma di € 70.000,00.
Ritenuto dunque che le istanze come sopra avanzate possano trovare integrale accoglimento, il
Tribunale può pronunciarsi in senso conforme, prendendo altresì atto delle ulteriori condizioni di natura patrimoniale.
4.
Alla luce dell'accordo raggiunto e della natura necessaria del giudizio, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite, come peraltro richiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento n. 928/2022, richiamata la sentenza n.
217/2013, in contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così dispone in conformità all'accordo raggiunto tra le parti:
a) confermare l'assegnazione della casa coniugale, sita in Bergamo, via Bono n. 19, di esclusiva proprietà del dott. all'avv. , fintanto che Parte_1 Controparte_1
perdurerà la convivenza anche solo con uno dei due figli;
prevedere altresì che, indipendentemente dalla convivenza con uno od entrambi i figli, l'avv. Controparte_1
possa continuare ad utilizzare a titolo gratuito la casa coniugale fino alla scadenza
[...]
del quinto anno successivo alla pronuncia della sentenza, con ripartizione dei relativi oneri economici in conformità a quanto previsto in tema di assegnazione della casa familiare;
pagina 3 di 5 b) il dott. si obbliga a versare, ai sensi dell'art. 5, comma 8, legge n. 898/1970, Parte_1
a titolo di assegno una tantum divorzile, all'avv. , che accetta, la Controparte_1
somma di Euro 70.000,00 (settantamila/00 euro) da versare entro giorni 60 (sessanta) dall'udienza di precisazione delle conclusioni a mezzo bonifico bancario all'avv.
[...]
, con conseguente estinzione dell'attuale assegno periodico a far tempo dal Controparte_1 mese successivo a quello dell'effettivo versamento, con definitiva acquisizione all'avv.
delle mensilità precedenti;
Controparte_1
c) dare atto che, con la sottoscrizione e adempimento delle presenti condizioni, le parti non avranno più nulla a pretendere l'una dall'altra, in virtù di qualsivoglia titolo, in ragione del pregresso rapporto di coniugio;
d) disporre l'obbligo del dott. di contribuire al mantenimento dei figli Parte_1
maggiorenni e , mediante la corresponsione di assegno mensile pari a Euro Per_1 Per_2
1.000,00 per ed Euro 1.242,96 per (assegno da automaticamente rivalutarsi Per_1 Per_2 secondo gli indici delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed Org_1
operai con decorrenza annuale dal mese di giugno – prossima rivalutazione giugno 2024 per
e febbraio 2025 per ); l'assegno per verrà versato direttamente al Per_2 Per_1 Per_1
figlio, a far tempo dal prossimo mese di febbraio 2024, mentre quello per continuerà Per_2 ad essere corrisposto all'avv. ; Controparte_1
e) porre a carico di entrambe le parti l'obbligo di concorrere, nella misura del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre, alle spese straordinarie, mediche e scolastiche, necessarie per i figli, secondo il seguente schema:
specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal;
d) tickets Organizzazione_2
sanitari;
ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal;
d) farmaci particolari;
Organizzazione_2
universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con
pagina 4 di 5 pernottamento; d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia;
c) viaggi e vacanze;
f) Spese di giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Bergamo nella camera di consiglio della sezione prima civile del 01/02/2024.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Maria Carla Daga dott.ssa Veronica Marrapodi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BERGAMO
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Maria Carla Daga Giudice rel. dott.ssa Giordana Bresciani Giudice on. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 928/2022, avente ad oggetto “divorzio contenzioso- scioglimento del matrimonio”, promossa da:
, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. prof. Parte_1 C.F._1
PALADINI MAURO e dell'avv. prof. CANDIDO ALESSANDRO, giusta procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
, C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
MAGRINI MONICA, giusta procura in atti;
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Le parti hanno concluso congiuntamente come da foglio depositato telematicamente in data
30.1.2024.
Il Pubblico Ministero è intervenuto regolarmente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
pagina 1 di 5 Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusto il disposto degli artt. 132 c.p.c. et 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
Con ricorso depositato in data 10/02/2022, ha chiesto a questo Tribunale lo Parte_1
scioglimento del matrimonio contratto con in data 28/09/2001 in Bergamo, Controparte_1
unione dalla quale sono nati i figli (1999) e (2001). Per_1 Per_2
Parte ricorrente, in particolare, ha invocato l'applicazione dell'art..3, n.2, l. 1-12-1970 n.898, come successivamente modificato dalla Legge n. 55/2015, chiedendo altresì la seguente regolamentazione degli effetti dello scioglimento del matrimonio di ordine personale e patrimoniale: (-) in sede di provvedimenti temporanei e urgenti, la conferma dell'assegnazione della casa coniugale alla resistente;
la riduzione del contributo previsto a titolo di mantenimento dei figli ad €800,00 cadauno, oltre al 50% delle spese straordinarie;
la cessazione la cessazione dell'obbligo di corrispondere alla moglie l'assegno mensile di euro 600,00 a titolo di mantenimento;
(-) nel merito: la conferma dell'assegnazione della casa coniugale alla resistente;
la riduzione del contributo previsto a titolo di mantenimento dei figli ad € 800,00 cadauno, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si è costituita in giudizio , non opponendosi alla declaratoria di scioglimento Controparte_1
del matrimonio, chiedendo tuttavia una diversa regolamentazione dei rapporti ed in particolare: in via assolutamente preliminare e provvisoria, la conferma delle condizioni delle separazione;
(-) in via principale e nel merito, un assegno a titolo di contributo per il mantenimento dei figli pari a € 1.100,00 cadauno, oltre al 70% delle spese straordinarie a carico del padre ed un assegno di divorzio nella misura di €600,00 mensili o in quella diversa che sarà ritenuta congrua.
All'udienza fissata a norma dell'art.4, comma 5, l. n.898/70 in data 3.5.2022, il Presidente delegato, fallito il tentativo di conciliazione, ha autorizzato il deposito della documentazione indicata dal ricorrente, nonché assegnato termine per il deposto della passaggio in giudicato della sentenza di separazione, riservandosi all'esito.
Con successiva ordinanza del 24.5.2022, sono stati adottati i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti reputati opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole: a) riduzione, con decorrenza dalla pronuncia della presente ordinanza, in € 900,00 mensili del contributo previsto a carico del ricorrente a titolo di mantenimento del figlio;
b) conferma dell'assegnazione della casa coniugale alla Per_1
resistente, dell'importo previsto a titolo di mantenimento ordinario della figlia della Per_2 ripartizione delle spese straordinarie tra genitori nella misura indicata, nonché l'importo previsto a titolo di mantenimento della moglie.
Introdotta la fase dinanzi al giudice istruttore, con sentenza n. 217/2013 è stato dichiarato lo scioglimento del matrimonio civile.
pagina 2 di 5 La causa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, interrogatorio formale del ricorrente ed escussione dei testi sui capitoli ammessi con ordinanza del 18.8.2023.
All'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo e, dopo un breve rinvio, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.
Si dà atto del fatto che, per effetto della sentenza parziale n. 217/2013 resa da questo Tribunale il
20.1.2023, il vincolo matrimoniale che legava e è ormai Parte_1 Controparte_1
sciolto, con conseguente definitiva modifica del relativo status a far data dal passaggio in giudicato della predetta sentenza.
3.
Quanto alle domande accessorie, inerenti il mantenimento dei figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti e l'assegno divorzile, ritiene il Collegio che quanto indicato dalle parti nelle conclusioni congiunte precisate in atti sia rispondente alla legge e non presenti profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo. Va, infatti, recepito quanto concordato dai coniugi in punto di una tantum sostitutiva dell'assegno divorzile in favore della resistente dovendosi ritenere equa la concordata somma di € 70.000,00.
Ritenuto dunque che le istanze come sopra avanzate possano trovare integrale accoglimento, il
Tribunale può pronunciarsi in senso conforme, prendendo altresì atto delle ulteriori condizioni di natura patrimoniale.
4.
Alla luce dell'accordo raggiunto e della natura necessaria del giudizio, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite, come peraltro richiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento n. 928/2022, richiamata la sentenza n.
217/2013, in contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così dispone in conformità all'accordo raggiunto tra le parti:
a) confermare l'assegnazione della casa coniugale, sita in Bergamo, via Bono n. 19, di esclusiva proprietà del dott. all'avv. , fintanto che Parte_1 Controparte_1
perdurerà la convivenza anche solo con uno dei due figli;
prevedere altresì che, indipendentemente dalla convivenza con uno od entrambi i figli, l'avv. Controparte_1
possa continuare ad utilizzare a titolo gratuito la casa coniugale fino alla scadenza
[...]
del quinto anno successivo alla pronuncia della sentenza, con ripartizione dei relativi oneri economici in conformità a quanto previsto in tema di assegnazione della casa familiare;
pagina 3 di 5 b) il dott. si obbliga a versare, ai sensi dell'art. 5, comma 8, legge n. 898/1970, Parte_1
a titolo di assegno una tantum divorzile, all'avv. , che accetta, la Controparte_1
somma di Euro 70.000,00 (settantamila/00 euro) da versare entro giorni 60 (sessanta) dall'udienza di precisazione delle conclusioni a mezzo bonifico bancario all'avv.
[...]
, con conseguente estinzione dell'attuale assegno periodico a far tempo dal Controparte_1 mese successivo a quello dell'effettivo versamento, con definitiva acquisizione all'avv.
delle mensilità precedenti;
Controparte_1
c) dare atto che, con la sottoscrizione e adempimento delle presenti condizioni, le parti non avranno più nulla a pretendere l'una dall'altra, in virtù di qualsivoglia titolo, in ragione del pregresso rapporto di coniugio;
d) disporre l'obbligo del dott. di contribuire al mantenimento dei figli Parte_1
maggiorenni e , mediante la corresponsione di assegno mensile pari a Euro Per_1 Per_2
1.000,00 per ed Euro 1.242,96 per (assegno da automaticamente rivalutarsi Per_1 Per_2 secondo gli indici delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed Org_1
operai con decorrenza annuale dal mese di giugno – prossima rivalutazione giugno 2024 per
e febbraio 2025 per ); l'assegno per verrà versato direttamente al Per_2 Per_1 Per_1
figlio, a far tempo dal prossimo mese di febbraio 2024, mentre quello per continuerà Per_2 ad essere corrisposto all'avv. ; Controparte_1
e) porre a carico di entrambe le parti l'obbligo di concorrere, nella misura del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre, alle spese straordinarie, mediche e scolastiche, necessarie per i figli, secondo il seguente schema:
specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal;
d) tickets Organizzazione_2
sanitari;
ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal;
d) farmaci particolari;
Organizzazione_2
universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con
pagina 4 di 5 pernottamento; d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia;
c) viaggi e vacanze;
f) Spese di giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Bergamo nella camera di consiglio della sezione prima civile del 01/02/2024.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Maria Carla Daga dott.ssa Veronica Marrapodi
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