Articolo 27 della Legge 28 marzo 1979, n. 88
Articolo 26Articolo 28
Versione
14 aprile 1979
Art. 27.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento, agli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979, del fondo iscritto al capitolo n. 6851 del medesimo stato di previsione per le spese inerenti all'organizzazione e al funzionamento dei commissariati del Governo presso le regioni a statuto ordinario e per quelle relative alle commissioni di controllo.
Entrata in vigore il 14 aprile 1979