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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 27/05/2025, n. 2586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2586 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18221/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Tribunale delle Imprese
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Ludovico Sburlati Presidente dott. Alberto La Manna Giudice Relatore dott.ssa Rachele Olivero Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18221/2023 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. BALDASSARRE PAOLA, elettivamente Parte_1 Parte_2
domiciliato in VIA MOROSINI, 18 10128 TORINO, presso il difensore avv. BALDASSARRE
PAOLA
ATTORE contro
Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per parte attrice
Parte_3
In via principale e nel merito
Accertate le plurime violazioni delle obbligazioni di cui alla scrittura privata del 13 novembre 2018 da parte del signor Controparte_1 pagina 1 di 6 - sentir tenuto e condannare lo stesso al pagamento a favore di Parte_1 Parte_2 dell'importo pattuito a titolo di penale pari ad € 200.000,00, o della veriore somma accertanda in corso di causa, oltre interessi legali dalla data della domanda per i motivi di cui ai precedenti scritti difensivi ed ordinare l'immediata cessazione delle condotte ex adverso poste in essere in violazioni delle obbligazioni contrattuali;
- ordinare la pubblicazione della sentenza a cura dell'attrice e a spese della convenuta per due volte consecutive ed a caratteri doppi del normale sui quotidiani “La Stampa” ed “Il Corriere della Sera”.
In ogni caso
Con il favore delle spese e degli onorari di giudizio
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 27.10.2023 la conveniva in Parte_1 Parte_2
giudizio riferendo che in data 15 novembre 2000 e Controparte_1 Persona_1 [...]
costituivano la società con Controparte_1 Parte_1 Controparte_2 CP_1
quale socio accomandatario e quale socio accomandante;
che la società aveva
[...] Persona_1
ad oggetto la produzione e rivendita di pasta fresca e prodotti alimentari;
che a seguito di incomprensioni sorte tra i soci il comunicava la volontà di recedere dalla società; che, pertanto, CP_1
con scrittura del 13.11.2018 venivano regolate le condizioni di recesso del che veniva CP_1
formalizzato in data 15.11.2018; che in data 11.3.2019 il avviava una nuova attività avente ad CP_1 oggetto la produzione di pasta sotto la denominazione “Divina Commedia di CI CP_1
; che contestualmente alla fuoriuscita del l'attrice riscontrava un importante calo di
[...] CP_1 vendite ovvero l'interruzione di consolidati rapporti commerciali da parte di clienti storici;
che da indagini effettuate risultava che il aveva violati gli obblighi assunti con la scrittura del CP_1
novembre 2018. Riferiva, in particolare, che 1) la scrittura in oggetto prevedeva il divieto per 5 anni di apertura, acquisizione di punti di produzione o vendita di pasta fresca ed essiccata ripiena e non ripiena nel Comune di Torino o nei comuni indicati nell'allegato I alla scrittura e l'obbligo di non servire direttamente o per interposta persona i clienti del pastificio di cui all'allegato II della scrittura, a non partecipare a fiere, eventi, eventi formativi di istruzione nelle scuole di cucina e, permanentemente, il divieto di utilizzare il nome singolarmente o insieme ad altri nomi e/o parole né il nome CP_1
2) per la violazione degli obblighi stabiliti veniva prevista una penale di € 200.000,00. Controparte_1
Evidenziava, quindi, come il convenuto avesse violato tutti gli obblighi sopra descritti e, in particolare:
1) il 27.5.2021 veniva aperta l'attività denominata Parte_4
pagina 2 di 6 di cui il convenuto era socio accomandante e il cui nome compariva sul materiale Parte_5
destinato al pubblico, 2) partecipava agli eventi dell'11.9.2022 in San Mauro T.se, dal 5 all'8.9.2019 presso il Parco Le Serre a Grugliasco e il 5 e 6.10.2019, 3) intratteneva rapporti con i clienti
[...]
, Simba 15 Srl, Tasta Macelleria Chierese, Pastificio Marconi 5 Srls, 4) Parte_6
apriva un ulteriore punto vendita in via Po a Torino nel 2023 e vendeva con un banco al mercato di
Piazza Benefica rendendosi cessionario della piazzola situata nella piazza.
Chiedeva, pertanto, la condanna al pagamento della penale prevista nella scrittura citata.
Nessuno si costituiva per il convenuto che veniva dichiarato contumace.
Assegnati i termini di cui all'art. 189 cpc, con provvedimento del 6.5.2024 la causa era trattenuta a decisione.
La domanda è fondata e deve trovare accoglimento.
Afferma parte attrice che il convenuto si sarebbe reso autore di svariate violazioni della scrittura sottoscritta il 13.11.2018 e, in particolare, del patto di non concorrenza ivi contenuto.
In particolare dispone il punto 1 della predetta scrittura l'obbligo “per 5 anni a decorrere dalla data del recesso a non aprire e/o rilevare/acquisire (direttamente e/o per interposta persona/ditte/società/enti/organizzazioni/aziende agricole) punti di produzioni, di vendita
(indipendenti, in franchising, anche presso supermercati e mercati) ed in generale svolgere tale attività, uffici commerciali, agenzie di rappresentanza di pasta fresca ed essiccata ripiena e non ripiena, con e senza glutine, con e senza processi di pastorizzazione/atm/surgelazione e congelazione, criogenesi, e di gastronomia in genere e di pasticceria in genere nel Comune di Torino e nei comuni indicati nell'allegato 1 e comunque nelle città dove è già presente il pastificio (Pasta giglio) con Pt_1
punti vendita e/o di produzione”.
I comuni indicati nell'allegato 1 sono i seguenti: Torino, San Mauro Torinese, Parte_7
Grugliasco, , , Parte_8 Pt_9 Pt_10 Parte_11 Parte_12 Per_2
, , , e Orbassano. Per_3 Per_4 Persona_5 Per_6
Il punto 2 della scrittura prevede l'obbligo “per 5 anni dalla data di recesso di non servire direttamente
e/o per interposta persona/società/ditta/ente/organizzazione/azienda agricola/ecc. tutti i clienti del pastificio di cui all'allegato 2 ed in ogni caso tutte le attività aventi per oggetto la ristorazione (esclusi
pagina 3 di 6 i ristoranti non compresi nell'allegato 2) e la vendita di generi alimentari, i mercati, i supermercati e la piccola-media-grande distribuzione di Torino e dei comuni di cui all'allegato 1”.
Il punto 3 prevede l'obbligo “a non utilizzare permanentemente, salvo diversa autorizzazione del pastificio e salvo che il pastificio cessi l'attività, in qualsiasi modo e sotto qualsiasi forma, il nome
(anche scomposto e/o comunque in ogni forma e declinazione che possa fare intendere si CP_1
tratti di ) singolarmente o insieme ad altri nomi e/o parole. Nel caso di costituzione di CP_1
società questa non potrà chiamarsi/fregiarsi/marchiarsi con il nome e/o cognome di ma Controparte_1
dovrà limitarsi alla identificazione del nome del/ dei soci – in pratica sarà Controparte_1 rappresentato da “& C”. In caso di apertura di ditta individuale il “ ” potrà essere Controparte_2
evidenziato solo per obblighi di legge nei cinque anni dalla data di recesso e comunque non essere esposto al pubblico e figurare nel marchio, pubblicità, insegna ed in generale nelle indicazioni destinate al pubblico”.
Il punto 4 prevede, infine, l'obbligo “per 5 anni dalla data del recesso a non partecipare direttamente
e/o per interposta persona/società/ditta/ente/organizzazione/azienda agricola a tutte le fiere, gli eventi, eventi formativi, di istruzione nelle scuole di cucina ed in generale di istruzione alla produzione di pasta, gastronomia e pasticceria alle quali ha in precedenza partecipato il pastificio in Torino e comuni di cui all'allegato 1”.
I punti 1, 2 e 4 della scrittura costituiscono un patto di non concorrenza che, in quanto tale, soggiace alle regole di cui all'art. 2596 c.c., mentre il punto 3 rappresenta una pattuizione relativa alla limitazione dell'utilizzo del nome e del nome e/o cognome CP_1 Controparte_1
Ciò premesso dalla documentazione prodotta dalla parte attrice emerge come il 27 maggio 2021 è stata costituita la società società nella quale il Controparte_3
convenuta risulta essere socio accomandante. Tale società, avente ad oggetto la produzione e vendita al dettaglio di pasta frasca, secca e prodotti di gastronomia, risulta avere sede legale e operativa in
Druento, comune della cintura torinese ma non ricompreso nell'elenco dei comuni di cui al punto 1 della scrittura. Peraltro, dalla stessa documentazione prodotta risulta che la stessa società ha aperto un banco al mercato situato in P.zza Benefica in Torino, come desumibile dalla dichiarazione effettuata dalla stessa nel proprio profilo social dell'ottobre 2022 nonché un ulteriore punto vendita in via Po a
Torino. La stessa relazione investigativa prodotta dalla parte attrice conferma tale circostanza laddove è stata accertata l'apertura del banco al mercato citato proprio nell'anno 2022 e, pertanto, nel quinquennio successivo alla sottoscrizione della scrittura oggetto di causa.
pagina 4 di 6 Risulta così essere violata la prima previsione del patto di non concorrenza, pattuizione da ritenersi sicuramente valida ai sensi dell'art. 2596 c.c. secondo cui il patto che limita la concorrenza deve essere circoscritto ad una determinata zona o ad una determinata attività e non può eccedere la durata di 5 anni.
Dalla documentazione prodotta relativa all'account social della società emerge con evidenza come l'attività sia stata svolta proprio dal che viene spesso raffigurato nell'ambito Controparte_1 dell'attività svolta e interagisce con gli utenti social affermando di avere riaperto l'attività (doc. 9). E' documentato anche un articolo di stampa da cui emerge chiaramente come l'attività aperta in Druento sia riferibile al indipendentemente dal fatto che egli sia solo socio accomandante della Controparte_1
società.
Risulta poi ancora provato come lo stesso abbia partecipato ad un evento Parte_4
gastronomico in Grugliasco, comune ricompreso nell'allegato 1 della scrittura, nell'anno 2019 in violazione del punto 4 della scrittura stessa, mentre per l'evento in S. Mauro T.se non è provata la data in cui sarebbe avvenuto l'evento.
Per quanto poi attiene la violazione del punto 3 della scrittura sopra riprodotto, va evidenziato che nella stessa denominazione della società di cui il convenuto è socio accomandante è stato utilizzato il cognome pur associato al nome e l'attività di pastificio svolta dal convenuto avviene sotto CP_1 Pt_4
l'insegna Risulta, inoltre, documentato che lo stesso convenuto sulle pagine Parte_4
social ha più volte associato il proprio nome e cognome al (doc. 22 e 25). Parte_4
Risulta, pertanto, integrata anche la violazione di tale pattuizione.
Le violazioni indicate sono, pertanto, di per sé idonee a ritenere violato il patto di non concorrenza stipulato con la citata scrittura del novembre 2018 e l'accordo di cui al punto 3 della scrittura medesima, scrittura che stabilisce espressamente al punto 8 una penale di € 200.000,00 per la violazione degli obblighi assunti.
Il convenuto deve essere, pertanto, condannato a pagare all'attrice l'importo di € 200.000,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Per quanto attiene le domande di inibitoria si rileva che il fatto che sia ormai decorso il termine di 5 anni di cui alle clausole 1, 2, e 4 del patto di non concorrenza rende non fondata la domanda di inibitoria riferita ai comportamenti riferibili alla violazione di tali clausole mentre risulta fondata la domanda di inibitoria all'utilizzo del nome e/o cognome nell'esercizio della propria Controparte_1
pagina 5 di 6 attività da parte del convenuto. Le violazioni poste in essere dal convenuto integrano, infatti, una condotta di concorrenza sleale rilevante ex art. 2598 c.c. che giustifica l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 2599 c.c.
In merito alla domanda di pubblicazione della sentenza si ritiene che debba essere disposta la pubblicazione del dispositivo della presente sentenza, per una volta, sulla pagina locale del quotidiano la Stampa a spese della parte attrice con diritto di rivalsa sul convenuto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Condanna a pagare alla l'importo di € 200.000,00, oltre Controparte_1 Parte_1 Parte_2
interessi legali dalla domanda al saldo.
Inibisce a l'utilizzo, nell'esercizio della propria attività, del nome e/o Controparte_1
cognome secondo quanto previsto dal punto 3 della scrittura sottoscritta dalle parti il Controparte_1
13.11.2018.
Dispone la pubblicazione del dispositivo della presente sentenza per una volta sulla pagina locale del quotidiano La Stampa a cura dell'attore con diritto di rivalsa sulla parte convenuta.
Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in €
9.300,00 (di cui € 2400,00 per fase studio, € 1500,00 per fase introduttiva, € 2900,00 per fase istruttoria ed € 2500,00 per fase decisionale), oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Torino del 23 maggio 2025.
Il Presidente
Dr. Ludovico Sburlati
Il Giudice estensore
Dr. Alberto La Manna
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Tribunale delle Imprese
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Ludovico Sburlati Presidente dott. Alberto La Manna Giudice Relatore dott.ssa Rachele Olivero Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18221/2023 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. BALDASSARRE PAOLA, elettivamente Parte_1 Parte_2
domiciliato in VIA MOROSINI, 18 10128 TORINO, presso il difensore avv. BALDASSARRE
PAOLA
ATTORE contro
Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per parte attrice
Parte_3
In via principale e nel merito
Accertate le plurime violazioni delle obbligazioni di cui alla scrittura privata del 13 novembre 2018 da parte del signor Controparte_1 pagina 1 di 6 - sentir tenuto e condannare lo stesso al pagamento a favore di Parte_1 Parte_2 dell'importo pattuito a titolo di penale pari ad € 200.000,00, o della veriore somma accertanda in corso di causa, oltre interessi legali dalla data della domanda per i motivi di cui ai precedenti scritti difensivi ed ordinare l'immediata cessazione delle condotte ex adverso poste in essere in violazioni delle obbligazioni contrattuali;
- ordinare la pubblicazione della sentenza a cura dell'attrice e a spese della convenuta per due volte consecutive ed a caratteri doppi del normale sui quotidiani “La Stampa” ed “Il Corriere della Sera”.
In ogni caso
Con il favore delle spese e degli onorari di giudizio
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 27.10.2023 la conveniva in Parte_1 Parte_2
giudizio riferendo che in data 15 novembre 2000 e Controparte_1 Persona_1 [...]
costituivano la società con Controparte_1 Parte_1 Controparte_2 CP_1
quale socio accomandatario e quale socio accomandante;
che la società aveva
[...] Persona_1
ad oggetto la produzione e rivendita di pasta fresca e prodotti alimentari;
che a seguito di incomprensioni sorte tra i soci il comunicava la volontà di recedere dalla società; che, pertanto, CP_1
con scrittura del 13.11.2018 venivano regolate le condizioni di recesso del che veniva CP_1
formalizzato in data 15.11.2018; che in data 11.3.2019 il avviava una nuova attività avente ad CP_1 oggetto la produzione di pasta sotto la denominazione “Divina Commedia di CI CP_1
; che contestualmente alla fuoriuscita del l'attrice riscontrava un importante calo di
[...] CP_1 vendite ovvero l'interruzione di consolidati rapporti commerciali da parte di clienti storici;
che da indagini effettuate risultava che il aveva violati gli obblighi assunti con la scrittura del CP_1
novembre 2018. Riferiva, in particolare, che 1) la scrittura in oggetto prevedeva il divieto per 5 anni di apertura, acquisizione di punti di produzione o vendita di pasta fresca ed essiccata ripiena e non ripiena nel Comune di Torino o nei comuni indicati nell'allegato I alla scrittura e l'obbligo di non servire direttamente o per interposta persona i clienti del pastificio di cui all'allegato II della scrittura, a non partecipare a fiere, eventi, eventi formativi di istruzione nelle scuole di cucina e, permanentemente, il divieto di utilizzare il nome singolarmente o insieme ad altri nomi e/o parole né il nome CP_1
2) per la violazione degli obblighi stabiliti veniva prevista una penale di € 200.000,00. Controparte_1
Evidenziava, quindi, come il convenuto avesse violato tutti gli obblighi sopra descritti e, in particolare:
1) il 27.5.2021 veniva aperta l'attività denominata Parte_4
pagina 2 di 6 di cui il convenuto era socio accomandante e il cui nome compariva sul materiale Parte_5
destinato al pubblico, 2) partecipava agli eventi dell'11.9.2022 in San Mauro T.se, dal 5 all'8.9.2019 presso il Parco Le Serre a Grugliasco e il 5 e 6.10.2019, 3) intratteneva rapporti con i clienti
[...]
, Simba 15 Srl, Tasta Macelleria Chierese, Pastificio Marconi 5 Srls, 4) Parte_6
apriva un ulteriore punto vendita in via Po a Torino nel 2023 e vendeva con un banco al mercato di
Piazza Benefica rendendosi cessionario della piazzola situata nella piazza.
Chiedeva, pertanto, la condanna al pagamento della penale prevista nella scrittura citata.
Nessuno si costituiva per il convenuto che veniva dichiarato contumace.
Assegnati i termini di cui all'art. 189 cpc, con provvedimento del 6.5.2024 la causa era trattenuta a decisione.
La domanda è fondata e deve trovare accoglimento.
Afferma parte attrice che il convenuto si sarebbe reso autore di svariate violazioni della scrittura sottoscritta il 13.11.2018 e, in particolare, del patto di non concorrenza ivi contenuto.
In particolare dispone il punto 1 della predetta scrittura l'obbligo “per 5 anni a decorrere dalla data del recesso a non aprire e/o rilevare/acquisire (direttamente e/o per interposta persona/ditte/società/enti/organizzazioni/aziende agricole) punti di produzioni, di vendita
(indipendenti, in franchising, anche presso supermercati e mercati) ed in generale svolgere tale attività, uffici commerciali, agenzie di rappresentanza di pasta fresca ed essiccata ripiena e non ripiena, con e senza glutine, con e senza processi di pastorizzazione/atm/surgelazione e congelazione, criogenesi, e di gastronomia in genere e di pasticceria in genere nel Comune di Torino e nei comuni indicati nell'allegato 1 e comunque nelle città dove è già presente il pastificio (Pasta giglio) con Pt_1
punti vendita e/o di produzione”.
I comuni indicati nell'allegato 1 sono i seguenti: Torino, San Mauro Torinese, Parte_7
Grugliasco, , , Parte_8 Pt_9 Pt_10 Parte_11 Parte_12 Per_2
, , , e Orbassano. Per_3 Per_4 Persona_5 Per_6
Il punto 2 della scrittura prevede l'obbligo “per 5 anni dalla data di recesso di non servire direttamente
e/o per interposta persona/società/ditta/ente/organizzazione/azienda agricola/ecc. tutti i clienti del pastificio di cui all'allegato 2 ed in ogni caso tutte le attività aventi per oggetto la ristorazione (esclusi
pagina 3 di 6 i ristoranti non compresi nell'allegato 2) e la vendita di generi alimentari, i mercati, i supermercati e la piccola-media-grande distribuzione di Torino e dei comuni di cui all'allegato 1”.
Il punto 3 prevede l'obbligo “a non utilizzare permanentemente, salvo diversa autorizzazione del pastificio e salvo che il pastificio cessi l'attività, in qualsiasi modo e sotto qualsiasi forma, il nome
(anche scomposto e/o comunque in ogni forma e declinazione che possa fare intendere si CP_1
tratti di ) singolarmente o insieme ad altri nomi e/o parole. Nel caso di costituzione di CP_1
società questa non potrà chiamarsi/fregiarsi/marchiarsi con il nome e/o cognome di ma Controparte_1
dovrà limitarsi alla identificazione del nome del/ dei soci – in pratica sarà Controparte_1 rappresentato da “& C”. In caso di apertura di ditta individuale il “ ” potrà essere Controparte_2
evidenziato solo per obblighi di legge nei cinque anni dalla data di recesso e comunque non essere esposto al pubblico e figurare nel marchio, pubblicità, insegna ed in generale nelle indicazioni destinate al pubblico”.
Il punto 4 prevede, infine, l'obbligo “per 5 anni dalla data del recesso a non partecipare direttamente
e/o per interposta persona/società/ditta/ente/organizzazione/azienda agricola a tutte le fiere, gli eventi, eventi formativi, di istruzione nelle scuole di cucina ed in generale di istruzione alla produzione di pasta, gastronomia e pasticceria alle quali ha in precedenza partecipato il pastificio in Torino e comuni di cui all'allegato 1”.
I punti 1, 2 e 4 della scrittura costituiscono un patto di non concorrenza che, in quanto tale, soggiace alle regole di cui all'art. 2596 c.c., mentre il punto 3 rappresenta una pattuizione relativa alla limitazione dell'utilizzo del nome e del nome e/o cognome CP_1 Controparte_1
Ciò premesso dalla documentazione prodotta dalla parte attrice emerge come il 27 maggio 2021 è stata costituita la società società nella quale il Controparte_3
convenuta risulta essere socio accomandante. Tale società, avente ad oggetto la produzione e vendita al dettaglio di pasta frasca, secca e prodotti di gastronomia, risulta avere sede legale e operativa in
Druento, comune della cintura torinese ma non ricompreso nell'elenco dei comuni di cui al punto 1 della scrittura. Peraltro, dalla stessa documentazione prodotta risulta che la stessa società ha aperto un banco al mercato situato in P.zza Benefica in Torino, come desumibile dalla dichiarazione effettuata dalla stessa nel proprio profilo social dell'ottobre 2022 nonché un ulteriore punto vendita in via Po a
Torino. La stessa relazione investigativa prodotta dalla parte attrice conferma tale circostanza laddove è stata accertata l'apertura del banco al mercato citato proprio nell'anno 2022 e, pertanto, nel quinquennio successivo alla sottoscrizione della scrittura oggetto di causa.
pagina 4 di 6 Risulta così essere violata la prima previsione del patto di non concorrenza, pattuizione da ritenersi sicuramente valida ai sensi dell'art. 2596 c.c. secondo cui il patto che limita la concorrenza deve essere circoscritto ad una determinata zona o ad una determinata attività e non può eccedere la durata di 5 anni.
Dalla documentazione prodotta relativa all'account social della società emerge con evidenza come l'attività sia stata svolta proprio dal che viene spesso raffigurato nell'ambito Controparte_1 dell'attività svolta e interagisce con gli utenti social affermando di avere riaperto l'attività (doc. 9). E' documentato anche un articolo di stampa da cui emerge chiaramente come l'attività aperta in Druento sia riferibile al indipendentemente dal fatto che egli sia solo socio accomandante della Controparte_1
società.
Risulta poi ancora provato come lo stesso abbia partecipato ad un evento Parte_4
gastronomico in Grugliasco, comune ricompreso nell'allegato 1 della scrittura, nell'anno 2019 in violazione del punto 4 della scrittura stessa, mentre per l'evento in S. Mauro T.se non è provata la data in cui sarebbe avvenuto l'evento.
Per quanto poi attiene la violazione del punto 3 della scrittura sopra riprodotto, va evidenziato che nella stessa denominazione della società di cui il convenuto è socio accomandante è stato utilizzato il cognome pur associato al nome e l'attività di pastificio svolta dal convenuto avviene sotto CP_1 Pt_4
l'insegna Risulta, inoltre, documentato che lo stesso convenuto sulle pagine Parte_4
social ha più volte associato il proprio nome e cognome al (doc. 22 e 25). Parte_4
Risulta, pertanto, integrata anche la violazione di tale pattuizione.
Le violazioni indicate sono, pertanto, di per sé idonee a ritenere violato il patto di non concorrenza stipulato con la citata scrittura del novembre 2018 e l'accordo di cui al punto 3 della scrittura medesima, scrittura che stabilisce espressamente al punto 8 una penale di € 200.000,00 per la violazione degli obblighi assunti.
Il convenuto deve essere, pertanto, condannato a pagare all'attrice l'importo di € 200.000,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Per quanto attiene le domande di inibitoria si rileva che il fatto che sia ormai decorso il termine di 5 anni di cui alle clausole 1, 2, e 4 del patto di non concorrenza rende non fondata la domanda di inibitoria riferita ai comportamenti riferibili alla violazione di tali clausole mentre risulta fondata la domanda di inibitoria all'utilizzo del nome e/o cognome nell'esercizio della propria Controparte_1
pagina 5 di 6 attività da parte del convenuto. Le violazioni poste in essere dal convenuto integrano, infatti, una condotta di concorrenza sleale rilevante ex art. 2598 c.c. che giustifica l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 2599 c.c.
In merito alla domanda di pubblicazione della sentenza si ritiene che debba essere disposta la pubblicazione del dispositivo della presente sentenza, per una volta, sulla pagina locale del quotidiano la Stampa a spese della parte attrice con diritto di rivalsa sul convenuto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Condanna a pagare alla l'importo di € 200.000,00, oltre Controparte_1 Parte_1 Parte_2
interessi legali dalla domanda al saldo.
Inibisce a l'utilizzo, nell'esercizio della propria attività, del nome e/o Controparte_1
cognome secondo quanto previsto dal punto 3 della scrittura sottoscritta dalle parti il Controparte_1
13.11.2018.
Dispone la pubblicazione del dispositivo della presente sentenza per una volta sulla pagina locale del quotidiano La Stampa a cura dell'attore con diritto di rivalsa sulla parte convenuta.
Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in €
9.300,00 (di cui € 2400,00 per fase studio, € 1500,00 per fase introduttiva, € 2900,00 per fase istruttoria ed € 2500,00 per fase decisionale), oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Torino del 23 maggio 2025.
Il Presidente
Dr. Ludovico Sburlati
Il Giudice estensore
Dr. Alberto La Manna
pagina 6 di 6