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Sentenza 13 aprile 2025
Sentenza 13 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 13/04/2025, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2025 |
Testo completo
N.1574/2023 R.G.A.C.C.
REPVBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI CHIETI Sezione unica civile
Il Tribunale di Chieti, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
• dott. Guido CAMPLI - Presidente relatore -
• dott. Alessandro CHIAUZZI
- Giudice -
• dott. Francesco TURCO
- Giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
In nome del Popolo Italiano
nella causa civile n.1574/2023 R.G.A.C.C. iscritta su ricorso congiunto di nato a [...] il 5 novembre Parte_1
1978 (c.f.: ), attualmente detenuto presso la Casa CodiceFiscale_1
Circondariale di Civitavecchia;
e nata a [...] il [...] (c.f.: CP_1 C.F._2
) e residente in [...]alla galleria Karol Wojtya n.24;
[...]
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Michela DI SANTO, del Foro di Chieti, presso il cui studio legale, sito in San Giovanni Teatino alla via Mazzini n.113, sono elettivamente domiciliati, giuste procure rilasciate in calce all'atto introduttivo.
MOTIVAZIONE
ritenuto che i coniugi e i Parte_1 CP_1 quali hanno contratto matrimonio civile in data 10 novembre 2008 a L'AV (CUBA), trascritto nei registri dello stato civile del Comune di San Giovanni
1 Teatino (Atto n.23 – Parte II – Serie C – Anno 2009), si sono separati consensualmente avanti il Presidente di questo Tribunale comparendo, all'udienza del 7 aprile 2025, la ersonalmente e il CP_1 Parte_1 tramite collegamento da remoto Microsoft Teams dalla Casa Circondariale di Civitavecchia (RM), e che le condizioni della separazione, come indicate nel ricorso presentato in data 23 novembre 2023, appaiono conformi alla legge, avuto riguardo alle disposizioni concernenti la prole minorenne e anche avuto riguardo agli accordi aventi ad oggetto il trasferimento dei beni in comunione, avendo anche reso dichiarazioni in ordine alla cessione di beni immobili in linea con Cass. SS.UU. Civ. sentenza n.21761/2021, corredata della documentazione di cui all'art.29, comma 1° bis, L.n.52/1985;
su conforme parere del Pubblico Ministero;
visto l'art.473-bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso e come confermate e nei limiti di cui al verbale dell'udienza citata e ciò a tutti gli effetti di legge;
ORDINA
che la presente sentenza sia annotata ai sensi dell'art.69, lett. D), D.P.R. 3 novembre 2000, n.396 (Ordinamento dello Stato Civile), dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San Giovanni Teatino a margine dell'Atto n.23 –
Parte II – Serie C – Anno 2009).
Manda alla cancelleria per i consequenziali adempimenti.
Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio del 11 aprile, 2025.
Il Presidente est. (dott. Guido CAMPLI)
2
REPVBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI CHIETI Sezione unica civile
Il Tribunale di Chieti, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
• dott. Guido CAMPLI - Presidente relatore -
• dott. Alessandro CHIAUZZI
- Giudice -
• dott. Francesco TURCO
- Giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
In nome del Popolo Italiano
nella causa civile n.1574/2023 R.G.A.C.C. iscritta su ricorso congiunto di nato a [...] il 5 novembre Parte_1
1978 (c.f.: ), attualmente detenuto presso la Casa CodiceFiscale_1
Circondariale di Civitavecchia;
e nata a [...] il [...] (c.f.: CP_1 C.F._2
) e residente in [...]alla galleria Karol Wojtya n.24;
[...]
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Michela DI SANTO, del Foro di Chieti, presso il cui studio legale, sito in San Giovanni Teatino alla via Mazzini n.113, sono elettivamente domiciliati, giuste procure rilasciate in calce all'atto introduttivo.
MOTIVAZIONE
ritenuto che i coniugi e i Parte_1 CP_1 quali hanno contratto matrimonio civile in data 10 novembre 2008 a L'AV (CUBA), trascritto nei registri dello stato civile del Comune di San Giovanni
1 Teatino (Atto n.23 – Parte II – Serie C – Anno 2009), si sono separati consensualmente avanti il Presidente di questo Tribunale comparendo, all'udienza del 7 aprile 2025, la ersonalmente e il CP_1 Parte_1 tramite collegamento da remoto Microsoft Teams dalla Casa Circondariale di Civitavecchia (RM), e che le condizioni della separazione, come indicate nel ricorso presentato in data 23 novembre 2023, appaiono conformi alla legge, avuto riguardo alle disposizioni concernenti la prole minorenne e anche avuto riguardo agli accordi aventi ad oggetto il trasferimento dei beni in comunione, avendo anche reso dichiarazioni in ordine alla cessione di beni immobili in linea con Cass. SS.UU. Civ. sentenza n.21761/2021, corredata della documentazione di cui all'art.29, comma 1° bis, L.n.52/1985;
su conforme parere del Pubblico Ministero;
visto l'art.473-bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso e come confermate e nei limiti di cui al verbale dell'udienza citata e ciò a tutti gli effetti di legge;
ORDINA
che la presente sentenza sia annotata ai sensi dell'art.69, lett. D), D.P.R. 3 novembre 2000, n.396 (Ordinamento dello Stato Civile), dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San Giovanni Teatino a margine dell'Atto n.23 –
Parte II – Serie C – Anno 2009).
Manda alla cancelleria per i consequenziali adempimenti.
Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio del 11 aprile, 2025.
Il Presidente est. (dott. Guido CAMPLI)
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